CNELTesto definitivoSezione Ccnl Plurisettoriali, Microsettoriali E AltriDecisione del 1 agosto 2025
CNEL n. V15C/2025
Testo integrale del provvedimento
CNEL — Testo definitivo
Codice CCNL: V15C
Titolo CCNL: CCNL per la disciplina dell'attività di consegna di beni per conto terzi, svolta da lavoratori autonomi, c.d. Rider
Titolo accordo: CCNL per la disciplina dell'attività di consegna di beni per conto terzi, svolta da lavoratori autonomi, c.d. Rider
Ambito: Contratto collettivo nazionale
Settori: CCNL PLURISETTORIALI, MICROSETTORIALI E ALTRI
Sottosettori: CCNL plurisettoriali, microsettoriali, altri e vari
Parti datoriali: —
Parti sindacali: SNALP (ADERENTE CIU); CONFEPI; CONFAEL; CONFIMITALIA (ADERENTE CIU)
Decorrenza: 2025-08-01
Scadenza: 2028-06-30
Stipula: 2025-07-01
Stato: Acquisito
Identificativo: 20796
Fonte ufficiale: https://archiviocontratti.cnel.it/ricerca/?idAccordo=222775
--- Testo contratto ---
Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro
per la disciplina dell'attività di consegna di beni per conto terzi, svolta da lavoratori
autonomi, c.d. Rider
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CONF.E.P.I.
CONFEDERAZIONE EUROPEA
PROFESSIONISTI E IMPRESE
Articolo 11
Compenso minimo per consegna
Le Parti concordano che al Rider sia riconosciuto un compenso minimo per una o più
consegne, determinato sulla base del tempo stimato per l'effettuazione delle stesse.
Tale compenso è equivalente a euro 11,85 (undici/85) lordi l'ora. Nel caso in cui il
tempo stimato dalla Impresa per le consegne risultasse inferiore ad un'ora l'importo
dovuto verrà riparametrato proporzionalmente ai minuti stimati per le consegne
effettuate.
Le Parti concordano che, in aggiunta al compenso minimo di cui al paragrafo
precedente, sarà dovuta un'indennità integrativa ex articolo 47-bis, comma 3, d.lgs.
81/2015 e successive modifiche ed integrazioni, al verificarsi di una o più delle
seguenti circostanze:
A) prestazione di lavoro svolto di notte;
B) prestazione di lavoro svolto durante le festività;
C) prestazione di lavoro in condizioni meteorologiche sfavorevoli.
L'indennità integrativa di cui al presente paragrafo sarà pari a:
- 10% in caso di presenza di una sola circostanza di cui alle precedenti lettere A, B, e C;
- 15% in caso di concomitanza di due delle circostanze di cui alle precedenti lettere A,
B, e C;
- 20% in caso di concomitanza di tutte e tre le circostanze di cui alle precedenti lettere
A, B, e C.
Le Parti concordano che:
- condizioni di "lavoro svolto di notte", si intendono le proposte di consegna accettate
ed effettivamente concluse fra le ore 00.00 e le ore 07.00;
- "condizioni meteorologiche sfavorevoli", in attesa di una puntuale identificazione e
determinazione delle specifiche condizioni, peraltro non definite dalla legislazione
vigente, da parte della Commissione Paritetica di cui all'art. 25, si intendono le
precipitazioni di pioggia di almeno 2 millimetri l'ora o la neve, come risultante dai dati
di un database meteorologico indipendente. Resta fermo che in condizioni di pericolo
oggettivamente riscontrabili, relativamente alle condizioni meteo, le imprese
interromperanno il servizio;
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in considerazione le esigenze dei Rider assoggettato all'emissione dei documenti fiscali
verso le Imprese.
Relativamente alla agibilità sindacale, le Parti riconoscono ai 5 componenti di nomina
sindacale, che saranno individuati per la Commissione Nazionale di cui al precedente
articolo 25, un corrispettivo giornaliero di euro 70,00 (settanta/00) a componente per
ogni giornata di attività nonché il rimborso delle spese di spostamento per coloro che
interverranno da fuori del comune di propria residenza.
Per i lavoratori Rider che assumeranno il ruolo di dirigenti sindacali, designati
dall'Organizzazione Sindacale sottoscrittrice del presente Contratto, le Parti
riconoscono un numero massimo complessivo annuo di 1.500 ore, da calcolarsi in
maniera forfettaria in euro 12,00 ( dodici/00), per l'esercizio del ruolo e delle prerogative
sindacali.
Articolo 34
Rinvio alla legge
Per quanto non previsto nel presente Contratto, opera il rinvio alle disposizioni di Legge.
Articolo 35
Decorrenza e durata
Il presente Contratto Collettivo Nazionale decorre dal 1.08.2025 e avrà vigore per anni
tre.
Le Parti si impegnano a presentare in tempo utile un elaborato per il rinnovo del
Contratto Collettivo Nazionale.
Il presente Contratto Collettivo Nazionale continua a produrre i suoi effetti anche dopo
la scadenza di cui sopra, fino alla data di decorrenza del successivo accordo di 1innovo.
Si intenderà rinnovato, con pari durata, se non disdetto, da una delle Parti stipulanti, a
mezzo di formale comunicazione, almeno 3 mesi prima della scadenza.
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