CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 39017/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/11/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi, presentati con un unico atto, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo e il secondo motivo, con i quali si deducono il difetto di motivazione in relazione alla mancata acquisizione di una prova decisiva, alla qualificazione giuridica del fatto e al mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità nonché l'erronea applicazione di legge processuale per il diniego della riapertura dell'istruttoria dibattimentale, non sono consentiti dalla legge stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, rispondendo alle medesime doglianze in fatto già oggetto di appello, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità degli imputati e della sussistenza del reato di estorsione contestato (si vedano, in particolare, pagg. 5-9 sulle ragioni dell'irrilevanza per la decisione dell'escussione dei carabinieri a fronte dell'attendibilità delle dichiarazioni delle p.o., sull'evidente finalità estorsiva della richiesta di denaro e sulle considerazioni del perito in ordine alla capacità di stare in giudizio e di intendere e volere degli imputati); considerato che il terzo motivo, con cui si contesta la violazione di legge in ordine alla sussistenza della circostanza aggravante delle più persone riunite, non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pag. 2), che i ricorrenti avrebbero dovuto contestare specificamente negli odierni ricorsi, se incompleto o comunque non corretto; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci