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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 14773/2025

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CALTANISSETTAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/soagt-ite le conclusioni del PG Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiede l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 7 ottobre 2024 del Tribunale di Caltanissetta che, quale giudice dell'esecuzione, ha accolto la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., con riguardo: 1) al reato giudicato dalla Corte di appello di Caltanissetta con sentenza n. 917/2022, definitiva il 24 gennaio 2023; 2) al reato giudicato dalla Corte di appello di Caltanissetta con sentenza n. 766/2022, definitiva il 5 maggio 2023; 3) al reato giudicato dalla Corte di appello di Caltanissetta con sentenza n. 373/2023, definitiva 1'8 gennaio 2024.

Il giudice dell'esecuzione, rilevando la sussistenza degli elementi sintomatici del medesimo disegno criminoso tra í reati oggetto dell'istanza, ha rideterminato la pena finale in anno uno e mesi quattro di reclusione, così quantificata: pena base di anni uno di reclusione per il reato sub 1, aumentata di mesi quattro di reclusione per la continuazione con i reati sub 2 e 3.

2. Il ricorrente denuncia vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il giudice dell'esecuzione, dopo aver accolto l'istanza e dopo aver individuato la pena base, non avrebbe fornito alcuna motivazione in ordine alla quantificazione della pena stabilita per i reati posti in continuazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

Giova in diritto evidenziare che, in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez.

U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269), in modo da rendere possibile un controllo effettivo del percorso logico e giuridico seguito nella determinazione della pena, non essendo all'uopo sufficiente il semplice rispetto del limite legale del triplo della pena-base (Sez. 1, n. 800 del 07/10/2020, dep. 2021, Bruzzaniti, Rv. 280216).

Nel caso di specie, il giudice dell'esecuzione, non solo non ha indicato espressamente i singoli aumenti di pena per i reati posti in continuazione, ma ha anche omesso di indicare in motivazione i criteri in forza dei quali ha quantificato la pena di mesi quattro di reclusione, prevista complessivamente per i reati sub 2 e 3.

2. Alla luce dei principi sopra indicati, la Corte deve annullare con rinvio l'ordinanza impugnata, limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata, limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Caltanissetta in diversa persona fi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CALTANISSETTAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/soagt-ite le conclusioni del PG Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiede l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 7 ottobre 2024 del Tribunale di Caltanissetta che, quale giudice dell'esecuzione, ha accolto la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., con riguardo: 1) al reato giudicato dalla Corte di appello di Caltanissetta con sentenza n. 917/2022, definitiva il 24 gennaio 2023; 2) al reato giudicato dalla Corte di appello di Caltanissetta con sentenza n. 766/2022, definitiva il 5 maggio 2023; 3) al reato giudicato dalla Corte di appello di Caltanissetta con sentenza n. 373/2023, definitiva 1'8 gennaio 2024. Il giudice dell'esecuzione, rilevando la sussistenza degli elementi sintomatici del medesimo disegno criminoso tra í reati oggetto dell'istanza, ha rideterminato la pena finale in anno uno e mesi quattro di reclusione, così quantificata: pena base di anni uno di reclusione per il reato sub 1, aumentata di mesi quattro di reclusione per la continuazione con i reati sub 2 e 3. 2. Il ricorrente denuncia vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il giudice dell'esecuzione, dopo aver accolto l'istanza e dopo aver individuato la pena base, non avrebbe fornito alcuna motivazione in ordine alla quantificazione della pena stabilita per i reati posti in continuazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. Giova in diritto evidenziare che, in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269), in modo da rendere possibile un controllo effettivo del percorso logico e giuridico seguito nella determinazione della pena, non essendo all'uopo sufficiente il semplice rispetto del limite legale del triplo della pena-base (Sez. 1, n. 800 del 07/10/2020, dep. 2021, Bruzzaniti, Rv. 280216). Nel caso di specie, il giudice dell'esecuzione, non solo non ha indicato espressamente i singoli aumenti di pena per i reati posti in continuazione, ma ha anche omesso di indicare in motivazione i criteri in forza dei quali ha quantificato la pena di mesi quattro di reclusione, prevista complessivamente per i reati sub 2 e 3. 2. Alla luce dei principi sopra indicati, la Corte deve annullare con rinvio l'ordinanza impugnata, limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata, limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Caltanissetta in diversa persona fi
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