CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 19179/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/06/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, che inerisce al giudizio di responsabilità ed in ordine alla mancata applicazione della esimente dello stato di necessità, è generico in quanto non si confronta con la motivazione adottata dalla Corte di appello anche avuto riguardo alla circostanza che l'imputata aveva abusivamente abitato l'immobile di proprietà pubblica da parecchi anni, dovendosi pertanto escludere l'imminenza e attualità del pericolo e l'imminenza di doverlo scongiurare, al contrario evidenziandosi l'abitualità della condotta, della quale la Corte ha tenuto conto nella determinazione della pena e nel giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee, con motivazione esente da vizi logico-giuridici che ha tenuto conto delle argomentazioni difensive e peraltro tenendo conto della impossibilità di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche come prevalenti rispetto alla recidiva reiterata, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 69 cod.pen. (cfr. fgg. 5 e 6 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P P.Q.M