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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 39073/2024

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/03/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; d [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]".9an; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta vizio della motivazione in ogni sua forma (e già per tale motivo da ritenere aspecifico e generico) per avere la Corte territoriale ritenuto sussistente il reato di cui all'art.642 cod. pen., si risolve nella pedissequa reiterazione di motivo già dedotto in appello e puntualmente disatteso dalla corte di merito (con motivazione approfondita, del tutto immune da illogicità), e deve quindi essere ritenuto non specifico ma soltanto apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso in mancanza di correlazione con le ragioni argomentate della decisione (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521-01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutatour, Rv. 277710-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568-01; Sez. 4, n.18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849-01; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945-01); rilevato che, pur avendo formalmente espresso censure riconducibili alle categorie del vizio di motivazione in modo del tutto reiterativo (Sez.2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01), invero, i ricorrenti non ha lamentato una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica, ma una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata del materiale probatorio, limitandosi a proporre una propria lettura alternativa del fatto in assenza di confronto con la motivazione, pur in presenza di argomentazioni logiche ed argomentate ed in assenza di qualsiasi travisamento del fatto (si veda in tal senso pag.7 dove sono stati valorizzati una serie di elementi univoci quanto alla falsità della denunzia presentata, attese la caratteristiche del sinistro e la portata delle testimonianze esplicitamente richiamate; atteso che il controllo di legittimità concerne il rapporto tra motivazione e decisione, e non già il rapporto tra prova e decisione; sicché il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione, non già nei confronti della valutazione probatoria sottesa, che, in quanto riservata al giudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di cassazione, alla quale, pertanto, è preclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova» (così Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; in senso conforme, ex plurimis, v.

Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, fst, Minervini, Rv. 253099; da ultimo cfr. Sez. 2, n. 11984 del 27/04/2022, D'Alteri°, Rv. 283439, non mass. sul punto); considerato che anche il secondo motivo di ricorso con il quale è stata asserita la tardività della querela deve essere ritenuto generico ed aspecifico, in quanto articolato in assenza di reale confronto con la motivazione sul punto (si veda pag. 7 e seg. della sentenza dove con argomentazioni non censurabili in questa sede è stato richiamato non solo il condiviso percorso argomentativo del giudice di primo grado, ma anche chiarito e specificato il momento specifico in cui la Compagnia assicuratrice è venuta a conoscenza sulla base di elementi concreti del fatto reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva, elemento questo con il quale il ricorrente non si confronta effettivamente); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/03/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; d [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]".9an; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta vizio della motivazione in ogni sua forma (e già per tale motivo da ritenere aspecifico e generico) per avere la Corte territoriale ritenuto sussistente il reato di cui all'art.642 cod. pen., si risolve nella pedissequa reiterazione di motivo già dedotto in appello e puntualmente disatteso dalla corte di merito (con motivazione approfondita, del tutto immune da illogicità), e deve quindi essere ritenuto non specifico ma soltanto apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso in mancanza di correlazione con le ragioni argomentate della decisione (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521-01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutatour, Rv. 277710-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568-01; Sez. 4, n.18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849-01; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945-01); rilevato che, pur avendo formalmente espresso censure riconducibili alle categorie del vizio di motivazione in modo del tutto reiterativo (Sez.2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01), invero, i ricorrenti non ha lamentato una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica, ma una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata del materiale probatorio, limitandosi a proporre una propria lettura alternativa del fatto in assenza di confronto con la motivazione, pur in presenza di argomentazioni logiche ed argomentate ed in assenza di qualsiasi travisamento del fatto (si veda in tal senso pag.7 dove sono stati valorizzati una serie di elementi univoci quanto alla falsità della denunzia presentata, attese la caratteristiche del sinistro e la portata delle testimonianze esplicitamente richiamate; atteso che il controllo di legittimità concerne il rapporto tra motivazione e decisione, e non già il rapporto tra prova e decisione; sicché il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione, non già nei confronti della valutazione probatoria sottesa, che, in quanto riservata al giudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di cassazione, alla quale, pertanto, è preclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova» (così Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; in senso conforme, ex plurimis, v. Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, fst, Minervini, Rv. 253099; da ultimo cfr. Sez. 2, n. 11984 del 27/04/2022, D'Alteri°, Rv. 283439, non mass. sul punto); considerato che anche il secondo motivo di ricorso con il quale è stata asserita la tardività della querela deve essere ritenuto generico ed aspecifico, in quanto articolato in assenza di reale confronto con la motivazione sul punto (si veda pag. 7 e seg. della sentenza dove con argomentazioni non censurabili in questa sede è stato richiamato non solo il condiviso percorso argomentativo del giudice di primo grado, ma anche chiarito e specificato il momento specifico in cui la Compagnia assicuratrice è venuta a conoscenza sulla base di elementi concreti del fatto reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva, elemento questo con il quale il ricorrente non si confronta effettivamente); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in
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