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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2011

ECLI:EU:T:2011:442
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62006TJ0025_IT

[OSCURATO:PERSONA] della sentenza [OSCURATO:PERSONA] causa T‑25/06, [OSCURATO:PERSONA], Inc., con sede in Danville, Virginia ([OSCURATO:PERSONA]), rappresentata dagli avv.ti C. Osti e A. Prastaro, ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] europea, rappresentata inizialmente dai sigg.

É. [OSCURATO:PERSONA] e F. Amato, poi dai sigg. [OSCURATO:PERSONA] e N. Khan, in qualità di agenti, convenuta, avente ad oggetto, in via principale, una domanda di annullamento parziale della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 20 ottobre 2005, C(2005) 4012 def., relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81, paragrafo 1, [CE] (caso COMP/C.38.281/B.2 – Tabacco greggio – Italia), e, in via subordinata, una domanda di riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta all’[OSCURATO:PERSONA], IL TRIBUNALE (Terza Sezione), composto dal sig.

J. Azizi, presidente, dalla sig.ra E. Cremona (relatore) e dal sig.

S. [OSCURATO:PERSONA], giudici, cancelliere: sig.ra C. Kristensen, amministratore vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 28 settembre 2010, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza Fatti

1. La ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], Inc. (in prosieguo: l’«[OSCURATO:PERSONA]»), è una società americana, con sede negli [OSCURATO:PERSONA], che è a capo di un gruppo sorto dalla fusione della [OSCURATO:PERSONA]. (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA].») e della [OSCURATO:PERSONA]. (in prosieguo: la «SCC»), realizzata il 13 maggio 2005, dopo l’infrazione controversa.

2. Durante il periodo di durata dell’infrazione, la [OSCURATO:SOCIETA] e la [OSCURATO:SOCIETA], che sono due delle quattro principali imprese di prima trasformazione di tabacco greggio aventi sede in Italia (in prosieguo: i «trasformatori»), erano consociate controllate al 100%, rispettivamente, dalla [OSCURATO:PERSONA]. e dalla SCC, di cui l’[OSCURATO:PERSONA] è il successore legale.

A – Procedimento amministrativo

3. Il 15 gennaio 2002, ai sensi dell’art. 11 del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento d’applicazione degli articoli [81 CE] e [82 CE] (GU 1962, n. 13, pag. 204), la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee ha rivolto talune domande di informazioni relative al mercato italiano del tabacco greggio alle associazioni professionali dei trasformatori e dei produttori italiani di tabacco, cioè, rispettivamente, all’Associazione professionale trasformatori tabacchi italiani (APTI) e all’Unione italiana tabacco (Unitab).

4. Il 19 febbraio 2002 la [OSCURATO:PERSONA] ha ricevuto dalla [OSCURATO:SOCIETA], un trasformatore membro dell’APTI, una richiesta di immunità in materia di ammende in applicazione della comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] relativa all’immunità dalle ammende e alla riduzione dell’importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese (GU 2002, C 45, pag. 3; in prosieguo: la «comunicazione sulla cooperazione»).

Il 6 marzo 2002 la [OSCURATO:PERSONA] ha accordato alla [OSCURATO:SOCIETA] un’immunità condizionale ai sensi del punto 15 di detta comunicazione.

5. Il 4 aprile 2002 la [OSCURATO:PERSONA] ha ricevuto dalla [OSCURATO:SOCIETA] una richiesta di immunità in materia di ammende, ai sensi del punto 8 della comunicazione sulla cooperazione, e, in via subordinata, una richiesta di riduzione di qualsiasi ammenda, ai sensi dei punti 20‑27 di detta comunicazione, nonché una richiesta di riduzione di qualsiasi ammenda, allo stesso titolo, da parte della [OSCURATO:SOCIETA].

6. Il 18 e il 19 aprile 2002 la [OSCURATO:PERSONA] ha effettuato accertamenti, ai sensi dell’art. 14 del regolamento n. 17, nelle sedi della [OSCURATO:SOCIETA] e della [OSCURATO:SOCIETA] nonché nelle sedi della [OSCURATO:SOCIETA].

7. L’8 ottobre 2002 la [OSCURATO:PERSONA] ha informato la [OSCURATO:SOCIETA] e la [OSCURATO:SOCIETA] che, poiché le stesse erano state rispettivamente la prima e la seconda impresa ad avere presentato elementi di prova dell’infrazione ai sensi della comunicazione sulla cooperazione, essa intendeva concedere loro, al termine del procedimento amministrativo, una riduzione dell’importo dell’ammenda che sarebbe stata loro inflitta a titolo delle infrazioni eventualmente accertate.

8. Il 25 febbraio 2004 la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato una comunicazione degli addebiti da essa inviata a dieci imprese o associazioni, tra cui i trasformatori e le società madri di taluni di essi.

I destinatari della comunicazione degli addebiti hanno avuto accesso al fascicolo amministrativo, una copia del quale su CD‑ROM è stata loro comunicata da parte della [OSCURATO:PERSONA], ed hanno trasmesso osservazioni scritte in risposta agli addebiti mossi da quest’ultima.

Il 22 giugno 2004 si è poi tenuta un’audizione.

9. In seguito all’adozione, il 21 dicembre 2004, di un addendum alla comunicazione degli addebiti del 25 febbraio 2004, il 1° marzo 2005 si è svolta una seconda audizione.

10. Dopo aver sentito il Comitato consultivo in materia di intese e di posizioni dominanti e alla luce della relazione finale del consigliere auditore, il 20 ottobre 2005 la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la decisione C(2005) 4012 def., relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81, paragrafo 1, [CE] (caso COMP/C.38.281/B.2 – Tabacco greggio – Italia) (in prosieguo: la «decisione impugnata»), di cui è stata pubblicata una sintesi nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 13 febbraio 2006 (GU L 353, pag. 45).

B – Decisione impugnata

11. La decisione impugnata riguarda anzitutto un’intesa orizzontale attuata dai trasformatori sul mercato italiano del tabacco greggio (punto 1 della decisione impugnata).

12. [OSCURATO:PERSONA] ha accertato nella decisione impugnata che, nell’ambito di tale intesa, nel periodo compreso tra il 1995 e gli inizi del 2002, i trasformatori avevano fissato le condizioni per l’acquisto del tabacco greggio in Italia, per quanto riguarda tanto gli acquisti diretti presso i produttori quanto gli acquisti presso «imballatori terzi», in particolare mediante la fissazione dei prezzi e la ripartizione del mercato (punto 1 della decisione impugnata).

13. La decisione impugnata riguarda inoltre due altre infrazioni, distinte dall’intesa posta in essere dai trasformatori, verificatesi tra gli inizi del 1999 e la fine del 2001 e consistenti nella fissazione da parte dell’APTI dei prezzi contrattuali che avrebbe negoziato, per conto dei suoi aderenti, in vista della conclusione di accordi interprofessionali con l’Unitab, e nella fissazione da parte di quest’ultima dei prezzi che avrebbe negoziato con l’APTI, per conto dei suoi aderenti, in vista della conclusione degli stessi accordi.

14. [OSCURATO:PERSONA] decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA] ha considerato che le pratiche dei trasformatori costituivano un’infrazione unica e continuata dell’art. 81, n. 1, CE (v., in particolare, punti 264‑269 della decisione impugnata).

15. All’art. 1, n. 1, della decisione impugnata, essa ha imputato la responsabilità dell’intesa ai quattro trasformatori italiani, all’[OSCURATO:PERSONA]., società madre della [OSCURATO:SOCIETA], nonché all’[OSCURATO:PERSONA], quale società derivante dalla fusione tra la [OSCURATO:PERSONA] e la SCC.

Essa ha altresì constatato, all’art. 1, n. 2, della decisione impugnata, che l’APTI e l’Unitab avevano violato l’art. 81, n. 1, CE adottando decisioni relative ai prezzi da negoziare per conto dei loro aderenti in vista della stipula di accordi interprofessionali.

16. All’art. 2 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha inflitto ammende alle imprese menzionate al punto 15 supra nonché all’APTI e all’Unitab (v. punto 54 infra).

1. Destinatari della decisione impugnata

17. Il punto 2.4 della decisione impugnata riguarda la determinazione dei destinatari della stessa.

18. [OSCURATO:PERSONA] si è riferita, in via preliminare, alla costante giurisprudenza secondo cui la nozione di «impresa», nell’ambito del diritto della concorrenza, dev’essere intesa nel senso che essa si riferisce a un’unità economica dal punto di vista dell’oggetto dell’accordo in questione, anche qualora, sotto il profilo giuridico, tale unità economica sia costituita da più persone, fisiche o giuridiche (punto 325 della decisione impugnata).

19. [OSCURATO:PERSONA] ha poi affermato che era dimostrato che la [OSCURATO:SOCIETA], la [OSCURATO:SOCIETA] (ridenominata successivamente Mindo), la [OSCURATO:SOCIETA] e la [OSCURATO:PERSONA], nonché l’APTI e l’Unitab, nel corso delle rispettive infrazioni, avevano partecipato direttamente alle infrazioni accertate e che, di conseguenza, ciascuna di tali imprese e associazioni era destinataria della decisione impugnata (punto 327 della decisione impugnata).

20. [OSCURATO:PERSONA] ha proseguito la propria analisi esaminando la questione dell’imputabilità del comportamento illecito di talune controllate ([OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA]) alla loro rispettiva società controllante.

A tal riguardo, essa ha ricordato che, durante le infrazioni, la [OSCURATO:SOCIETA] era una controllata al 100% dell’[OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:SOCIETA] una controllata al 100% della [OSCURATO:PERSONA]., e la [OSCURATO:SOCIETA] una controllata al 100% della SCC (punto 328 della decisione impugnata).

21. [OSCURATO:PERSONA] ha affermato segnatamente che, secondo la giurisprudenza, una controllante poteva essere considerata responsabile del comportamento illecito della propria controllata, allorché quest’ultima non fosse in grado di determinare autonomamente il proprio comportamento sul mercato.

A tal riguardo, essa ha ricordato che si poteva presumere che quando una società controllante detiene l’intero capitale di una controllata, essa influisce in modo determinante sul comportamento di tale controllata qualora quest’ultima commetta un’infrazione all’art. 81, n. 1, CE (punti 329 e 330 della decisione impugnata).

22. Al punto 331 della decisione impugnata, essa ha concluso che, per quanto riguarda la [OSCURATO:SOCIETA], la [OSCURATO:SOCIETA] e la [OSCURATO:SOCIETA], si poteva legittimamente presumere un’«assenza di autonomia» dato che esse erano o, nel caso della [OSCURATO:SOCIETA], erano state detenute al 100% dalle loro società controllanti rispettive.

23. Pur respingendo la tesi, sostenuta da dette società nelle loro risposte alla comunicazione degli addebiti, secondo cui sarebbero necessari altri elementi, oltre a quello del controllo al 100%, per indicare l’esercizio di un’influenza determinante, la [OSCURATO:PERSONA] ha precisato che qualsiasi presunzione di una siffatta influenza nel caso di una controllata al 100% era confutabile.

La prova contraria dovrebbe essere fornita dalla parte che intende contestare una presunzione del genere mediante «prove concrete» che non possono consistere semplicemente in affermazioni generiche non corroborate da elementi di prova convincenti (punto 334 della decisione impugnata).

24. A tal riguardo, la [OSCURATO:PERSONA] ha poi esaminato gli argomenti presentati dalle società controllanti destinatarie della decisione impugnata.

25. [OSCURATO:PERSONA] ha anzitutto respinto l’argomento generale sviluppato dalle società controllanti in merito alla piena responsabilità della direzione locale per quanto riguarda le attività delle loro rispettive controllate.

A suo avviso, il fatto che la [OSCURATO:PERSONA]. e la SCC abbiano mantenuto la direzione esistente al momento dell’acquisizione al 100% delle loro rispettive controllate non può escludere l’esercizio, da parte di dette società controllanti, di un’influenza decisiva sulle loro rispettive controllate italiane, poiché è normale affidare la gestione dell’attività corrente alla direzione locale di una controllata al 100% (punto 338 della decisione impugnata).

26. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], nessuna di tali imprese ha dimostrato, in generale, una caratteristica specifica all’interno del proprio gruppo che avrebbe reso le attività della sua controllata in gran parte indipendenti dalla sua influenza (punto 339 della decisione impugnata).

27. A tal riguardo, la [OSCURATO:PERSONA] ha analizzato la solidità dei vincoli economici esistenti tra la [OSCURATO:SOCIETA], la [OSCURATO:SOCIETA], la [OSCURATO:SOCIETA] e le loro rispettive controllanti, la quale dimostrerebbe che le controllate italiane costituivano un’unità economica con il resto del loro gruppo. [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato a tal fine che i gruppi in questione erano i principali mercanti di tabacco in foglie a livello mondiale e che essi spesso acquistavano e smerciavano il tabacco comperato dalle loro controllate italiane (punto 340 della decisione impugnata).

28. Per quanto riguarda la [OSCURATO:PERSONA]. e la SCC, la [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato che tali due imprese, prima di acquisire l’intero capitale della [OSCURATO:SOCIETA] e della [OSCURATO:SOCIETA], già detenevano il controllo di queste ultime in comune con i loro rispettivi soci italiani.

Pertanto, il fatto che esse non avessero «minimamente cambiato il management» delle loro controllate a seguito di tale acquisizione non poteva essere considerato come una prova del fatto che esse, dopo avere acquisito la piena proprietà, non avessero esercitato alcuna influenza sui dirigenti. [OSCURATO:PERSONA] ha aggiunto che, nel caso della [OSCURATO:SOCIETA], il consiglio di amministrazione era composto soltanto da rappresentanti del gruppo [OSCURATO:PERSONA] e che a uno di essi era stata affidata esclusivamente la gestione quotidiana dell’impresa.

Per quanto attiene alla delega dei poteri esecutivi all’amministratore delegato della [OSCURATO:SOCIETA], la [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato di non avere alcuna informazione che le consenta di dedurre che questi non fosse stato designato dalla SCC, analogamente agli altri membri del consiglio d’amministrazione (punti 341 e 342 della decisione impugnata).

29. [OSCURATO:PERSONA] ha poi respinto l’argomento della [OSCURATO:PERSONA]. e della SCC secondo cui non esisterebbe alcun canale di comunicazione tra loro stesse e le loro controllate (punti 343‑346 della decisione impugnata).

30. [OSCURATO:PERSONA] ha esaminato, in primo luogo, l’esistenza di eventuali canali di comunicazione tra la [OSCURATO:SOCIETA] e la SCC.

A tal riguardo, essa ha osservato che le attività della [OSCURATO:SOCIETA] erano state considerate come attività della [OSCURATO:PERSONA]., Inc., (SCTC), una holding appartenente al gruppo SCC, detenuta al 100% dalla SCC, ed erano state analizzate nell’ambito delle attività del gruppo, incluse le vendite del gruppo SCC ai produttori di sigarette.

Essa ne ha dedotto che i risultati delle attività della [OSCURATO:SOCIETA] erano stati riferiti ai livelli più elevati nell’ambito del gruppo e poi consolidati (punto 344 della decisione impugnata).

31. In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] ha esaminato la situazione della [OSCURATO:SOCIETA] e della [OSCURATO:PERSONA].

Essa ha rilevato che la controllata elaborava relazioni periodiche contenenti informazioni riservate sulla sua strategia e sui suoi risultati, relazioni che erano inviate alle società del gruppo che effettuavano acquisti presso la [OSCURATO:SOCIETA].

Essa ha altresì rilevato che altri documenti menzionavano un intervento diretto della direzione della [OSCURATO:PERSONA]. e di altre società del gruppo [OSCURATO:PERSONA] nelle attività della [OSCURATO:SOCIETA].

Essa ha aggiunto che la [OSCURATO:PERSONA]. era spesso designata con la denominazione di «[OSCURATO:PERSONA].», il che significa che quest’ultima operava effettivamente al livello più elevato del gruppo per conto della società madre. [OSCURATO:PERSONA] ne ha dedotto che non potevano sussistere dubbi quanto all’esistenza di canali di comunicazione tra la [OSCURATO:SOCIETA] e la [OSCURATO:PERSONA]., anche se tale comunicazione passava attraverso la [OSCURATO:PERSONA] (punto 345 della decisione impugnata).

32. [OSCURATO:PERSONA] ha respinto l’argomento secondo il quale la [OSCURATO:PERSONA]. non era la società madre diretta della [OSCURATO:SOCIETA], i n quanto nessun elemento era stato fornito quanto al ruolo dell’[OSCURATO:PERSONA] BV (in prosieguo: l’«[OSCURATO:PERSONA]»), né quanto agli eventuali canali di comunicazione esistenti tra quest’ultima e la [OSCURATO:SOCIETA], e tra questa e la [OSCURATO:PERSONA].

Inoltre, l’[OSCURATO:PERSONA] sembrava aver agito solo in qualità di holding finanziaria intermedia senza alcun legame con gli aspetti operativi delle attività della [OSCURATO:SOCIETA] (punto 346 della decisione impugnata).

33. [OSCURATO:PERSONA] ha precisato che, dal momento che i due gruppi ai quali la [OSCURATO:SOCIETA] e la [OSCURATO:SOCIETA] appartenevano durante il periodo di durata dell’infrazione avevano cessato di esistere in seguito alla loro fusione in un nuovo soggetto denominato [OSCURATO:PERSONA], quest’ultima, in qualità di successore legale di tali due gruppi, era destinataria della decisione impugnata.

Lo stesso valeva per la [OSCURATO:SOCIETA], che era stata venduta dall’[OSCURATO:PERSONA] a privati, che la hanno ridenominata Mindo (punti 349 e 350 della decisione impugnata).

34. Alla luce di tali diversi elementi, la [OSCURATO:PERSONA] ha concluso, al punto 351 della decisione impugnata, che la [OSCURATO:SOCIETA], l’[OSCURATO:PERSONA], la Mindo (già [OSCURATO:SOCIETA]), la [OSCURATO:SOCIETA], l’[OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA], l’APTI e la Unitab dovevano essere considerate responsabili delle infrazioni e dovevano essere destinatarie della decisione impugnata.

2. Determinazione dell’importo delle ammende

35. Ai punti 356‑404 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha esaminato la questione delle ammende da infliggere ai destinatari della decisione stessa.

36. In primo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] ha esaminato la gravità dell’infrazione.

Dopo aver ricordato che, per valutarla, essa doveva prendere in considerazione la natura propria dell’infrazione, il suo impatto concreto sul mercato quando esso è misurabile e l’estensione del mercato geografico di cui trattasi, essa ha concluso, al punto 369 della decisione impugnata, che l’infrazione commessa dai trasformatori doveva essere considerata molto grave.

37. In secondo luogo, ai punti 370‑376 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha esaminato la questione del «peso specifico» e della «dissuasione».

Al riguardo, essa ha affermato che occorreva tener conto del «peso specifico di ciascuna impresa e delle probabili ripercussioni del suo comportamento illecito».

38. Innanzi tutto, la [OSCURATO:PERSONA] ha considerato che le ammende dovevano essere fissate in funzione della posizione sul mercato delle singole parti interessate (punto 371 della decisione impugnata).

39. Al riguardo, la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che, per quanto riguarda la [OSCURATO:SOCIETA], l’importo iniziale dell’ammenda dovesse essere il più elevato poiché essa risultava essere l’acquirente maggiore, con una quota di mercato pari a circa il 25% nel 2001 (punto 372 della decisione impugnata).

40. Dato che esse detenevano quote del mercato in questione più piccole (circa il 9‑11% nel 2001), la [OSCURATO:PERSONA] ha considerato che la [OSCURATO:SOCIETA], la [OSCURATO:SOCIETA] e la [OSCURATO:PERSONA] dovevano «essere considerate congiuntamente» e che l’importo iniziale dell’ammenda nei loro confronti doveva essere più basso (punto 373 della decisione impugnata).

41. [OSCURATO:PERSONA] ha tuttavia considerato che un importo iniziale che riflettesse semplicemente la posizione di mercato non avrebbe avuto un effetto dissuasivo sufficiente sulla [OSCURATO:SOCIETA], sulla [OSCURATO:SOCIETA] (Mindo) e sulla [OSCURATO:SOCIETA], in quanto, nonostante il loro fatturato relativamente modesto, ciascuna di esse apparteneva – o, nel caso della Mindo, era appartenuta – a gruppi multinazionali di considerevole forza economica e finanziaria, che rappresentavano i maggiori commercianti mondiali di tabacco e che operavano a livelli diversi di attività nel settore del tabacco e su diversi mercati geografici (punto 374 della decisione impugnata).

42. Di conseguenza, al fine di garantire il carattere dissuasivo dell’ammenda, la [OSCURATO:PERSONA] ha considerato che occorreva applicare un fattore moltiplicatore di 1,5 – pari ad una maggiorazione del 50% – all’importo iniziale determinato per la [OSCURATO:SOCIETA], e un fattore moltiplicatore di 1,25 – pari ad una maggiorazione del 25% – all’importo iniziale determinato per la [OSCURATO:SOCIETA] (Mindo) e per la [OSCURATO:SOCIETA] (punto 375 della decisione impugnata).

43. Pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] ha fissato l’importo iniziale delle ammende, al punto 376 della decisione impugnata, come segue: – [OSCURATO:SOCIETA]: EUR 37,5 milioni; – [OSCURATO:SOCIETA]: EUR 12,5 milioni; – [OSCURATO:SOCIETA] (Mindo): EUR 12,5 milioni; – [OSCURATO:PERSONA]: EUR 10 milioni.

44. In terzo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] ha esaminato la questione della durata dell’infrazione.

45. Risulta in particolare dai punti 377‑379 della decisione impugnata che la [OSCURATO:PERSONA] ha maggiorato gli importi iniziali delle ammende del 10% per ogni anno compiuto di infrazione e del 5% per ogni periodo supplementare pari o superiore a sei mesi.

Così, l’importo iniziale dell’ammenda ha formato oggetto di una maggiorazione del 60%, corrispondente ad un periodo di durata dell’infrazione di sei anni e quattro mesi, per la [OSCURATO:SOCIETA], la [OSCURATO:SOCIETA] (Mindo) e la [OSCURATO:SOCIETA], e del 25%, corrispondente ad un periodo di durata dell’infrazione di due anni e otto mesi, per la [OSCURATO:PERSONA].

46. Gli importi di base delle ammende inflitte ai destinatari della decisione impugnata sono stati pertanto stabiliti come segue: – [OSCURATO:SOCIETA]: EUR 60 milioni; – [OSCURATO:SOCIETA]: EUR 20 milioni; – [OSCURATO:SOCIETA] (Mindo): EUR 20 milioni; – [OSCURATO:PERSONA]: EUR 12,5 milioni.

47. In quarto luogo, la [OSCURATO:PERSONA] ha esaminato, ai punti 380‑398 della decisione impugnata, se si dovessero prendere in considerazione circostanze attenuanti.

Per quanto riguarda, in particolare, la situazione della [OSCURATO:SOCIETA] e della [OSCURATO:SOCIETA], essa ha respinto l’insieme dei loro argomenti diretti a farle beneficiare di circostanze attenuanti.

48. In quinto luogo, la [OSCURATO:PERSONA] ha determinato l’importo delle ammende risultante dall’applicazione delle circostanze attenuanti, riducendo, rispettivamente, fino al 50% e al 30% gli importi di base delle ammende inflitte alla [OSCURATO:SOCIETA] e alla [OSCURATO:PERSONA], e ha verificato se si dovessero adeguare gli importi di base per i diversi destinatari affinché non eccedessero il limite del 10% del fatturato previsto dall’art. 23, n. 2, del regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 [CE] e 82 [CE] (GU 2003, L 1, pag. 1) (punti 399‑404 della decisione impugnata).

49. Al riguardo, essa ha precisato che, quando le imprese di cui trattasi appartengono ad un gruppo, è dimostrato che tali imprese agiscono sotto l’influenza determinante delle rispettive società madri e che, di conseguenza, poiché queste ultime sono responsabili in solido dell’ammenda inflitta alla loro controllata, è il fatturato mondiale del gruppo che va preso in considerazione per determinare il massimale del 10% di cui sopra (punto 401 della decisione impugnata).

50. In base a ciò, essa ha dichiarato che l’ammenda inflitta alla [OSCURATO:PERSONA] non doveva eccedere EUR 2,05 milioni e che non era necessario ridurre le altre ammende in forza della citata disposizione (punti 402 e 403 della decisione impugnata).

51. [OSCURATO:PERSONA] ha concluso la propria analisi relativa al limite massimo dell’ammenda limitando la responsabilità solidale della Mindo al 10% del suo fatturato realizzato nell’esercizio più recente, vale a dire EUR 3,99 milioni, dal momento che essa, al momento dell’adozione della decisione impugnata, non aveva alcun legame con l’ex gruppo [OSCURATO:PERSONA], divenuto [OSCURATO:PERSONA] (punto 404 della decisione impugnata).

52. In sesto luogo, la [OSCURATO:PERSONA] si è pronunciata sull’applicazione della comunicazione sulla cooperazione (punti 405‑500 della decisione impugnata).

53. Dopo aver constatato che la [OSCURATO:SOCIETA] e la [OSCURATO:SOCIETA] si erano conformate alle condizioni loro imposte a seguito della loro richiesta di riduzione dell’ammenda, la [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto dalla valutazione degli elementi di prova forniti e dalla loro cooperazione durante il procedimento che esse avrebbero beneficiato del tasso di riduzione più elevato previsto nelle forcelle loro indicate a seguito dello loro richiesta di riduzione, ossia rispettivamente il 50% e il 30% (punti 492‑499 della decisione impugnata).

Per contro, nessuna immunità o riduzione dell’ammenda è stata concessa alla [OSCURATO:SOCIETA].

54. Conformemente all’art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003, la [OSCURATO:PERSONA] ha fissato, all’art. 2 della decisione impugnata, gli importi delle ammende da infliggere alle imprese e alle associazioni d’imprese destinatarie della decisione impugnata come segue: – [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA], in solido: EUR 30 milioni; – [OSCURATO:SOCIETA] (Mindo) e [OSCURATO:PERSONA]: EUR 10 milioni, per i quali l’[OSCURATO:PERSONA] è responsabile in toto e la Mindo è responsabile in solido solo per EUR 3,99 milioni; – [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA], in solido: EUR 14 milioni; – [OSCURATO:PERSONA]: EUR 2,05 milioni;

– APTI: EUR 1 000;

– Unitab: EUR 1 000. Procedimento e conclusioni delle parti

55. Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 24 gennaio 2006, l’[OSCURATO:PERSONA] ha proposto il presente ricorso.

56. Nel suo ricorso, l’[OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la riunione della presente causa a quelle relative ai ricorsi proposti dalla Mindo e dalla [OSCURATO:SOCIETA] (v. infra, punti 57 e 58).

57. Il 20 gennaio 2006 la Mindo ha proposto un ricorso diretto all’annullamento parziale della decisione impugnata o, in subordine, alla riduzione dell’ammenda inflittale con tale decisione (causa T‑19/06).

58. Il 3 febbraio 2006 la [OSCURATO:SOCIETA] ha anch’essa proposto un ricorso diretto all’annullamento parziale della decisione impugnata e, in subordine, alla riduzione dell’ammenda ad essa inflitta con la decisione impugnata (causa T‑39/06), chiedendo la riunione di tale causa con la presente causa.

59. Con separato atto, depositato presso la cancelleria del Tribunale il 27 luglio 2006, la Mindo ha chiesto la riunione della causa T‑19/06 con la presente causa.

Il 21 agosto 2006 l’[OSCURATO:PERSONA] ha presentato le proprie osservazioni su tale domanda dichiarandosi favorevole alla riunione.

60. Con lettera depositata presso cancelleria del Tribunale il 21 agosto 2006, la [OSCURATO:PERSONA] ha affermato che a suo parere la riunione di tali cause non avrebbe permesso di migliorare sensibilmente l’efficacia del procedimento e che al riguardo essa si rimetteva alla saggezza del Tribunale.

61. Il Tribunale non ha dato seguito alla domanda di riunione.

62. Il 24 novembre 2009 il Tribunale, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento di cui all’art. 64 del regolamento di procedura, ha posto un quesito scritto all’[OSCURATO:PERSONA], la quale vi ha risposto nel termine impartito.

Il 2 febbraio 2010 la [OSCURATO:PERSONA] ha presentato le proprie osservazioni relative alla risposta dell’[OSCURATO:PERSONA].

63. Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Terza Sezione) ha deciso di passare alla fase orale e, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento di cui all’art. 64 del suo regolamento di procedura, ha invitato le parti a produrre taluni documenti.

Le parti hanno ottemperato a tale richiesta entro il termine impartito.

64. Le parti hanno svolto le proprie difese orali e hanno risposto ai quesiti posti dal Tribunale all’udienza tenutasi 28 settembre 2010.

65. L’[OSCURATO:PERSONA] chiede che il Tribunale voglia: – annullare l’art. 1, n. 1, della decisione impugnata, per quanto esso riguarda la SCC, la [OSCURATO:PERSONA]. e l’[OSCURATO:PERSONA]; – ridurre di conseguenza l’importo dell’ammenda inflitta alla [OSCURATO:SOCIETA] e alla [OSCURATO:SOCIETA] (Mindo), affinché le ammende non eccedano il 10% del loro fatturato dell’ultimo esercizio; – in subordine, ridurre l’ammenda inflitta alla [OSCURATO:SOCIETA] e alla [OSCURATO:SOCIETA] (Mindo), dato che il coefficiente moltiplicatore non era applicabile; – condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese.

66. [OSCURATO:PERSONA] conclude che il Tribunale voglia: – respingere il ricorso; – condannare l’[OSCURATO:PERSONA] alle spese. In diritto

67. A sostegno del suo ricorso, l’[OSCURATO:PERSONA] fa valere, sostanzialmente, tre motivi, che si suddividono in più parti.

Il primo motivo, fatto valere in via principale, è relativo ad una violazione delle norme che disciplinano l’imputabilità ad una società madre delle infrazioni commesse dalla sua controllata nonché ad una violazione dei diritti della difesa.

Il secondo motivo è relativo ad una violazione dell’art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003, in quant o l’importo dell’ammenda inflitta supera il 10% del fatturato realizzato nel 2005 rispettivamente dalla [OSCURATO:SOCIETA] e dalla [OSCURATO:SOCIETA], nonché del principio di proporzionalità, nella fissazione dell’importo finale dell’ammenda.

L’[OSCURATO:PERSONA] deduce altresì, in subordine, un terzo motivo, relativo ad un errore di diritto e di fatto, nonché ad una violazione del principio di proporzionalità e ad una carenza di motivazione, nella determinazione del coefficiente moltiplicatore.

A – Sul primo motivo, relativo ad una violazione delle regole che disciplinano l’imputabilità ad una società madre delle infrazioni commesse dalla sua controllata, nonché ad una violazione dei diritti della difesa

68. Questo motivo può essere suddiviso in quattro parti.

Nell’ambito della prima parte, l’[OSCURATO:PERSONA] fa valere che la [OSCURATO:PERSONA] ha trasgredito le regole che disciplinano l’imputabilità alla società madre delle pratiche della sua controllata.

Nell’ambito della seconda parte, l’[OSCURATO:PERSONA] asserisce che la SCC e la [OSCURATO:PERSONA]. hanno fornito alla [OSCURATO:PERSONA] prove che dimostrano che esse non hanno esercitato un’influenza determinante sulle loro controllate, prove che la [OSCURATO:PERSONA] ha, in sostanza, ignorato.

Nell’ambito della terza parte, l’[OSCURATO:PERSONA] contesta alla [OSCURATO:PERSONA] il fatto di aver violato i diritti della difesa della SCC e della [OSCURATO:PERSONA]. utilizzando, per contestare le prove prodotte da queste ultime, documenti non menzionati nella comunicazione degli addebiti e documenti non accessibili.

Nell’ambito della quarta parte, l’[OSCURATO:PERSONA] fa valere che la [OSCURATO:PERSONA] ha violato le regole in materia di onere della prova.

1. Sulla prima parte, relativa alla trasgressione delle regole che disciplinano l’imputabilità alla società madre delle pratiche della sua controllata

a) Argomenti delle parti

69. L’[OSCURATO:PERSONA] sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] ha commesso un errore ritenendo che la SCC e la [OSCURATO:PERSONA]. esercitassero un’influenza determinante, rispettivamente, sulla [OSCURATO:SOCIETA] e sulla [OSCURATO:SOCIETA], durante il periodo di durata dell’infrazione e considerandola, pertanto, responsabile in solido del comportamento illecito di queste ultime.

70. Secondo l’[OSCURATO:PERSONA], la decisione impugnata si basa su un’interpretazione errata della giurisprudenza pertinente, allorché viene constatato che può presumersi che una società madre che detenga la totalità delle quote di una controllata eserciti un’influenza determinante sul comportamento commerciale di quest’ultima.

A sostegno della sua tesi, l’[OSCURATO:PERSONA] fa valere svariate sentenze della Corte, le conclusioni degli avvocati generali in talune delle cause in cui sono state pronunciate tali sentenze, nonché alcune sentenze del Tribunale.

Risulterebbe, in particolare, dalla sentenza della Corte 16 novembre 2000, causa C‑286/98 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag.

I‑9925), che sarebbe stata confermata da altre sentenze, che è sempre necessario fornire elementi di prova ulteriori oltre al semplice possesso da parte della società madre della totalità delle quote di una controllata, all’epoca in cui quest’ultima ha commesso un’infrazione all’art. 81, n. 1, CE, per presumere che la società madre esercitasse un’influenza determinante sul comportamento della sua controllata e per considerarla, così, responsabile in solido dell’infrazione commessa dalla controllata.

71. Inoltre, nella sua prassi decisionale, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe più volte dichiarato che il semplice fatto che un’impresa possieda la totalità delle quote di una controllata direttamente implicata nell’infrazione al diritto della concorrenza non è di per sé sufficiente per comprovare la sua responsabilità e che, di conseguenza, sono necessari elementi aggiuntivi al fine di dimostrare con certezza la responsabilità di un gruppo per il comportamento di una delle sue controllate, qualora la società madre non abbia direttamente partecipato all’intesa.

72. L’[OSCURATO:PERSONA] fa, in particolare, riferimento a casi in cui la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe dichiarato la società madre responsabile del comportamento della sua controllata, criticando, segnatamente, l’orientamento seguito dalla [OSCURATO:PERSONA] nella causa in cui è stata emessa la decisione 20 ottobre 2004 nel caso Tabacco greggio – Spagna (COMP/38.238/B.2), avrebbe dichiarato la società madre responsabile a seguito della sua partecipazione diretta all’intesa, o si sarebbe fondata su altri elementi per dimostrare la responsabilità della società madre.

73. Risulterebbe, in particolare, dall’esame della prassi decisionale della [OSCURATO:PERSONA] che quest’ultima esige anche elementi «diversi» dal semplice fatto che una società possieda la totalità delle quote della sua controllata, quali: – il coinvolgimento diretto della società madre nelle infrazioni; – la responsabilità della società madre nell’attuazione dell’infrazione; – la partecipazione della società madre a riunioni nel corso delle quali siano state menzionate pratiche anticoncorrenziali; – il fatto che la società madre non abbia affermato o menzionato l’autonomia della sua controllata; – il fatto che la società madre si sia presentata come il solo interlocutore nel corso del procedimento; – elementi da cui risulti che la società madre era «al corrente» degli accordi o il fatto che essa non abbia espressamente contestato di essere stata al corrente del comportamento illecito.

74. In definitiva, dall’analisi della giurisprudenza e della prassi decisionale della [OSCURATO:PERSONA] risulterebbe che: – spetta alla [OSCURATO:PERSONA] provare che la società madre ha esercitato un’influenza determinante sulla sua controllata; – l’onere della prova non è invertito, ma semplicemente agevolato qualora la consociata sia controllata al 100%, purché altri elementi o indizi siano stati raccolti per suffragare tale conclusione; – unicamente nei casi in cui la società madre detenga il 100% della controllata e in cui esistano altri indizi del suo coinvolgimento la responsabilità della società madre può essere presunta e l’onere della prova del suo non coinvolgimento le è trasferito; – tale presunzione può sempre essere infirmata se l’[OSCURATO:PERSONA] è in grado di fornire elementi sufficienti per provare che, pur avendo potuto esercitare un’influenza determinante, essa non lo ha fatto in questo caso.

75. L’[OSCURATO:PERSONA] contesta così l’interpretazione che la [OSCURATO:PERSONA] ha dato della giurisprudenza nella decisione impugnata e sottolinea che la [OSCURATO:PERSONA], nel corso del procedimento, aveva unicamente fatto valere che la SCC e la [OSCURATO:PERSONA]. detenevano la totalità delle quote delle loro controllate italiane, considerando nel contempo ciò sufficiente per trasferire l’onere della prova alle parti.

76. Trasferendo indebitamente l’onere della prova alla SCC e alla [OSCURATO:PERSONA]., la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe quindi trasformato una presunzione «iuris tantum» in una presunzione «iuris et de iure», ossia una presunzione non confutabile mediante l’apporto di elementi contrari.

77. Pertanto, l’onere della prova dell’esercizio di un’influenza determinante da parte di una società madre sulla sua controllata non sarebbe invertito qualora la controllata sia detenuta al 100%. [OSCURATO:PERSONA] fattispecie, tale onere avrebbe potuto essere trasferito all’[OSCURATO:PERSONA] unicamente se la [OSCURATO:PERSONA] avesse fornito indizi convincenti, tali da dimostrare che la [OSCURATO:SOCIETA] e la [OSCURATO:SOCIETA] subivano, nel periodo di durata dell’infrazione, l’influenza determinante delle loro rispettive società madri.

78. Secondo la ricorrente, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe pertanto commesso un errore di diritto presumendo la responsabilità della [OSCURATO:PERSONA]. e della SCC per il comportamento delle loro rispettive controllate.

79. [OSCURATO:PERSONA] conclude per il rigetto della presente parte del primo motivo.

b) Giudizio del Tribunale

80. Si deve rammentare che il diritto comunitario della concorrenza riguarda le attività delle imprese (sentenza della Corte 7 gennaio 2004, cause riunite C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P e C‑219/00 P, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I‑123, punto 59), e che la nozione di impresa abbraccia qualsiasi soggetto che eserciti un’attività economica, a prescindere dallo status giuridico del detto soggetto e dalle sue modalità di finanziamento (sentenze della Corte 28 giugno 2005, cause riunite C‑189/02 P, C‑202/02 P, da C‑205/02 P a C‑208/02 P e C‑213/02 P, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I‑5425, punto 112, e 10 settembre 2009, causa C‑97/08 P, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I‑8237, punto 54).

81. Risulta dalla giurisprudenza che la nozione di impresa, nell’ambito di tale contesto, dev’essere intesa nel senso che essa si riferisce ad un’unità economica anche qualora, sotto il profilo giuridico, questa unità economica sia costituita da più persone, fisiche o giuridiche (sentenze della Corte 14 dicembre 2006, causa C‑217/05, [OSCURATO:PERSONA] de Empresarios de Estaciones de [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I‑11987, punto 40, e [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 80 supra, punto 55; sentenza del Tribunale 15 settembre 2005, causa T‑325/01, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II‑3319, punto 85).

82. Quando un simile soggetto economico contravviene alle regole di concorrenza, esso ha l’obbligo di rispondere di tale violazione secondo il principio della responsabilità personale (v., in tal senso, sentenze della Corte 8 luglio 1999, causa C‑49/92 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I‑4125, punto 145; 11 dicembre 2007, causa C‑280/06, ETI e a., [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I‑10893, punto 39, e [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 80 supra, punto 56).

83. La violazione del diritto della concorrenza deve essere imputata inequivocabilmente ad una persona giuridica che sarà passibile di ammenda.

Per l’applicazione e l’esecuzione delle decisioni della [OSCURATO:PERSONA] in materia di diritto della concorrenza, è infatti necessario identificare un’entità dotata della personalità giuridica che sarà destinataria dell’atto (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 20 aprile 1999, cause riunite da T‑305/94 a T‑307/94, da T‑313/94 a T‑316/94, T‑318/94, T‑325/94, T‑328/94, T‑329/94 e T‑335/94, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II‑931, punto 978).

84. Secondo costante giurisprudenza, il comportamento di una controllata può essere imputato alla società controllante in particolare qualora, pur avendo personalità giuridica distinta, tale controllata non determini in modo autonomo la sua linea di condotta sul mercato, ma si attenga, in sostanza, alle istruzioni che le vengono impartite dalla società controllante, in considerazione, in particolare, dei vincoli economici, organizzativi e giuridici che intercorrono tra i due soggetti giuridici (v. sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 80 supra, punto 58 e giurisprudenza ivi citata).

85. Infatti, in tale situazione, poiché la società controllante e la sua controllata fanno parte di una stessa unità economica e formano così una sola impresa ai sensi dell’art. 81 CE, la [OSCURATO:PERSONA] può emanare una decisione che infligge ammende nei confronti della società controllante senza necessità di dimostrare il coinvolgimento personale di quest’ultima nell’infrazione (v., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 80 supra, punto 59).

86. Emerge altresì dalla giurisprudenza che, con riferimento al caso particolare in cui una società controllante detenga il 100% del capitale della propria controllata, la quale abbia infranto le norme in materia di concorrenza, da un lato, tale società controllante può esercitare un’influenza determinante sul comportamento della controllata e, dall’altro, esiste una presunzione relativa secondo cui detta società controllante esercita effettivamente un’influenza del genere (v. sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 80 supra, punto 60 e giurisprudenza ivi citata).

87. Di conseguenza, è sufficiente che la [OSCURATO:PERSONA] dimostri che l’intero capitale di una controllata sia detenuto dalla società madre per poter presumere che quest’ultima eserciti un’influenza determinante sulla politica commerciale di tale controllata. [OSCURATO:PERSONA] potrà conseguentemente considerare la società controllante responsabile in solido per il pagamento dell’ammenda inflitta alla sua controllata, a meno che questa società controllante, sulla quale incombe l’onere di invertire tale presunzione, non fornisca elementi di prova sufficienti, idonei a dimostrare che la sua controllata tiene un comportamento autonomo sul mercato (v., in tal senso, sentenze [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 70 supra, punto 29, nonché [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 80 supra, punto 61).

88. Sebbene sia vero che ai punti 28 e 29 della sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 70 supra, la Corte abbia indicato, oltre al possesso del 100% del capitale della controllata, altre circostanze, quali la non contestazione dell’influenza esercitata dalla società controllante sulla politica commerciale della sua controllata e la comune rappresentanza delle due società durante il procedimento amministrativo, ciò non toglie che dette circostanze siano state rilevate dalla Corte soltanto al fine di esporre tutti gli elementi sui quali il Tribunale aveva basato il suo ragionamento, e non già per subordinare l’applicazione della presunzione citata al precedente punto 86 al fatto che siano prodotti indizi supplementari relativi all’effettivo esercizio di un’influenza della società controllante (v. sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 80 supra, punto 62 e giurisprudenza ivi citata; sentenza del Tribunale 8 ottobre 2008, causa T‑69/04, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Technik/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II‑2567, punto 57).

89. Emerge dalla decisione impugnata che, per imputare ad una controllante la responsabilità dell’infrazione commessa dalla sua controllata, la [OSCURATO:PERSONA] è partita dalla premessa che una siffatta imputazione è possibile allorché la controllante e la sua controllata fanno parte di una medesima unità economica e, di conseguenza, costituiscono una sola impresa ai sensi dell’art. 81 CE (punto 325 della decisione impugnata).

90. L’elemento centrale sul quale la [OSCURATO:PERSONA] si è basata per stabilire che alla controllante poteva essere imputato il comportamento illecito della sua controllata consiste nella mancanza di autonomia di quest’ultima per quanto riguarda il suo comportamento sul mercato.

Infatti, tale mancanza di autonomia è il corollario dell’esercizio di una «influenza determinante» della controllante sul comportamento della sua controllata, atteso che l’effettivo esercizio di un’influenza siffatta può essere presunto, secondo la giurisprudenza, nel caso in cui una controllante detenga l’intero capitale della sua controllata (v. punti 329 e 330 della decisione impugnata).

91. Al punto 331 della decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA] ha così considerato che, nella fattispecie, la [OSCURATO:SOCIETA], la [OSCURATO:SOCIETA] e la [OSCURATO:SOCIETA] «mancavano di autonomia» dato che esse erano controllate al 100% dalle loro rispettive società madri.

92. Contrariamente a quanto sostiene l’[OSCURATO:PERSONA], cioè che, nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe trasformato una presunzione «iuris tantum» in una presunzione «iuris et de iure», tale ragionamento non contraddice la logica di una presunzione relativa.

Pertanto, come nel caso di altre presunzioni relative ammesse nel diritto della concorrenza, se un fatto può essere legittimamente presunto dalla [OSCURATO:PERSONA], esso è considerato accertato, a condizione che l’impresa interessata non confuti la presunzione presentando prove concludenti in senso contrario (sentenze della Corte [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 82 supra, punti 121 e 126, e 8 luglio 1999, causa C‑199/92 P, Hüls/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I‑4287, punti 162 e 167).

Peraltro, considerato il suo carattere relativo, detta presunzione, che può essere confutata in ciascun caso di specie, non conduce ad un’attribuzione automatica della responsabilità alla controllante che detiene l’intero capitale sociale della sua controllata, ciò che sarebbe contrario al principio della responsabilità personale su cui si fonda il diritto della concorrenza.

93. [OSCURATO:PERSONA] non ha dunque trasgredito le regole che disciplinano l’imputabilità ad una società madre del comportamento della sua controllata considerando, in sostanza, la SCC e la [OSCURATO:PERSONA]., di cui l’[OSCURATO:PERSONA] è il successore legale in quanto società risultante dalla loro fusione, responsabili dell’infrazione commessa dalle loro controllate [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA].

94. È giocoforza constatare che una siffatta conclusione non può essere rimessa in discussione dagli argomenti dedotti dall’[OSCURATO:PERSONA] in risposta al quesito scritto del Tribunale relativo alle conseguenze da trarre dalla sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 80 supra.

A suo avviso, in primo luogo, in tale sentenza la Corte ha erroneamente interpretato la giurisprudenza precedente, in particolare la sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 70 supra, e, in ogni caso, la giurisprudenza non è univoca a tale riguardo.

In secondo luogo, l’ambito fattuale della causa che ha condotto alla sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 80 supra, sarebbe diverso dall’ambito fattuale della fattispecie in esame, in quanto diverse controllate sarebbero state coinvolte nell’intesa e, di conseguenza, sarebbe stato più difficile dimostrare che la controllante non aveva conoscenza delle attività anticoncorrenziali.

Orbene, quanto al primo argomento, è sufficiente constatare che dalla sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 80 supra (v. altresì, in tal senso, conclusioni dell’avvocato generale Ko kott presentate in tale causa, punto 80 supra, [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I‑8241, paragrafi 60 e 61) risulta che la Corte non solo ha preso in considerazione la giurisprudenza su cui l’[OSCURATO:PERSONA] fonda una larga parte della sua argomentazione, e, segnatamente, la sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 70 supra, ma ha anche fornito un’interpretazione univoca della giurisprudenza precedente (sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 80 supra, punti 58‑62).

Per quanto riguarda il secondo argomento, basta constatare che la pretesa differenza tra la causa in cui è stata pronunciata la sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 80 supra, e la presente causa è priva di pertinenza, dato che il criterio di imputabilità della responsabilità nella prima causa non era per nulla quello della conoscenza diretta o indiretta, da parte della società madre, delle attività svolte dalla o dalle controllate.

In ogni caso, come rileva giustamente la [OSCURATO:PERSONA], in tale sentenza, un elemento del genere non è stato affatto preso in considerazione.

95. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, si deve respingere la prima parte del primo motivo in quanto infondata.

2. Sulla seconda parte, relativa alla mancata presa in considerazione degli elementi di prova forniti dalla SCC e dalla [OSCURATO:PERSONA]. al fine di confutare la presunzione

a) Argomenti delle parti

96. L’[OSCURATO:PERSONA] sostiene che la SCC e la [OSCURATO:PERSONA]., pur non essendo state tenute a farlo, hanno fornito elementi di prova vari e completi da cui risulta che esse non avevano né partecipato all’intesa né influenzato il comportamento delle loro controllate e hanno chiaramente dimostrato che nella fattispecie non esisteva nessuna delle situazioni sancite dalla giurisprudenza.

Tali elementi proverebbero quindi che la SCC e la [OSCURATO:PERSONA]. non hanno esercitato un’influenza determinante sulle loro controllate italiane e non sarebbero state in grado di farlo.

97. L’[OSCURATO:PERSONA] contesta inoltre la [OSCURATO:PERSONA] il fatto di aver male interpretato gli elementi di prova forniti dalla SCC e dalla [OSCURATO:PERSONA].

Essa censura così non soltanto i diversi passi della decisione impugnata nei quali la [OSCURATO:PERSONA] esamina e respinge tali elementi, ma anche l’utilizzazione dei documenti a sostegno che essa ne ha fatto.

98. A suo parere, le risposte della SCC e della [OSCURATO:PERSONA]. alla comunicazione degli addebiti mettevano chiaramente in evidenza che i due gruppi presentavano una struttura molto decentrata, sopratutto alla luce delle caratteristiche specifiche del mercato italiano del tabacco greggio.

Così, l’esercizio di un’influenza determinante da parte della società madre sarebbe incompatibile con le esigenze del mercato.

Inoltre, il fatto che questi due gruppi abbiano controllate presenti sul mercato nazionale del tabacco di diversi paesi, ciascuno con le sue caratteristiche specifiche, renderebbe loro impossibile l’esercizio di un’influenza commerciale sulle controllate, in qualsivoglia forma.

99. [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA], dal canto loro, avrebbero spiegato che esse erano sempre state società autonome sul mercato di cui trattasi e che esse determinavano le loro proprie politiche commerciali in tale ambito.

Per quanto riguarda le vendite di tabacco trasformato, l’[OSCURATO:PERSONA] ricorda che le controllate operavano come società indipendenti nei confronti dei clienti.

Al riguardo, essa fa rilevare che le vendite di tabacco trasformato all’interno del gruppo, tra il settembre 1995 e il giugno 2001, hanno rappresentato solo una minima parte delle vendite totali della [OSCURATO:SOCIETA] (tra il 20 e il 30%), mentre la maggior parte del suo tabacco è stata venduta direttamente ad altri clienti.

100. [OSCURATO:PERSONA] replica l’[OSCURATO:PERSONA] sottolinea, inoltre, che nessun precedente giurisprudenziale imporrebbe alle parti di un procedimento, contrariamente a quanto sostiene la [OSCURATO:PERSONA], di dimostrare una specificità del loro gruppo come giustificazione dell’autonomia di una controllata.

Inoltre, la SCC e la [OSCURATO:PERSONA]. avrebbero chiaramente dimostrato che nessuno degli elementi richiesti dalla giurisprudenza ricorreva nel loro caso.

101. Per quanto riguarda, più in particolare, gli elementi di prova forniti dalla SCC per dimostrare l’insussistenza di qualsiasi influenza determinante sulla sua controllata italiana [OSCURATO:SOCIETA], l’[OSCURATO:PERSONA] ricorda che: – il consiglio di amministrazione della [OSCURATO:SOCIETA] era composto principalmente da commercialisti italiani e che nessuno di loro aveva avuto in precedenza, né ha avuto successivamente, alcun legame, diretto o indiretto, con la SCC; inoltre, il ruolo della SCC nella scelta dei suoi membri si sarebbe limitato alla nomina formale delle persone designate dall’amministratore delegato della [OSCURATO:SOCIETA], che sarebbe stato a sua volta totalmente indipendente dalla SCC; – conformemente all’art. 19 dello statuto della [OSCURATO:SOCIETA], il consiglio di amministrazione di quest’ultima godeva dei poteri più ampi possibili per gestire la società; – a partire dal 4 agosto 1994, vale a dire prima della presa di controllo totale della [OSCURATO:SOCIETA] da parte della SCC, il comportamento della [OSCURATO:SOCIETA] è stato definito esclusivamente dal suo amministratore delegato, al quale, come risulterebbe dal verbale della riunione del consiglio di amministrazione della [OSCURATO:SOCIETA] in pari data, quest’ultimo avrebbe affidato il complesso dei poteri elencati nel detto art. 19 dello statuto in materia di gestione delle attività ordinarie e straordinarie della società; tale situazione non sarebbe mai stata modificata dalla SCC e l’amministratore delegato sarebbe stato sempre lo stesso; – la politica commerciale della [OSCURATO:SOCIETA] sarebbe stata pertanto decisa esclusivamente dal suo amministratore delegato, così come confermato dai verbali delle riunioni del consiglio di amministrazione, nel corso delle quali, in linea di massima, egli si limitava ad informare gli altri membri del consiglio della situazione commerciale della società e questi ultimi approvavano formalmente e a posteriori gli atti dell’amministratore delegato.

102. Questi elementi basterebbero a confutare la presunzione della [OSCURATO:PERSONA].

103. L’[OSCURATO:PERSONA] contesta poi l’argomentazione della [OSCURATO:PERSONA] secondo la quale la SCC non sarebbe stata in grado di dimostrare che l’amministratore delegato della [OSCURATO:SOCIETA] non emanava da lei stessa; in ogni caso, gli altri membri del consiglio di amministrazione della [OSCURATO:SOCIETA] avrebbero avuto poteri esecutivi, e la SCC non avrebbe dimostrato che tali membri fossero scelti dall’amministratore delegato e non nominati da lei stessa.

104. Per quanto riguarda, in primo luogo, l’indipendenza dell’amministratore delegato, l’[OSCURATO:PERSONA] ribadisce di aver dimostrato che non esisteva alcun legame tra tale persona, nominata ben prima dell’acquisizione della controllata da parte della SCC, e quest’ultima.

In ogni caso, sarebbe spettato alla [OSCURATO:PERSONA] dimostrare che la direzione della [OSCURATO:SOCIETA] era stata nominata dalla SCC prima che quest’ultima ne acquisisse il controllo totale.

105. Per quanto riguarda, in secondo luogo, i poteri esecutivi degli altri membri del consiglio di amministrazione, in primo luogo, essa ricorda che la delega dei poteri ordinari e straordinari di gestione della società all’amministratore delegato non è stata contestata dalla [OSCURATO:PERSONA].

In secondo luogo, essa respinge i pretesi elementi di prova dettagliati che mostrano che altri membri del consiglio di amministrazione, ad esempio il sig.

S. M., coprivano posti esecutivi, e non li considera significativi, in quanto, da una parte, da essi non risulta che esistesse un potere ripartito di dirigere le attività della [OSCURATO:SOCIETA] e, dall’altra, essi non rivelano alcun intervento dei membri del consiglio di amministrazione nella definizione della politica di acquisto di quest’ultima.

In ogni caso, tali documenti non possono essere utilmente fatti valere dalla [OSCURATO:PERSONA] dato che sono anteriori all’inizio dell’intesa controversa.

106. Risulterebbe inoltre da un esempio di verbale di riunioni del consiglio di amministrazione, prodotto agli atti dall’[OSCURATO:PERSONA], che l’amministratore delegato informava gli altri membri del consiglio di amministrazione della situazione commerciale della società e che questi ultimi approvavano automaticamente a posteriori tutti i suoi atti.

Per contro, non esisterebbe alcuna prova di un qualunque intervento degli altri membri del consiglio di amministrazione nella politica commerciale della società.

107. In terzo luogo, l’[OSCURATO:PERSONA] sostiene che la questione se i membri del consiglio di amministrazione della [OSCURATO:SOCIETA] fossero nominati dalla SCC è priva di pertinenza, in quanto, anche se altri membri del consiglio di amministrazione fossero stati designati dalla SCC, essi non avrebbero avuto alcun potere per dirigere le attività della [OSCURATO:SOCIETA].

108. Risulterebbe, inoltre, da taluni documenti prodotti agli atti che gli azionisti si limitavano ad approvare i rapporti annuali.

D’altro canto, non esisterebbe alcuna prova che l’amministratore delegato discutesse con gli altri membri del consiglio di amministrazione, e ancor meno con la società madre, della politica di acquisto della [OSCURATO:SOCIETA].

L’esistenza di taluni contatti necessari, ma totalmente estranei alla gestione delle attività locali, non può costituire un criterio di prova dell’influenza esercitata dalla società madre sulla sua controllata.

109. Per quanto riguarda, invece, gli elementi di prova forniti dalla [OSCURATO:PERSONA]. per dimostrare l’insussistenza di qualsiasi influenza determinante sulla sua controllata [OSCURATO:SOCIETA], l’[OSCURATO:PERSONA] ricorda che: – il consiglio di amministrazione della [OSCURATO:SOCIETA] era composto da esperti del mercato italiano del tabacco greggio e che la [OSCURATO:PERSONA]. non ha nominato alcuno dei membri di tale consiglio dopo aver acquisito il controllo della [OSCURATO:SOCIETA], ad eccezione di due persone che svolgevano compiti connessi ad aspetti finanziari e del sig.

V. R. (nominato nel 1998), che era dirigente esecutivo presso la [OSCURATO:SOCIETA], società di cui la sua famiglia possedeva il 50%, mentre il restante 50% era detenuto dalla [OSCURATO:PERSONA]., che era stata acquisita alla fine del 1995 dalla [OSCURATO:PERSONA].; quest’ultima avrebbe dunque delegato il controllo della [OSCURATO:SOCIETA] a persone aventi un’eccellente conoscenza del mercato locale; – i direttori responsabili degli acquisti, e cioè i sigg.

V. e F. R. (membri della famiglia R.) e B. (ex direttore della [OSCURATO:PERSONA] Italia), godevano, anche dopo la presa di controllo da parte della [OSCURATO:PERSONA]., di una totale autonomia nella definizione della strategia di acquisto della [OSCURATO:SOCIETA]; – nessuna coincidenza esisteva, da una parte, tra i direttori e il gruppo di collaboratori responsabili degli acquisti della [OSCURATO:SOCIETA] e, dall’altra, i direttori della [OSCURATO:PERSONA]. o di qualsiasi altra società del gruppo [OSCURATO:PERSONA], e nessuno dei membri del consiglio di amministrazione è mai stato membro del consiglio di amministrazione di una delle società del gruppo né ha occupato posti di direttore o di dirigente in tali società.

110. [OSCURATO:PERSONA] replica, l’[OSCURATO:PERSONA] respinge in quanto privo di fondamento l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] secondo il quale essa non contesterebbe che la [OSCURATO:PERSONA]. abbia designato i membri del consiglio di amministrazione della [OSCURATO:SOCIETA] dopo averne acquisito il controllo esclusivo.

111. A questo proposito, in primo luogo, essa contesta alla [OSCURATO:PERSONA] il fatto di aver omesso di segnalare che, quando la [OSCURATO:PERSONA]. ha acquisito la [OSCURATO:SOCIETA] (all’epoca [OSCURATO:SOCIETA]), i tre membri del consiglio di amministrazione della [OSCURATO:SOCIETA] sono stati mantenuti nelle loro funzioni e che nessun membro del consiglio di amministrazione della [OSCURATO:SOCIETA] è stato designato prima del 1° gennaio 1996.

A tale data, essendo passato da tre a cinque il numero di membri del consiglio di amministrazione, la [OSCURATO:PERSONA]. avrebbe nominato il sig.

V. R., ex dirigente della [OSCURATO:SOCIETA] e membro della famiglia fondatrice della società, e il sig. N., esperto in acquisti, che non aveva mai avuto contatti con il gruppo [OSCURATO:PERSONA] in precedenza.

112. A seguito dell’acquisizione totale della [OSCURATO:SOCIETA], la [OSCURATO:PERSONA]. avrebbe designato solo due esperti finanziari, il sig.

W. M., sostituito dal sig.

C., che non intervenivano nella politica di acquisto della controllata e non facevano parte di alcun consiglio di amministrazione di altre società del gruppo [OSCURATO:PERSONA], e, nel 1998, il sig.

F. R., che aveva legami con la società prima che essa fosse acquisita dalla [OSCURATO:PERSONA].

113. Orbene, contrariamente a quanto afferma la [OSCURATO:PERSONA], il sig.

W. M. era un impiegato della [OSCURATO:PERSONA], una consociata della [OSCURATO:SOCIETA], e non aveva alcun legame con la [OSCURATO:PERSONA] né aveva esercitato poteri direttivi in seno alla [OSCURATO:SOCIETA].

Di conseguenza, la designazione del sig.

W. M. non può provare che la [OSCURATO:PERSONA]. abbia «esercitato» un controllo sulla politica commerciale della [OSCURATO:SOCIETA].

114. In secondo luogo, l’[OSCURATO:PERSONA] contesta la tesi della [OSCURATO:PERSONA] secondo la quale basterebbe dimostrare che la società madre abbia nominato uno solo dei membri del consiglio di amministrazione per provare che quest’ultima ha esercitato un’influenza reale sul comportamento della sua controllata.

Secondo la giurisprudenza, i soli elementi pertinenti consisterebbero nel determinare se la persona designata avesse il potere di dirigere le attività della controllata e se essa, contemporaneamente, facesse anche parte del consiglio di amministrazione di altre società del gruppo, il che non si verificherebbe nel caso delle persone designate dalla [OSCURATO:PERSONA].

115. In terzo luogo, l’[OSCURATO:PERSONA] ricorda il ruolo svolto dalla famiglia R. Infatti, contrariamente a quanto sostiene la [OSCURATO:PERSONA], il sig.

V. R., in quanto membro di tale famiglia, che possedeva in precedenza la [OSCURATO:SOCIETA], gestiva le attività di tale società al momento della sua acquisizione da parte della [OSCURATO:PERSONA]. e ha continuato a farlo in seguito, innanzi tutto in quanto direttore degli acquisti, poi come membro del consiglio di amministrazione.

116. In quarto luogo, l’[OSCURATO:PERSONA] ricorda che il sig.

B. era membro del consiglio di amministrazione prima dell’acquisizione della società da parte della [OSCURATO:PERSONA]. e che non vi sono prove dell’esistenza di altri legami tra quest’ultimo e la [OSCURATO:PERSONA].

Il fatto che il sig.

B., come sostiene la [OSCURATO:PERSONA], sia stato coinvolto nell’intesa non rivelerebbe alcunché su eventuali legami con la società madre e non proverebbe che la società madre fosse implicata o fosse a conoscenza di tali pratiche anticoncorrenziali.

117. In quinto luogo, essa contesta alla [OSCURATO:PERSONA] il fatto di non aver tenuto conto della non coincidenza tra la direzione della [OSCURATO:SOCIETA] e il suo gruppo di collaboratori responsabili degli acquisti da una parte, e la direzione della [OSCURATO:PERSONA]. o di qualsiasi altra società del gruppo [OSCURATO:PERSONA] dall’altra.

118. Per quanto riguarda, infine, i documenti menzionati nella decisione impugnata e relativi alla pretesa esistenza di canali di comunicazione tra la [OSCURATO:SOCIETA] e il resto del gruppo [OSCURATO:PERSONA], l’[OSCURATO:PERSONA] fa, innanzi tutto, valere che tali documenti sarebbero insufficienti per imputare alla [OSCURATO:PERSONA]. la responsabilità del comportamento della sua controllata, dato che essi non riguarderebbero la politica commerciale della [OSCURATO:SOCIETA].

119. In particolare, l’[OSCURATO:PERSONA] fa valere che i documenti inerenti alla riunione dell’APTI sono di carattere molto generico e non rispecchiano la politica commerciale della [OSCURATO:SOCIETA].

Il messaggio di posta elettronica del sig.

C. inviato al sig.

S. il 12 febbraio 2002 mostrerebbe soltanto che la [OSCURATO:SOCIETA] ha agito in quanto soggetto autonomo sul mercato nazionale del tabacco greggio.

Per quanto riguarda il messaggio di posta elettronica del sig.

B. al sig.

S. del 10 maggio 2001, l’[OSCURATO:PERSONA] contesta l’interpretazione datane dalla [OSCURATO:PERSONA] nel suo controricorso, e cioè che esso proverebbe che la [OSCURATO:PERSONA]. era al corrente dell’intesa, poiché si tratterebbe di un’obiezione nuova e quindi irricevibile.

Inoltre, tale documento non spiegherebbe e non proverebbe assolutamente l’affermazione della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui il sig.

S. era al corrente dell’intesa.

Tale affermazione sarebbe, del resto, totalmente infondata, dato che risulterebbe da tale documento che esso si riferisce alle vendite di tabacco trasformato, e non agli acquisti di tabacco greggio, e che il principale obiettivo della riunione ivi proposta era quello di discutere di un cliente produttore di tabacco.

Quanto ai documenti diretti a suffragare l’affermazione della [OSCURATO:PERSONA] secondo la quale la [OSCURATO:SOCIETA] redigeva relazioni periodiche sui raccolti per le altre società del gruppo [OSCURATO:PERSONA], l’[OSCURATO:PERSONA] contesta la conclusione che ne trae la [OSCURATO:PERSONA], dato che essa si fonderebbe solo su una presunzione priva di fondamento.

Inoltre, tali documenti possono suffragare la conclusione che la [OSCURATO:SOCIETA] fosse sottoposta all’influenza della [OSCURATO:PERSONA]. nella definizione della sua politica degli acquisti, poiché essi riguardano un mercato diverso, quello delle vendite di tabacco trasformato, e forniscono unicamente informazioni sulle vendite e sulla situazione economica generale in Italia, senza alcun riferimento ai fornitori, ai prezzi o agli accordi con i concorrenti.

In particolare, la politica della [OSCURATO:SOCIETA] in materia di acquisto di tabacco greggio non vi sarebbe mai menzionata.

L’[OSCURATO:PERSONA] fa rilevare che, mentre nella decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA] cita i documenti 2892‑2893 come ulteriore prova di comunicazioni tra la società madre e la sua controllata, nel suo controricorso essa menziona pure, e per la prima volta, i documenti 2894‑2902.

Poiché tali documenti sono stati prodotti nel contesto dell’eventuale fusione tra la [OSCURATO:SOCIETA] e la [OSCURATO:SOCIETA], essi non possono provare che la [OSCURATO:PERSONA]. intervenisse nella «gestione» della [OSCURATO:SOCIETA] e che la politica commerciale di quest’ultima fosse definita a livello di gruppo.

Per quanto riguarda il messaggio di posta elettronica contenente una valutazione da parte della [OSCURATO:PERSONA]. delle attività della [OSCURATO:SOCIETA] e la relazione redatta dal sig. N. che vi era allegata, si tratterebbe, in realtà, solo del «testamento» di un presidente a fine mandato che descrive la situazione generale della [OSCURATO:SOCIETA].

Per quanto riguarda, infine, il messaggio di posta elettronica del sig.

B. al sig.

S., avente ad oggetto la riunione annuale del consiglio di amministrazione, l’[OSCURATO:PERSONA] fa valere che esso presenta una visione globale della situazione della società, quale constatata nel corso di una riunione annuale del consiglio di amministrazione, e che esso non prova assolutamente che la [OSCURATO:PERSONA]. ricevesse abitualmente «informazioni dettagliate» da parte della [OSCURATO:SOCIETA].

120. L’[OSCURATO:PERSONA] contesta, infine, la conclusione che la [OSCURATO:PERSONA] trae dai due nuovi documenti allegati al suo controricorso, e cioè che il sig.

S. era «un alto responsabile collocato al vertice del gruppo delle società [OSCURATO:PERSONA]» e che l’[OSCURATO:PERSONA] ha tentato di minimizzare il suo ruolo.

Secondo quest’ultima, tali documenti non farebbero altro che confermare che il sig.

S. era responsabile del coordinamento delle vendite di tabacco trasformato in Europa.

121. In definitiva, risulterebbe da tali documenti che la [OSCURATO:SOCIETA] era autonoma in ordine alla definizione della sua politica commerciale e che le sole informazioni da essa scambiate con il gruppo erano di natura generale o vertevano, al massimo, su questioni specifiche estranee alla sua politica commerciale.

122. L’[OSCURATO:PERSONA] ritiene, in conclusione, di aver provato che i documenti sui quali la [OSCURATO:PERSONA] si è basata per affermare la responsabilità della SCC e della [OSCURATO:PERSONA]. non dimostravano che le due società fossero in grado di influenzare o abbiano influenzato il comportamento, rispettivamente, della [OSCURATO:SOCIETA] e della [OSCURATO:SOCIETA].

Tali documenti non suffragherebbero neppure la conclusione secondo la quale esisterebbero canali di comunicazione diretti tra le dette società.

123. A suo parere, i documenti ai quali la [OSCURATO:PERSONA] fa riferimento sono documenti generici che non provano che le società madri fossero a conoscenza dell’esistenza dell’intesa controversa.

In realtà, la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe trovato alcun documento da cui emergesse che la SCC o la [OSCURATO:PERSONA]. abbiano dato istruzioni alle loro controllate italiane o chiesto, se non addirittura ricevuto, informazioni sulle loro politiche in materia di acquisto.

124. [OSCURATO:PERSONA] conclude per il rigetto della presente parte del primo motivo.

b) Giudizio del Tribunale

125. In via preliminare, occorre osservare che, come rilevato ai precedenti punti 86 e 87, allorché l’intero capitale di una controllata è detenuto dalla sua controllante, la [OSCURATO:PERSONA] può presumere che quest’ultima eserciti un’influenza determinante sul comportamento di tale controllata, senza essere tenuta a fornire prove supplementari a dimostrazione del fatto che la controllante abbia effettivamente esercitato un’influenza siffatta ovvero che essa fosse a conoscenza dell’infrazione o del coinvolgimento di detta controllata in tale infrazione.

Si tratta di una presunzione relativa, che può essere confutata mediante la prova contraria.

Sta quindi alla società madre, considerata dalla [OSCURATO:PERSONA] come responsabile in solido per il pagamento dell’ammenda inflitta alla sua controllata, confutare tale presunzione con elementi di prova tali da dimostrare che la sua controllata determina in maniera autonoma la sua linea di azione sul mercato e che tali due società non costituiscono dunque un soggetto economico unico.

Altrimenti, l’esercizio di un controllo è dimostrato dal fatto che la presunzione derivante dal possesso dell’intero capitale non è stata confutata (v., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 80 supra, punti 60‑62 e giurisprudenza ivi citata; sentenza del Tribunale 30 settembre 2009, causa T‑175/05, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], non pubblicata nella Raccolta, punto 93).

126. Orbene, al fine di stabilire se una controllata determini in maniera autonoma il suo comportamento sul mercato, devono essere presi in considerazione tutti gli elementi pertinenti relativi ai vincoli economici, organizzativi e giuridici che legano tale controllata alla società controllante, i quali possono variare a seconda delle caratteristiche proprie a ciascun caso di specie (v., in questo senso, sentenze della Corte 10 settembre 2009, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 80 supra, punto 74, e 1° luglio 2010, causa C‑407/08 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I‑6375, punto 100).

127. [OSCURATO:PERSONA] fattispecie, occorre pertanto verificare se la [OSCURATO:PERSONA] abbia commesso un errore di valutazione per il fatto di aver considerato che gli argomenti e gli elementi di prova addotti al fine di dimostrare l’autonomia della [OSCURATO:SOCIETA] e della [OSCURATO:SOCIETA] nell’attuazione della loro politica commerciale non erano tali da dimostrare che queste controllate si comportassero in maniera autonoma rispetto alle loro società madri e che esse non costituissero un unico soggetto economico con queste ultime.

128. [OSCURATO:PERSONA] dedica i punti 335‑346 della decisione impugnata all’esame degli argomenti e degli elementi di prova addotti dalla SCC e dalla [OSCURATO:PERSONA]., nelle loro risposte alla comunicazione degli addebiti, al fine di provare che esse non hanno esercitato un’influenza determinante sulla politica commerciale delle loro controllate.

In particolare, ai punti 335‑340, essa esamina e respinge gli argomenti di carattere generale che la SCC e la [OSCURATO:PERSONA]. ricavano dal fatto che le loro controllate avevano una direzione locale totalmente autonoma.

Successivamente, ai punti 341‑346 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] esamina e respinge gli argomenti più specifici addotti dalla SCC e dalla [OSCURATO:PERSONA]. al fine di confutare la detta presunzione.

Sugli elementi di carattere generale fatti valere al fine di confutare la presunzione

129. Innanzi tutto, l’[OSCURATO:PERSONA] fa valere che i gruppi SCC e [OSCURATO:PERSONA]. presentavano una struttura molto decentrata, disponendo di direzioni locali proprie, totalmente indipendenti, alle quali erano delegate tutte le funzioni, alla luce anche delle caratteristiche particolari dei mercati del tabacco greggio di ciascuno Stato membro.

Infatti, i produttori di tabacco avrebbero bisogno, in particolare, di instaurare un rapporto personale con i loro clienti, ossia i trasformatori, il che, de facto, renderebbe l’esercizio di un’influenza determinante da parte della società madre incompatibile con le esigenze del mercato.

130. Orbene, come la [OSCURATO:PERSONA] ha giustamente rilevato al punto 338 della decisione impugnata, il fatto che una controllata disponga della propria direzione locale e dei propri mezzi non prova, di per sé, che essa determini il proprio comportamento sul mercato autonomamente rispetto alla propria controllante.

Il fatto di affidare la gestione delle attività correnti alla direzione locale di una controllata al 100% è, infatti, una prassi corrente, e non è quindi idoneo a dimostrare la reale autonomia delle società controllate.

Lo stesso vale per l’argomento fondato sul fatto che la SCC e la [OSCURATO:PERSONA]. operano in decine di paesi.

131. Inoltre, occorre rilevare, al pari della [OSCURATO:PERSONA], che la SCC e la [OSCURATO:PERSONA]. erano a capo di gruppi integrati verticalmente, dato che le controllate si concentrano sull’acquisto di tabacco greggio e le società madri si incaricavano della commercializzazione del tabacco trasformato, il che tende maggiormente a provare che la [OSCURATO:SOCIETA] e la [OSCURATO:SOCIETA] costituivano un soggetto economico unico con le rispettive società madri (v., in questo senso e per analogia, sentenza del Tribunale 10 marzo 1992, causa T‑11/89, Shell/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II‑757, punto 312).

Al riguardo, nessuna conclusione può trarsi dal fatto che le società madri operavano su mercati distinti e non avevano rapporti da fornitore a cliente.

Infatti, la divisione dei compiti tra le controllate e le rispettive società madri è una pratica normale nei gruppi verticalmente integrati che non è tale da confutare la presunzione secondo la quale la SCC e la [OSCURATO:PERSONA]. esercitavano effettivamente un’influenza determinante sul comportamento, rispettivamente, della [OSCURATO:SOCIETA] e della [OSCURATO:SOCIETA].

Per quanto riguarda, inoltre, l’argomento secondo il quale la [OSCURATO:SOCIETA] non avrebbe venduto tutta la sua produzione ad altre società del gruppo [OSCURATO:PERSONA], basta rilevare che, nei limiti in cui il prospetto contenuto nella replica conferma che, tra il 1995 e il 2000, le sue vendite all’interno del gruppo hanno rappresentato tra il 20 e il 30% delle sue vendite totali, tale dato non sarebbe in contrasto con quanto la [OSCURATO:PERSONA] ha constatato al punto 340 della decisione impugnata, e cioè che i gruppi di cui trattasi «acquisiscono e smerciano spesso il tabacco acquistato dalle loro controllate italiane».

132. Quanto all’argomento secondo il quale nessun precedente imporrebbe alle parti di dimostrare una specificità del loro gruppo come giustificazione dell’autonomia di una controllata, basta constatare, da un lato, che i precedenti citati dall’[OSCURATO:PERSONA] riguardano tutti casi nei quali la società madre è stata considerata responsabile e non hanno alcuna relazione con la confutazione della presunzione.

D’altro lato, anche se, al punto 339 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha affermato che la SCC e la [OSCURATO:PERSONA]. non avevano apportato la prova di una specificità del loro gruppo, nondimeno la [OSCURATO:PERSONA] non ha in nessun modo richiesto che una prova del genere fosse apportata.

Essa si è infatti limitata a constatare, dopo aver esaminato gli argomenti generici addotti dalla SCC e dalla [OSCURATO:PERSONA]., che queste ultime avevano fatto valere elementi di prova non idonei a dimostrare l’esistenza di una situazione specifica dei loro gruppi, ossia una situazione particolare esulante dall’ordinario – in quanto la presunzione si fonda appunto su un ragionamento deduttivo basato su una regola di esperienza –, che avrebbe permesso di considerare le attività delle controllate italiane indipendenti dall’influenza delle loro società madri.

Sotto questo profilo, le caratteristiche del mercato italiano del tabacco greggio non consentono, in quanto tali, di giustificare l’esistenza di una siffatta specificità.

Sugli elementi specifici fatti valere al fine di confutare la presunzione

133. L’[OSCURATO:PERSONA] fa anche valere argomenti specifici concernenti, da una parte, il rapporto tra la SCC e la [OSCURATO:SOCIETA] e, dall’altra, il rapporto tra la [OSCURATO:PERSONA]. e la [OSCURATO:SOCIETA], che provano, a suo parere, che né la SCC né la [OSCURATO:PERSONA]. hanno esercitato un’influenza determinante sulle loro controllate italiane. – Sul rapporto tra SCC e [OSCURATO:SOCIETA]

134. In primo luogo, l’[OSCURATO:PERSONA] fa rilevare che il consiglio di amministrazione della [OSCURATO:SOCIETA] era composto principalmente da commercialisti italiani, privi di legami diretti o indiretti con la SCC, e che quest’ultima si limitava a nominare formalmente le persone designate dall’amministratore delegato della [OSCURATO:SOCIETA], anch’egli totalmente indipendente dalla SCC.

135. In secondo luogo, essa sottolinea che, a partire dal 4 agosto 1994, vale a dire ancor prima della presa di controllo totale della [OSCURATO:SOCIETA] da parte della SCC, la politica commerciale e, in generale, il «comportamento» della [OSCURATO:SOCIETA] sono stati decisi dal suo presidente del consiglio di amministrazione e amministratore delegato, al quale il consiglio di amministrazione di tale società avrebbe affidato tutti i poteri ad esso spettanti ai sensi dell’art. 19 dello statuto di quest’ultima.

In sostanza, secondo l’[OSCURATO:PERSONA], la circostanza che l’amministratore delegato, in funzione al momento dell’infrazione, sia stato nominato prima dell’acquisizione della [OSCURATO:SOCIETA] da parte della SCC testimonia, alla luce principalmente degli ampi poteri di cui dispone, del fatto che la SCC non ha mai influenzato il comportamento della sua controllata italiana.

136. Occorre constatare che tale argomento, corrispondente quasi alla lettera a quanto sostenuto dalla SCC nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti, è stato esaminato dalla [OSCURATO:PERSONA], in particolare ai punti 341 e 342 della decisione impugnata.

Essa vi precisa, da un lato, che, prima di acquisire l’intero capitale della [OSCURATO:SOCIETA], la SCC controllava già tale società con la propria consociata italiana e che il fatto che essa non abbia modificato il suo management a seguito della sua presa di controllo non può quindi essere considerato come una prova del fatto che essa non ha esercitato alcuna influenza sulla propria controllata dopo esserne divenuta proprietaria al 100%.

D’altro lato, la [OSCURATO:PERSONA] ha fatto valere che la delega dei poteri esecutivi all’amministratore delegato della [OSCURATO:SOCIETA], il quale, in assenza di prova contraria, poteva ragionevolmente essere ritenuto designato dalla SCC, non aveva impedito agli altri membri del consiglio d’amministrazione di occupare posti esecutivi e di svolgere funzioni esecutive.

137. Orbene, si deve osservare che, in mancanza di chiarimenti da parte della SCC, la [OSCURATO:PERSONA] attribuisce giustamente un significato al fatto che quest’ultima, che aveva tutti i poteri, quando è divenuta unica azionista, per procedere ad un rinnovo parziale o totale del consiglio d’amministrazione, non ha preso alcuna misura in tal senso.

Ne consegue che la conferma nelle loro funzioni dei membri del consiglio d’amministrazione e, in particolare, del sig.

J. non può che essere ricondotta ad una decisione della SCC, nella sua qualità di unica azionista della [OSCURATO:SOCIETA].

Inoltre, la cittadinanza o l’identità dei membri del consiglio di amministrazione non è assolutamente pertinente per valutare l’esistenza o meno di un’unità economica tra la SCC e la [OSCURATO:SOCIETA].

138. Inoltre, la circostanza che una sola persona, vale a dire l’amministratore delegato, disponga di importanti poteri che gli sono stati delegati dal consiglio d’amministrazione potrebbe, al contrario, confermare la volontà della controllante di semplificare l’esercizio del suo controllo sulla sua controllata, proprio confinando il ruolo del consiglio d’amministrazione ad attività marginali e concentrando tutti i poteri nelle mani di una «persona di fiducia».

Non è infatti plausibile che una società multinazionale deleghi tutti i poteri di una controllata operativa su un mercato nazionale, come nel caso della [OSCURATO:SOCIETA] – ovvero accetti come sembra far credere l’[OSCURATO:PERSONA], una delega di poteri preesistente all’acquisizione della totalità del controllo –, ad una persona fisica che, operando in totale autonomia e senza essere stata asseritamente designata dall’unico azionista, scegliesse a sua volta i membri del consiglio d’amministrazione, privando qualsiasi altra persona di una qualsivoglia influenza sulla gestione della società, e, che, se la tesi dell’[OSCURATO:PERSONA] dovesse essere accolta, non renderebbe, de facto, conto dei propri atti a nessuno.

139. Pertanto, e tenuto altresì conto del fatto che una delega di poteri all’amministratore delegato di una controllata non è affatto inconsueto, un siffatto argomento non è idoneo a confutare la presunzione di controllo esercitato dalla controllante sulla [OSCURATO:SOCIETA].

140. D’altro canto, giustamente la [OSCURATO:PERSONA], condotta a valutare taluni elementi di prova apportati dalla SCC in risposta alla comunicazione degli addebiti, ha preso in considerazione, al fine di verificare la credibilità delle affermazioni della SCC, documenti, come quelli menzionati al punto 342 della decisione impugnata, da cui risulta che, quanto meno, un altro membro del consiglio di amministrazione, il sig.

S. M., era vicepresidente esecutivo della società, mentre il sig.

J. ne era l’amministratore delegato, organizzava riunioni settimanali con i capi di tutti i servizi della società per discutere della politica di quest’ultima e dava istruzioni in ordine ad un gran numero di questioni.

L’affermazione dell’[OSCURATO:PERSONA] relativa al fatto che tali documenti sono anteriori al periodo dell’infrazione non può essere accolta.

Occorre infatti constatare che essi sono stati utilizzati dalla [OSCURATO:PERSONA] al fine di valutare la plausibilità della tesi, sostenuta dalla SCC nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti e riportata dall’[OSCURATO:PERSONA] nelle sue memorie, secondo la quale la delega di poteri all’amministratore delegato avrebbe avuto l’effetto di privare qualsiasi altra persona di qualsiasi influenza sulla gestione della società.

In quanto tali documenti dimostrano che, in un momento in cui la delega dei poteri al sig.

J. era già stata effettuata, un altro membro del consiglio di amministrazione della [OSCURATO:SOCIETA], nella fattispecie il sig.

S. M., svolgeva un ruolo significativo nella gestione della politica commerciale di quest’ultima, il fatto che essi si riferiscano ad un periodo precedente all’infrazione è privo di rilevanza. – Sul rapporto tra la [OSCURATO:PERSONA]. e la [OSCURATO:SOCIETA]

141. Per quanto riguarda il rapporto tra la [OSCURATO:PERSONA]. e la [OSCURATO:SOCIETA], l’[OSCURATO:PERSONA] sostiene, da un lato, che, quando la [OSCURATO:PERSONA]. ha acquisito il controllo della sua controllata italiana, essa non ha nominato alcuno dei membri del consiglio di amministrazione di quest’ultima, ad eccezione di due persone, che svolgevano compiti essenzialmente connessi ad aspetti finanziari e che non avevano alcun rapporto con la politica degli acquisti della società.

Essa afferma, d’altro lato, che non vi è stata alcuna commistione personale tra le due società, in particolare tra i direttori, il gruppo di collaboratori responsabile degli acquisti o i membri del consiglio di amministrazione della [OSCURATO:SOCIETA] e i direttori o i membri del consiglio di amministrazione della [OSCURATO:PERSONA]. o di qualsiasi altra società del gruppo [OSCURATO:PERSONA].

Essa sottolinea, infine, che nessun gruppo centrale di collaboratori della [OSCURATO:PERSONA]. dirigeva la strategia degli acquisti delle sue controllate.

Tutti questi elementi indicherebbero che essa non ha esercitato alcuna influenza determinante sulla sua controllata italiana.

142. Orbene, giustamente la [OSCURATO:PERSONA] ha obiettato anche alla [OSCURATO:PERSONA]., al punto 341 della decisione impugnata, che quest’ultima aveva già il controllo della [OSCURATO:SOCIETA] prima di acquisirne l’intero capitale.

La circostanza che la [OSCURATO:PERSONA]. non abbia modificato la direzione della [OSCURATO:SOCIETA] a seguito della sua presa di controllo non può pertanto essere considerata come una prova del fatto che la [OSCURATO:PERSONA]. non ha esercitato alcuna influenza sui dirigenti della sua controllata italiana dopo esserne divenuta proprietaria al 100%.

143. Nello stesso punto 341, in fine, della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] rileva, inoltre, che «risulta anche dalla risposta fornita dalla [[OSCURATO:PERSONA].] alla comunicazione degli addebiti che, dopo il 1995, il consiglio di amministrazione era composto solo da rappresentanti del gruppo [OSCURATO:PERSONA] e che uno di essi [il sig.

B.] era addetto esclusivamente alla gestione quotidiana dell’impresa».

Inoltre, risulta dagli atti che, anche dopo la nomina del sig.

F. R. nel consiglio di amministrazione della [OSCURATO:SOCIETA], il sig.

B. era partecipe di tutti gli aspetti della gestione della società, ivi compresa l’esecuzione dei contratti di acquisto di tabacco greggio.

144. Orbene, come sottolinea la [OSCURATO:PERSONA] nel suo controricorso, tale constatazione basta, di per sé, a provare, anche senza ricorrere alla presunzione controversa, che la [OSCURATO:PERSONA]. ha esercitato il suo potere di controllo sulla [OSCURATO:SOCIETA].

Peraltro, l’[OSCURATO:PERSONA] non sembra contestare, così come fa la [OSCURATO:PERSONA]. nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti, che membri del consiglio di amministrazione della [OSCURATO:SOCIETA] siano stati designati dalla [OSCURATO:PERSONA]., dopo che quest’ultima ne ha acquisito il controllo esclusivo.

145. Per quanto riguarda l’argomento relativo al radicamento nel mercato locale e all’esperienza su quest’ultimo da parte dei membri del consiglio di amministrazione, si rinvia alle considerazioni svolte al precedente punto

130. In particolare, l’affermazione secondo la quale «[t]utte le funzioni e le responsabilità relative all’acquisto di tabacco greggio in Italia sono state delegate alla direzione locale della [OSCURATO:SOCIETA]» è priva di ogni pertinenza.

Anche, supponendola esatta, la circostanza menzionata dall’[OSCURATO:PERSONA] non significa per nulla che la [OSCURATO:PERSONA]. non fosse in grado di esercitare, o non abbia effettivamente esercitato, un’influenza determinante sul comportamento commerciale della [OSCURATO:SOCIETA], in particolare per quanto riguarda le attività di quest’ultima diverse dagli acquisti di tabacco greggio sul mercato italiano.

Lo stesso vale per l’argomento secondo il quale non è esistita alcuna coincidenza tra i direttori e il gruppo di collaboratori responsabile degli acquisti della [OSCURATO:SOCIETA] e i direttori della [OSCURATO:PERSONA]. o di qualsiasi altra società del gruppo [OSCURATO:PERSONA].

Sugli elementi asseritamente utilizzati dalla [OSCURATO:PERSONA] per confermare la mancanza di autonomia della [OSCURATO:SOCIETA] e della [OSCURATO:SOCIETA]

146. L’[OSCURATO:PERSONA] censura i punti 343‑346 della decisione impugnata e considera che i documenti sui quali la [OSCURATO:PERSONA] si è basata nella fattispecie sono privi di pertinenza.

147. Essa ne trae la conclusione, da una parte, che tali documenti non provano che le società madri fossero in grado di influenzare o abbiano influenzato il comportamento della [OSCURATO:SOCIETA] e della [OSCURATO:SOCIETA] e, dall’altra, che essi sono documenti generici che non provano che le società madri fossero a conoscenza dell’intesa controversa.

148. Orbene, come si è già detto al precedente punto 125, la [OSCURATO:PERSONA] può presumere l’esercizio effettivo di un’influenza determinante sul comportamento di una controllata detenuta al 100%, senza essere tenuta a fornire prove aggiuntive che dimostrino che la società madre ha effettivamente esercitato tale influenza o fosse a conoscenza dell’infrazione o del coinvolgimento della detta controllata in tale infrazione.

149. Contrariamente a quanto sostiene l’[OSCURATO:PERSONA], i documenti menzionati nei detti punti della decisione impugnati non avevano lo scopo né di provare che le società madri fossero in grado di influenzare o abbiano, in pratica, influenzato il comportamento delle loro controllate italiane, né, ancor meno, di provare che le società madri fossero a conoscenza dell’intesa controversa.

Al contrario, la [OSCURATO:PERSONA] si è limitata a utilizzare taluni documenti facenti parte del fascicolo amministrativo al fine di dimostrare quale fosse il livello di credibilità degli elementi di prova e degli argomenti dedotti dalla SCC e dalla [OSCURATO:PERSONA]. nelle loro risposte alla comunicazione degli addebiti per confutare la presunzione di un’influenza determinante sulle loro rispettive controllate.

150. A questo proposito, si deve rilevare che la [OSCURATO:PERSONA] non ha commesso errori menzionando, nei detti punti, elementi di prova diretti a dimostrare l’esistenza di «canali di comunicazione» tra società madri e controllate.

151. Infatti, risulta dagli atti che svariati elementi testimoniano l’esistenza di siffatti canali di comunicazione.

152. Per quanto riguarda, in primo luogo, l’esistenza di canali di comunicazione tra la [OSCURATO:SOCIETA] e la SCC, giustamente la [OSCURATO:PERSONA] ha fatto riferimento, al punto 344 e alla nota a pié di pagina n. 281 della decisione impugnata, a documenti trovati nell’ufficio del sig.

J. da cui risulta che le attività della [OSCURATO:SOCIETA] sono state considerate come proprie della SCTC, mentre la [OSCURATO:SOCIETA] veniva designata vuoi come appartenente al gruppo SCC, vuoi come società della SCTC, e che esse sono state esaminate nell’ambito delle attività del gruppo, comprendenti le vendite del gruppo SCC ai fabbricanti di sigarette.

A questo proposito, il fatto che tali documenti non siano stati menzionati nella comunicazione degli addebiti non ha alcuna importanza, dato che il loro scopo era soltanto quello di contraddire l’argomento secondo il quale non esistevano canali di comunicazione tra la controllata e la società madre.

Quanto all’argomento dell’[OSCURATO:PERSONA] secondo il quale le informazioni contenute in tali documenti dovevano essere utilizzate dalla SCC al fine di consolidare i risultati della [OSCURATO:SOCIETA], basta constatare, al pari della [OSCURATO:PERSONA], che i documenti di cui trattasi non sono documenti contabili destinati alla redazione delle relazioni annuali del gruppo, ma documenti relativi alle attività commerciali la cui finalità non era certamente quella di permettere alla SCC di consolidare i risultati della [OSCURATO:SOCIETA].

153. Per quanto riguarda, in secondo luogo, l’esistenza di canali di comunicazione tra la [OSCURATO:SOCIETA] e la [OSCURATO:PERSONA]., del pari giustamente la [OSCURATO:PERSONA] fa riferimento, nel punto 345 e nelle note a pié di pagina nn. 282 e 283 della decisione impugnata, a relazioni periodiche sui raccolti, che forniscono informazioni sui risultati che la [OSCURATO:SOCIETA] aveva ottenuto in Italia, dirette alle società del gruppo [OSCURATO:PERSONA] che effettuavano acquisti presso la [OSCURATO:SOCIETA], nonché ad altri documenti che menzionano un intervento diretto della direzione della [OSCURATO:PERSONA] e di altre società del gruppo [OSCURATO:PERSONA] nelle attività della [OSCURATO:SOCIETA].

154. Per quanto riguarda, in primo luogo, le «relazioni sul raccolto», da una parte, e il «profilo dell’Italia» redatto dalla [OSCURATO:PERSONA] nel gennaio 2000, dall’altra (v. la nota a pié di pagina n. 282 della decisione impugnata), occorre osservare che legittimamente la [OSCURATO:PERSONA] ha considerato che, dato che gli acquisti sono principalmente effettuati all’interno del gruppo (punto 340 della decisione impugnata), tali documenti erano elaborati a beneficio delle società del gruppo [OSCURATO:PERSONA] che si occupano di tali acquisti.

Anche supponendo che l’affermazione dell’[OSCURATO:PERSONA] secondo la quale tali documenti sono stati inviati a clienti esterni al gruppo [OSCURATO:PERSONA] sia corretta, nondimeno essa non precisa a chi essi siano stati inviati, e ciò tanto più in quanto tali relazioni contenevano informazioni dettagliate sull’acquisto di tabacco greggio nonché informazioni riservate sulla strategia e sui risultati della [OSCURATO:SOCIETA].

155. Per quanto riguarda, in secondo luogo, il documento elaborato dalla [OSCURATO:PERSONA] in cui sono messi a confronto gli impianti della [OSCURATO:SOCIETA] e della [OSCURATO:SOCIETA] (v. nota a pié di pagina n. 283 della decisione impugnata), occorre osservare che, indipendentemente dal suo contenuto, e cioè il progetto di impresa comune in Italia tra [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA], esso indica che questioni strategiche aventi un’incidenza sulla politica commerciale della [OSCURATO:SOCIETA] erano trattate a livello di gruppo.

Pertanto, giustamente esso è stato preso in considerazione al fine di dimostrare, per contraddire l’argomento addotto dalla [OSCURATO:PERSONA]., l’esistenza di canali di comunicazione tra la [OSCURATO:SOCIETA] e la [OSCURATO:PERSONA]., e non, come sostiene l’[OSCURATO:PERSONA], al fine di dimostrare che la [OSCURATO:PERSONA]. ha esercitato un’influenza determinante sulla politica commerciale della [OSCURATO:SOCIETA].

156. Per quanto riguarda, in terzo luogo, la relazione intitolata «[OSCURATO:PERSONA] and Future of [OSCURATO:SOCIETA]» dell’ex presidente della società, il sig. N., occorre osservare che essa riguarda, in particolare, i costi e la qualità degli acquisti effettuati presso i produttori, i punti deboli della società, i suoi impianti, la necessità di assumere un nuovo direttore di fabbrica e di formarlo nella «fabbrica [OSCURATO:PERSONA] meglio gestita in Sudamerica o in Africa», le capacità professionali dei membri del suo gruppo di collaboratori responsabile degli acquisti e la sua struttura di gestione.

Come viene indicato nella nota a pié di pagina n. 283 della decisione impugnata, tale relazione, inviata alla [OSCURATO:PERSONA] e riprodotta all’attenzione dei più alti dirigenti del gruppo [OSCURATO:PERSONA], mostra che informazioni dettagliate concernenti la controllata italiana nonché la sua politica commerciale circolavano a livello di gruppo.

A questo proposito, occorre parimenti rilevare che, alla pagina 4 di tale relazione, il sig. N. lamenta le «nuove richieste, a [suo] parere eccessive, della [OSCURATO:PERSONA] in materia di relazioni su tutti gli aspetti [delle] attività [della controllata]». [OSCURATO:PERSONA] stessa pagina, egli dichiara che, benché il sig.

B. sia uno dei migliori in Europa per i rapporti con la clientela, tale vantaggio della società «ha perduto sempre più la sua importanza, dato che l’organizzazione [OSCURATO:PERSONA] rafforza il suo controllo sulle vendite di tutte le società del gruppo».

Inoltre, in un messaggio di posta elettronica di accompagnamento alla relazione si afferma che le questioni che si pongono attualmente sul piano della [OSCURATO:SOCIETA] possono essere risolte dalla direzione di quest’ultima «sotto l’autorità della [OSCURATO:PERSONA]» e viene proposto «di autorizzare i dirigenti della [OSCURATO:SOCIETA] a proseguire il processo di riorganizzazione della società».

La circostanza, menzionata dall’[OSCURATO:PERSONA], che tale relazione sia stata redatta dal presidente della [OSCURATO:SOCIETA] per esporvi il bilancio del suo mandato nulla toglie alla constatazione che, anche alla luce del suo contenuto, essa testimonia l’esistenza di «canali di comunicazione» tra la [OSCURATO:SOCIETA] e la società madre.

157. Per quanto riguarda, in quarto luogo, gli scambi tra la [OSCURATO:SOCIETA] e il sig.

S., occorre rilevare che, come precisa giustamente la [OSCURATO:PERSONA] nella nota a pié di pagina n. 283 della decisione impugnata, risulta dagli atti che tali comunicazioni contenevano informazioni dettagliate in ordine alle attività della [OSCURATO:SOCIETA] e alle istruzioni ricevute da quest’ultima riguardo a talune attività commerciali.

158. A questo proposito, occorre rilevare, innanzi tutto, che, relativamente al ruolo del sig.

S. in seno al gruppo [OSCURATO:PERSONA], la decisione impugnata non va oltre quanto l’[OSCURATO:PERSONA] ammette essa stessa, quando afferma che egli era responsabile del coordinamento delle vendite di tabacco trasformato in Europa.

Risulta chiaramente dagli atti che il ruolo del sig.

S. in seno al gruppo era quello di «direttore esecutivo regionale per l’Europa» (v., per esempio, il «profilo dell’Italia» redatto dalla [OSCURATO:PERSONA] nel gennaio 2000) e che, in quanto tale, egli figurava tra i principali dirigenti del gruppo [OSCURATO:PERSONA].

Risulta altresì da un messaggio di posta elettronica inviatogli dal sig.

B., presidente della [OSCURATO:SOCIETA], che il sig.

S. doveva incontrare il presidente della [OSCURATO:SOCIETA] al fine di discutere con lui delle «prospettive future».

159. Se è vero che il sig.

S. era formalmente solo un impiegato in una delle società del gruppo [OSCURATO:PERSONA], così come fa valere l’[OSCURATO:PERSONA], non è meno vero che le funzioni e le responsabilità da lui esercitate in seno al gruppo [OSCURATO:PERSONA] erano di livello molto elevato, in particolare in quanto esse riguardavano uno dei principali settori di attività di tale gruppo e tutto il territorio europeo.

160. Il fatto che il sig.

S., dato il suo ruolo all’interno del gruppo, era tenuto direttamente e personalmente al corrente delle attività della [OSCURATO:SOCIETA] non può, pertanto, se non confermare che esistevano canali di comunicazione significativi tra quest’ultima e la società madre.

161. Al riguardo, relativamente, in primo luogo, al messaggio di posta elettronica inviato dal sig.

B. al sig.

S., che si riferiva ad una riunione annuale del consiglio di amministrazione, occorre rilevare che, contrariamente a quanto sostiene l’[OSCURATO:PERSONA], tale documento non si riferisce manifestamente all’elaborazione o al consolidamento dei conti della [OSCURATO:SOCIETA] e contiene informazioni strategiche sulle attività di quest’ultima e sulla sua posizione rispetto ai suoi concorrenti.

162. Per quanto riguarda, in secondo luogo, il documento contenente una presentazione «power point» in vista di una riunione dell’APTI, anch’esso inviato dal sig.

B. al sig.

S., basta constatare che, contrariamente a quanto sostiene l’[OSCURATO:PERSONA], risulta da tale documento che in occasione di tale riunione sono avvenute discussioni sui prezzi (v., a questo proposito, il punto 213 della decisione impugnata).

D’altro canto, nel messaggio di posta elettronica di accompagnamento, il sig.

B. informa il sig.

S. della finalità di tale riunione e menziona anche una riunione tra il sig.

M. M., della [OSCURATO:SOCIETA], e il sig.

S. a questo proposito.

163. Relativamente, in terzo luogo, al messaggio di posta elettronica inviato dal sig.

C. al sig.

S. e al sig.

B., si deve rilevare che vi si afferma, stabilendo così un legame tra gli acquisti e le vendite, quanto segue: «La nuova strategia degli acquisti [della [OSCURATO:SOCIETA]] richiederà il sostegno e la partecipazione della direzione esecutiva europea della [OSCURATO:PERSONA], poiché ciò potrebbe avere una ripercussione importante sulle nostre vendite».

164. Infine, quanto al messaggio di posta elettronica inviato dal sig.

B. al sig.

S. il 10 maggio 2001 (v. altresì il punto 209 della decisione impugnata), si deve constatare che esso mostra che il sig.

S. riceveva informazioni dettagliate sulla politica commerciale della [OSCURATO:SOCIETA], riguardanti, in particolare, le attività di acquisto, anche su aspetti pertinenti ai fini dell’intesa.

Sull’interpretazione degli elementi di prova che possono confutare la presunzione alla luce della giurisprudenza

165. Secondo l’[OSCURATO:PERSONA], la sentenza 10 settembre 2009, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 80 supra, ha fornito chiarimenti sulla «natura degli elementi di prova o degli argomenti che una società madre deve addurre per confutare la presunzione».

A tale titolo, essa individua due gruppi di fattori, il primo relativo al comportamento della controllata sul mercato e il secondo relativo ai vincoli economici, organizzativi e giuridici tra la controllata e la società madre, e ritiene che, per quanto riguarda il primo, sia pacifico che la SCC e la [OSCURATO:PERSONA]. hanno dimostrato che le rispettive controllate avevano agito in maniera indipendente sul mercato.

166. A questo proposito, basta constatare che i soli fattori pertinenti menzionati nella sentenza 10 settembre 2009, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 80 supra, sono i «vincoli economici, organizzativi e giuridici» che uniscono la società madre e la controllata (v. punto 126 supra).

167. La lettura che l’[OSCURATO:PERSONA] propone dei fattori inerenti a tali vincoli alla luce della sentenza del Tribunale 14 maggio 1998, cause riunite da T‑339/94 a T‑342/94, Metsä‑Serla e a./[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag.

II‑1727), e delle sentenze della Corte 2 ottobre 2003, causa C‑196/99 P, Aristrain/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag.

I‑11005), e [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 80 supra, dev’essere esclusa.

A suo parere, risulta da tali sentenze che non basta un qualsiasi vincolo economico, organizzativo o giuridico per concludere che la società madre è responsabile del comportamento della sua controllata, ma che solo i vincoli di questa natura idonei a connettere il comportamento della controllata alle istruzioni della società madre lo consentono.

168. Orbene, per quanto concerne, in primo luogo, i passi estratti dalla sentenza Metsä‑Serla e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 167 supra, occorre ricordare che nella fattispecie si trattava di un’associazione, la Finnboard, che, per definizione, non era una controllata e non poteva né far parte di un’impresa, né addirittura avere una politica commerciale (v., relativamente alla natura esatta del rapporto giuridico tra la detta associazione e i suoi membri, sentenza del Tribunale 14 maggio 1998, causa T‑338/94, Finnboard/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II‑1617, punti 271‑281).

Per quanto riguarda, in secondo luogo, i passi delle sentenze [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 79 supra, e Aristrain/[OSCURATO:PERSONA], punto 167 supra, si deve osservare che essi non riguardano la problematica dell’imputazione della responsabilità ad una società madre.

Infatti, la causa in cui è stata pronunciata la sentenza [OSCURATO:PERSONA], punto 80 supra, riguarda la responsabilità di società, la Henss e l’Isoplus, che non avevano una società madre comune (v., a questo proposito, sentenza del Tribunale 20 marzo 2002, causa T‑9/99, HFB e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II‑1487, punti 55‑61).

Analogamente, nella causa in cui è stata pronunciata la sentenza Aristrain/[OSCURATO:PERSONA], punto 167 supra, la Corte ha rifiutato che fosse imputata la responsabilità del comportamento di una controllata ad una società «sorella» che non era stata individuata come la persona giuridica a capo del gruppo (v., in particolare, in questo senso, sentenza Aristrain/[OSCURATO:PERSONA], punto 167 supra, punto 98).

169. In definitiva, come sottolinea giustamente la [OSCURATO:PERSONA], le cause in cui sono state pronunciate le tre sentenze fatte valere dall’[OSCURATO:PERSONA] non riguardavano affatto la questione dell’imputabilità della responsabilità del comportamento illecito di una controllata alla relativa società madre.

Queste tre sentenze si limitano a fornire chiarimenti nell’ambito di altre situazioni nelle quali la responsabilità in solido può sorgere, anche in assenza di un rapporto di controllo tra le società.

Ne consegue che esse non possono essere utilmente fatte valere dall’[OSCURATO:PERSONA].

170. Alla luce di tutte le condizioni che precedono, si deve concludere che la presunzione secondo la quale la SCC e la [OSCURATO:PERSONA]. esercitavano effettivamente un’influenza determinante sul comportamento delle loro controllate non è stata confutata con elementi di prova sufficienti.

La seconda parte del presente motivo deve pertanto essere respinta.

3. Sulla terza parte, relativa ad una violazione dei diritti della difesa

171. La terza parte del primo motivo si suddivide, sostanzialmente, in due censure.

La prima censura è relativa al fatto che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe fondato la decisione impugnata, per quanto riguarda la responsabilità delle società madri, su documenti che essa non aveva neppure menzionato nella comunicazione degli addebiti.

La seconda censura è relativa al fatto che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe anche violato i diritti della difesa della SCC e della [OSCURATO:PERSONA]. in quanto essa avrebbe utilizzato documenti non accessibili per dimostrare la responsabilità di queste ultime.

172. In risposta ad un quesito del Tribunale nel corso dell’udienza, l’[OSCURATO:PERSONA] ha tuttavia dichiarato – cosa di cui è stato preso atto nel verbale d’udienza – di rinunciare alla seconda censura. Di conseguenza, non occorre più esaminare quest’ultima.

a) Argomenti delle parti

173. L’[OSCURATO:PERSONA] contesta gli argomenti che la [OSCURATO:PERSONA] ha addotto nella decisione impugnata per confutare gli elementi di prova forniti dalla SCC e dalla [OSCURATO:PERSONA].

Essa sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] ha violato i diritti della difesa di queste ultime e, pertanto, dell’[OSCURATO:PERSONA] stessa.

In particolare, essa fa valere che la [OSCURATO:PERSONA] ha fondato la sua decisione relativa alla responsabilità delle società madri su documenti che non erano stati neppure menzionati nella comunicazione degli addebiti.

174. A questo proposito, essa ricorda, in primo luogo, che né la SCC né la [OSCURATO:PERSONA]. hanno potuto esprimere la loro opinione su detti documenti, dato che la [OSCURATO:PERSONA] non le ha mai informate dell’importanza che essa avrebbe potuto accordare loro.

La SCC e la [OSCURATO:PERSONA]. avrebbero ritenuto che questi documenti fossero privi di pertinenza nel caso di specie e non li avrebbero commentati nelle loro risposte alla comunicazione degli addebiti.

Ne conseguirebbe, conformemente alla giurisprudenza della Corte, che siffatti documenti non costituirebbero prove ricevibili contro l’[OSCURATO:PERSONA], dato che essa non avrebbe avuto la possibilità di esprimere il proprio punto di vista su questi ultimi e la circostanza che le parti conoscessero tali documenti non è sufficiente per considerare che esse potevano commentarli nelle loro risposte alla comunicazione degli addebiti.

175. [OSCURATO:PERSONA] replica, l’[OSCURATO:PERSONA] contesta la tesi della [OSCURATO:PERSONA] secondo la quale la natura degli addebiti sarebbe rimasta inalterata.

Raffrontando la comunicazione degli addebiti e la decisione impugnata, l’[OSCURATO:PERSONA] mette in rilievo che, in particolare ai punti 339‑343 di quest’ultima, la [OSCURATO:PERSONA] ha aggiunto parecchi elementi e fa riferimento a documenti a carico non citati in precedenza.

La «natura degli addebiti» sarebbe così passata da una presunzione generica di influenza determinante alla constatazione dell’esercizio effettivo di una siffatta influenza fondata su tali nuovi documenti.

Orbene, secondo la giurisprudenza, la [OSCURATO:PERSONA] non può far valere elementi di prova che non figurano nella comunicazione degli addebiti, senza dare alle imprese in questione l’opportunità di commentare tali nuovi documenti.

Poiché questi documenti costituiscono, secondo l’[OSCURATO:PERSONA], i soli elementi di prova sui quali si basa la [OSCURATO:PERSONA], la responsabilità delle società madri non sarebbe dimostrata e la decisione impugnata dovrebbe essere annullata su questo punto.

176. [OSCURATO:PERSONA] replica, l’[OSCURATO:PERSONA] sostiene inoltre, da un lato, che i documenti 2894‑2902, che la [OSCURATO:PERSONA] fa valere per la prima volta nel controricorso, sono documenti nuovi e sono pertanto irricevibili e, dall’altro, che, reinterpretando liberamente, nel controricorso, il messaggio di posta elettronica inviato il 10 maggio 2001 dal sig.

B. al sig.

S., in quanto esso conterrebbe la prova che la [OSCURATO:PERSONA]. era informata delle attività dell’intesa, la [OSCURATO:PERSONA] deduce una censura completamente nuova e quindi irricevibile.

177. [OSCURATO:PERSONA] conclude per il rigetto della presente parte del primo motivo.

b) Giudizio del Tribunale

178. Va ricordato che il rispetto dei diritti della difesa durante i procedimenti amministrativi in materia di politica della concorrenza costituisce un principio generale di diritto dell’Unione europea, il cui rispetto è garantito dai giudici dell’Unione (v. sentenza della Corte 3 settembre 2009, causa C‑534/07 P, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I‑7415, punto 26 e giurisprudenza ivi citata).

179. Per giurisprudenza consolidata, il rispetto dei diritti della difesa esige che l’impresa interessata sia stata posta in grado, durante il procedimento amministrativo, di far conoscere in modo efficace il proprio punto di vista sulla realtà e sulla rilevanza dei fatti e delle circostanze allegati, nonché sui documenti di cui la [OSCURATO:PERSONA] ha tenuto conto per suffragare l’asserita infrazione del Trattato (sentenze della Corte 7 giugno 1983, cause riunite da 100/80 a 103/80, [OSCURATO:PERSONA] française e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 1825, punto 10, e 6 aprile 1995, causa C‑310/93 P, BPB [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I‑865, punto 21).

180. L’art. 27, n. 1, del regolamento n. 1/2003 riflette tale principio prevedendo l’invio alle parti di una comunicazione degli addebiti che deve contenere in termini chiari tutti gli elementi essenziali su cui la [OSCURATO:PERSONA] si fonda in tale fase del procedimento (v., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 80 supra, punto 67), per consentire agli interessati di prendere effettivamente conoscenza dei comportamenti loro contestati dalla [OSCURATO:PERSONA] e di far valere utilmente, prima che quest’ultima adotti una decisione definitiva, la loro difesa.

Tale esigenza è rispettata quando la detta decisione non contesti agli interessati infrazioni diverse da quelle contemplate nella comunicazione degli addebiti e prenda in considerazione soltanto fatti sui quali gli interessati abbiano avuto modo di manifestare il proprio punto di vista (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 19 marzo 2003, causa T‑213/00, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II‑913, punto 109 e giurisprudenza ivi citata).

181. Tuttavia, tale indicazione può farsi in modo sommario e la decisione finale non deve necessariamente ricalcare la comunicazione degli addebiti (v., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA] française e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 179 supra, punto 14), poiché tale comunicazione rappresenta un documento preparatorio le cui valutazioni di fatto e di diritto hanno un carattere puramente provvisorio (v., in tal senso, sentenza della Corte 17 novembre 1987, cause riunite 142/84 e 156/84, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 4487, punto 70).

Sono quindi ammissibili supplementi alla comunicazione degli addebiti predisposti alla luce della memoria di risposta delle parti, i cui argomenti dimostrino che queste ultime hanno potuto effettivamente esercitare i loro diritti della difesa. [OSCURATO:PERSONA] può altresì, alla luce del procedimento amministrativo, rivedere od aggiungere argomenti di fatto o di diritto a sostegno degli addebiti da essa formulati (v., in tal senso, sentenze del Tribunale 28 febbraio 2002, causa T‑86/95, Compagnie générale maritime e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II‑1011, punto 448, e 22 ottobre 2002, causa T‑310/01, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II‑4071, punto 438).

182. La Corte ha peraltro precisato che la presa in considerazione di un argomento addotto da un’impresa nel corso del procedimento amministrativo, senza che essa fosse stata posta in grado di pronunciarsi in proposito prima dell’adozione della decisione definitiva, non può, in quanto tale, costituire una violazione dei suoi diritti della difesa (ordinanza della Corte 10 luglio 2001, causa C‑497/99 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I‑5333, punto 24).

183. Infine, va altresì rammentato che, secondo la giurisprudenza, sussiste violazione dei diritti della difesa qualora sia ipotizzabile che, a causa di un’irregolarità commessa dalla [OSCURATO:PERSONA], il procedimento amministrativo da quest’ultima instaurato avrebbe potuto giungere ad un risultato differente.

Un’impresa ricorrente fornisce la prova del verificarsi di tale violazione quando dimostri in modo sufficiente non già che la decisione della [OSCURATO:PERSONA] avrebbe avuto un contenuto differente, bensì che essa avrebbe potuto difendersi più efficacemente in assenza dell’irregolarità in questione, ad esempio per il fatto che avrebbe potuto utilizzare per la propria difesa documenti il cui accesso le sia stato rifiutato nell’ambito del procedimento amministrativo (v., in tal senso, sentenze della Corte 2 ottobre 2003, causa C‑194/99 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I‑10821, punto 31 e giurisprudenza ivi citata, e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 126 supra, punto 28).

184. [OSCURATO:PERSONA] fattispecie, l’[OSCURATO:PERSONA] contesta alla [OSCURATO:PERSONA] il fatto di essersi basata, nella decisione impugnata, su documenti non menzionati nella comunicazione degli addebiti. [OSCURATO:PERSONA] replica, essa aggiunge che la [OSCURATO:PERSONA] ha fatto valere nel controricorso nuovi documenti, che sarebbero pertanto irricevibili, e che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe altresì reinterpretato liberamente un documento, il che essa ritiene che configuri una censura nuova e quindi irricevibile.

185. Orbene, si deve osservare che, nella comunicazione degli addebiti, per giustificare l’imputazione alla SCC e alla [OSCURATO:PERSONA]. della responsabilità delle infrazioni al diritto delle intese commesse dalle loro controllate italiane, di cui esse detenevano il 100% del capitale, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto limitarsi in linea di principio, alla luce dei principi giurisprudenziali menzionati ai punti 86‑88 supra, a stabilire quale fosse la ripartizione del capitale tra controllate e controllanti (v. punti 336‑338 della comunicazione degli addebiti).

In applicazione di tali principi giurisprudenziali, nella sua decisione finale, la [OSCURATO:PERSONA] era quindi tenuta a prendere posizione sugli argomenti dedotti dalle parti in risposta a detta comunicazione (v. punti 335 e segg. della decisione impugnata) e diretti a confutare la presunzione di cui trattasi.

186. Inoltre, è giocoforza constatare che, contrariamente a quanto fa valere l’[OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] non ha in nessun modo modificato, nella decisione impugnata, né sul piano giuridico né su quello dei fatti, le censure, il criterio di imputazione della responsabilità alla SCC e alla [OSCURATO:PERSONA]. o gli elementi di prova sui quali essa si fonda.

A questo proposito, risulta da una lettura combinata dei punti 328‑334 della decisione impugnata che la [OSCURATO:PERSONA] ha mantenuto la sua conclusione, chiaramente esposta ai punti 336‑338 della comunicazione degli addebiti, secondo la quale la responsabilità della SCC e della [OSCURATO:PERSONA]. risultava, in linea di principio, dal fatto che esse avevano il controllo delle loro controllate al 100%, il che, del resto, non è contestato dall’[OSCURATO:PERSONA].

Solo nell’ambito della valutazione degli argomenti e degli elementi di prova addotti dalle parti nel corso del procedimento amministrativo, nell’esercizio dei loro diritti della difesa, la [OSCURATO:PERSONA] affronta, nei punti 335‑346 della decisione impugnata, taluni aspetti e documenti specifici concernenti i rapporti intercorrenti tra, rispettivamente, la SCC e la [OSCURATO:SOCIETA] e la [OSCURATO:PERSONA]. e la [OSCURATO:SOCIETA], e, nel fare ciò, si riferisce ai documenti che figurano nel fascicolo amministrativo.

Orbene, la valutazione di tali aspetti e documenti non era così tale da incidere sull’efficacia dell’esercizio dei diritti della difesa della SCC e della [OSCURATO:PERSONA]., tanto più che esse avevano avuto accesso a detti documenti – di cui esse comunque già disponevano – durante il procedimento amministrativo.

187. Del resto, risulta dagli atti che la SCC e la [OSCURATO:PERSONA]., di cui l’[OSCURATO:PERSONA] è il successore legale, sono state in grado di rispondere all’addebito, espressamente riportato nella comunicazione degli addebiti, che era stato loro rivolto e di esporre la loro difesa durante l’audizione dinanzi al consigliere auditore.

Pertanto, durante il procedimento amministrativo è stato rispettato il principio del contraddittorio.

188. In ogni caso, occorre altresì ricordare che, come rilevato dalla Corte, dal momento che la [OSCURATO:PERSONA] non è tenuta, per quanto riguarda l’imputabilità dell’infrazione, a presentare, nella fase della comunicazione degli addebiti, elementi diversi dalla prova relativa al possesso, da parte della controllante, del capitale delle sue controllate, l’argomento relativo alla violazione dei diritti della difesa non può essere accolto (v., in tal senso, sentenza 10 settembre 2009, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 80 supra, punto 64).

189. Infine, l’argomento, sollevato nella replica, fondato sull’irricevibilità di taluni documenti prodotti agli atti dalla [OSCURATO:PERSONA], nonché sulla libera reinterpretazione da parte di quest’ultima di uno di tali documenti, non può essere accolto.

Infatti, esso si basa sull’errata premessa secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] utilizzerebbe i detti documenti come un altro mezzo per suffragare la sua constatazione di responsabilità delle società madri.

Occorre inoltre constatare che, contrariamente a quanto sostiene l’[OSCURATO:PERSONA], i documenti elaborati dalla [OSCURATO:PERSONA] in cui vengono confrontati gli impianti della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:SOCIETA] sono stati citati nella nota a pié di pagina n. 283 della decisione impugnata.

190. Pertanto, occorre respingere la terza parte del presente motivo.

4. Sulla quarta parte, fondata su una violazione delle regole relative alla ripartizione dell’onere della prova

a) Argomenti delle parti

191. L’[OSCURATO:PERSONA] ricorda, innanzi tutto, che, poiché la [OSCURATO:PERSONA] non è stata in grado di provare la partecipazione delle società madri all’intesa, l’onere della prova è a suo carico.

192. Anche ammettendo l’applicabilità nel caso di specie della presunzione, nondimeno, alla luce degli elementi forniti dalla SCC e dalla [OSCURATO:PERSONA]. nelle loro risposte alla comunicazione degli addebiti, spetterebbe sempre alla [OSCURATO:PERSONA] provare la loro responsabilità.

193. Infatti, tali elementi avrebbero inficiato le presunzioni della [OSCURATO:PERSONA].

Per contro, quest’ultima, anziché fornire prove sufficienti per infirmare le affermazioni della SCC e della [OSCURATO:PERSONA]. e, pertanto, dimostrare la loro responsabilità, avrebbe, in sostanza, fatto ricorso ad altre presunzioni per confutare gli argomenti o negare ogni valore agli elementi da esse forniti.

194. Respingendo tutte le prove e tutti gli argomenti della SCC e della [OSCURATO:PERSONA]. unicamente sulla base di affermazioni di carattere generale sulla loro incapacità di convincere la [OSCURATO:PERSONA], quest’ultima avrebbe omesso di elaborare un ragionamento idoneo nei loro confronti.

Non sarebbe quindi facile stabilire quali elementi, diversi da quelli già forniti, debbano essere presentati da un’impresa al fine di convincere la [OSCURATO:PERSONA] che essa non ha esercitato alcuna influenza su una controllata di cui essa detiene l’intero capitale sociale.

195. [OSCURATO:PERSONA] esigerebbe così una vera e propria probatio diabolica, e cioè una prova praticamente impossibile da fornire in quanto dovrebbe essere una prova «negativa» del fatto che le imprese in questione non sono intervenute nelle decisioni delle loro controllate.

196. [OSCURATO:PERSONA] conclude per il rigetto della presente parte del primo motivo.

b) Giudizio del Tribunale

197. Secondo l’[OSCURATO:PERSONA], in sostanza, non è possibile per una società madre fornire un prova diretta «positiva» e inconfutabile del non esercizio di un’influenza sul comportamento della controllata sul mercato, poiché sarebbe richiesta una probatio diabolica.

198. A questo proposito, basta rilevare che, contrariamente a quanto sostiene l’[OSCURATO:PERSONA], non si pretende dalle parti interessate che esse forniscano una prova diretta e inconfutabile dell’autonomia di comportamento della controllata sul mercato, ma unicamente che esse producano elementi di prova idonei a dimostrare tale autonomia (v. supra, punto 125).

199. Il fatto che, nella fattispecie, al fine di confutare la presunzione di responsabilità, l’[OSCURATO:PERSONA] non sia pervenuta a dimostrare che le controllate delle società madri, di cui essa è il successore legale, determinavano in maniera autonoma il loro comportamento sul mercato non significa, contrariamente a quanto sostiene quest’ultima, che la detta presunzione non possa in nessun caso essere confutata.

200. D’altro canto, occorre altresì rilevare che, data la natura della presunzione, che consente di inferire da un fatto noto la prova di un fatto ignorato, appare del tutto logico che il soggetto contro cui essa opera dovrà, in linea di principio, apportare la prova contraria del fatto presunto.

Orbene, tale constatazione non significa che la presunzione diventi assoluta, dato che, nella fattispecie, tale prova dev’essere ricercata nella sfera del soggetto contro il quale la presunzione opera.

201. Ne consegue che l’argomento dell’[OSCURATO:PERSONA] non è fondato e dev’essere respinto.

202. Occorre, inoltre, respingere l’affermazione, formulata dall’[OSCURATO:PERSONA] in risposta ad un quesito scritto del Tribunale, secondo cui, ai termini della sentenza 10 settembre 2009, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 80 supra, la sola conseguenza derivante dalla presunzione applicabile sarebbe l’inversione dell’onere della prova, e non, come sosterrebbe la [OSCURATO:PERSONA], che l’onere della prova sia più gravoso per l’altra parte di quello gravante sulla [OSCURATO:PERSONA].

203. Infatti, nella fattispecie, la [OSCURATO:PERSONA] non ha specificato quale fosse il «livello» di prova richiesto, ma si è limitata a constatare che gli elementi di prova forniti dalla SCC e dalla [OSCURATO:PERSONA]. non erano tali da confutare la presunzione.

204. Pertanto, occorre respingere anche la quarta parte del presente motivo.

205. Alla luce delle considerazioni che precedono, il primo motivo dev’essere integralmente respinto.

B – Sul secondo motivo, relativo alla violazione dell’art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003, nonché del principio di proporzionalità, nella fissazione dell’importo finale dell’ammenda

1. Argomenti delle parti

206. Secondo l’[OSCURATO:PERSONA], l’importo dell’ammenda inflitta in solido alla [OSCURATO:SOCIETA], alla [OSCURATO:SOCIETA] e a lei stessa, in quanto successore legale della SCC e della [OSCURATO:PERSONA]., viola l’art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003, in quanto supera il limite massimo del 10% del fatturato di ciascuna controllata.

Alla luce dei loro fatturati rispettivi, l’importo massimo delle ammende che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto infliggere era di EUR 3,23 milioni, per quanto riguarda la [OSCURATO:SOCIETA], e di EUR 3,99 milioni, per quanto riguarda la [OSCURATO:SOCIETA], anziché rispettivamente, EUR 14 milioni e EUR 10 milioni.

207. Inoltre, essa fa valere che, imponendole un’ammenda totale di EUR 24 milioni, la [OSCURATO:PERSONA] ha violato il principio di proporzionalità.

In particolare, quest’ultima avrebbe ignorato, nel fissare l’importo iniziale, che la SCC e la [OSCURATO:PERSONA]. si erano già fuse al momento dell’adozione della decisione impugnata e che, pertanto, solo la [OSCURATO:SOCIETA] faceva ancora parte del nuovo gruppo mentre la [OSCURATO:SOCIETA] (con il suo 10% di quote di mercato) era stata venduta a terzi.

Dato che ad essa restava solo il 10% come quota di mercato, l’[OSCURATO:PERSONA] contesta alla [OSCURATO:PERSONA] il fatto di aver violato il principio di proporzionalità, imponendole un’ammenda il cui importo iniziale era analogo a quello inflitto alla [OSCURATO:SOCIETA] ([OSCURATO:PERSONA]), malgrado il fatto che quest’ultima detenesse il 25% di quote mercato.

208. [OSCURATO:PERSONA] conclude per il rigetto del presente motivo.

2. Giudizio del Tribunale

209. Il presente motivo si articola in due parti.

Da un lato, l’[OSCURATO:PERSONA] contesta alla [OSCURATO:PERSONA] il fatto di aver superato il limite del 10% del fatturato della [OSCURATO:SOCIETA] e della [OSCURATO:SOCIETA].

Dall’altro, essa le contesta il fatto di aver violato il principio di proporzionalità, in quanto l’importo iniziale dell’ammenda che la riguardava si avvicina a quello della [OSCURATO:SOCIETA] ([OSCURATO:PERSONA]), e ciò nonostante la notevole differenza esistente tra i due gruppi in termini di quote di mercato.

210. Per quanto riguarda la prima parte del presente motivo, occorre rilevare che essa è strettamente connessa al primo motivo, in quanto il rigetto di quest’ultimo avrebbe necessariamente un’incidenza sulla fondatezza della presente parte.

Di conseguenza, alla luce delle considerazioni che hanno dato luogo al rigetto del primo motivo, occorre concludere che la [OSCURATO:PERSONA] non ha commesso errori prendendo i fatturati consolidati della [OSCURATO:PERSONA]. (società madre della [OSCURATO:SOCIETA] durante l’infrazione) e della SCC (società madre della [OSCURATO:SOCIETA] durante l’infrazione), fusesi il 13 maggio 2005 in un nuovo soggetto, l’[OSCURATO:PERSONA], come punti di riferimento per il calcolo del limite massimo del 10% del fatturato previsto dall’art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003 (v., in questo senso, sentenza 30 settembre 2009, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 125 supra, punto 114).

211. Infatti, tale limite massimo deve essere calcolato sulla base del fatturato complessivo di tutte le società che costituiscono il soggetto economico che agisce in qualità di impresa ai sensi dell’art. 81 CE, poiché solo il fatturato complessivo delle società componenti può rappresentare un’indicazione della dimensione e della potenza economica dell’impresa in questione (v., in tal senso, sentenze HFB e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 168 supra, punti 528 e 529, e 30 settembre 2009, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 125 supra, punto 114).

212. La prima parte del secondo motivo va quindi respinta in quanto infondata.

213. Per quanto riguarda la seconda parte del presente motivo, relativa alla pretesa violazione del principio di proporzionalità, occorre rilevare, come sottolinea giustamente la [OSCURATO:PERSONA], che, sotto l’apparenza della violazione del principio di proporzionalità, l’[OSCURATO:PERSONA] solleva in realtà una questione di successione di imprese.

Infatti, ciò che l’[OSCURATO:PERSONA] lascia intendere è, in sostanza, che essa dovrebbe essere considerata responsabile solo dell’ammenda inflitta alla [OSCURATO:SOCIETA] (SCC) e non di quella inflitta alla [OSCURATO:SOCIETA], in quanto quest’ultima – che deteneva il 10% delle quote di mercato nel corso del periodo di durata dell’infrazione – non appartiene al nuovo gruppo, essendo stata venduta a terzi prima dell’adozione della decisione impugnata.

214. A questo proposito, è pacifico che l’[OSCURATO:PERSONA] è stata considerata responsabile dell’infrazione in qualità di successore legale delle società madri SCC e [OSCURATO:PERSONA].

D’altro canto, una siffatta constatazione risulta anche dal punto 349 della decisione impugnata secondo il quale, poiché l’[OSCURATO:PERSONA] è il successore legale dei gruppi (SCC e [OSCURATO:PERSONA].) a cui la [OSCURATO:SOCIETA] e la [OSCURATO:SOCIETA] appartenevano nel corso del periodo di durata dell’infrazione, proprio a tale titolo essa è considerata destinataria della decisione impugnata.

215. Occorre rammentare che, secondo una giurisprudenza consolidata, in via di principio, la responsabilità per l’impresa di cui trattasi incombe alla persona fisica o giuridica che dirigeva la medesima al momento in cui l’infrazione è stata commessa, pur se, alla data di adozione della decisione che ha constatato l’infrazione, la gestione dell’impresa era stata posta sotto la responsabilità di un’altra persona (sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 70 supra, punto 37; sentenze del Tribunale HFB e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 168 supra, punto 103, e 30 settembre 2009, causa T‑161/05, Hoechst/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II‑3555, punto 50).

216. La Corte ha altresì ricordato che, qualora un soggetto che ha commesso un’infrazione alle regole di concorrenza subisca una modifica di natura giuridica o organizzativa, tale modifica non ha necessariamente l’effetto di creare una nuova impresa esente dalla responsabilità per i comportamenti anticoncorrenziali del precedente soggetto se, sotto l’aspetto economico, vi è identità fra i due soggetti (v. sentenza ETI e a., punto 82 supra, punto 42 e giurisprudenza ivi citata).

217. Può infatti rivelarsi necessario, ai fini dell’applicazione efficace delle regole di concorrenza, imputare in via eccezionale un’intesa al nuovo gestore del soggetto coinvolto, nell’ipotesi in cui quest’ultimo possa essere considerato, sotto il profilo economico, come il successore del gestore iniziale (v., in questo senso, conclusioni dell’avvocato generale Kokott per la sentenza ETI e a., punto 82 supra, paragrafi 75‑78).

218. Tale criterio detto della «continuità economic a» entra in gioco in circostanze particolari, come il caso in cui la persona giuridica responsabile della gestione dell’impresa abbia cessato di esistere giuridicamente dopo avere commesso l’infrazione (sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 82 supra, punto 145).

219. [OSCURATO:PERSONA] fattispecie, è pacifico che l’infrazione di cui trattasi è stata commessa dai soggetti diretti, all’epoca dei fatti, dalla SCC e dalla [OSCURATO:PERSONA].

Tali due soggetti hanno cessato di esistere giuridicamente dopo l’avvenuta infrazione, in quanto essi hanno dato origine, a seguito della loro fusione nel 2005, al nuovo soggetto [OSCURATO:PERSONA].

220. Orbene, quando un’impresa cessa di esistere perché assorbita da un acquirente, quest’ultimo subentra nelle sue attività e passività, ivi comprese le sue responsabilità per violazione del diritto della concorrenza.

In tal caso, la responsabilità per l’infrazione commessa dall’impresa assorbita può essere imputata all’acquirente (v. sentenza del Tribunale 14 dicembre 2006, cause riunite da T‑259/02 a T‑264/02 e T‑271/02, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II‑5169, punto 326 e giurisprudenza ivi citata).

221. È sulla base di questi principi che l’[OSCURATO:PERSONA] resta responsabile, nonostante il fatto che la [OSCURATO:SOCIETA] sia stata ceduta a terzi, per l’infrazione commessa da quest’ultima.

La situazione della Mindo è al riguardo diversa, dato che, come è stato precisato dalla giurisprudenza, il principio di responsabilità personale non è rimesso in discussione da quello della continuità economica nel caso in cui, come nella fattispecie, un’impresa coinvolta nell’intesa sia stata ceduta ad un terzo indipendente e non esistano vincoli strutturali tra il precedente gestore ed il nuovo (v., in questo senso e per analogia, sentenza Hoechst/[OSCURATO:PERSONA], punto 215 supra, punto 61).

222. Ne consegue che, nella fattispecie, legittimamente la [OSCURATO:PERSONA] ha imputato l’infrazione commessa, rispettivamente, dalla [OSCURATO:SOCIETA] (SCC) e dalla [OSCURATO:SOCIETA] ([OSCURATO:PERSONA].) all’[OSCURATO:PERSONA].

223. D’altro canto, occorre aggiungere che, così come fa valere la [OSCURATO:PERSONA], sarebbe privo di qualsiasi pertinenza il fatto di riferirsi, come sostiene l’[OSCURATO:PERSONA], alla quota di mercato di quest’ultima al momento dell’adozione della decisione impugnata, in quanto le quote di mercato che sono servite a determinare l’importo iniziale delle ammende erano, come risulta dai punti 372 e 373 della decisione impugnata, quelle delle imprese coinvolte alla fine dell’infrazione, e cioè nel 2001.

224. Pertanto, occorre respingere anche la seconda parte del presente motivo.

225. Alla luce delle considerazioni che precedono, il secondo motivo dev’essere integralmente respinto.

C – Sul terzo motivo, relativo ad un errore di diritto e di fatto, nonché ad una violazione del principio di proporzionalità e ad una carenza di motivazione nella determinazione del coefficiente moltiplicatore

226. Il terzo motivo si suddivide in tre parti.

La prima parte si fonda, in sostanza, sull’«effetto dissuasivo sufficiente» dell’ammenda nonché sulla prassi decisionale della [OSCURATO:PERSONA].

La seconda parte è relativa alla violazione del principio di proporzionalità nonché su una carenza di motivazione in quanto il coefficiente moltiplicatore applicato all’[OSCURATO:PERSONA] sarebbe superiore a quello applicato alla [OSCURATO:SOCIETA].

La terza parte è relativa all’incoerenza del ragionamento seguito dalla [OSCURATO:PERSONA] per quanto riguarda l’applicazione del coefficiente moltiplicatore alla Mindo.

227. In risposta ad un quesito posto dal Tribunale all’udienza, l’[OSCURATO:PERSONA] ha tuttavia dichiarato che la seconda parte del presente motivo procedeva da un errore materiale e che essa rinunciava alla stessa, dichiarazione di cui è stato preso atto nel verbale di udienza.

Di conseguenza, non occorre più esaminarla.

1. Sulla prima parte, relativa all’effetto dissuasivo sufficiente e alla prassi decisionale della [OSCURATO:PERSONA] in materia

a) Argomenti delle parti

228. L’[OSCURATO:PERSONA] contesta l’applicazione del coefficiente moltiplicatore di 1,25 all’importo iniziale delle ammende inflitte alla [OSCURATO:SOCIETA] e alla [OSCURATO:SOCIETA] fissato in EUR 10 milioni.

229. In particolare, essa ritiene che il fatturato delle loro società madri non giustificasse l’applicazione di un coefficiente moltiplicatore e che un’ammenda di EUR 10 milioni fosse, nella fattispecie, alla luce delle dimensioni di queste ultime e del fatto che esse non erano al corrente delle pratiche delle loro controllate italiane sul mercato del tabacco greggio, sufficientemente dissuasiva.

Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto altresì prendere in considerazione le dimensioni ridotte del mercato geografico interessato dall’infrazione.

230. L’[OSCURATO:PERSONA] fa riferimento poi alla prassi decisionale della [OSCURATO:PERSONA], procedendo ad un raffronto dei fatturati della SCC e della [OSCURATO:PERSONA]. e dell’ammontare delle ammende inflitte alle loro controllate con quelli delle imprese sanzionate dalla [OSCURATO:PERSONA] nei casi menzionati, al fine di dimostrare che l’applicazione di un coefficiente moltiplicatore non era giustificata nella fattispecie per ottenere un effetto dissuasivo sufficiente.

231. [OSCURATO:PERSONA] replica, l’[OSCURATO:PERSONA] aggiunge che, applicando separatamente un coefficiente moltiplicatore alla [OSCURATO:SOCIETA] e alla [OSCURATO:SOCIETA], la [OSCURATO:PERSONA] ha ecceduto i limiti del suo potere discrezionale e si è altresì scostata dagli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 15, paragrafo 2 del regolamento n. 17 e dell’articolo 65, paragrafo 5 [CA] (GU 1998, C 9, pag. 3, in prosieguo: gli «orientamenti»), ai sensi dei quali nessuna maggiorazione dell’importo di base potrebbe essere applicata automaticamente ai gruppi multinazionali, ma dovrebbe essere inflitta solo qualora l’esigenza di garantire un effetto sufficientemente dissuasivo lo imponga.

232. L’[OSCURATO:PERSONA] conclude, così, nel senso che l’applicazione di un coefficiente moltiplicatore di 1,25 alla [OSCURATO:SOCIETA] e alla [OSCURATO:SOCIETA] non è giustificata e chiede di ridurre l’importo delle ammende di conseguenza.

233. [OSCURATO:PERSONA] contesta gli argomenti dell’[OSCURATO:PERSONA].

b) Giudizio del Tribunale

234. Si deve ricordare che le sanzioni previste dall’art. 23 del regolamento n. 1/2003 hanno lo scopo di reprimere comportamenti illeciti come pure di prevenire il loro ripetersi.

Ne consegue che la dissuasione costituisce una finalità dell’ammenda (v., in tal senso, sentenze del Tribunale 15 marzo 2006, causa T‑15/02, BASF/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II‑497, punti 218 e 219 e giurisprudenza ivi citata, e 30 settembre 2009, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 125 supra, punto 150).

235. La necessità di garantire un sufficiente effetto dissuasivo all’ammenda esige che l’importo dell’ammenda sia modulato al fine di tener conto dell’effetto perseguito sull’impresa cui essa è inflitta, e ciò affinché l’ammenda non sia resa insignificante, o al contrario eccessiva, con particolare riferimento alla capacità finanziaria dell’impresa in questione, in conformità alle esigenze derivanti, da un lato, dalla necessità di garantire l’efficacia dell’ammenda e, dall’altro, dal rispetto del principio di proporzionalità (sentenze del Tribunale 5 aprile 2006, causa T‑279/02, Degussa/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II‑897, punto 283; Hoechst/[OSCURATO:PERSONA], punto 215 supra, punto 379, e 30 settembre 2009, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 125 supra, punto 154).

236. Occorre constatare che, nella fattispecie, la [OSCURATO:PERSONA] ha fatto applicazione, pur senza farvi esplicito riferimento, del metodo definito negli orientamenti, che menzionano la finalità dissuasiva al loro punto 1, sub A, dedicato alla gravità delle infrazioni.

Più precisamente, il quarto capoverso del detto punto afferma che sarà necessario «fissare l’importo dell’ammenda ad un livello tale da garantirle un carattere sufficientemente dissuasivo».

237. Tale obiettivo è menzionato nel titolo del punto 2.6.3.2 della decisione impugnata («Peso specifico e dissuasione») e, in particolare, nei suoi punti 374 e

375. Infatti, la [OSCURATO:PERSONA] ha deciso di applicare un coefficiente moltiplicatore di 1,5 (ossia una maggiorazione del 50%) all’importo iniziale dell’ammenda determinato per la [OSCURATO:SOCIETA] ([OSCURATO:PERSONA]) e di 1,25 (ossia una maggiorazione del 25%) a quello determinato per la [OSCURATO:SOCIETA] ([OSCURATO:PERSONA].) e la [OSCURATO:SOCIETA] (SCC) al fine di garantire un effetto sufficientemente dissuasivo all’ammenda, che mancherebbe se tale importo iniziale dovesse limitarsi a rispecchiare unicamente la posizione sul mercato di tali imprese.

Essa si è fondata, in particolare, sui loro rispettivi fatturati mondiali di USD (dollari statunitensi) 3,276 miliardi, di USD 1,311 miliardi e di USD 0,896 miliardi nel 2005, al fine di tener conto della «notevole forza economica e finanziaria» di tali gruppi, alla luce del fatto che essi sono anche i principali commercianti mondiali di tabacco, che operano a diversi livelli di attività in seno all’industria del tabacco e su diversi mercati geografici.

238. Per quanto riguarda, in primo luogo, l’argomento che l’[OSCURATO:PERSONA] fonda sul carattere già sufficientemente dissuasivo dell’importo iniziale di EUR 10 milioni, è giocoforza constatare che essa non suffraga affatto la propria affermazione secondo cui, se fosse stato determinato senza tener conto del coefficiente moltiplicatore relativo all’effetto dissuasivo, l’importo dell’ammenda sarebbe stato sufficiente per garantire all’ammenda stessa un effetto del genere (v., in tal senso, sentenza della Corte 17 giugno 2010, causa C‑413/08 P, Lafarge/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I‑5361, punto 107).

239. In ogni caso, occorre rilevare che tale argomento si fonda su una premessa errata, e cioè che la maggiorazione dell’ammenda controversa si basa su un giudizio di adeguamento tra un determinato importo di ammenda e la finalità di dissuasione dell’ammenda valutata alla luce delle dimensioni e delle risorse globali delle imprese.

240. Orbene non risulta dalla decisione impugnata che l’operazione diretta a tener conto delle dimensioni e delle risorse globali a fini di dissuasione rientri in un giudizio del genere.

Infatti, con l’aumento degli importi iniziali operato al punto 376 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA], a prescindere dal livello degli importi stessi, ha in realtà semplicemente proceduto, per garantire la finalità di dissuasione dell’ammenda, a differenziare il trattamento dei partecipanti ad una medesima intesa allo scopo di tener conto della misura in cui essi sono effettivamente colpiti dall’ammenda.

Tale differenziazione è operata grazie a coefficienti moltiplicatori fissati in relazione alle dimensioni e alle risorse complessive delle imprese, indipendentemente dal livello degli importi a cui tali coefficienti si applicano (v., in questo senso, sentenza BASF/[OSCURATO:PERSONA], punto 234 supra, punto 241).

241. Occorre pertanto rilevare che giustamente la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che, tenuto conto delle dimensioni e delle risorse globali dei gruppi SCC e [OSCURATO:PERSONA]., valutate con l’ausilio del fatturato globale per l’esercizio concluso il 31 marzo 2005, si dovesse applicare, a fini di dissuasione, nei confronti di questi ultimi un fattore di maggiorazione dell’ammenda, senza che, del resto e contrariamente a quanto sostiene l’[OSCURATO:PERSONA], la questione della conoscenza delle pratiche delle loro controllate italiane abbia potuto essere considerata di una qualsiasi importanza (v., a questo proposito, punto 125 supra).

242. Per quanto riguarda, in secondo luogo, l’argomento tratto dall’effetto dissuasivo sufficiente alla luce della prassi della [OSCURATO:PERSONA] in materia di imposizione di coefficienti moltiplicatori, basta sottolineare che la prassi decisionale anteriore della [OSCURATO:PERSONA] non serve di per sé da contesto normativo alle ammende in materia di concorrenza, dato che quest’ultimo è unicamente definito nel regolamento n. 1/2003 e negli orientamenti (v., in questo senso, sentenza della Corte 24 settembre 2009, cause riunite C‑125/07 P, C‑133/07 P, C‑135/07 P e C‑137/07 P, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I‑8681, punto 233 e giurisprudenza ivi citata, e sentenza del Tribunale 30 settembre 2003, causa T‑203/01, Michelin/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II‑4071, punto 292).

243. Per quanto riguarda, in terzo luogo, l’argomento relativo all’estensione assai limitata del mercato geografico, occorre innanzi tutto rilevare che l’intesa controversa era nazionale e non si limitava, contrariamente a quanto sembra far credere l’[OSCURATO:PERSONA], alle regioni di produzione del tabacco.

L’intesa messa in atto dai trasformatori riguardava, infatti, il mercato dell’acquisto e non della produzione, che è concentrata in alcune regioni della penisola (v. punto 83 della decisione impugnata).

Poi, e in ogni caso, occorre osservare che tale questione non ha alcuna relazione con l’applicazione del coefficiente moltiplicatore.

Infatti, l’estensione del mercato geografico è un elemento che la [OSCURATO:PERSONA] prende in considerazione nella valutazione della gravità dell’infrazione (v., nella fattispecie, i punti 365 e 366 della decisione impugnata).

Questo elemento corrisponde, pertanto, ad un caratteristica obiettiva e intrinseca dell’infrazione, mentre l’applicazione di un coefficiente moltiplicatore a fini dissuasivi presuppone la presa in considerazione delle caratteristiche obiettive dei partecipanti, come le loro dimensioni e le loro risorse economiche.

D’altro canto, la formulazione stessa del punto 1, sub A, quarto capoverso, degli orientamenti suffraga questa tesi in quanto la presa in considerazione degli elementi che giustificherebbero l’applicazione di un fattore di dissuasione è effettuata, indipendentemente dalla natura propria dell’infrazione, dalla sua incidenza concreta sul mercato e dall’estensione geografica di quest’ultimo (v., in questo senso, sentenza Degussa/[OSCURATO:PERSONA], punto 235 supra, punto 273).

Tale argomento deve, di conseguenza, essere disatteso in quanto inconferente.

244. Per quanto riguarda, in quarto luogo, l’argomento, sollevato nella replica, secondo il quale la [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe nella fattispecie scostata dagli orientamenti, in quanto questi ultimi impedirebbero l’applicazione automatica di una maggiorazione dell’importo di base dell’ammenda ai gruppi multinazionali, occorre constatare che esso è carente in fatto.

Infatti, risulta dalla decisione impugnata che, nell’ambito della fissazione dell’importo iniziale, la [OSCURATO:PERSONA] ha, innanzi tutto, valutato il peso specifico di ciascuna impresa, in relazione alla sua quota di mercato, e, successivamente, ha preso in considerazione la potenza economica e finanziaria dei gruppi multinazionali ai quali appartenevano le imprese che avevano commesso l’infrazione, al fine di garantire un effetto sufficientemente dissuasivo a tale importo.

Così, la maggiorazione di tale importo non è stata per nulla applicata in maniera automatica.

245. Alla luce di queste considerazioni, si deve concludere che la [OSCURATO:PERSONA] non ha commesso errori maggiorando l’importo iniziale delle ammende inflitte alla SCC e alla [OSCURATO:PERSONA]. al fine di garantire alle stesse un effetto sufficientemente dissuasivo.

2. Sulla terza parte, relativa all’incoerenza del ragionamento seguito dalla [OSCURATO:PERSONA] per quanto riguarda l’applicazione del coefficiente moltiplicatore alla Mindo

a) Argomenti delle parti

246. L’[OSCURATO:PERSONA] contesta alla [OSCURATO:PERSONA] il fatto di aver seguito un ragionamento incoerente nella non applicazione del coefficiente moltiplicatore alla Mindo, per il fatto che quest’ultima non aveva più alcun rapporto con lei ed era quindi un’impresa distinta.

Dato che essa è responsabile per l’ammenda inflitta alla [OSCURATO:SOCIETA] (Mindo), se un coefficiente moltiplicatore non è applicabile a quest’ultima, esso lo sarebbe ancor meno a lei stessa.

247. Applicando un coefficiente moltiplicatore separatamente alla [OSCURATO:SOCIETA] e alla [OSCURATO:SOCIETA] in quanto esse appartenevano a due gruppi multinazionali al momento dell’infrazione, la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe tenuto conto del fatto che, al momento in cui la decisione impugnata è stata adottata e l’ammenda doveva essere pagata, solo la [OSCURATO:SOCIETA] faceva ancora parte di un gruppo multinazionale, mentre la [OSCURATO:SOCIETA] era stata nel frattempo venduta.

248. D’altro canto, alla luce dell’effetto dissuasivo perseguito con l’applicazione del coefficiente moltiplicatore, l’applicazione di un siffatto coefficiente si giustificherebbe solo nei confronti della società che ha commesso l’atto illecito e non di una società totalmente estranea all’intesa e il cui unico legame con la società direttamente implicata è il fatto di averne posseduto quote in passato.

249. Dato che la Mindo non ha cessato di esistere, qualsiasi coefficiente moltiplicatore dovrebbe esserle applicato, nella sua qualità di partecipante diretto all’intesa.

Una conseguenza intollerabile del criterio utilizzato dalla [OSCURATO:PERSONA] è, secondo l’[OSCURATO:PERSONA], che la società che ha direttamente commesso l’infrazione è meno sanzionata di quella che la controllava in precedenza, la quale non soltanto non avrebbe partecipato all’intesa e ne ignorerebbe persino l’esistenza, ma non avrebbe addirittura più legami con la società stessa.

250. In definitiva, secondo l’[OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] non può considerare due società responsabili in solido per importi diversi e separati della stessa ammenda, come essa ha fatto nel caso di specie.

251. [OSCURATO:PERSONA] contesta gli argomenti dell’[OSCURATO:PERSONA].

b) Giudizio del Tribunale

252. Innanzi tutto, si deve rilevare che nella fattispecie la [OSCURATO:PERSONA] ha legittimamente tenuto conto del fatturato complessivo delle società madri, e cioè la [OSCURATO:PERSONA]. e la SCC, per calcolare il coefficiente moltiplicatore, e non unicamente di quello delle controllate interessate, dato che società madre e controllata, come è stato rilevato nel contesto dell’analisi del primo motivo, costituivano, alla luce dell’art. 81 CE, un’impresa unica (v., in questo senso, sentenze del Tribunale 12 dicembre 2007, cause riunite T‑101/05 e T‑111/05, BASF e UCB/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II‑4949, punto 49, e 18 giugno 2008, causa T‑410/03, Hoechst/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II‑881, punto 379).

D’altro canto, l’applicazione di un coefficiente moltiplicatore a titolo di effetto dissuasivo è stata giustificata, nella fattispecie, proprio col fatto che le imprese che hanno messo in atto il comportamento illecito appartenevano a gruppi multinazionali (v. punto 374 della decisione impugnata).

253. [OSCURATO:PERSONA] nota a pié di pagina n. 291 del punto 374 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] precisa che l’applicazione di un coefficiente moltiplicatore per quanto concerne l’ammenda inflitta alla Mindo (già [OSCURATO:SOCIETA]) si giustifica con la responsabilità in solido dell’[OSCURATO:PERSONA], mentre, per quanto riguarda la responsabilità propria della Mindo, l’applicazione di un siffatto coefficiente non sarebbe giustificata, dato che quest’ultima ha rotto ogni legame con il suo azionista.

Tuttavia, alla luce del fatto che la responsabilità della Mindo dev’essere presa in considera zione nei limiti del 10% del suo fatturato, la [OSCURATO:PERSONA] ha concluso che era inutile calcolare separatamente un importo iniziale per tale impresa.

Ne consegue che l’argomento relativo al fatto che la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe tenuto conto della situazione esistente al momento dell’adozione della sua decisione è carente in fatto.

254. Ai punti 403 e 404 della decisione impugnata (nel punto 2.6.3.6, intitolato «Ammende risultanti e applicazione del limite massimo dell’ammenda»), la [OSCURATO:PERSONA] precisa la situazione della Mindo.

Più in particolare, al punto 404 della decisione impugnata, essa afferma: «[…] la responsabilità [in solido] della Mindo (che non mantiene attualmente alcun legame con l’ex gruppo [OSCURATO:PERSONA]) dev’essere presa in considerazione nei limiti del 10% del suo fatturato dell’esercizio più recente (ossia EUR 3,99 milioni)».

255. Infatti, qualora l’unità economica sia nel frattempo cessata, ciascun destinatario della decisione ha il diritto di vedersi applicare individualmente il detto limite massimo (sentenze del Tribunale 15 giugno 2005, cause riunite T‑71/03, T‑74/03, T‑87/03 e T‑91/03, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], non pubblicata nella Raccolta, punto 390, e 13 settembre 2010, causa T‑26/06, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], non pubblicata nella Raccolta, punto 113).

256. Orbene, si deve necessariamente constatare che, nella fattispecie, la questione dell’applicazione di un coefficiente moltiplicatore a titolo di dissuasione alla Mindo era priva di qualsiasi implicazione pratica a seguito della limitazione dell’ammenda inflitta a quest’ultima al 10% del suo fatturato.

Di conseguenza, l’argomento fatto valere dall’[OSCURATO:PERSONA] è inconferente.

257. In ogni caso, le risorse complessive di un’impresa devono essere valutate, al fine di conseguire correttamente l’obiettivo di dissuasione, e ciò nel rispetto del principio di proporzionalità, alla data in cui l’ammenda è inflitta, il che, del resto, non è contestato dall’[OSCURATO:PERSONA] (v., in questo senso, sentenza Degussa/[OSCURATO:PERSONA], punto 235 supra, punto 285).

258. Non può pertanto essere contestato alla [OSCURATO:PERSONA] il fatto di aver preso in considerazione, nella determinazione della maggiorazione a titolo di effetto dissuasivo, i fatturati realizzati dai gruppi la cui fusione è intervenuta tra la cessazione dell’infrazione e l’adozione della decisione impugnata.

259. Legittimamente altresì la [OSCURATO:PERSONA] ha considerato la Mindo responsabile in solido del pagamento dell’ammenda con l’[OSCURATO:PERSONA] fino ad un importo di EUR 3,99 milioni, mentre quest’ultima rimane responsabile del pagamento dell’importo totale dell’ammenda, ossia EUR 10 milioni.

260. Da tutte queste considerazioni risulta che anche il presente motivo dev’essere respinto.

261. Ne consegue che il ricorso dev’essere integralmente respinto, senza che sia necessario esaminare, nella fattispecie, la ricevibilità del secondo e del terzo capo della domanda formulati dall’[OSCURATO:PERSONA]. Sulle spese

262. Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

Essendo rimasta soccombente, l’[OSCURATO:PERSONA] dev’essere condannata alle spese, conformemente alla domanda della [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, IL TRIBUNALE (Terza Sezione) dichiara e statuisce: 1) Il ricorso è respinto. 2) L’[OSCURATO:PERSONA], Inc. è condannata alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62006TJ0025_IT [OSCURATO:PERSONA] della sentenza [OSCURATO:PERSONA] causa T‑25/06, [OSCURATO:PERSONA], Inc., con sede in Danville, Virginia ([OSCURATO:PERSONA]), rappresentata dagli avv.ti C. Osti e A. Prastaro, ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] europea, rappresentata inizialmente dai sigg. É. [OSCURATO:PERSONA] e F. Amato, poi dai sigg. [OSCURATO:PERSONA] e N. Khan, in qualità di agenti, convenuta, avente ad oggetto, in via principale, una domanda di annullamento parziale della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 20 ottobre 2005, C(2005) 4012 def., relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81, paragrafo 1, [CE] (caso COMP/C.38.281/B.2 – Tabacco greggio – Italia), e, in via subordinata, una domanda di riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta all’[OSCURATO:PERSONA], IL TRIBUNALE (Terza Sezione), composto dal sig. J. Azizi, presidente, dalla sig.ra E. Cremona (relatore) e dal sig. S. [OSCURATO:PERSONA], giudici, cancelliere: sig.ra C. Kristensen, amministratore vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 28 settembre 2010, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza Fatti 1. La ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], Inc. (in prosieguo: l’«[OSCURATO:PERSONA]»), è una società americana, con sede negli [OSCURATO:PERSONA], che è a capo di un gruppo sorto dalla fusione della [OSCURATO:PERSONA]. (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA].») e della [OSCURATO:PERSONA]. (in prosieguo: la «SCC»), realizzata il 13 maggio 2005, dopo l’infrazione controversa. 2. Durante il periodo di durata dell’infrazione, la [OSCURATO:SOCIETA] e la [OSCURATO:SOCIETA], che sono due delle quattro principali imprese di prima trasformazione di tabacco greggio aventi sede in Italia (in prosieguo: i «trasformatori»), erano consociate controllate al 100%, rispettivamente, dalla [OSCURATO:PERSONA]. e dalla SCC, di cui l’[OSCURATO:PERSONA] è il successore legale. A – Procedimento amministrativo 3. Il 15 gennaio 2002, ai sensi dell’art. 11 del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento d’applicazione degli articoli [81 CE] e [82 CE] (GU 1962, n. 13, pag. 204), la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee ha rivolto talune domande di informazioni relative al mercato italiano del tabacco greggio alle associazioni professionali dei trasformatori e dei produttori italiani di tabacco, cioè, rispettivamente, all’Associazione professionale trasformatori tabacchi italiani (APTI) e all’Unione italiana tabacco (Unitab). 4. Il 19 febbraio 2002 la [OSCURATO:PERSONA] ha ricevuto dalla [OSCURATO:SOCIETA], un trasformatore membro dell’APTI, una richiesta di immunità in materia di ammende in applicazione della comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] relativa all’immunità dalle ammende e alla riduzione dell’importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese (GU 2002, C 45, pag. 3; in prosieguo: la «comunicazione sulla cooperazione»). Il 6 marzo 2002 la [OSCURATO:PERSONA] ha accordato alla [OSCURATO:SOCIETA] un’immunità condizionale ai sensi del punto 15 di detta comunicazione. 5. Il 4 aprile 2002 la [OSCURATO:PERSONA] ha ricevuto dalla [OSCURATO:SOCIETA] una richiesta di immunità in materia di ammende, ai sensi del punto 8 della comunicazione sulla cooperazione, e, in via subordinata, una richiesta di riduzione di qualsiasi ammenda, ai sensi dei punti 20‑27 di detta comunicazione, nonché una richiesta di riduzione di qualsiasi ammenda, allo stesso titolo, da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. 6. Il 18 e il 19 aprile 2002 la [OSCURATO:PERSONA] ha effettuato accertamenti, ai sensi dell’art. 14 del regolamento n. 17, nelle sedi della [OSCURATO:SOCIETA] e della [OSCURATO:SOCIETA] nonché nelle sedi della [OSCURATO:SOCIETA]. 7. L’8 ottobre 2002 la [OSCURATO:PERSONA] ha informato la [OSCURATO:SOCIETA] e la [OSCURATO:SOCIETA] che, poiché le stesse erano state rispettivamente la prima e la seconda impresa ad avere presentato elementi di prova dell’infrazione ai sensi della comunicazione sulla cooperazione, essa intendeva concedere loro, al termine del procedimento amministrativo, una riduzione dell’importo dell’ammenda che sarebbe stata loro inflitta a titolo delle infrazioni eventualmente accertate. 8. Il 25 febbraio 2004 la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato una comunicazione degli addebiti da essa inviata a dieci imprese o associazioni, tra cui i trasformatori e le società madri di taluni di essi. I destinatari della comunicazione degli addebiti hanno avuto accesso al fascicolo amministrativo, una copia del quale su CD‑ROM è stata loro comunicata da parte della [OSCURATO:PERSONA], ed hanno trasmesso osservazioni scritte in risposta agli addebiti mossi da quest’ultima. Il 22 giugno 2004 si è poi tenuta un’audizione. 9. In seguito all’adozione, il 21 dicembre 2004, di un addendum alla comunicazione degli addebiti del 25 febbraio 2004, il 1° marzo 2005 si è svolta una seconda audizione. 10. Dopo aver sentito il Comitato consultivo in materia di intese e di posizioni dominanti e alla luce della relazione finale del consigliere auditore, il 20 ottobre 2005 la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la decisione C(2005) 4012 def., relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81, paragrafo 1, [CE] (caso COMP/C.38.281/B.2 – Tabacco greggio – Italia) (in prosieguo: la «decisione impugnata»), di cui è stata pubblicata una sintesi nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 13 febbraio 2006 (GU L 353, pag. 45). B – Decisione impugnata 11. La decisione impugnata riguarda anzitutto un’intesa orizzontale attuata dai trasformatori sul mercato italiano del tabacco greggio (punto 1 della decisione impugnata). 12. [OSCURATO:PERSONA] ha accertato nella decisione impugnata che, nell’ambito di tale intesa, nel periodo compreso tra il 1995 e gli inizi del 2002, i trasformatori avevano fissato le condizioni per l’acquisto del tabacco greggio in Italia, per quanto riguarda tanto gli acquisti diretti presso i produttori quanto gli acquisti presso «imballatori terzi», in particolare mediante la fissazione dei prezzi e la ripartizione del mercato (punto 1 della decisione impugnata). 13. La decisione impugnata riguarda inoltre due altre infrazioni, distinte dall’intesa posta in essere dai trasformatori, verificatesi tra gli inizi del 1999 e la fine del 2001 e consistenti nella fissazione da parte dell’APTI dei prezzi contrattuali che avrebbe negoziato, per conto dei suoi aderenti, in vista della conclusione di accordi interprofessionali con l’Unitab, e nella fissazione da parte di quest’ultima dei prezzi che avrebbe negoziato con l’APTI, per conto dei suoi aderenti, in vista della conclusione degli stessi accordi. 14. [OSCURATO:PERSONA] decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA] ha considerato che le pratiche dei trasformatori costituivano un’infrazione unica e continuata dell’art. 81, n. 1, CE (v., in particolare, punti 264‑269 della decisione impugnata). 15. All’art. 1, n. 1, della decisione impugnata, essa ha imputato la responsabilità dell’intesa ai quattro trasformatori italiani, all’[OSCURATO:PERSONA]., società madre della [OSCURATO:SOCIETA], nonché all’[OSCURATO:PERSONA], quale società derivante dalla fusione tra la [OSCURATO:PERSONA] e la SCC. Essa ha altresì constatato, all’art. 1, n. 2, della decisione impugnata, che l’APTI e l’Unitab avevano violato l’art. 81, n. 1, CE adottando decisioni relative ai prezzi da negoziare per conto dei loro aderenti in vista della stipula di accordi interprofessionali. 16. All’art. 2 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha inflitto ammende alle imprese menzionate al punto 15 supra nonché all’APTI e all’Unitab (v. punto 54 infra). 1. Destinatari della decisione impugnata 17. Il punto 2.4 della decisione impugnata riguarda la determinazione dei destinatari della stessa. 18. [OSCURATO:PERSONA] si è riferita, in via preliminare, alla costante giurisprudenza secondo cui la nozione di «impresa», nell’ambito del diritto della concorrenza, dev’essere intesa nel senso che essa si riferisce a un’unità economica dal punto di vista dell’oggetto dell’accordo in questione, anche qualora, sotto il profilo giuridico, tale unità economica sia costituita da più persone, fisiche o giuridiche (punto 325 della decisione impugnata). 19. [OSCURATO:PERSONA] ha poi affermato che era dimostrato che la [OSCURATO:SOCIETA], la [OSCURATO:SOCIETA] (ridenominata successivamente Mindo), la [OSCURATO:SOCIETA] e la [OSCURATO:PERSONA], nonché l’APTI e l’Unitab, nel corso delle rispettive infrazioni, avevano partecipato direttamente alle infrazioni accertate e che, di conseguenza, ciascuna di tali imprese e associazioni era destinataria della decisione impugnata (punto 327 della decisione impugnata). 20. [OSCURATO:PERSONA] ha proseguito la propria analisi esaminando la questione dell’imputabilità del comportamento illecito di talune controllate ([OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA]) alla loro rispettiva società controllante. A tal riguardo, essa ha ricordato che, durante le infrazioni, la [OSCURATO:SOCIETA] era una controllata al 100% dell’[OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:SOCIETA] una controllata al 100% della [OSCURATO:PERSONA]., e la [OSCURATO:SOCIETA] una controllata al 100% della SCC (punto 328 della decisione impugnata). 21. [OSCURATO:PERSONA] ha affermato segnatamente che, secondo la giurisprudenza, una controllante poteva essere considerata responsabile del comportamento illecito della propria controllata, allorché quest’ultima non fosse in grado di determinare autonomamente il proprio comportamento sul mercato. A tal riguardo, essa ha ricordato che si poteva presumere che quando una società controllante detiene l’intero capitale di una controllata, essa influisce in modo determinante sul comportamento di tale controllata qualora quest’ultima commetta un’infrazione all’art. 81, n. 1, CE (punti 329 e 330 della decisione impugnata). 22. Al punto 331 della decisione impugnata, essa ha concluso che, per quanto riguarda la [OSCURATO:SOCIETA], la [OSCURATO:SOCIETA] e la [OSCURATO:SOCIETA], si poteva legittimamente presumere un’«assenza di autonomia» dato che esse erano o, nel caso della [OSCURATO:SOCIETA], erano state detenute al 100% dalle loro società controllanti rispettive. 23. Pur respingendo la tesi, sostenuta da dette società nelle loro risposte alla comunicazione degli addebiti, secondo cui sarebbero necessari altri elementi, oltre a quello del controllo al 100%, per indicare l’esercizio di un’influenza determinante, la [OSCURATO:PERSONA] ha precisato che qualsiasi presunzione di una siffatta influenza nel caso di una controllata al 100% era confutabile. La prova contraria dovrebbe essere fornita dalla parte che intende contestare una presunzione del genere mediante «prove concrete» che non possono consistere semplicemente in affermazioni generiche non corroborate da elementi di prova convincenti (punto 334 della decisione impugnata). 24. A tal riguardo, la [OSCURATO:PERSONA] ha poi esaminato gli argomenti presentati dalle società controllanti destinatarie della decisione impugnata. 25. [OSCURATO:PERSONA] ha anzitutto respinto l’argomento generale sviluppato dalle società controllanti in merito alla piena responsabilità della direzione locale per quanto riguarda le attività delle loro rispettive controllate. A suo avviso, il fatto che la [OSCURATO:PERSONA]. e la SCC abbiano mantenuto la direzione esistente al momento dell’acquisizione al 100% delle loro rispettive controllate non può escludere l’esercizio, da parte di dette società controllanti, di un’influenza decisiva sulle loro rispettive controllate italiane, poiché è normale affidare la gestione dell’attività corrente alla direzione locale di una controllata al 100% (punto 338 della decisione impugnata). 26. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], nessuna di tali imprese ha dimostrato, in generale, una caratteristica specifica all’interno del proprio gruppo che avrebbe reso le attività della sua controllata in gran parte indipendenti dalla sua influenza (punto 339 della decisione impugnata). 27. A tal riguardo, la [OSCURATO:PERSONA] ha analizzato la solidità dei vincoli economici esistenti tra la [OSCURATO:SOCIETA], la [OSCURATO:SOCIETA], la [OSCURATO:SOCIETA] e le loro rispettive controllanti, la quale dimostrerebbe che le controllate italiane costituivano un’unità economica con il resto del loro gruppo. [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato a tal fine che i gruppi in questione erano i principali mercanti di tabacco in foglie a livello mondiale e che essi spesso acquistavano e smerciavano il tabacco comperato dalle loro controllate italiane (punto 340 della decisione impugnata). 28. Per quanto riguarda la [OSCURATO:PERSONA]. e la SCC, la [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato che tali due imprese, prima di acquisire l’intero capitale della [OSCURATO:SOCIETA] e della [OSCURATO:SOCIETA], già detenevano il controllo di queste ultime in comune con i loro rispettivi soci italiani. Pertanto, il fatto che esse non avessero «minimamente cambiato il management» delle loro controllate a seguito di tale acquisizione non poteva essere considerato come una prova del fatto che esse, dopo avere acquisito la piena proprietà, non avessero esercitato alcuna influenza sui dirigenti. [OSCURATO:PERSONA] ha aggiunto che, nel caso della [OSCURATO:SOCIETA], il consiglio di amministrazione era composto soltanto da rappresentanti del gruppo [OSCURATO:PERSONA] e che a uno di essi era stata affidata esclusivamente la gestione quotidiana dell’impresa. Per quanto attiene alla delega dei poteri esecutivi all’amministratore delegato della [OSCURATO:SOCIETA], la [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato di non avere alcuna informazione che le consenta di dedurre che questi non fosse stato designato dalla SCC, analogamente agli altri membri del consiglio d’amministrazione (punti 341 e 342 della decisione impugnata). 29. [OSCURATO:PERSONA] ha poi respinto l’argomento della [OSCURATO:PERSONA]. e della SCC secondo cui non esisterebbe alcun canale di comunicazione tra loro stesse e le loro controllate (punti 343‑346 della decisione impugnata). 30. [OSCURATO:PERSONA] ha esaminato, in primo luogo, l’esistenza di eventuali canali di comunicazione tra la [OSCURATO:SOCIETA] e la SCC. A tal riguardo, essa ha osservato che le attività della [OSCURATO:SOCIETA] erano state considerate come attività della [OSCURATO:PERSONA]., Inc., (SCTC), una holding appartenente al gruppo SCC, detenuta al 100% dalla SCC, ed erano state analizzate nell’ambito delle attività del gruppo, incluse le vendite del gruppo SCC ai produttori di sigarette. Essa ne ha dedotto che i risultati delle attività della [OSCURATO:SOCIETA] erano stati riferiti ai livelli più elevati nell’ambito del gruppo e poi consolidati (punto 344 della decisione impugnata). 31. In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] ha esaminato la situazione della [OSCURATO:SOCIETA] e della [OSCURATO:PERSONA]. Essa ha rilevato che la controllata elaborava relazioni periodiche contenenti informazioni riservate sulla sua strategia e sui suoi risultati, relazioni che erano inviate alle società del gruppo che effettuavano acquisti presso la [OSCURATO:SOCIETA]. Essa ha altresì rilevato che altri documenti menzionavano un intervento diretto della direzione della [OSCURATO:PERSONA]. e di altre società del gruppo [OSCURATO:PERSONA] nelle attività della [OSCURATO:SOCIETA]. Essa ha aggiunto che la [OSCURATO:PERSONA]. era spesso designata con la denominazione di «[OSCURATO:PERSONA].», il che significa che quest’ultima operava effettivamente al livello più elevato del gruppo per conto della società madre. [OSCURATO:PERSONA] ne ha dedotto che non potevano sussistere dubbi quanto all’esistenza di canali di comunicazione tra la [OSCURATO:SOCIETA] e la [OSCURATO:PERSONA]., anche se tale comunicazione passava attraverso la [OSCURATO:PERSONA] (punto 345 della decisione impugnata). 32. [OSCURATO:PERSONA] ha respinto l’argomento secondo il quale la [OSCURATO:PERSONA]. non era la società madre diretta della [OSCURATO:SOCIETA], i n quanto nessun elemento era stato fornito quanto al ruolo dell’[OSCURATO:PERSONA] BV (in prosieguo: l’«[OSCURATO:PERSONA]»), né quanto agli eventuali canali di comunicazione esistenti tra quest’ultima e la [OSCURATO:SOCIETA], e tra questa e la [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, l’[OSCURATO:PERSONA] sembrava aver agito solo in qualità di holding finanziaria intermedia senza alcun legame con gli aspetti operativi delle attività della [OSCURATO:SOCIETA] (punto 346 della decisione impugnata). 33. [OSCURATO:PERSONA] ha precisato che, dal momento che i due gruppi ai quali la [OSCURATO:SOCIETA] e la [OSCURATO:SOCIETA] appartenevano durante il periodo di durata dell’infrazione avevano cessato di esistere in seguito alla loro fusione in un nuovo soggetto denominato [OSCURATO:PERSONA], quest’ultima, in qualità di successore legale di tali due gruppi, era destinataria della decisione impugnata. Lo stesso valeva per la [OSCURATO:SOCIETA], che era stata venduta dall’[OSCURATO:PERSONA] a privati, che la hanno ridenominata Mindo (punti 349 e 350 della decisione impugnata). 34. Alla luce di tali diversi elementi, la [OSCURATO:PERSONA] ha concluso, al punto 351 della decisione impugnata, che la [OSCURATO:SOCIETA], l’[OSCURATO:PERSONA], la Mindo (già [OSCURATO:SOCIETA]), la [OSCURATO:SOCIETA], l’[OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA], l’APTI e la Unitab dovevano essere considerate responsabili delle infrazioni e dovevano essere destinatarie della decisione impugnata. 2. Determinazione dell’importo delle ammende 35. Ai punti 356‑404 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha esaminato la questione delle ammende da infliggere ai destinatari della decisione stessa. 36. In primo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] ha esaminato la gravità dell’infrazione. Dopo aver ricordato che, per valutarla, essa doveva prendere in considerazione la natura propria dell’infrazione, il suo impatto concreto sul mercato quando esso è misurabile e l’estensione del mercato geografico di cui trattasi, essa ha concluso, al punto 369 della decisione impugnata, che l’infrazione commessa dai trasformatori doveva essere considerata molto grave. 37. In secondo luogo, ai punti 370‑376 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha esaminato la questione del «peso specifico» e della «dissuasione». Al riguardo, essa ha affermato che occorreva tener conto del «peso specifico di ciascuna impresa e delle probabili ripercussioni del suo comportamento illecito». 38. Innanzi tutto, la [OSCURATO:PERSONA] ha considerato che le ammende dovevano essere fissate in funzione della posizione sul mercato delle singole parti interessate (punto 371 della decisione impugnata). 39. Al riguardo, la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che, per quanto riguarda la [OSCURATO:SOCIETA], l’importo iniziale dell’ammenda dovesse essere il più elevato poiché essa risultava essere l’acquirente maggiore, con una quota di mercato pari a circa il 25% nel 2001 (punto 372 della decisione impugnata). 40. Dato che esse detenevano quote del mercato in questione più piccole (circa il 9‑11% nel 2001), la [OSCURATO:PERSONA] ha considerato che la [OSCURATO:SOCIETA], la [OSCURATO:SOCIETA] e la [OSCURATO:PERSONA] dovevano «essere considerate congiuntamente» e che l’importo iniziale dell’ammenda nei loro confronti doveva essere più basso (punto 373 della decisione impugnata). 41. [OSCURATO:PERSONA] ha tuttavia considerato che un importo iniziale che riflettesse semplicemente la posizione di mercato non avrebbe avuto un effetto dissuasivo sufficiente sulla [OSCURATO:SOCIETA], sulla [OSCURATO:SOCIETA] (Mindo) e sulla [OSCURATO:SOCIETA], in quanto, nonostante il loro fatturato relativamente modesto, ciascuna di esse apparteneva – o, nel caso della Mindo, era appartenuta – a gruppi multinazionali di considerevole forza economica e finanziaria, che rappresentavano i maggiori commercianti mondiali di tabacco e che operavano a livelli diversi di attività nel settore del tabacco e su diversi mercati geografici (punto 374 della decisione impugnata). 42. Di conseguenza, al fine di garantire il carattere dissuasivo dell’ammenda, la [OSCURATO:PERSONA] ha considerato che occorreva applicare un fattore moltiplicatore di 1,5 – pari ad una maggiorazione del 50% – all’importo iniziale determinato per la [OSCURATO:SOCIETA], e un fattore moltiplicatore di 1,25 – pari ad una maggiorazione del 25% – all’importo iniziale determinato per la [OSCURATO:SOCIETA] (Mindo) e per la [OSCURATO:SOCIETA] (punto 375 della decisione impugnata). 43. Pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] ha fissato l’importo iniziale delle ammende, al punto 376 della decisione impugnata, come segue: – [OSCURATO:SOCIETA]: EUR 37,5 milioni; – [OSCURATO:SOCIETA]: EUR 12,5 milioni; – [OSCURATO:SOCIETA] (Mindo): EUR 12,5 milioni; – [OSCURATO:PERSONA]: EUR 10 milioni. 44. In terzo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] ha esaminato la questione della durata dell’infrazione. 45. Risulta in particolare dai punti 377‑379 della decisione impugnata che la [OSCURATO:PERSONA] ha maggiorato gli importi iniziali delle ammende del 10% per ogni anno compiuto di infrazione e del 5% per ogni periodo supplementare pari o superiore a sei mesi. Così, l’importo iniziale dell’ammenda ha formato oggetto di una maggiorazione del 60%, corrispondente ad un periodo di durata dell’infrazione di sei anni e quattro mesi, per la [OSCURATO:SOCIETA], la [OSCURATO:SOCIETA] (Mindo) e la [OSCURATO:SOCIETA], e del 25%, corrispondente ad un periodo di durata dell’infrazione di due anni e otto mesi, per la [OSCURATO:PERSONA]. 46. Gli importi di base delle ammende inflitte ai destinatari della decisione impugnata sono stati pertanto stabiliti come segue: – [OSCURATO:SOCIETA]: EUR 60 milioni; – [OSCURATO:SOCIETA]: EUR 20 milioni; – [OSCURATO:SOCIETA] (Mindo): EUR 20 milioni; – [OSCURATO:PERSONA]: EUR 12,5 milioni. 47. In quarto luogo, la [OSCURATO:PERSONA] ha esaminato, ai punti 380‑398 della decisione impugnata, se si dovessero prendere in considerazione circostanze attenuanti. Per quanto riguarda, in particolare, la situazione della [OSCURATO:SOCIETA] e della [OSCURATO:SOCIETA], essa ha respinto l’insieme dei loro argomenti diretti a farle beneficiare di circostanze attenuanti. 48. In quinto luogo, la [OSCURATO:PERSONA] ha determinato l’importo delle ammende risultante dall’applicazione delle circostanze attenuanti, riducendo, rispettivamente, fino al 50% e al 30% gli importi di base delle ammende inflitte alla [OSCURATO:SOCIETA] e alla [OSCURATO:PERSONA], e ha verificato se si dovessero adeguare gli importi di base per i diversi destinatari affinché non eccedessero il limite del 10% del fatturato previsto dall’art. 23, n. 2, del regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 [CE] e 82 [CE] (GU 2003, L 1, pag. 1) (punti 399‑404 della decisione impugnata). 49. Al riguardo, essa ha precisato che, quando le imprese di cui trattasi appartengono ad un gruppo, è dimostrato che tali imprese agiscono sotto l’influenza determinante delle rispettive società madri e che, di conseguenza, poiché queste ultime sono responsabili in solido dell’ammenda inflitta alla loro controllata, è il fatturato mondiale del gruppo che va preso in considerazione per determinare il massimale del 10% di cui sopra (punto 401 della decisione impugnata). 50. In base a ciò, essa ha dichiarato che l’ammenda inflitta alla [OSCURATO:PERSONA] non doveva eccedere EUR 2,05 milioni e che non era necessario ridurre le altre ammende in forza della citata disposizione (punti 402 e 403 della decisione impugnata). 51. [OSCURATO:PERSONA] ha concluso la propria analisi relativa al limite massimo dell’ammenda limitando la responsabilità solidale della Mindo al 10% del suo fatturato realizzato nell’esercizio più recente, vale a dire EUR 3,99 milioni, dal momento che essa, al momento dell’adozione della decisione impugnata, non aveva alcun legame con l’ex gruppo [OSCURATO:PERSONA], divenuto [OSCURATO:PERSONA] (punto 404 della decisione impugnata). 52. In sesto luogo, la [OSCURATO:PERSONA] si è pronunciata sull’applicazione della comunicazione sulla cooperazione (punti 405‑500 della decisione impugnata). 53. Dopo aver constatato che la [OSCURATO:SOCIETA] e la [OSCURATO:SOCIETA] si erano conformate alle condizioni loro imposte a seguito della loro richiesta di riduzione dell’ammenda, la [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto dalla valutazione degli elementi di prova forniti e dalla loro cooperazione durante il procedimento che esse avrebbero beneficiato del tasso di riduzione più elevato previsto nelle forcelle loro indicate a seguito dello loro richiesta di riduzione, ossia rispettivamente il 50% e il 30% (punti 492‑499 della decisione impugnata). Per contro, nessuna immunità o riduzione dell’ammenda è stata concessa alla [OSCURATO:SOCIETA]. 54. Conformemente all’art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003, la [OSCURATO:PERSONA] ha fissato, all’art. 2 della decisione impugnata, gli importi delle ammende da infliggere alle imprese e alle associazioni d’imprese destinatarie della decisione impugnata come segue: – [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA], in solido: EUR 30 milioni; – [OSCURATO:SOCIETA] (Mindo) e [OSCURATO:PERSONA]: EUR 10 milioni, per i quali l’[OSCURATO:PERSONA] è responsabile in toto e la Mindo è responsabile in solido solo per EUR 3,99 milioni; – [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA], in solido: EUR 14 milioni; – [OSCURATO:PERSONA]: EUR 2,05 milioni; – APTI: EUR 1 000; – Unitab: EUR 1 000. Procedimento e conclusioni delle parti 55. Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 24 gennaio 2006, l’[OSCURATO:PERSONA] ha proposto il presente ricorso. 56. Nel suo ricorso, l’[OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la riunione della presente causa a quelle relative ai ricorsi proposti dalla Mindo e dalla [OSCURATO:SOCIETA] (v. infra, punti 57 e 58). 57. Il 20 gennaio 2006 la Mindo ha proposto un ricorso diretto all’annullamento parziale della decisione impugnata o, in subordine, alla riduzione dell’ammenda inflittale con tale decisione (causa T‑19/06). 58. Il 3 febbraio 2006 la [OSCURATO:SOCIETA] ha anch’essa proposto un ricorso diretto all’annullamento parziale della decisione impugnata e, in subordine, alla riduzione dell’ammenda ad essa inflitta con la decisione impugnata (causa T‑39/06), chiedendo la riunione di tale causa con la presente causa. 59. Con separato atto, depositato presso la cancelleria del Tribunale il 27 luglio 2006, la Mindo ha chiesto la riunione della causa T‑19/06 con la presente causa. Il 21 agosto 2006 l’[OSCURATO:PERSONA] ha presentato le proprie osservazioni su tale domanda dichiarandosi favorevole alla riunione. 60. Con lettera depositata presso cancelleria del Tribunale il 21 agosto 2006, la [OSCURATO:PERSONA] ha affermato che a suo parere la riunione di tali cause non avrebbe permesso di migliorare sensibilmente l’efficacia del procedimento e che al riguardo essa si rimetteva alla saggezza del Tribunale. 61. Il Tribunale non ha dato seguito alla domanda di riunione. 62. Il 24 novembre 2009 il Tribunale, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento di cui all’art. 64 del regolamento di procedura, ha posto un quesito scritto all’[OSCURATO:PERSONA], la quale vi ha risposto nel termine impartito. Il 2 febbraio 2010 la [OSCURATO:PERSONA] ha presentato le proprie osservazioni relative alla risposta dell’[OSCURATO:PERSONA]. 63. Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Terza Sezione) ha deciso di passare alla fase orale e, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento di cui all’art. 64 del suo regolamento di procedura, ha invitato le parti a produrre taluni documenti. Le parti hanno ottemperato a tale richiesta entro il termine impartito. 64. Le parti hanno svolto le proprie difese orali e hanno risposto ai quesiti posti dal Tribunale all’udienza tenutasi 28 settembre 2010. 65. L’[OSCURATO:PERSONA] chiede che il Tribunale voglia: – annullare l’art. 1, n. 1, della decisione impugnata, per quanto esso riguarda la SCC, la [OSCURATO:PERSONA]. e l’[OSCURATO:PERSONA]; – ridurre di conseguenza l’importo dell’ammenda inflitta alla [OSCURATO:SOCIETA] e alla [OSCURATO:SOCIETA] (Mindo), affinché le ammende non eccedano il 10% del loro fatturato dell’ultimo esercizio; – in subordine, ridurre l’ammenda inflitta alla [OSCURATO:SOCIETA] e alla [OSCURATO:SOCIETA] (Mindo), dato che il coefficiente moltiplicatore non era applicabile; – condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese. 66. [OSCURATO:PERSONA] conclude che il Tribunale voglia: – respingere il ricorso; – condannare l’[OSCURATO:PERSONA] alle spese. In diritto 67. A sostegno del suo ricorso, l’[OSCURATO:PERSONA] fa valere, sostanzialmente, tre motivi, che si suddividono in più parti. Il primo motivo, fatto valere in via principale, è relativo ad una violazione delle norme che disciplinano l’imputabilità ad una società madre delle infrazioni commesse dalla sua controllata nonché ad una violazione dei diritti della difesa. Il secondo motivo è relativo ad una violazione dell’art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003, in quant o l’importo dell’ammenda inflitta supera il 10% del fatturato realizzato nel 2005 rispettivamente dalla [OSCURATO:SOCIETA] e dalla [OSCURATO:SOCIETA], nonché del principio di proporzionalità, nella fissazione dell’importo finale dell’ammenda. L’[OSCURATO:PERSONA] deduce altresì, in subordine, un terzo motivo, relativo ad un errore di diritto e di fatto, nonché ad una violazione del principio di proporzionalità e ad una carenza di motivazione, nella determinazione del coefficiente moltiplicatore. A – Sul primo motivo, relativo ad una violazione delle regole che disciplinano l’imputabilità ad una società madre delle infrazioni commesse dalla sua controllata, nonché ad una violazione dei diritti della difesa 68. Questo motivo può essere suddiviso in quattro parti. Nell’ambito della prima parte, l’[OSCURATO:PERSONA] fa valere che la [OSCURATO:PERSONA] ha trasgredito le regole che disciplinano l’imputabilità alla società madre delle pratiche della sua controllata. Nell’ambito della seconda parte, l’[OSCURATO:PERSONA] asserisce che la SCC e la [OSCURATO:PERSONA]. hanno fornito alla [OSCURATO:PERSONA] prove che dimostrano che esse non hanno esercitato un’influenza determinante sulle loro controllate, prove che la [OSCURATO:PERSONA] ha, in sostanza, ignorato. Nell’ambito della terza parte, l’[OSCURATO:PERSONA] contesta alla [OSCURATO:PERSONA] il fatto di aver violato i diritti della difesa della SCC e della [OSCURATO:PERSONA]. utilizzando, per contestare le prove prodotte da queste ultime, documenti non menzionati nella comunicazione degli addebiti e documenti non accessibili. Nell’ambito della quarta parte, l’[OSCURATO:PERSONA] fa valere che la [OSCURATO:PERSONA] ha violato le regole in materia di onere della prova. 1. Sulla prima parte, relativa alla trasgressione delle regole che disciplinano l’imputabilità alla società madre delle pratiche della sua controllata a) Argomenti delle parti 69. L’[OSCURATO:PERSONA] sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] ha commesso un errore ritenendo che la SCC e la [OSCURATO:PERSONA]. esercitassero un’influenza determinante, rispettivamente, sulla [OSCURATO:SOCIETA] e sulla [OSCURATO:SOCIETA], durante il periodo di durata dell’infrazione e considerandola, pertanto, responsabile in solido del comportamento illecito di queste ultime. 70. Secondo l’[OSCURATO:PERSONA], la decisione impugnata si basa su un’interpretazione errata della giurisprudenza pertinente, allorché viene constatato che può presumersi che una società madre che detenga la totalità delle quote di una controllata eserciti un’influenza determinante sul comportamento commerciale di quest’ultima. A sostegno della sua tesi, l’[OSCURATO:PERSONA] fa valere svariate sentenze della Corte, le conclusioni degli avvocati generali in talune delle cause in cui sono state pronunciate tali sentenze, nonché alcune sentenze del Tribunale. Risulterebbe, in particolare, dalla sentenza della Corte 16 novembre 2000, causa C‑286/98 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑9925), che sarebbe stata confermata da altre sentenze, che è sempre necessario fornire elementi di prova ulteriori oltre al semplice possesso da parte della società madre della totalità delle quote di una controllata, all’epoca in cui quest’ultima ha commesso un’infrazione all’art. 81, n. 1, CE, per presumere che la società madre esercitasse un’influenza determinante sul comportamento della sua controllata e per considerarla, così, responsabile in solido dell’infrazione commessa dalla controllata. 71. Inoltre, nella sua prassi decisionale, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe più volte dichiarato che il semplice fatto che un’impresa possieda la totalità delle quote di una controllata direttamente implicata nell’infrazione al diritto della concorrenza non è di per sé sufficiente per comprovare la sua responsabilità e che, di conseguenza, sono necessari elementi aggiuntivi al fine di dimostrare con certezza la responsabilità di un gruppo per il comportamento di una delle sue controllate, qualora la società madre non abbia direttamente partecipato all’intesa. 72. L’[OSCURATO:PERSONA] fa, in particolare, riferimento a casi in cui la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe dichiarato la società madre responsabile del comportamento della sua controllata, criticando, segnatamente, l’orientamento seguito dalla [OSCURATO:PERSONA] nella causa in cui è stata emessa la decisione 20 ottobre 2004 nel caso Tabacco greggio – Spagna (COMP/38.238/B.2), avrebbe dichiarato la società madre responsabile a seguito della sua partecipazione diretta all’intesa, o si sarebbe fondata su altri elementi per dimostrare la responsabilità della società madre. 73. Risulterebbe, in particolare, dall’esame della prassi decisionale della [OSCURATO:PERSONA] che quest’ultima esige anche elementi «diversi» dal semplice fatto che una società possieda la totalità delle quote della sua controllata, quali: – il coinvolgimento diretto della società madre nelle infrazioni; – la responsabilità della società madre nell’attuazione dell’infrazione; – la partecipazione della società madre a riunioni nel corso delle quali siano state menzionate pratiche anticoncorrenziali; – il fatto che la società madre non abbia affermato o menzionato l’autonomia della sua controllata; – il fatto che la società madre si sia presentata come il solo interlocutore nel corso del procedimento; – elementi da cui risulti che la società madre era «al corrente» degli accordi o il fatto che essa non abbia espressamente contestato di essere stata al corrente del comportamento illecito. 74. In definitiva, dall’analisi della giurisprudenza e della prassi decisionale della [OSCURATO:PERSONA] risulterebbe che: – spetta alla [OSCURATO:PERSONA] provare che la società madre ha esercitato un’influenza determinante sulla sua controllata; – l’onere della prova non è invertito, ma semplicemente agevolato qualora la consociata sia controllata al 100%, purché altri elementi o indizi siano stati raccolti per suffragare tale conclusione; – unicamente nei casi in cui la società madre detenga il 100% della controllata e in cui esistano altri indizi del suo coinvolgimento la responsabilità della società madre può essere presunta e l’onere della prova del suo non coinvolgimento le è trasferito; – tale presunzione può sempre essere infirmata se l’[OSCURATO:PERSONA] è in grado di fornire elementi sufficienti per provare che, pur avendo potuto esercitare un’influenza determinante, essa non lo ha fatto in questo caso. 75. L’[OSCURATO:PERSONA] contesta così l’interpretazione che la [OSCURATO:PERSONA] ha dato della giurisprudenza nella decisione impugnata e sottolinea che la [OSCURATO:PERSONA], nel corso del procedimento, aveva unicamente fatto valere che la SCC e la [OSCURATO:PERSONA]. detenevano la totalità delle quote delle loro controllate italiane, considerando nel contempo ciò sufficiente per trasferire l’onere della prova alle parti. 76. Trasferendo indebitamente l’onere della prova alla SCC e alla [OSCURATO:PERSONA]., la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe quindi trasformato una presunzione «iuris tantum» in una presunzione «iuris et de iure», ossia una presunzione non confutabile mediante l’apporto di elementi contrari. 77. Pertanto, l’onere della prova dell’esercizio di un’influenza determinante da parte di una società madre sulla sua controllata non sarebbe invertito qualora la controllata sia detenuta al 100%. [OSCURATO:PERSONA] fattispecie, tale onere avrebbe potuto essere trasferito all’[OSCURATO:PERSONA] unicamente se la [OSCURATO:PERSONA] avesse fornito indizi convincenti, tali da dimostrare che la [OSCURATO:SOCIETA] e la [OSCURATO:SOCIETA] subivano, nel periodo di durata dell’infrazione, l’influenza determinante delle loro rispettive società madri. 78. Secondo la ricorrente, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe pertanto commesso un errore di diritto presumendo la responsabilità della [OSCURATO:PERSONA]. e della SCC per il comportamento delle loro rispettive controllate. 79. [OSCURATO:PERSONA] conclude per il rigetto della presente parte del primo motivo. b) Giudizio del Tribunale 80. Si deve rammentare che il diritto comunitario della concorrenza riguarda le attività delle imprese (sentenza della Corte 7 gennaio 2004, cause riunite C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P e C‑219/00 P, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑123, punto 59), e che la nozione di impresa abbraccia qualsiasi soggetto che eserciti un’attività economica, a prescindere dallo status giuridico del detto soggetto e dalle sue modalità di finanziamento (sentenze della Corte 28 giugno 2005, cause riunite C‑189/02 P, C‑202/02 P, da C‑205/02 P a C‑208/02 P e C‑213/02 P, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑5425, punto 112, e 10 settembre 2009, causa C‑97/08 P, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑8237, punto 54). 81. Risulta dalla giurisprudenza che la nozione di impresa, nell’ambito di tale contesto, dev’essere intesa nel senso che essa si riferisce ad un’unità economica anche qualora, sotto il profilo giuridico, questa unità economica sia costituita da più persone, fisiche o giuridiche (sentenze della Corte 14 dicembre 2006, causa C‑217/05, [OSCURATO:PERSONA] de Empresarios de Estaciones de [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑11987, punto 40, e [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 80 supra, punto 55; sentenza del Tribunale 15 settembre 2005, causa T‑325/01, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑3319, punto 85). 82. Quando un simile soggetto economico contravviene alle regole di concorrenza, esso ha l’obbligo di rispondere di tale violazione secondo il principio della responsabilità personale (v., in tal senso, sentenze della Corte 8 luglio 1999, causa C‑49/92 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑4125, punto 145; 11 dicembre 2007, causa C‑280/06, ETI e a., [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑10893, punto 39, e [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 80 supra, punto 56). 83. La violazione del diritto della concorrenza deve essere imputata inequivocabilmente ad una persona giuridica che sarà passibile di ammenda. Per l’applicazione e l’esecuzione delle decisioni della [OSCURATO:PERSONA] in materia di diritto della concorrenza, è infatti necessario identificare un’entità dotata della personalità giuridica che sarà destinataria dell’atto (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 20 aprile 1999, cause riunite da T‑305/94 a T‑307/94, da T‑313/94 a T‑316/94, T‑318/94, T‑325/94, T‑328/94, T‑329/94 e T‑335/94, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑931, punto 978). 84. Secondo costante giurisprudenza, il comportamento di una controllata può essere imputato alla società controllante in particolare qualora, pur avendo personalità giuridica distinta, tale controllata non determini in modo autonomo la sua linea di condotta sul mercato, ma si attenga, in sostanza, alle istruzioni che le vengono impartite dalla società controllante, in considerazione, in particolare, dei vincoli economici, organizzativi e giuridici che intercorrono tra i due soggetti giuridici (v. sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 80 supra, punto 58 e giurisprudenza ivi citata). 85. Infatti, in tale situazione, poiché la società controllante e la sua controllata fanno parte di una stessa unità economica e formano così una sola impresa ai sensi dell’art. 81 CE, la [OSCURATO:PERSONA] può emanare una decisione che infligge ammende nei confronti della società controllante senza necessità di dimostrare il coinvolgimento personale di quest’ultima nell’infrazione (v., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 80 supra, punto 59). 86. Emerge altresì dalla giurisprudenza che, con riferimento al caso particolare in cui una società controllante detenga il 100% del capitale della propria controllata, la quale abbia infranto le norme in materia di concorrenza, da un lato, tale società controllante può esercitare un’influenza determinante sul comportamento della controllata e, dall’altro, esiste una presunzione relativa secondo cui detta società controllante esercita effettivamente un’influenza del genere (v. sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 80 supra, punto 60 e giurisprudenza ivi citata). 87. Di conseguenza, è sufficiente che la [OSCURATO:PERSONA] dimostri che l’intero capitale di una controllata sia detenuto dalla società madre per poter presumere che quest’ultima eserciti un’influenza determinante sulla politica commerciale di tale controllata. [OSCURATO:PERSONA] potrà conseguentemente considerare la società controllante responsabile in solido per il pagamento dell’ammenda inflitta alla sua controllata, a meno che questa società controllante, sulla quale incombe l’onere di invertire tale presunzione, non fornisca elementi di prova sufficienti, idonei a dimostrare che la sua controllata tiene un comportamento autonomo sul mercato (v., in tal senso, sentenze [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 70 supra, punto 29, nonché [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 80 supra, punto 61). 88. Sebbene sia vero che ai punti 28 e 29 della sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 70 supra, la Corte abbia indicato, oltre al possesso del 100% del capitale della controllata, altre circostanze, quali la non contestazione dell’influenza esercitata dalla società controllante sulla politica commerciale della sua controllata e la comune rappresentanza delle due società durante il procedimento amministrativo, ciò non toglie che dette circostanze siano state rilevate dalla Corte soltanto al fine di esporre tutti gli elementi sui quali il Tribunale aveva basato il suo ragionamento, e non già per subordinare l’applicazione della presunzione citata al precedente punto 86 al fatto che siano prodotti indizi supplementari relativi all’effettivo esercizio di un’influenza della società controllante (v. sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 80 supra, punto 62 e giurisprudenza ivi citata; sentenza del Tribunale 8 ottobre 2008, causa T‑69/04, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Technik/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2567, punto 57). 89. Emerge dalla decisione impugnata che, per imputare ad una controllante la responsabilità dell’infrazione commessa dalla sua controllata, la [OSCURATO:PERSONA] è partita dalla premessa che una siffatta imputazione è possibile allorché la controllante e la sua controllata fanno parte di una medesima unità economica e, di conseguenza, costituiscono una sola impresa ai sensi dell’art. 81 CE (punto 325 della decisione impugnata). 90. L’elemento centrale sul quale la [OSCURATO:PERSONA] si è basata per stabilire che alla controllante poteva essere imputato il comportamento illecito della sua controllata consiste nella mancanza di autonomia di quest’ultima per quanto riguarda il suo comportamento sul mercato. Infatti, tale mancanza di autonomia è il corollario dell’esercizio di una «influenza determinante» della controllante sul comportamento della sua controllata, atteso che l’effettivo esercizio di un’influenza siffatta può essere presunto, secondo la giurisprudenza, nel caso in cui una controllante detenga l’intero capitale della sua controllata (v. punti 329 e 330 della decisione impugnata). 91. Al punto 331 della decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA] ha così considerato che, nella fattispecie, la [OSCURATO:SOCIETA], la [OSCURATO:SOCIETA] e la [OSCURATO:SOCIETA] «mancavano di autonomia» dato che esse erano controllate al 100% dalle loro rispettive società madri. 92. Contrariamente a quanto sostiene l’[OSCURATO:PERSONA], cioè che, nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe trasformato una presunzione «iuris tantum» in una presunzione «iuris et de iure», tale ragionamento non contraddice la logica di una presunzione relativa. Pertanto, come nel caso di altre presunzioni relative ammesse nel diritto della concorrenza, se un fatto può essere legittimamente presunto dalla [OSCURATO:PERSONA], esso è considerato accertato, a condizione che l’impresa interessata non confuti la presunzione presentando prove concludenti in senso contrario (sentenze della Corte [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 82 supra, punti 121 e 126, e 8 luglio 1999, causa C‑199/92 P, Hüls/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑4287, punti 162 e 167). Peraltro, considerato il suo carattere relativo, detta presunzione, che può essere confutata in ciascun caso di specie, non conduce ad un’attribuzione automatica della responsabilità alla controllante che detiene l’intero capitale sociale della sua controllata, ciò che sarebbe contrario al principio della responsabilità personale su cui si fonda il diritto della concorrenza. 93. [OSCURATO:PERSONA] non ha dunque trasgredito le regole che disciplinano l’imputabilità ad una società madre del comportamento della sua controllata considerando, in sostanza, la SCC e la [OSCURATO:PERSONA]., di cui l’[OSCURATO:PERSONA] è il successore legale in quanto società risultante dalla loro fusione, responsabili dell’infrazione commessa dalle loro controllate [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA]. 94. È giocoforza constatare che una siffatta conclusione non può essere rimessa in discussione dagli argomenti dedotti dall’[OSCURATO:PERSONA] in risposta al quesito scritto del Tribunale relativo alle conseguenze da trarre dalla sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 80 supra. A suo avviso, in primo luogo, in tale sentenza la Corte ha erroneamente interpretato la giurisprudenza precedente, in particolare la sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 70 supra, e, in ogni caso, la giurisprudenza non è univoca a tale riguardo. In secondo luogo, l’ambito fattuale della causa che ha condotto alla sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 80 supra, sarebbe diverso dall’ambito fattuale della fattispecie in esame, in quanto diverse controllate sarebbero state coinvolte nell’intesa e, di conseguenza, sarebbe stato più difficile dimostrare che la controllante non aveva conoscenza delle attività anticoncorrenziali. Orbene, quanto al primo argomento, è sufficiente constatare che dalla sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 80 supra (v. altresì, in tal senso, conclusioni dell’avvocato generale Ko kott presentate in tale causa, punto 80 supra, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑8241, paragrafi 60 e 61) risulta che la Corte non solo ha preso in considerazione la giurisprudenza su cui l’[OSCURATO:PERSONA] fonda una larga parte della sua argomentazione, e, segnatamente, la sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 70 supra, ma ha anche fornito un’interpretazione univoca della giurisprudenza precedente (sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 80 supra, punti 58‑62). Per quanto riguarda il secondo argomento, basta constatare che la pretesa differenza tra la causa in cui è stata pronunciata la sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 80 supra, e la presente causa è priva di pertinenza, dato che il criterio di imputabilità della responsabilità nella prima causa non era per nulla quello della conoscenza diretta o indiretta, da parte della società madre, delle attività svolte dalla o dalle controllate. In ogni caso, come rileva giustamente la [OSCURATO:PERSONA], in tale sentenza, un elemento del genere non è stato affatto preso in considerazione. 95. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, si deve respingere la prima parte del primo motivo in quanto infondata. 2. Sulla seconda parte, relativa alla mancata presa in considerazione degli elementi di prova forniti dalla SCC e dalla [OSCURATO:PERSONA]. al fine di confutare la presunzione a) Argomenti delle parti 96. L’[OSCURATO:PERSONA] sostiene che la SCC e la [OSCURATO:PERSONA]., pur non essendo state tenute a farlo, hanno fornito elementi di prova vari e completi da cui risulta che esse non avevano né partecipato all’intesa né influenzato il comportamento delle loro controllate e hanno chiaramente dimostrato che nella fattispecie non esisteva nessuna delle situazioni sancite dalla giurisprudenza. Tali elementi proverebbero quindi che la SCC e la [OSCURATO:PERSONA]. non hanno esercitato un’influenza determinante sulle loro controllate italiane e non sarebbero state in grado di farlo. 97. L’[OSCURATO:PERSONA] contesta inoltre la [OSCURATO:PERSONA] il fatto di aver male interpretato gli elementi di prova forniti dalla SCC e dalla [OSCURATO:PERSONA]. Essa censura così non soltanto i diversi passi della decisione impugnata nei quali la [OSCURATO:PERSONA] esamina e respinge tali elementi, ma anche l’utilizzazione dei documenti a sostegno che essa ne ha fatto. 98. A suo parere, le risposte della SCC e della [OSCURATO:PERSONA]. alla comunicazione degli addebiti mettevano chiaramente in evidenza che i due gruppi presentavano una struttura molto decentrata, sopratutto alla luce delle caratteristiche specifiche del mercato italiano del tabacco greggio. Così, l’esercizio di un’influenza determinante da parte della società madre sarebbe incompatibile con le esigenze del mercato. Inoltre, il fatto che questi due gruppi abbiano controllate presenti sul mercato nazionale del tabacco di diversi paesi, ciascuno con le sue caratteristiche specifiche, renderebbe loro impossibile l’esercizio di un’influenza commerciale sulle controllate, in qualsivoglia forma. 99. [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA], dal canto loro, avrebbero spiegato che esse erano sempre state società autonome sul mercato di cui trattasi e che esse determinavano le loro proprie politiche commerciali in tale ambito. Per quanto riguarda le vendite di tabacco trasformato, l’[OSCURATO:PERSONA] ricorda che le controllate operavano come società indipendenti nei confronti dei clienti. Al riguardo, essa fa rilevare che le vendite di tabacco trasformato all’interno del gruppo, tra il settembre 1995 e il giugno 2001, hanno rappresentato solo una minima parte delle vendite totali della [OSCURATO:SOCIETA] (tra il 20 e il 30%), mentre la maggior parte del suo tabacco è stata venduta direttamente ad altri clienti. 100. [OSCURATO:PERSONA] replica l’[OSCURATO:PERSONA] sottolinea, inoltre, che nessun precedente giurisprudenziale imporrebbe alle parti di un procedimento, contrariamente a quanto sostiene la [OSCURATO:PERSONA], di dimostrare una specificità del loro gruppo come giustificazione dell’autonomia di una controllata. Inoltre, la SCC e la [OSCURATO:PERSONA]. avrebbero chiaramente dimostrato che nessuno degli elementi richiesti dalla giurisprudenza ricorreva nel loro caso. 101. Per quanto riguarda, più in particolare, gli elementi di prova forniti dalla SCC per dimostrare l’insussistenza di qualsiasi influenza determinante sulla sua controllata italiana [OSCURATO:SOCIETA], l’[OSCURATO:PERSONA] ricorda che: – il consiglio di amministrazione della [OSCURATO:SOCIETA] era composto principalmente da commercialisti italiani e che nessuno di loro aveva avuto in precedenza, né ha avuto successivamente, alcun legame, diretto o indiretto, con la SCC; inoltre, il ruolo della SCC nella scelta dei suoi membri si sarebbe limitato alla nomina formale delle persone designate dall’amministratore delegato della [OSCURATO:SOCIETA], che sarebbe stato a sua volta totalmente indipendente dalla SCC; – conformemente all’art. 19 dello statuto della [OSCURATO:SOCIETA], il consiglio di amministrazione di quest’ultima godeva dei poteri più ampi possibili per gestire la società; – a partire dal 4 agosto 1994, vale a dire prima della presa di controllo totale della [OSCURATO:SOCIETA] da parte della SCC, il comportamento della [OSCURATO:SOCIETA] è stato definito esclusivamente dal suo amministratore delegato, al quale, come risulterebbe dal verbale della riunione del consiglio di amministrazione della [OSCURATO:SOCIETA] in pari data, quest’ultimo avrebbe affidato il complesso dei poteri elencati nel detto art. 19 dello statuto in materia di gestione delle attività ordinarie e straordinarie della società; tale situazione non sarebbe mai stata modificata dalla SCC e l’amministratore delegato sarebbe stato sempre lo stesso; – la politica commerciale della [OSCURATO:SOCIETA] sarebbe stata pertanto decisa esclusivamente dal suo amministratore delegato, così come confermato dai verbali delle riunioni del consiglio di amministrazione, nel corso delle quali, in linea di massima, egli si limitava ad informare gli altri membri del consiglio della situazione commerciale della società e questi ultimi approvavano formalmente e a posteriori gli atti dell’amministratore delegato. 102. Questi elementi basterebbero a confutare la presunzione della [OSCURATO:PERSONA]. 103. L’[OSCURATO:PERSONA] contesta poi l’argomentazione della [OSCURATO:PERSONA] secondo la quale la SCC non sarebbe stata in grado di dimostrare che l’amministratore delegato della [OSCURATO:SOCIETA] non emanava da lei stessa; in ogni caso, gli altri membri del consiglio di amministrazione della [OSCURATO:SOCIETA] avrebbero avuto poteri esecutivi, e la SCC non avrebbe dimostrato che tali membri fossero scelti dall’amministratore delegato e non nominati da lei stessa. 104. Per quanto riguarda, in primo luogo, l’indipendenza dell’amministratore delegato, l’[OSCURATO:PERSONA] ribadisce di aver dimostrato che non esisteva alcun legame tra tale persona, nominata ben prima dell’acquisizione della controllata da parte della SCC, e quest’ultima. In ogni caso, sarebbe spettato alla [OSCURATO:PERSONA] dimostrare che la direzione della [OSCURATO:SOCIETA] era stata nominata dalla SCC prima che quest’ultima ne acquisisse il controllo totale. 105. Per quanto riguarda, in secondo luogo, i poteri esecutivi degli altri membri del consiglio di amministrazione, in primo luogo, essa ricorda che la delega dei poteri ordinari e straordinari di gestione della società all’amministratore delegato non è stata contestata dalla [OSCURATO:PERSONA]. In secondo luogo, essa respinge i pretesi elementi di prova dettagliati che mostrano che altri membri del consiglio di amministrazione, ad esempio il sig. S. M., coprivano posti esecutivi, e non li considera significativi, in quanto, da una parte, da essi non risulta che esistesse un potere ripartito di dirigere le attività della [OSCURATO:SOCIETA] e, dall’altra, essi non rivelano alcun intervento dei membri del consiglio di amministrazione nella definizione della politica di acquisto di quest’ultima. In ogni caso, tali documenti non possono essere utilmente fatti valere dalla [OSCURATO:PERSONA] dato che sono anteriori all’inizio dell’intesa controversa. 106. Risulterebbe inoltre da un esempio di verbale di riunioni del consiglio di amministrazione, prodotto agli atti dall’[OSCURATO:PERSONA], che l’amministratore delegato informava gli altri membri del consiglio di amministrazione della situazione commerciale della società e che questi ultimi approvavano automaticamente a posteriori tutti i suoi atti. Per contro, non esisterebbe alcuna prova di un qualunque intervento degli altri membri del consiglio di amministrazione nella politica commerciale della società. 107. In terzo luogo, l’[OSCURATO:PERSONA] sostiene che la questione se i membri del consiglio di amministrazione della [OSCURATO:SOCIETA] fossero nominati dalla SCC è priva di pertinenza, in quanto, anche se altri membri del consiglio di amministrazione fossero stati designati dalla SCC, essi non avrebbero avuto alcun potere per dirigere le attività della [OSCURATO:SOCIETA]. 108. Risulterebbe, inoltre, da taluni documenti prodotti agli atti che gli azionisti si limitavano ad approvare i rapporti annuali. D’altro canto, non esisterebbe alcuna prova che l’amministratore delegato discutesse con gli altri membri del consiglio di amministrazione, e ancor meno con la società madre, della politica di acquisto della [OSCURATO:SOCIETA]. L’esistenza di taluni contatti necessari, ma totalmente estranei alla gestione delle attività locali, non può costituire un criterio di prova dell’influenza esercitata dalla società madre sulla sua controllata. 109. Per quanto riguarda, invece, gli elementi di prova forniti dalla [OSCURATO:PERSONA]. per dimostrare l’insussistenza di qualsiasi influenza determinante sulla sua controllata [OSCURATO:SOCIETA], l’[OSCURATO:PERSONA] ricorda che: – il consiglio di amministrazione della [OSCURATO:SOCIETA] era composto da esperti del mercato italiano del tabacco greggio e che la [OSCURATO:PERSONA]. non ha nominato alcuno dei membri di tale consiglio dopo aver acquisito il controllo della [OSCURATO:SOCIETA], ad eccezione di due persone che svolgevano compiti connessi ad aspetti finanziari e del sig. V. R. (nominato nel 1998), che era dirigente esecutivo presso la [OSCURATO:SOCIETA], società di cui la sua famiglia possedeva il 50%, mentre il restante 50% era detenuto dalla [OSCURATO:PERSONA]., che era stata acquisita alla fine del 1995 dalla [OSCURATO:PERSONA].; quest’ultima avrebbe dunque delegato il controllo della [OSCURATO:SOCIETA] a persone aventi un’eccellente conoscenza del mercato locale; – i direttori responsabili degli acquisti, e cioè i sigg. V. e F. R. (membri della famiglia R.) e B. (ex direttore della [OSCURATO:PERSONA] Italia), godevano, anche dopo la presa di controllo da parte della [OSCURATO:PERSONA]., di una totale autonomia nella definizione della strategia di acquisto della [OSCURATO:SOCIETA]; – nessuna coincidenza esisteva, da una parte, tra i direttori e il gruppo di collaboratori responsabili degli acquisti della [OSCURATO:SOCIETA] e, dall’altra, i direttori della [OSCURATO:PERSONA]. o di qualsiasi altra società del gruppo [OSCURATO:PERSONA], e nessuno dei membri del consiglio di amministrazione è mai stato membro del consiglio di amministrazione di una delle società del gruppo né ha occupato posti di direttore o di dirigente in tali società. 110. [OSCURATO:PERSONA] replica, l’[OSCURATO:PERSONA] respinge in quanto privo di fondamento l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] secondo il quale essa non contesterebbe che la [OSCURATO:PERSONA]. abbia designato i membri del consiglio di amministrazione della [OSCURATO:SOCIETA] dopo averne acquisito il controllo esclusivo. 111. A questo proposito, in primo luogo, essa contesta alla [OSCURATO:PERSONA] il fatto di aver omesso di segnalare che, quando la [OSCURATO:PERSONA]. ha acquisito la [OSCURATO:SOCIETA] (all’epoca [OSCURATO:SOCIETA]), i tre membri del consiglio di amministrazione della [OSCURATO:SOCIETA] sono stati mantenuti nelle loro funzioni e che nessun membro del consiglio di amministrazione della [OSCURATO:SOCIETA] è stato designato prima del 1° gennaio 1996. A tale data, essendo passato da tre a cinque il numero di membri del consiglio di amministrazione, la [OSCURATO:PERSONA]. avrebbe nominato il sig. V. R., ex dirigente della [OSCURATO:SOCIETA] e membro della famiglia fondatrice della società, e il sig. N., esperto in acquisti, che non aveva mai avuto contatti con il gruppo [OSCURATO:PERSONA] in precedenza. 112. A seguito dell’acquisizione totale della [OSCURATO:SOCIETA], la [OSCURATO:PERSONA]. avrebbe designato solo due esperti finanziari, il sig. W. M., sostituito dal sig. C., che non intervenivano nella politica di acquisto della controllata e non facevano parte di alcun consiglio di amministrazione di altre società del gruppo [OSCURATO:PERSONA], e, nel 1998, il sig. F. R., che aveva legami con la società prima che essa fosse acquisita dalla [OSCURATO:PERSONA]. 113. Orbene, contrariamente a quanto afferma la [OSCURATO:PERSONA], il sig. W. M. era un impiegato della [OSCURATO:PERSONA], una consociata della [OSCURATO:SOCIETA], e non aveva alcun legame con la [OSCURATO:PERSONA] né aveva esercitato poteri direttivi in seno alla [OSCURATO:SOCIETA]. Di conseguenza, la designazione del sig. W. M. non può provare che la [OSCURATO:PERSONA]. abbia «esercitato» un controllo sulla politica commerciale della [OSCURATO:SOCIETA]. 114. In secondo luogo, l’[OSCURATO:PERSONA] contesta la tesi della [OSCURATO:PERSONA] secondo la quale basterebbe dimostrare che la società madre abbia nominato uno solo dei membri del consiglio di amministrazione per provare che quest’ultima ha esercitato un’influenza reale sul comportamento della sua controllata. Secondo la giurisprudenza, i soli elementi pertinenti consisterebbero nel determinare se la persona designata avesse il potere di dirigere le attività della controllata e se essa, contemporaneamente, facesse anche parte del consiglio di amministrazione di altre società del gruppo, il che non si verificherebbe nel caso delle persone designate dalla [OSCURATO:PERSONA]. 115. In terzo luogo, l’[OSCURATO:PERSONA] ricorda il ruolo svolto dalla famiglia R. Infatti, contrariamente a quanto sostiene la [OSCURATO:PERSONA], il sig. V. R., in quanto membro di tale famiglia, che possedeva in precedenza la [OSCURATO:SOCIETA], gestiva le attività di tale società al momento della sua acquisizione da parte della [OSCURATO:PERSONA]. e ha continuato a farlo in seguito, innanzi tutto in quanto direttore degli acquisti, poi come membro del consiglio di amministrazione. 116. In quarto luogo, l’[OSCURATO:PERSONA] ricorda che il sig. B. era membro del consiglio di amministrazione prima dell’acquisizione della società da parte della [OSCURATO:PERSONA]. e che non vi sono prove dell’esistenza di altri legami tra quest’ultimo e la [OSCURATO:PERSONA]. Il fatto che il sig. B., come sostiene la [OSCURATO:PERSONA], sia stato coinvolto nell’intesa non rivelerebbe alcunché su eventuali legami con la società madre e non proverebbe che la società madre fosse implicata o fosse a conoscenza di tali pratiche anticoncorrenziali. 117. In quinto luogo, essa contesta alla [OSCURATO:PERSONA] il fatto di non aver tenuto conto della non coincidenza tra la direzione della [OSCURATO:SOCIETA] e il suo gruppo di collaboratori responsabili degli acquisti da una parte, e la direzione della [OSCURATO:PERSONA]. o di qualsiasi altra società del gruppo [OSCURATO:PERSONA] dall’altra. 118. Per quanto riguarda, infine, i documenti menzionati nella decisione impugnata e relativi alla pretesa esistenza di canali di comunicazione tra la [OSCURATO:SOCIETA] e il resto del gruppo [OSCURATO:PERSONA], l’[OSCURATO:PERSONA] fa, innanzi tutto, valere che tali documenti sarebbero insufficienti per imputare alla [OSCURATO:PERSONA]. la responsabilità del comportamento della sua controllata, dato che essi non riguarderebbero la politica commerciale della [OSCURATO:SOCIETA]. 119. In particolare, l’[OSCURATO:PERSONA] fa valere che i documenti inerenti alla riunione dell’APTI sono di carattere molto generico e non rispecchiano la politica commerciale della [OSCURATO:SOCIETA]. Il messaggio di posta elettronica del sig. C. inviato al sig. S. il 12 febbraio 2002 mostrerebbe soltanto che la [OSCURATO:SOCIETA] ha agito in quanto soggetto autonomo sul mercato nazionale del tabacco greggio. Per quanto riguarda il messaggio di posta elettronica del sig. B. al sig. S. del 10 maggio 2001, l’[OSCURATO:PERSONA] contesta l’interpretazione datane dalla [OSCURATO:PERSONA] nel suo controricorso, e cioè che esso proverebbe che la [OSCURATO:PERSONA]. era al corrente dell’intesa, poiché si tratterebbe di un’obiezione nuova e quindi irricevibile. Inoltre, tale documento non spiegherebbe e non proverebbe assolutamente l’affermazione della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui il sig. S. era al corrente dell’intesa. Tale affermazione sarebbe, del resto, totalmente infondata, dato che risulterebbe da tale documento che esso si riferisce alle vendite di tabacco trasformato, e non agli acquisti di tabacco greggio, e che il principale obiettivo della riunione ivi proposta era quello di discutere di un cliente produttore di tabacco. Quanto ai documenti diretti a suffragare l’affermazione della [OSCURATO:PERSONA] secondo la quale la [OSCURATO:SOCIETA] redigeva relazioni periodiche sui raccolti per le altre società del gruppo [OSCURATO:PERSONA], l’[OSCURATO:PERSONA] contesta la conclusione che ne trae la [OSCURATO:PERSONA], dato che essa si fonderebbe solo su una presunzione priva di fondamento. Inoltre, tali documenti possono suffragare la conclusione che la [OSCURATO:SOCIETA] fosse sottoposta all’influenza della [OSCURATO:PERSONA]. nella definizione della sua politica degli acquisti, poiché essi riguardano un mercato diverso, quello delle vendite di tabacco trasformato, e forniscono unicamente informazioni sulle vendite e sulla situazione economica generale in Italia, senza alcun riferimento ai fornitori, ai prezzi o agli accordi con i concorrenti. In particolare, la politica della [OSCURATO:SOCIETA] in materia di acquisto di tabacco greggio non vi sarebbe mai menzionata. L’[OSCURATO:PERSONA] fa rilevare che, mentre nella decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA] cita i documenti 2892‑2893 come ulteriore prova di comunicazioni tra la società madre e la sua controllata, nel suo controricorso essa menziona pure, e per la prima volta, i documenti 2894‑2902. Poiché tali documenti sono stati prodotti nel contesto dell’eventuale fusione tra la [OSCURATO:SOCIETA] e la [OSCURATO:SOCIETA], essi non possono provare che la [OSCURATO:PERSONA]. intervenisse nella «gestione» della [OSCURATO:SOCIETA] e che la politica commerciale di quest’ultima fosse definita a livello di gruppo. Per quanto riguarda il messaggio di posta elettronica contenente una valutazione da parte della [OSCURATO:PERSONA]. delle attività della [OSCURATO:SOCIETA] e la relazione redatta dal sig. N. che vi era allegata, si tratterebbe, in realtà, solo del «testamento» di un presidente a fine mandato che descrive la situazione generale della [OSCURATO:SOCIETA]. Per quanto riguarda, infine, il messaggio di posta elettronica del sig. B. al sig. S., avente ad oggetto la riunione annuale del consiglio di amministrazione, l’[OSCURATO:PERSONA] fa valere che esso presenta una visione globale della situazione della società, quale constatata nel corso di una riunione annuale del consiglio di amministrazione, e che esso non prova assolutamente che la [OSCURATO:PERSONA]. ricevesse abitualmente «informazioni dettagliate» da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. 120. L’[OSCURATO:PERSONA] contesta, infine, la conclusione che la [OSCURATO:PERSONA] trae dai due nuovi documenti allegati al suo controricorso, e cioè che il sig. S. era «un alto responsabile collocato al vertice del gruppo delle società [OSCURATO:PERSONA]» e che l’[OSCURATO:PERSONA] ha tentato di minimizzare il suo ruolo. Secondo quest’ultima, tali documenti non farebbero altro che confermare che il sig. S. era responsabile del coordinamento delle vendite di tabacco trasformato in Europa. 121. In definitiva, risulterebbe da tali documenti che la [OSCURATO:SOCIETA] era autonoma in ordine alla definizione della sua politica commerciale e che le sole informazioni da essa scambiate con il gruppo erano di natura generale o vertevano, al massimo, su questioni specifiche estranee alla sua politica commerciale. 122. L’[OSCURATO:PERSONA] ritiene, in conclusione, di aver provato che i documenti sui quali la [OSCURATO:PERSONA] si è basata per affermare la responsabilità della SCC e della [OSCURATO:PERSONA]. non dimostravano che le due società fossero in grado di influenzare o abbiano influenzato il comportamento, rispettivamente, della [OSCURATO:SOCIETA] e della [OSCURATO:SOCIETA]. Tali documenti non suffragherebbero neppure la conclusione secondo la quale esisterebbero canali di comunicazione diretti tra le dette società. 123. A suo parere, i documenti ai quali la [OSCURATO:PERSONA] fa riferimento sono documenti generici che non provano che le società madri fossero a conoscenza dell’esistenza dell’intesa controversa. In realtà, la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe trovato alcun documento da cui emergesse che la SCC o la [OSCURATO:PERSONA]. abbiano dato istruzioni alle loro controllate italiane o chiesto, se non addirittura ricevuto, informazioni sulle loro politiche in materia di acquisto. 124. [OSCURATO:PERSONA] conclude per il rigetto della presente parte del primo motivo. b) Giudizio del Tribunale 125. In via preliminare, occorre osservare che, come rilevato ai precedenti punti 86 e 87, allorché l’intero capitale di una controllata è detenuto dalla sua controllante, la [OSCURATO:PERSONA] può presumere che quest’ultima eserciti un’influenza determinante sul comportamento di tale controllata, senza essere tenuta a fornire prove supplementari a dimostrazione del fatto che la controllante abbia effettivamente esercitato un’influenza siffatta ovvero che essa fosse a conoscenza dell’infrazione o del coinvolgimento di detta controllata in tale infrazione. Si tratta di una presunzione relativa, che può essere confutata mediante la prova contraria. Sta quindi alla società madre, considerata dalla [OSCURATO:PERSONA] come responsabile in solido per il pagamento dell’ammenda inflitta alla sua controllata, confutare tale presunzione con elementi di prova tali da dimostrare che la sua controllata determina in maniera autonoma la sua linea di azione sul mercato e che tali due società non costituiscono dunque un soggetto economico unico. Altrimenti, l’esercizio di un controllo è dimostrato dal fatto che la presunzione derivante dal possesso dell’intero capitale non è stata confutata (v., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 80 supra, punti 60‑62 e giurisprudenza ivi citata; sentenza del Tribunale 30 settembre 2009, causa T‑175/05, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], non pubblicata nella Raccolta, punto 93). 126. Orbene, al fine di stabilire se una controllata determini in maniera autonoma il suo comportamento sul mercato, devono essere presi in considerazione tutti gli elementi pertinenti relativi ai vincoli economici, organizzativi e giuridici che legano tale controllata alla società controllante, i quali possono variare a seconda delle caratteristiche proprie a ciascun caso di specie (v., in questo senso, sentenze della Corte 10 settembre 2009, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 80 supra, punto 74, e 1° luglio 2010, causa C‑407/08 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑6375, punto 100). 127. [OSCURATO:PERSONA] fattispecie, occorre pertanto verificare se la [OSCURATO:PERSONA] abbia commesso un errore di valutazione per il fatto di aver considerato che gli argomenti e gli elementi di prova addotti al fine di dimostrare l’autonomia della [OSCURATO:SOCIETA] e della [OSCURATO:SOCIETA] nell’attuazione della loro politica commerciale non erano tali da dimostrare che queste controllate si comportassero in maniera autonoma rispetto alle loro società madri e che esse non costituissero un unico soggetto economico con queste ultime. 128. [OSCURATO:PERSONA] dedica i punti 335‑346 della decisione impugnata all’esame degli argomenti e degli elementi di prova addotti dalla SCC e dalla [OSCURATO:PERSONA]., nelle loro risposte alla comunicazione degli addebiti, al fine di provare che esse non hanno esercitato un’influenza determinante sulla politica commerciale delle loro controllate. In particolare, ai punti 335‑340, essa esamina e respinge gli argomenti di carattere generale che la SCC e la [OSCURATO:PERSONA]. ricavano dal fatto che le loro controllate avevano una direzione locale totalmente autonoma. Successivamente, ai punti 341‑346 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] esamina e respinge gli argomenti più specifici addotti dalla SCC e dalla [OSCURATO:PERSONA]. al fine di confutare la detta presunzione. Sugli elementi di carattere generale fatti valere al fine di confutare la presunzione 129. Innanzi tutto, l’[OSCURATO:PERSONA] fa valere che i gruppi SCC e [OSCURATO:PERSONA]. presentavano una struttura molto decentrata, disponendo di direzioni locali proprie, totalmente indipendenti, alle quali erano delegate tutte le funzioni, alla luce anche delle caratteristiche particolari dei mercati del tabacco greggio di ciascuno Stato membro. Infatti, i produttori di tabacco avrebbero bisogno, in particolare, di instaurare un rapporto personale con i loro clienti, ossia i trasformatori, il che, de facto, renderebbe l’esercizio di un’influenza determinante da parte della società madre incompatibile con le esigenze del mercato. 130. Orbene, come la [OSCURATO:PERSONA] ha giustamente rilevato al punto 338 della decisione impugnata, il fatto che una controllata disponga della propria direzione locale e dei propri mezzi non prova, di per sé, che essa determini il proprio comportamento sul mercato autonomamente rispetto alla propria controllante. Il fatto di affidare la gestione delle attività correnti alla direzione locale di una controllata al 100% è, infatti, una prassi corrente, e non è quindi idoneo a dimostrare la reale autonomia delle società controllate. Lo stesso vale per l’argomento fondato sul fatto che la SCC e la [OSCURATO:PERSONA]. operano in decine di paesi. 131. Inoltre, occorre rilevare, al pari della [OSCURATO:PERSONA], che la SCC e la [OSCURATO:PERSONA]. erano a capo di gruppi integrati verticalmente, dato che le controllate si concentrano sull’acquisto di tabacco greggio e le società madri si incaricavano della commercializzazione del tabacco trasformato, il che tende maggiormente a provare che la [OSCURATO:SOCIETA] e la [OSCURATO:SOCIETA] costituivano un soggetto economico unico con le rispettive società madri (v., in questo senso e per analogia, sentenza del Tribunale 10 marzo 1992, causa T‑11/89, Shell/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑757, punto 312). Al riguardo, nessuna conclusione può trarsi dal fatto che le società madri operavano su mercati distinti e non avevano rapporti da fornitore a cliente. Infatti, la divisione dei compiti tra le controllate e le rispettive società madri è una pratica normale nei gruppi verticalmente integrati che non è tale da confutare la presunzione secondo la quale la SCC e la [OSCURATO:PERSONA]. esercitavano effettivamente un’influenza determinante sul comportamento, rispettivamente, della [OSCURATO:SOCIETA] e della [OSCURATO:SOCIETA]. Per quanto riguarda, inoltre, l’argomento secondo il quale la [OSCURATO:SOCIETA] non avrebbe venduto tutta la sua produzione ad altre società del gruppo [OSCURATO:PERSONA], basta rilevare che, nei limiti in cui il prospetto contenuto nella replica conferma che, tra il 1995 e il 2000, le sue vendite all’interno del gruppo hanno rappresentato tra il 20 e il 30% delle sue vendite totali, tale dato non sarebbe in contrasto con quanto la [OSCURATO:PERSONA] ha constatato al punto 340 della decisione impugnata, e cioè che i gruppi di cui trattasi «acquisiscono e smerciano spesso il tabacco acquistato dalle loro controllate italiane». 132. Quanto all’argomento secondo il quale nessun precedente imporrebbe alle parti di dimostrare una specificità del loro gruppo come giustificazione dell’autonomia di una controllata, basta constatare, da un lato, che i precedenti citati dall’[OSCURATO:PERSONA] riguardano tutti casi nei quali la società madre è stata considerata responsabile e non hanno alcuna relazione con la confutazione della presunzione. D’altro lato, anche se, al punto 339 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha affermato che la SCC e la [OSCURATO:PERSONA]. non avevano apportato la prova di una specificità del loro gruppo, nondimeno la [OSCURATO:PERSONA] non ha in nessun modo richiesto che una prova del genere fosse apportata. Essa si è infatti limitata a constatare, dopo aver esaminato gli argomenti generici addotti dalla SCC e dalla [OSCURATO:PERSONA]., che queste ultime avevano fatto valere elementi di prova non idonei a dimostrare l’esistenza di una situazione specifica dei loro gruppi, ossia una situazione particolare esulante dall’ordinario – in quanto la presunzione si fonda appunto su un ragionamento deduttivo basato su una regola di esperienza –, che avrebbe permesso di considerare le attività delle controllate italiane indipendenti dall’influenza delle loro società madri. Sotto questo profilo, le caratteristiche del mercato italiano del tabacco greggio non consentono, in quanto tali, di giustificare l’esistenza di una siffatta specificità. Sugli elementi specifici fatti valere al fine di confutare la presunzione 133. L’[OSCURATO:PERSONA] fa anche valere argomenti specifici concernenti, da una parte, il rapporto tra la SCC e la [OSCURATO:SOCIETA] e, dall’altra, il rapporto tra la [OSCURATO:PERSONA]. e la [OSCURATO:SOCIETA], che provano, a suo parere, che né la SCC né la [OSCURATO:PERSONA]. hanno esercitato un’influenza determinante sulle loro controllate italiane. – Sul rapporto tra SCC e [OSCURATO:SOCIETA] 134. In primo luogo, l’[OSCURATO:PERSONA] fa rilevare che il consiglio di amministrazione della [OSCURATO:SOCIETA] era composto principalmente da commercialisti italiani, privi di legami diretti o indiretti con la SCC, e che quest’ultima si limitava a nominare formalmente le persone designate dall’amministratore delegato della [OSCURATO:SOCIETA], anch’egli totalmente indipendente dalla SCC. 135. In secondo luogo, essa sottolinea che, a partire dal 4 agosto 1994, vale a dire ancor prima della presa di controllo totale della [OSCURATO:SOCIETA] da parte della SCC, la politica commerciale e, in generale, il «comportamento» della [OSCURATO:SOCIETA] sono stati decisi dal suo presidente del consiglio di amministrazione e amministratore delegato, al quale il consiglio di amministrazione di tale società avrebbe affidato tutti i poteri ad esso spettanti ai sensi dell’art. 19 dello statuto di quest’ultima. In sostanza, secondo l’[OSCURATO:PERSONA], la circostanza che l’amministratore delegato, in funzione al momento dell’infrazione, sia stato nominato prima dell’acquisizione della [OSCURATO:SOCIETA] da parte della SCC testimonia, alla luce principalmente degli ampi poteri di cui dispone, del fatto che la SCC non ha mai influenzato il comportamento della sua controllata italiana. 136. Occorre constatare che tale argomento, corrispondente quasi alla lettera a quanto sostenuto dalla SCC nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti, è stato esaminato dalla [OSCURATO:PERSONA], in particolare ai punti 341 e 342 della decisione impugnata. Essa vi precisa, da un lato, che, prima di acquisire l’intero capitale della [OSCURATO:SOCIETA], la SCC controllava già tale società con la propria consociata italiana e che il fatto che essa non abbia modificato il suo management a seguito della sua presa di controllo non può quindi essere considerato come una prova del fatto che essa non ha esercitato alcuna influenza sulla propria controllata dopo esserne divenuta proprietaria al 100%. D’altro lato, la [OSCURATO:PERSONA] ha fatto valere che la delega dei poteri esecutivi all’amministratore delegato della [OSCURATO:SOCIETA], il quale, in assenza di prova contraria, poteva ragionevolmente essere ritenuto designato dalla SCC, non aveva impedito agli altri membri del consiglio d’amministrazione di occupare posti esecutivi e di svolgere funzioni esecutive. 137. Orbene, si deve osservare che, in mancanza di chiarimenti da parte della SCC, la [OSCURATO:PERSONA] attribuisce giustamente un significato al fatto che quest’ultima, che aveva tutti i poteri, quando è divenuta unica azionista, per procedere ad un rinnovo parziale o totale del consiglio d’amministrazione, non ha preso alcuna misura in tal senso. Ne consegue che la conferma nelle loro funzioni dei membri del consiglio d’amministrazione e, in particolare, del sig. J. non può che essere ricondotta ad una decisione della SCC, nella sua qualità di unica azionista della [OSCURATO:SOCIETA]. Inoltre, la cittadinanza o l’identità dei membri del consiglio di amministrazione non è assolutamente pertinente per valutare l’esistenza o meno di un’unità economica tra la SCC e la [OSCURATO:SOCIETA]. 138. Inoltre, la circostanza che una sola persona, vale a dire l’amministratore delegato, disponga di importanti poteri che gli sono stati delegati dal consiglio d’amministrazione potrebbe, al contrario, confermare la volontà della controllante di semplificare l’esercizio del suo controllo sulla sua controllata, proprio confinando il ruolo del consiglio d’amministrazione ad attività marginali e concentrando tutti i poteri nelle mani di una «persona di fiducia». Non è infatti plausibile che una società multinazionale deleghi tutti i poteri di una controllata operativa su un mercato nazionale, come nel caso della [OSCURATO:SOCIETA] – ovvero accetti come sembra far credere l’[OSCURATO:PERSONA], una delega di poteri preesistente all’acquisizione della totalità del controllo –, ad una persona fisica che, operando in totale autonomia e senza essere stata asseritamente designata dall’unico azionista, scegliesse a sua volta i membri del consiglio d’amministrazione, privando qualsiasi altra persona di una qualsivoglia influenza sulla gestione della società, e, che, se la tesi dell’[OSCURATO:PERSONA] dovesse essere accolta, non renderebbe, de facto, conto dei propri atti a nessuno. 139. Pertanto, e tenuto altresì conto del fatto che una delega di poteri all’amministratore delegato di una controllata non è affatto inconsueto, un siffatto argomento non è idoneo a confutare la presunzione di controllo esercitato dalla controllante sulla [OSCURATO:SOCIETA]. 140. D’altro canto, giustamente la [OSCURATO:PERSONA], condotta a valutare taluni elementi di prova apportati dalla SCC in risposta alla comunicazione degli addebiti, ha preso in considerazione, al fine di verificare la credibilità delle affermazioni della SCC, documenti, come quelli menzionati al punto 342 della decisione impugnata, da cui risulta che, quanto meno, un altro membro del consiglio di amministrazione, il sig. S. M., era vicepresidente esecutivo della società, mentre il sig. J. ne era l’amministratore delegato, organizzava riunioni settimanali con i capi di tutti i servizi della società per discutere della politica di quest’ultima e dava istruzioni in ordine ad un gran numero di questioni. L’affermazione dell’[OSCURATO:PERSONA] relativa al fatto che tali documenti sono anteriori al periodo dell’infrazione non può essere accolta. Occorre infatti constatare che essi sono stati utilizzati dalla [OSCURATO:PERSONA] al fine di valutare la plausibilità della tesi, sostenuta dalla SCC nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti e riportata dall’[OSCURATO:PERSONA] nelle sue memorie, secondo la quale la delega di poteri all’amministratore delegato avrebbe avuto l’effetto di privare qualsiasi altra persona di qualsiasi influenza sulla gestione della società. In quanto tali documenti dimostrano che, in un momento in cui la delega dei poteri al sig. J. era già stata effettuata, un altro membro del consiglio di amministrazione della [OSCURATO:SOCIETA], nella fattispecie il sig. S. M., svolgeva un ruolo significativo nella gestione della politica commerciale di quest’ultima, il fatto che essi si riferiscano ad un periodo precedente all’infrazione è privo di rilevanza. – Sul rapporto tra la [OSCURATO:PERSONA]. e la [OSCURATO:SOCIETA] 141. Per quanto riguarda il rapporto tra la [OSCURATO:PERSONA]. e la [OSCURATO:SOCIETA], l’[OSCURATO:PERSONA] sostiene, da un lato, che, quando la [OSCURATO:PERSONA]. ha acquisito il controllo della sua controllata italiana, essa non ha nominato alcuno dei membri del consiglio di amministrazione di quest’ultima, ad eccezione di due persone, che svolgevano compiti essenzialmente connessi ad aspetti finanziari e che non avevano alcun rapporto con la politica degli acquisti della società. Essa afferma, d’altro lato, che non vi è stata alcuna commistione personale tra le due società, in particolare tra i direttori, il gruppo di collaboratori responsabile degli acquisti o i membri del consiglio di amministrazione della [OSCURATO:SOCIETA] e i direttori o i membri del consiglio di amministrazione della [OSCURATO:PERSONA]. o di qualsiasi altra società del gruppo [OSCURATO:PERSONA]. Essa sottolinea, infine, che nessun gruppo centrale di collaboratori della [OSCURATO:PERSONA]. dirigeva la strategia degli acquisti delle sue controllate. Tutti questi elementi indicherebbero che essa non ha esercitato alcuna influenza determinante sulla sua controllata italiana. 142. Orbene, giustamente la [OSCURATO:PERSONA] ha obiettato anche alla [OSCURATO:PERSONA]., al punto 341 della decisione impugnata, che quest’ultima aveva già il controllo della [OSCURATO:SOCIETA] prima di acquisirne l’intero capitale. La circostanza che la [OSCURATO:PERSONA]. non abbia modificato la direzione della [OSCURATO:SOCIETA] a seguito della sua presa di controllo non può pertanto essere considerata come una prova del fatto che la [OSCURATO:PERSONA]. non ha esercitato alcuna influenza sui dirigenti della sua controllata italiana dopo esserne divenuta proprietaria al 100%. 143. Nello stesso punto 341, in fine, della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] rileva, inoltre, che «risulta anche dalla risposta fornita dalla [[OSCURATO:PERSONA].] alla comunicazione degli addebiti che, dopo il 1995, il consiglio di amministrazione era composto solo da rappresentanti del gruppo [OSCURATO:PERSONA] e che uno di essi [il sig. B.] era addetto esclusivamente alla gestione quotidiana dell’impresa». Inoltre, risulta dagli atti che, anche dopo la nomina del sig. F. R. nel consiglio di amministrazione della [OSCURATO:SOCIETA], il sig. B. era partecipe di tutti gli aspetti della gestione della società, ivi compresa l’esecuzione dei contratti di acquisto di tabacco greggio. 144. Orbene, come sottolinea la [OSCURATO:PERSONA] nel suo controricorso, tale constatazione basta, di per sé, a provare, anche senza ricorrere alla presunzione controversa, che la [OSCURATO:PERSONA]. ha esercitato il suo potere di controllo sulla [OSCURATO:SOCIETA]. Peraltro, l’[OSCURATO:PERSONA] non sembra contestare, così come fa la [OSCURATO:PERSONA]. nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti, che membri del consiglio di amministrazione della [OSCURATO:SOCIETA] siano stati designati dalla [OSCURATO:PERSONA]., dopo che quest’ultima ne ha acquisito il controllo esclusivo. 145. Per quanto riguarda l’argomento relativo al radicamento nel mercato locale e all’esperienza su quest’ultimo da parte dei membri del consiglio di amministrazione, si rinvia alle considerazioni svolte al precedente punto 130. In particolare, l’affermazione secondo la quale «[t]utte le funzioni e le responsabilità relative all’acquisto di tabacco greggio in Italia sono state delegate alla direzione locale della [OSCURATO:SOCIETA]» è priva di ogni pertinenza. Anche, supponendola esatta, la circostanza menzionata dall’[OSCURATO:PERSONA] non significa per nulla che la [OSCURATO:PERSONA]. non fosse in grado di esercitare, o non abbia effettivamente esercitato, un’influenza determinante sul comportamento commerciale della [OSCURATO:SOCIETA], in particolare per quanto riguarda le attività di quest’ultima diverse dagli acquisti di tabacco greggio sul mercato italiano. Lo stesso vale per l’argomento secondo il quale non è esistita alcuna coincidenza tra i direttori e il gruppo di collaboratori responsabile degli acquisti della [OSCURATO:SOCIETA] e i direttori della [OSCURATO:PERSONA]. o di qualsiasi altra società del gruppo [OSCURATO:PERSONA]. Sugli elementi asseritamente utilizzati dalla [OSCURATO:PERSONA] per confermare la mancanza di autonomia della [OSCURATO:SOCIETA] e della [OSCURATO:SOCIETA] 146. L’[OSCURATO:PERSONA] censura i punti 343‑346 della decisione impugnata e considera che i documenti sui quali la [OSCURATO:PERSONA] si è basata nella fattispecie sono privi di pertinenza. 147. Essa ne trae la conclusione, da una parte, che tali documenti non provano che le società madri fossero in grado di influenzare o abbiano influenzato il comportamento della [OSCURATO:SOCIETA] e della [OSCURATO:SOCIETA] e, dall’altra, che essi sono documenti generici che non provano che le società madri fossero a conoscenza dell’intesa controversa. 148. Orbene, come si è già detto al precedente punto 125, la [OSCURATO:PERSONA] può presumere l’esercizio effettivo di un’influenza determinante sul comportamento di una controllata detenuta al 100%, senza essere tenuta a fornire prove aggiuntive che dimostrino che la società madre ha effettivamente esercitato tale influenza o fosse a conoscenza dell’infrazione o del coinvolgimento della detta controllata in tale infrazione. 149. Contrariamente a quanto sostiene l’[OSCURATO:PERSONA], i documenti menzionati nei detti punti della decisione impugnati non avevano lo scopo né di provare che le società madri fossero in grado di influenzare o abbiano, in pratica, influenzato il comportamento delle loro controllate italiane, né, ancor meno, di provare che le società madri fossero a conoscenza dell’intesa controversa. Al contrario, la [OSCURATO:PERSONA] si è limitata a utilizzare taluni documenti facenti parte del fascicolo amministrativo al fine di dimostrare quale fosse il livello di credibilità degli elementi di prova e degli argomenti dedotti dalla SCC e dalla [OSCURATO:PERSONA]. nelle loro risposte alla comunicazione degli addebiti per confutare la presunzione di un’influenza determinante sulle loro rispettive controllate. 150. A questo proposito, si deve rilevare che la [OSCURATO:PERSONA] non ha commesso errori menzionando, nei detti punti, elementi di prova diretti a dimostrare l’esistenza di «canali di comunicazione» tra società madri e controllate. 151. Infatti, risulta dagli atti che svariati elementi testimoniano l’esistenza di siffatti canali di comunicazione. 152. Per quanto riguarda, in primo luogo, l’esistenza di canali di comunicazione tra la [OSCURATO:SOCIETA] e la SCC, giustamente la [OSCURATO:PERSONA] ha fatto riferimento, al punto 344 e alla nota a pié di pagina n. 281 della decisione impugnata, a documenti trovati nell’ufficio del sig. J. da cui risulta che le attività della [OSCURATO:SOCIETA] sono state considerate come proprie della SCTC, mentre la [OSCURATO:SOCIETA] veniva designata vuoi come appartenente al gruppo SCC, vuoi come società della SCTC, e che esse sono state esaminate nell’ambito delle attività del gruppo, comprendenti le vendite del gruppo SCC ai fabbricanti di sigarette. A questo proposito, il fatto che tali documenti non siano stati menzionati nella comunicazione degli addebiti non ha alcuna importanza, dato che il loro scopo era soltanto quello di contraddire l’argomento secondo il quale non esistevano canali di comunicazione tra la controllata e la società madre. Quanto all’argomento dell’[OSCURATO:PERSONA] secondo il quale le informazioni contenute in tali documenti dovevano essere utilizzate dalla SCC al fine di consolidare i risultati della [OSCURATO:SOCIETA], basta constatare, al pari della [OSCURATO:PERSONA], che i documenti di cui trattasi non sono documenti contabili destinati alla redazione delle relazioni annuali del gruppo, ma documenti relativi alle attività commerciali la cui finalità non era certamente quella di permettere alla SCC di consolidare i risultati della [OSCURATO:SOCIETA]. 153. Per quanto riguarda, in secondo luogo, l’esistenza di canali di comunicazione tra la [OSCURATO:SOCIETA] e la [OSCURATO:PERSONA]., del pari giustamente la [OSCURATO:PERSONA] fa riferimento, nel punto 345 e nelle note a pié di pagina nn. 282 e 283 della decisione impugnata, a relazioni periodiche sui raccolti, che forniscono informazioni sui risultati che la [OSCURATO:SOCIETA] aveva ottenuto in Italia, dirette alle società del gruppo [OSCURATO:PERSONA] che effettuavano acquisti presso la [OSCURATO:SOCIETA], nonché ad altri documenti che menzionano un intervento diretto della direzione della [OSCURATO:PERSONA] e di altre società del gruppo [OSCURATO:PERSONA] nelle attività della [OSCURATO:SOCIETA]. 154. Per quanto riguarda, in primo luogo, le «relazioni sul raccolto», da una parte, e il «profilo dell’Italia» redatto dalla [OSCURATO:PERSONA] nel gennaio 2000, dall’altra (v. la nota a pié di pagina n. 282 della decisione impugnata), occorre osservare che legittimamente la [OSCURATO:PERSONA] ha considerato che, dato che gli acquisti sono principalmente effettuati all’interno del gruppo (punto 340 della decisione impugnata), tali documenti erano elaborati a beneficio delle società del gruppo [OSCURATO:PERSONA] che si occupano di tali acquisti. Anche supponendo che l’affermazione dell’[OSCURATO:PERSONA] secondo la quale tali documenti sono stati inviati a clienti esterni al gruppo [OSCURATO:PERSONA] sia corretta, nondimeno essa non precisa a chi essi siano stati inviati, e ciò tanto più in quanto tali relazioni contenevano informazioni dettagliate sull’acquisto di tabacco greggio nonché informazioni riservate sulla strategia e sui risultati della [OSCURATO:SOCIETA]. 155. Per quanto riguarda, in secondo luogo, il documento elaborato dalla [OSCURATO:PERSONA] in cui sono messi a confronto gli impianti della [OSCURATO:SOCIETA] e della [OSCURATO:SOCIETA] (v. nota a pié di pagina n. 283 della decisione impugnata), occorre osservare che, indipendentemente dal suo contenuto, e cioè il progetto di impresa comune in Italia tra [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA], esso indica che questioni strategiche aventi un’incidenza sulla politica commerciale della [OSCURATO:SOCIETA] erano trattate a livello di gruppo. Pertanto, giustamente esso è stato preso in considerazione al fine di dimostrare, per contraddire l’argomento addotto dalla [OSCURATO:PERSONA]., l’esistenza di canali di comunicazione tra la [OSCURATO:SOCIETA] e la [OSCURATO:PERSONA]., e non, come sostiene l’[OSCURATO:PERSONA], al fine di dimostrare che la [OSCURATO:PERSONA]. ha esercitato un’influenza determinante sulla politica commerciale della [OSCURATO:SOCIETA]. 156. Per quanto riguarda, in terzo luogo, la relazione intitolata «[OSCURATO:PERSONA] and Future of [OSCURATO:SOCIETA]» dell’ex presidente della società, il sig. N., occorre osservare che essa riguarda, in particolare, i costi e la qualità degli acquisti effettuati presso i produttori, i punti deboli della società, i suoi impianti, la necessità di assumere un nuovo direttore di fabbrica e di formarlo nella «fabbrica [OSCURATO:PERSONA] meglio gestita in Sudamerica o in Africa», le capacità professionali dei membri del suo gruppo di collaboratori responsabile degli acquisti e la sua struttura di gestione. Come viene indicato nella nota a pié di pagina n. 283 della decisione impugnata, tale relazione, inviata alla [OSCURATO:PERSONA] e riprodotta all’attenzione dei più alti dirigenti del gruppo [OSCURATO:PERSONA], mostra che informazioni dettagliate concernenti la controllata italiana nonché la sua politica commerciale circolavano a livello di gruppo. A questo proposito, occorre parimenti rilevare che, alla pagina 4 di tale relazione, il sig. N. lamenta le «nuove richieste, a [suo] parere eccessive, della [OSCURATO:PERSONA] in materia di relazioni su tutti gli aspetti [delle] attività [della controllata]». [OSCURATO:PERSONA] stessa pagina, egli dichiara che, benché il sig. B. sia uno dei migliori in Europa per i rapporti con la clientela, tale vantaggio della società «ha perduto sempre più la sua importanza, dato che l’organizzazione [OSCURATO:PERSONA] rafforza il suo controllo sulle vendite di tutte le società del gruppo». Inoltre, in un messaggio di posta elettronica di accompagnamento alla relazione si afferma che le questioni che si pongono attualmente sul piano della [OSCURATO:SOCIETA] possono essere risolte dalla direzione di quest’ultima «sotto l’autorità della [OSCURATO:PERSONA]» e viene proposto «di autorizzare i dirigenti della [OSCURATO:SOCIETA] a proseguire il processo di riorganizzazione della società». La circostanza, menzionata dall’[OSCURATO:PERSONA], che tale relazione sia stata redatta dal presidente della [OSCURATO:SOCIETA] per esporvi il bilancio del suo mandato nulla toglie alla constatazione che, anche alla luce del suo contenuto, essa testimonia l’esistenza di «canali di comunicazione» tra la [OSCURATO:SOCIETA] e la società madre. 157. Per quanto riguarda, in quarto luogo, gli scambi tra la [OSCURATO:SOCIETA] e il sig. S., occorre rilevare che, come precisa giustamente la [OSCURATO:PERSONA] nella nota a pié di pagina n. 283 della decisione impugnata, risulta dagli atti che tali comunicazioni contenevano informazioni dettagliate in ordine alle attività della [OSCURATO:SOCIETA] e alle istruzioni ricevute da quest’ultima riguardo a talune attività commerciali. 158. A questo proposito, occorre rilevare, innanzi tutto, che, relativamente al ruolo del sig. S. in seno al gruppo [OSCURATO:PERSONA], la decisione impugnata non va oltre quanto l’[OSCURATO:PERSONA] ammette essa stessa, quando afferma che egli era responsabile del coordinamento delle vendite di tabacco trasformato in Europa. Risulta chiaramente dagli atti che il ruolo del sig. S. in seno al gruppo era quello di «direttore esecutivo regionale per l’Europa» (v., per esempio, il «profilo dell’Italia» redatto dalla [OSCURATO:PERSONA] nel gennaio 2000) e che, in quanto tale, egli figurava tra i principali dirigenti del gruppo [OSCURATO:PERSONA]. Risulta altresì da un messaggio di posta elettronica inviatogli dal sig. B., presidente della [OSCURATO:SOCIETA], che il sig. S. doveva incontrare il presidente della [OSCURATO:SOCIETA] al fine di discutere con lui delle «prospettive future». 159. Se è vero che il sig. S. era formalmente solo un impiegato in una delle società del gruppo [OSCURATO:PERSONA], così come fa valere l’[OSCURATO:PERSONA], non è meno vero che le funzioni e le responsabilità da lui esercitate in seno al gruppo [OSCURATO:PERSONA] erano di livello molto elevato, in particolare in quanto esse riguardavano uno dei principali settori di attività di tale gruppo e tutto il territorio europeo. 160. Il fatto che il sig. S., dato il suo ruolo all’interno del gruppo, era tenuto direttamente e personalmente al corrente delle attività della [OSCURATO:SOCIETA] non può, pertanto, se non confermare che esistevano canali di comunicazione significativi tra quest’ultima e la società madre. 161. Al riguardo, relativamente, in primo luogo, al messaggio di posta elettronica inviato dal sig. B. al sig. S., che si riferiva ad una riunione annuale del consiglio di amministrazione, occorre rilevare che, contrariamente a quanto sostiene l’[OSCURATO:PERSONA], tale documento non si riferisce manifestamente all’elaborazione o al consolidamento dei conti della [OSCURATO:SOCIETA] e contiene informazioni strategiche sulle attività di quest’ultima e sulla sua posizione rispetto ai suoi concorrenti. 162. Per quanto riguarda, in secondo luogo, il documento contenente una presentazione «power point» in vista di una riunione dell’APTI, anch’esso inviato dal sig. B. al sig. S., basta constatare che, contrariamente a quanto sostiene l’[OSCURATO:PERSONA], risulta da tale documento che in occasione di tale riunione sono avvenute discussioni sui prezzi (v., a questo proposito, il punto 213 della decisione impugnata). D’altro canto, nel messaggio di posta elettronica di accompagnamento, il sig. B. informa il sig. S. della finalità di tale riunione e menziona anche una riunione tra il sig. M. M., della [OSCURATO:SOCIETA], e il sig. S. a questo proposito. 163. Relativamente, in terzo luogo, al messaggio di posta elettronica inviato dal sig. C. al sig. S. e al sig. B., si deve rilevare che vi si afferma, stabilendo così un legame tra gli acquisti e le vendite, quanto segue: «La nuova strategia degli acquisti [della [OSCURATO:SOCIETA]] richiederà il sostegno e la partecipazione della direzione esecutiva europea della [OSCURATO:PERSONA], poiché ciò potrebbe avere una ripercussione importante sulle nostre vendite». 164. Infine, quanto al messaggio di posta elettronica inviato dal sig. B. al sig. S. il 10 maggio 2001 (v. altresì il punto 209 della decisione impugnata), si deve constatare che esso mostra che il sig. S. riceveva informazioni dettagliate sulla politica commerciale della [OSCURATO:SOCIETA], riguardanti, in particolare, le attività di acquisto, anche su aspetti pertinenti ai fini dell’intesa. Sull’interpretazione degli elementi di prova che possono confutare la presunzione alla luce della giurisprudenza 165. Secondo l’[OSCURATO:PERSONA], la sentenza 10 settembre 2009, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 80 supra, ha fornito chiarimenti sulla «natura degli elementi di prova o degli argomenti che una società madre deve addurre per confutare la presunzione». A tale titolo, essa individua due gruppi di fattori, il primo relativo al comportamento della controllata sul mercato e il secondo relativo ai vincoli economici, organizzativi e giuridici tra la controllata e la società madre, e ritiene che, per quanto riguarda il primo, sia pacifico che la SCC e la [OSCURATO:PERSONA]. hanno dimostrato che le rispettive controllate avevano agito in maniera indipendente sul mercato. 166. A questo proposito, basta constatare che i soli fattori pertinenti menzionati nella sentenza 10 settembre 2009, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 80 supra, sono i «vincoli economici, organizzativi e giuridici» che uniscono la società madre e la controllata (v. punto 126 supra). 167. La lettura che l’[OSCURATO:PERSONA] propone dei fattori inerenti a tali vincoli alla luce della sentenza del Tribunale 14 maggio 1998, cause riunite da T‑339/94 a T‑342/94, Metsä‑Serla e a./[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1727), e delle sentenze della Corte 2 ottobre 2003, causa C‑196/99 P, Aristrain/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑11005), e [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 80 supra, dev’essere esclusa. A suo parere, risulta da tali sentenze che non basta un qualsiasi vincolo economico, organizzativo o giuridico per concludere che la società madre è responsabile del comportamento della sua controllata, ma che solo i vincoli di questa natura idonei a connettere il comportamento della controllata alle istruzioni della società madre lo consentono. 168. Orbene, per quanto concerne, in primo luogo, i passi estratti dalla sentenza Metsä‑Serla e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 167 supra, occorre ricordare che nella fattispecie si trattava di un’associazione, la Finnboard, che, per definizione, non era una controllata e non poteva né far parte di un’impresa, né addirittura avere una politica commerciale (v., relativamente alla natura esatta del rapporto giuridico tra la detta associazione e i suoi membri, sentenza del Tribunale 14 maggio 1998, causa T‑338/94, Finnboard/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1617, punti 271‑281). Per quanto riguarda, in secondo luogo, i passi delle sentenze [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 79 supra, e Aristrain/[OSCURATO:PERSONA], punto 167 supra, si deve osservare che essi non riguardano la problematica dell’imputazione della responsabilità ad una società madre. Infatti, la causa in cui è stata pronunciata la sentenza [OSCURATO:PERSONA], punto 80 supra, riguarda la responsabilità di società, la Henss e l’Isoplus, che non avevano una società madre comune (v., a questo proposito, sentenza del Tribunale 20 marzo 2002, causa T‑9/99, HFB e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1487, punti 55‑61). Analogamente, nella causa in cui è stata pronunciata la sentenza Aristrain/[OSCURATO:PERSONA], punto 167 supra, la Corte ha rifiutato che fosse imputata la responsabilità del comportamento di una controllata ad una società «sorella» che non era stata individuata come la persona giuridica a capo del gruppo (v., in particolare, in questo senso, sentenza Aristrain/[OSCURATO:PERSONA], punto 167 supra, punto 98). 169. In definitiva, come sottolinea giustamente la [OSCURATO:PERSONA], le cause in cui sono state pronunciate le tre sentenze fatte valere dall’[OSCURATO:PERSONA] non riguardavano affatto la questione dell’imputabilità della responsabilità del comportamento illecito di una controllata alla relativa società madre. Queste tre sentenze si limitano a fornire chiarimenti nell’ambito di altre situazioni nelle quali la responsabilità in solido può sorgere, anche in assenza di un rapporto di controllo tra le società. Ne consegue che esse non possono essere utilmente fatte valere dall’[OSCURATO:PERSONA]. 170. Alla luce di tutte le condizioni che precedono, si deve concludere che la presunzione secondo la quale la SCC e la [OSCURATO:PERSONA]. esercitavano effettivamente un’influenza determinante sul comportamento delle loro controllate non è stata confutata con elementi di prova sufficienti. La seconda parte del presente motivo deve pertanto essere respinta. 3. Sulla terza parte, relativa ad una violazione dei diritti della difesa 171. La terza parte del primo motivo si suddivide, sostanzialmente, in due censure. La prima censura è relativa al fatto che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe fondato la decisione impugnata, per quanto riguarda la responsabilità delle società madri, su documenti che essa non aveva neppure menzionato nella comunicazione degli addebiti. La seconda censura è relativa al fatto che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe anche violato i diritti della difesa della SCC e della [OSCURATO:PERSONA]. in quanto essa avrebbe utilizzato documenti non accessibili per dimostrare la responsabilità di queste ultime. 172. In risposta ad un quesito del Tribunale nel corso dell’udienza, l’[OSCURATO:PERSONA] ha tuttavia dichiarato – cosa di cui è stato preso atto nel verbale d’udienza – di rinunciare alla seconda censura. Di conseguenza, non occorre più esaminare quest’ultima. a) Argomenti delle parti 173. L’[OSCURATO:PERSONA] contesta gli argomenti che la [OSCURATO:PERSONA] ha addotto nella decisione impugnata per confutare gli elementi di prova forniti dalla SCC e dalla [OSCURATO:PERSONA]. Essa sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] ha violato i diritti della difesa di queste ultime e, pertanto, dell’[OSCURATO:PERSONA] stessa. In particolare, essa fa valere che la [OSCURATO:PERSONA] ha fondato la sua decisione relativa alla responsabilità delle società madri su documenti che non erano stati neppure menzionati nella comunicazione degli addebiti. 174. A questo proposito, essa ricorda, in primo luogo, che né la SCC né la [OSCURATO:PERSONA]. hanno potuto esprimere la loro opinione su detti documenti, dato che la [OSCURATO:PERSONA] non le ha mai informate dell’importanza che essa avrebbe potuto accordare loro. La SCC e la [OSCURATO:PERSONA]. avrebbero ritenuto che questi documenti fossero privi di pertinenza nel caso di specie e non li avrebbero commentati nelle loro risposte alla comunicazione degli addebiti. Ne conseguirebbe, conformemente alla giurisprudenza della Corte, che siffatti documenti non costituirebbero prove ricevibili contro l’[OSCURATO:PERSONA], dato che essa non avrebbe avuto la possibilità di esprimere il proprio punto di vista su questi ultimi e la circostanza che le parti conoscessero tali documenti non è sufficiente per considerare che esse potevano commentarli nelle loro risposte alla comunicazione degli addebiti. 175. [OSCURATO:PERSONA] replica, l’[OSCURATO:PERSONA] contesta la tesi della [OSCURATO:PERSONA] secondo la quale la natura degli addebiti sarebbe rimasta inalterata. Raffrontando la comunicazione degli addebiti e la decisione impugnata, l’[OSCURATO:PERSONA] mette in rilievo che, in particolare ai punti 339‑343 di quest’ultima, la [OSCURATO:PERSONA] ha aggiunto parecchi elementi e fa riferimento a documenti a carico non citati in precedenza. La «natura degli addebiti» sarebbe così passata da una presunzione generica di influenza determinante alla constatazione dell’esercizio effettivo di una siffatta influenza fondata su tali nuovi documenti. Orbene, secondo la giurisprudenza, la [OSCURATO:PERSONA] non può far valere elementi di prova che non figurano nella comunicazione degli addebiti, senza dare alle imprese in questione l’opportunità di commentare tali nuovi documenti. Poiché questi documenti costituiscono, secondo l’[OSCURATO:PERSONA], i soli elementi di prova sui quali si basa la [OSCURATO:PERSONA], la responsabilità delle società madri non sarebbe dimostrata e la decisione impugnata dovrebbe essere annullata su questo punto. 176. [OSCURATO:PERSONA] replica, l’[OSCURATO:PERSONA] sostiene inoltre, da un lato, che i documenti 2894‑2902, che la [OSCURATO:PERSONA] fa valere per la prima volta nel controricorso, sono documenti nuovi e sono pertanto irricevibili e, dall’altro, che, reinterpretando liberamente, nel controricorso, il messaggio di posta elettronica inviato il 10 maggio 2001 dal sig. B. al sig. S., in quanto esso conterrebbe la prova che la [OSCURATO:PERSONA]. era informata delle attività dell’intesa, la [OSCURATO:PERSONA] deduce una censura completamente nuova e quindi irricevibile. 177. [OSCURATO:PERSONA] conclude per il rigetto della presente parte del primo motivo. b) Giudizio del Tribunale 178. Va ricordato che il rispetto dei diritti della difesa durante i procedimenti amministrativi in materia di politica della concorrenza costituisce un principio generale di diritto dell’Unione europea, il cui rispetto è garantito dai giudici dell’Unione (v. sentenza della Corte 3 settembre 2009, causa C‑534/07 P, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑7415, punto 26 e giurisprudenza ivi citata). 179. Per giurisprudenza consolidata, il rispetto dei diritti della difesa esige che l’impresa interessata sia stata posta in grado, durante il procedimento amministrativo, di far conoscere in modo efficace il proprio punto di vista sulla realtà e sulla rilevanza dei fatti e delle circostanze allegati, nonché sui documenti di cui la [OSCURATO:PERSONA] ha tenuto conto per suffragare l’asserita infrazione del Trattato (sentenze della Corte 7 giugno 1983, cause riunite da 100/80 a 103/80, [OSCURATO:PERSONA] française e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 1825, punto 10, e 6 aprile 1995, causa C‑310/93 P, BPB [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑865, punto 21). 180. L’art. 27, n. 1, del regolamento n. 1/2003 riflette tale principio prevedendo l’invio alle parti di una comunicazione degli addebiti che deve contenere in termini chiari tutti gli elementi essenziali su cui la [OSCURATO:PERSONA] si fonda in tale fase del procedimento (v., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 80 supra, punto 67), per consentire agli interessati di prendere effettivamente conoscenza dei comportamenti loro contestati dalla [OSCURATO:PERSONA] e di far valere utilmente, prima che quest’ultima adotti una decisione definitiva, la loro difesa. Tale esigenza è rispettata quando la detta decisione non contesti agli interessati infrazioni diverse da quelle contemplate nella comunicazione degli addebiti e prenda in considerazione soltanto fatti sui quali gli interessati abbiano avuto modo di manifestare il proprio punto di vista (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 19 marzo 2003, causa T‑213/00, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑913, punto 109 e giurisprudenza ivi citata). 181. Tuttavia, tale indicazione può farsi in modo sommario e la decisione finale non deve necessariamente ricalcare la comunicazione degli addebiti (v., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA] française e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 179 supra, punto 14), poiché tale comunicazione rappresenta un documento preparatorio le cui valutazioni di fatto e di diritto hanno un carattere puramente provvisorio (v., in tal senso, sentenza della Corte 17 novembre 1987, cause riunite 142/84 e 156/84, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 4487, punto 70). Sono quindi ammissibili supplementi alla comunicazione degli addebiti predisposti alla luce della memoria di risposta delle parti, i cui argomenti dimostrino che queste ultime hanno potuto effettivamente esercitare i loro diritti della difesa. [OSCURATO:PERSONA] può altresì, alla luce del procedimento amministrativo, rivedere od aggiungere argomenti di fatto o di diritto a sostegno degli addebiti da essa formulati (v., in tal senso, sentenze del Tribunale 28 febbraio 2002, causa T‑86/95, Compagnie générale maritime e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1011, punto 448, e 22 ottobre 2002, causa T‑310/01, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑4071, punto 438). 182. La Corte ha peraltro precisato che la presa in considerazione di un argomento addotto da un’impresa nel corso del procedimento amministrativo, senza che essa fosse stata posta in grado di pronunciarsi in proposito prima dell’adozione della decisione definitiva, non può, in quanto tale, costituire una violazione dei suoi diritti della difesa (ordinanza della Corte 10 luglio 2001, causa C‑497/99 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑5333, punto 24). 183. Infine, va altresì rammentato che, secondo la giurisprudenza, sussiste violazione dei diritti della difesa qualora sia ipotizzabile che, a causa di un’irregolarità commessa dalla [OSCURATO:PERSONA], il procedimento amministrativo da quest’ultima instaurato avrebbe potuto giungere ad un risultato differente. Un’impresa ricorrente fornisce la prova del verificarsi di tale violazione quando dimostri in modo sufficiente non già che la decisione della [OSCURATO:PERSONA] avrebbe avuto un contenuto differente, bensì che essa avrebbe potuto difendersi più efficacemente in assenza dell’irregolarità in questione, ad esempio per il fatto che avrebbe potuto utilizzare per la propria difesa documenti il cui accesso le sia stato rifiutato nell’ambito del procedimento amministrativo (v., in tal senso, sentenze della Corte 2 ottobre 2003, causa C‑194/99 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑10821, punto 31 e giurisprudenza ivi citata, e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 126 supra, punto 28). 184. [OSCURATO:PERSONA] fattispecie, l’[OSCURATO:PERSONA] contesta alla [OSCURATO:PERSONA] il fatto di essersi basata, nella decisione impugnata, su documenti non menzionati nella comunicazione degli addebiti. [OSCURATO:PERSONA] replica, essa aggiunge che la [OSCURATO:PERSONA] ha fatto valere nel controricorso nuovi documenti, che sarebbero pertanto irricevibili, e che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe altresì reinterpretato liberamente un documento, il che essa ritiene che configuri una censura nuova e quindi irricevibile. 185. Orbene, si deve osservare che, nella comunicazione degli addebiti, per giustificare l’imputazione alla SCC e alla [OSCURATO:PERSONA]. della responsabilità delle infrazioni al diritto delle intese commesse dalle loro controllate italiane, di cui esse detenevano il 100% del capitale, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto limitarsi in linea di principio, alla luce dei principi giurisprudenziali menzionati ai punti 86‑88 supra, a stabilire quale fosse la ripartizione del capitale tra controllate e controllanti (v. punti 336‑338 della comunicazione degli addebiti). In applicazione di tali principi giurisprudenziali, nella sua decisione finale, la [OSCURATO:PERSONA] era quindi tenuta a prendere posizione sugli argomenti dedotti dalle parti in risposta a detta comunicazione (v. punti 335 e segg. della decisione impugnata) e diretti a confutare la presunzione di cui trattasi. 186. Inoltre, è giocoforza constatare che, contrariamente a quanto fa valere l’[OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] non ha in nessun modo modificato, nella decisione impugnata, né sul piano giuridico né su quello dei fatti, le censure, il criterio di imputazione della responsabilità alla SCC e alla [OSCURATO:PERSONA]. o gli elementi di prova sui quali essa si fonda. A questo proposito, risulta da una lettura combinata dei punti 328‑334 della decisione impugnata che la [OSCURATO:PERSONA] ha mantenuto la sua conclusione, chiaramente esposta ai punti 336‑338 della comunicazione degli addebiti, secondo la quale la responsabilità della SCC e della [OSCURATO:PERSONA]. risultava, in linea di principio, dal fatto che esse avevano il controllo delle loro controllate al 100%, il che, del resto, non è contestato dall’[OSCURATO:PERSONA]. Solo nell’ambito della valutazione degli argomenti e degli elementi di prova addotti dalle parti nel corso del procedimento amministrativo, nell’esercizio dei loro diritti della difesa, la [OSCURATO:PERSONA] affronta, nei punti 335‑346 della decisione impugnata, taluni aspetti e documenti specifici concernenti i rapporti intercorrenti tra, rispettivamente, la SCC e la [OSCURATO:SOCIETA] e la [OSCURATO:PERSONA]. e la [OSCURATO:SOCIETA], e, nel fare ciò, si riferisce ai documenti che figurano nel fascicolo amministrativo. Orbene, la valutazione di tali aspetti e documenti non era così tale da incidere sull’efficacia dell’esercizio dei diritti della difesa della SCC e della [OSCURATO:PERSONA]., tanto più che esse avevano avuto accesso a detti documenti – di cui esse comunque già disponevano – durante il procedimento amministrativo. 187. Del resto, risulta dagli atti che la SCC e la [OSCURATO:PERSONA]., di cui l’[OSCURATO:PERSONA] è il successore legale, sono state in grado di rispondere all’addebito, espressamente riportato nella comunicazione degli addebiti, che era stato loro rivolto e di esporre la loro difesa durante l’audizione dinanzi al consigliere auditore. Pertanto, durante il procedimento amministrativo è stato rispettato il principio del contraddittorio. 188. In ogni caso, occorre altresì ricordare che, come rilevato dalla Corte, dal momento che la [OSCURATO:PERSONA] non è tenuta, per quanto riguarda l’imputabilità dell’infrazione, a presentare, nella fase della comunicazione degli addebiti, elementi diversi dalla prova relativa al possesso, da parte della controllante, del capitale delle sue controllate, l’argomento relativo alla violazione dei diritti della difesa non può essere accolto (v., in tal senso, sentenza 10 settembre 2009, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 80 supra, punto 64). 189. Infine, l’argomento, sollevato nella replica, fondato sull’irricevibilità di taluni documenti prodotti agli atti dalla [OSCURATO:PERSONA], nonché sulla libera reinterpretazione da parte di quest’ultima di uno di tali documenti, non può essere accolto. Infatti, esso si basa sull’errata premessa secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] utilizzerebbe i detti documenti come un altro mezzo per suffragare la sua constatazione di responsabilità delle società madri. Occorre inoltre constatare che, contrariamente a quanto sostiene l’[OSCURATO:PERSONA], i documenti elaborati dalla [OSCURATO:PERSONA] in cui vengono confrontati gli impianti della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:SOCIETA] sono stati citati nella nota a pié di pagina n. 283 della decisione impugnata. 190. Pertanto, occorre respingere la terza parte del presente motivo. 4. Sulla quarta parte, fondata su una violazione delle regole relative alla ripartizione dell’onere della prova a) Argomenti delle parti 191. L’[OSCURATO:PERSONA] ricorda, innanzi tutto, che, poiché la [OSCURATO:PERSONA] non è stata in grado di provare la partecipazione delle società madri all’intesa, l’onere della prova è a suo carico. 192. Anche ammettendo l’applicabilità nel caso di specie della presunzione, nondimeno, alla luce degli elementi forniti dalla SCC e dalla [OSCURATO:PERSONA]. nelle loro risposte alla comunicazione degli addebiti, spetterebbe sempre alla [OSCURATO:PERSONA] provare la loro responsabilità. 193. Infatti, tali elementi avrebbero inficiato le presunzioni della [OSCURATO:PERSONA]. Per contro, quest’ultima, anziché fornire prove sufficienti per infirmare le affermazioni della SCC e della [OSCURATO:PERSONA]. e, pertanto, dimostrare la loro responsabilità, avrebbe, in sostanza, fatto ricorso ad altre presunzioni per confutare gli argomenti o negare ogni valore agli elementi da esse forniti. 194. Respingendo tutte le prove e tutti gli argomenti della SCC e della [OSCURATO:PERSONA]. unicamente sulla base di affermazioni di carattere generale sulla loro incapacità di convincere la [OSCURATO:PERSONA], quest’ultima avrebbe omesso di elaborare un ragionamento idoneo nei loro confronti. Non sarebbe quindi facile stabilire quali elementi, diversi da quelli già forniti, debbano essere presentati da un’impresa al fine di convincere la [OSCURATO:PERSONA] che essa non ha esercitato alcuna influenza su una controllata di cui essa detiene l’intero capitale sociale. 195. [OSCURATO:PERSONA] esigerebbe così una vera e propria probatio diabolica, e cioè una prova praticamente impossibile da fornire in quanto dovrebbe essere una prova «negativa» del fatto che le imprese in questione non sono intervenute nelle decisioni delle loro controllate. 196. [OSCURATO:PERSONA] conclude per il rigetto della presente parte del primo motivo. b) Giudizio del Tribunale 197. Secondo l’[OSCURATO:PERSONA], in sostanza, non è possibile per una società madre fornire un prova diretta «positiva» e inconfutabile del non esercizio di un’influenza sul comportamento della controllata sul mercato, poiché sarebbe richiesta una probatio diabolica. 198. A questo proposito, basta rilevare che, contrariamente a quanto sostiene l’[OSCURATO:PERSONA], non si pretende dalle parti interessate che esse forniscano una prova diretta e inconfutabile dell’autonomia di comportamento della controllata sul mercato, ma unicamente che esse producano elementi di prova idonei a dimostrare tale autonomia (v. supra, punto 125). 199. Il fatto che, nella fattispecie, al fine di confutare la presunzione di responsabilità, l’[OSCURATO:PERSONA] non sia pervenuta a dimostrare che le controllate delle società madri, di cui essa è il successore legale, determinavano in maniera autonoma il loro comportamento sul mercato non significa, contrariamente a quanto sostiene quest’ultima, che la detta presunzione non possa in nessun caso essere confutata. 200. D’altro canto, occorre altresì rilevare che, data la natura della presunzione, che consente di inferire da un fatto noto la prova di un fatto ignorato, appare del tutto logico che il soggetto contro cui essa opera dovrà, in linea di principio, apportare la prova contraria del fatto presunto. Orbene, tale constatazione non significa che la presunzione diventi assoluta, dato che, nella fattispecie, tale prova dev’essere ricercata nella sfera del soggetto contro il quale la presunzione opera. 201. Ne consegue che l’argomento dell’[OSCURATO:PERSONA] non è fondato e dev’essere respinto. 202. Occorre, inoltre, respingere l’affermazione, formulata dall’[OSCURATO:PERSONA] in risposta ad un quesito scritto del Tribunale, secondo cui, ai termini della sentenza 10 settembre 2009, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 80 supra, la sola conseguenza derivante dalla presunzione applicabile sarebbe l’inversione dell’onere della prova, e non, come sosterrebbe la [OSCURATO:PERSONA], che l’onere della prova sia più gravoso per l’altra parte di quello gravante sulla [OSCURATO:PERSONA]. 203. Infatti, nella fattispecie, la [OSCURATO:PERSONA] non ha specificato quale fosse il «livello» di prova richiesto, ma si è limitata a constatare che gli elementi di prova forniti dalla SCC e dalla [OSCURATO:PERSONA]. non erano tali da confutare la presunzione. 204. Pertanto, occorre respingere anche la quarta parte del presente motivo. 205. Alla luce delle considerazioni che precedono, il primo motivo dev’essere integralmente respinto. B – Sul secondo motivo, relativo alla violazione dell’art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003, nonché del principio di proporzionalità, nella fissazione dell’importo finale dell’ammenda 1. Argomenti delle parti 206. Secondo l’[OSCURATO:PERSONA], l’importo dell’ammenda inflitta in solido alla [OSCURATO:SOCIETA], alla [OSCURATO:SOCIETA] e a lei stessa, in quanto successore legale della SCC e della [OSCURATO:PERSONA]., viola l’art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003, in quanto supera il limite massimo del 10% del fatturato di ciascuna controllata. Alla luce dei loro fatturati rispettivi, l’importo massimo delle ammende che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto infliggere era di EUR 3,23 milioni, per quanto riguarda la [OSCURATO:SOCIETA], e di EUR 3,99 milioni, per quanto riguarda la [OSCURATO:SOCIETA], anziché rispettivamente, EUR 14 milioni e EUR 10 milioni. 207. Inoltre, essa fa valere che, imponendole un’ammenda totale di EUR 24 milioni, la [OSCURATO:PERSONA] ha violato il principio di proporzionalità. In particolare, quest’ultima avrebbe ignorato, nel fissare l’importo iniziale, che la SCC e la [OSCURATO:PERSONA]. si erano già fuse al momento dell’adozione della decisione impugnata e che, pertanto, solo la [OSCURATO:SOCIETA] faceva ancora parte del nuovo gruppo mentre la [OSCURATO:SOCIETA] (con il suo 10% di quote di mercato) era stata venduta a terzi. Dato che ad essa restava solo il 10% come quota di mercato, l’[OSCURATO:PERSONA] contesta alla [OSCURATO:PERSONA] il fatto di aver violato il principio di proporzionalità, imponendole un’ammenda il cui importo iniziale era analogo a quello inflitto alla [OSCURATO:SOCIETA] ([OSCURATO:PERSONA]), malgrado il fatto che quest’ultima detenesse il 25% di quote mercato. 208. [OSCURATO:PERSONA] conclude per il rigetto del presente motivo. 2. Giudizio del Tribunale 209. Il presente motivo si articola in due parti. Da un lato, l’[OSCURATO:PERSONA] contesta alla [OSCURATO:PERSONA] il fatto di aver superato il limite del 10% del fatturato della [OSCURATO:SOCIETA] e della [OSCURATO:SOCIETA]. Dall’altro, essa le contesta il fatto di aver violato il principio di proporzionalità, in quanto l’importo iniziale dell’ammenda che la riguardava si avvicina a quello della [OSCURATO:SOCIETA] ([OSCURATO:PERSONA]), e ciò nonostante la notevole differenza esistente tra i due gruppi in termini di quote di mercato. 210. Per quanto riguarda la prima parte del presente motivo, occorre rilevare che essa è strettamente connessa al primo motivo, in quanto il rigetto di quest’ultimo avrebbe necessariamente un’incidenza sulla fondatezza della presente parte. Di conseguenza, alla luce delle considerazioni che hanno dato luogo al rigetto del primo motivo, occorre concludere che la [OSCURATO:PERSONA] non ha commesso errori prendendo i fatturati consolidati della [OSCURATO:PERSONA]. (società madre della [OSCURATO:SOCIETA] durante l’infrazione) e della SCC (società madre della [OSCURATO:SOCIETA] durante l’infrazione), fusesi il 13 maggio 2005 in un nuovo soggetto, l’[OSCURATO:PERSONA], come punti di riferimento per il calcolo del limite massimo del 10% del fatturato previsto dall’art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003 (v., in questo senso, sentenza 30 settembre 2009, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 125 supra, punto 114). 211. Infatti, tale limite massimo deve essere calcolato sulla base del fatturato complessivo di tutte le società che costituiscono il soggetto economico che agisce in qualità di impresa ai sensi dell’art. 81 CE, poiché solo il fatturato complessivo delle società componenti può rappresentare un’indicazione della dimensione e della potenza economica dell’impresa in questione (v., in tal senso, sentenze HFB e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 168 supra, punti 528 e 529, e 30 settembre 2009, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 125 supra, punto 114). 212. La prima parte del secondo motivo va quindi respinta in quanto infondata. 213. Per quanto riguarda la seconda parte del presente motivo, relativa alla pretesa violazione del principio di proporzionalità, occorre rilevare, come sottolinea giustamente la [OSCURATO:PERSONA], che, sotto l’apparenza della violazione del principio di proporzionalità, l’[OSCURATO:PERSONA] solleva in realtà una questione di successione di imprese. Infatti, ciò che l’[OSCURATO:PERSONA] lascia intendere è, in sostanza, che essa dovrebbe essere considerata responsabile solo dell’ammenda inflitta alla [OSCURATO:SOCIETA] (SCC) e non di quella inflitta alla [OSCURATO:SOCIETA], in quanto quest’ultima – che deteneva il 10% delle quote di mercato nel corso del periodo di durata dell’infrazione – non appartiene al nuovo gruppo, essendo stata venduta a terzi prima dell’adozione della decisione impugnata. 214. A questo proposito, è pacifico che l’[OSCURATO:PERSONA] è stata considerata responsabile dell’infrazione in qualità di successore legale delle società madri SCC e [OSCURATO:PERSONA]. D’altro canto, una siffatta constatazione risulta anche dal punto 349 della decisione impugnata secondo il quale, poiché l’[OSCURATO:PERSONA] è il successore legale dei gruppi (SCC e [OSCURATO:PERSONA].) a cui la [OSCURATO:SOCIETA] e la [OSCURATO:SOCIETA] appartenevano nel corso del periodo di durata dell’infrazione, proprio a tale titolo essa è considerata destinataria della decisione impugnata. 215. Occorre rammentare che, secondo una giurisprudenza consolidata, in via di principio, la responsabilità per l’impresa di cui trattasi incombe alla persona fisica o giuridica che dirigeva la medesima al momento in cui l’infrazione è stata commessa, pur se, alla data di adozione della decisione che ha constatato l’infrazione, la gestione dell’impresa era stata posta sotto la responsabilità di un’altra persona (sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 70 supra, punto 37; sentenze del Tribunale HFB e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 168 supra, punto 103, e 30 settembre 2009, causa T‑161/05, Hoechst/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑3555, punto 50). 216. La Corte ha altresì ricordato che, qualora un soggetto che ha commesso un’infrazione alle regole di concorrenza subisca una modifica di natura giuridica o organizzativa, tale modifica non ha necessariamente l’effetto di creare una nuova impresa esente dalla responsabilità per i comportamenti anticoncorrenziali del precedente soggetto se, sotto l’aspetto economico, vi è identità fra i due soggetti (v. sentenza ETI e a., punto 82 supra, punto 42 e giurisprudenza ivi citata). 217. Può infatti rivelarsi necessario, ai fini dell’applicazione efficace delle regole di concorrenza, imputare in via eccezionale un’intesa al nuovo gestore del soggetto coinvolto, nell’ipotesi in cui quest’ultimo possa essere considerato, sotto il profilo economico, come il successore del gestore iniziale (v., in questo senso, conclusioni dell’avvocato generale Kokott per la sentenza ETI e a., punto 82 supra, paragrafi 75‑78). 218. Tale criterio detto della «continuità economic a» entra in gioco in circostanze particolari, come il caso in cui la persona giuridica responsabile della gestione dell’impresa abbia cessato di esistere giuridicamente dopo avere commesso l’infrazione (sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 82 supra, punto 145). 219. [OSCURATO:PERSONA] fattispecie, è pacifico che l’infrazione di cui trattasi è stata commessa dai soggetti diretti, all’epoca dei fatti, dalla SCC e dalla [OSCURATO:PERSONA]. Tali due soggetti hanno cessato di esistere giuridicamente dopo l’avvenuta infrazione, in quanto essi hanno dato origine, a seguito della loro fusione nel 2005, al nuovo soggetto [OSCURATO:PERSONA]. 220. Orbene, quando un’impresa cessa di esistere perché assorbita da un acquirente, quest’ultimo subentra nelle sue attività e passività, ivi comprese le sue responsabilità per violazione del diritto della concorrenza. In tal caso, la responsabilità per l’infrazione commessa dall’impresa assorbita può essere imputata all’acquirente (v. sentenza del Tribunale 14 dicembre 2006, cause riunite da T‑259/02 a T‑264/02 e T‑271/02, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑5169, punto 326 e giurisprudenza ivi citata). 221. È sulla base di questi principi che l’[OSCURATO:PERSONA] resta responsabile, nonostante il fatto che la [OSCURATO:SOCIETA] sia stata ceduta a terzi, per l’infrazione commessa da quest’ultima. La situazione della Mindo è al riguardo diversa, dato che, come è stato precisato dalla giurisprudenza, il principio di responsabilità personale non è rimesso in discussione da quello della continuità economica nel caso in cui, come nella fattispecie, un’impresa coinvolta nell’intesa sia stata ceduta ad un terzo indipendente e non esistano vincoli strutturali tra il precedente gestore ed il nuovo (v., in questo senso e per analogia, sentenza Hoechst/[OSCURATO:PERSONA], punto 215 supra, punto 61). 222. Ne consegue che, nella fattispecie, legittimamente la [OSCURATO:PERSONA] ha imputato l’infrazione commessa, rispettivamente, dalla [OSCURATO:SOCIETA] (SCC) e dalla [OSCURATO:SOCIETA] ([OSCURATO:PERSONA].) all’[OSCURATO:PERSONA]. 223. D’altro canto, occorre aggiungere che, così come fa valere la [OSCURATO:PERSONA], sarebbe privo di qualsiasi pertinenza il fatto di riferirsi, come sostiene l’[OSCURATO:PERSONA], alla quota di mercato di quest’ultima al momento dell’adozione della decisione impugnata, in quanto le quote di mercato che sono servite a determinare l’importo iniziale delle ammende erano, come risulta dai punti 372 e 373 della decisione impugnata, quelle delle imprese coinvolte alla fine dell’infrazione, e cioè nel 2001. 224. Pertanto, occorre respingere anche la seconda parte del presente motivo. 225. Alla luce delle considerazioni che precedono, il secondo motivo dev’essere integralmente respinto. C – Sul terzo motivo, relativo ad un errore di diritto e di fatto, nonché ad una violazione del principio di proporzionalità e ad una carenza di motivazione nella determinazione del coefficiente moltiplicatore 226. Il terzo motivo si suddivide in tre parti. La prima parte si fonda, in sostanza, sull’«effetto dissuasivo sufficiente» dell’ammenda nonché sulla prassi decisionale della [OSCURATO:PERSONA]. La seconda parte è relativa alla violazione del principio di proporzionalità nonché su una carenza di motivazione in quanto il coefficiente moltiplicatore applicato all’[OSCURATO:PERSONA] sarebbe superiore a quello applicato alla [OSCURATO:SOCIETA]. La terza parte è relativa all’incoerenza del ragionamento seguito dalla [OSCURATO:PERSONA] per quanto riguarda l’applicazione del coefficiente moltiplicatore alla Mindo. 227. In risposta ad un quesito posto dal Tribunale all’udienza, l’[OSCURATO:PERSONA] ha tuttavia dichiarato che la seconda parte del presente motivo procedeva da un errore materiale e che essa rinunciava alla stessa, dichiarazione di cui è stato preso atto nel verbale di udienza. Di conseguenza, non occorre più esaminarla. 1. Sulla prima parte, relativa all’effetto dissuasivo sufficiente e alla prassi decisionale della [OSCURATO:PERSONA] in materia a) Argomenti delle parti 228. L’[OSCURATO:PERSONA] contesta l’applicazione del coefficiente moltiplicatore di 1,25 all’importo iniziale delle ammende inflitte alla [OSCURATO:SOCIETA] e alla [OSCURATO:SOCIETA] fissato in EUR 10 milioni. 229. In particolare, essa ritiene che il fatturato delle loro società madri non giustificasse l’applicazione di un coefficiente moltiplicatore e che un’ammenda di EUR 10 milioni fosse, nella fattispecie, alla luce delle dimensioni di queste ultime e del fatto che esse non erano al corrente delle pratiche delle loro controllate italiane sul mercato del tabacco greggio, sufficientemente dissuasiva. Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto altresì prendere in considerazione le dimensioni ridotte del mercato geografico interessato dall’infrazione. 230. L’[OSCURATO:PERSONA] fa riferimento poi alla prassi decisionale della [OSCURATO:PERSONA], procedendo ad un raffronto dei fatturati della SCC e della [OSCURATO:PERSONA]. e dell’ammontare delle ammende inflitte alle loro controllate con quelli delle imprese sanzionate dalla [OSCURATO:PERSONA] nei casi menzionati, al fine di dimostrare che l’applicazione di un coefficiente moltiplicatore non era giustificata nella fattispecie per ottenere un effetto dissuasivo sufficiente. 231. [OSCURATO:PERSONA] replica, l’[OSCURATO:PERSONA] aggiunge che, applicando separatamente un coefficiente moltiplicatore alla [OSCURATO:SOCIETA] e alla [OSCURATO:SOCIETA], la [OSCURATO:PERSONA] ha ecceduto i limiti del suo potere discrezionale e si è altresì scostata dagli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 15, paragrafo 2 del regolamento n. 17 e dell’articolo 65, paragrafo 5 [CA] (GU 1998, C 9, pag. 3, in prosieguo: gli «orientamenti»), ai sensi dei quali nessuna maggiorazione dell’importo di base potrebbe essere applicata automaticamente ai gruppi multinazionali, ma dovrebbe essere inflitta solo qualora l’esigenza di garantire un effetto sufficientemente dissuasivo lo imponga. 232. L’[OSCURATO:PERSONA] conclude, così, nel senso che l’applicazione di un coefficiente moltiplicatore di 1,25 alla [OSCURATO:SOCIETA] e alla [OSCURATO:SOCIETA] non è giustificata e chiede di ridurre l’importo delle ammende di conseguenza. 233. [OSCURATO:PERSONA] contesta gli argomenti dell’[OSCURATO:PERSONA]. b) Giudizio del Tribunale 234. Si deve ricordare che le sanzioni previste dall’art. 23 del regolamento n. 1/2003 hanno lo scopo di reprimere comportamenti illeciti come pure di prevenire il loro ripetersi. Ne consegue che la dissuasione costituisce una finalità dell’ammenda (v., in tal senso, sentenze del Tribunale 15 marzo 2006, causa T‑15/02, BASF/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑497, punti 218 e 219 e giurisprudenza ivi citata, e 30 settembre 2009, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 125 supra, punto 150). 235. La necessità di garantire un sufficiente effetto dissuasivo all’ammenda esige che l’importo dell’ammenda sia modulato al fine di tener conto dell’effetto perseguito sull’impresa cui essa è inflitta, e ciò affinché l’ammenda non sia resa insignificante, o al contrario eccessiva, con particolare riferimento alla capacità finanziaria dell’impresa in questione, in conformità alle esigenze derivanti, da un lato, dalla necessità di garantire l’efficacia dell’ammenda e, dall’altro, dal rispetto del principio di proporzionalità (sentenze del Tribunale 5 aprile 2006, causa T‑279/02, Degussa/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑897, punto 283; Hoechst/[OSCURATO:PERSONA], punto 215 supra, punto 379, e 30 settembre 2009, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 125 supra, punto 154). 236. Occorre constatare che, nella fattispecie, la [OSCURATO:PERSONA] ha fatto applicazione, pur senza farvi esplicito riferimento, del metodo definito negli orientamenti, che menzionano la finalità dissuasiva al loro punto 1, sub A, dedicato alla gravità delle infrazioni. Più precisamente, il quarto capoverso del detto punto afferma che sarà necessario «fissare l’importo dell’ammenda ad un livello tale da garantirle un carattere sufficientemente dissuasivo». 237. Tale obiettivo è menzionato nel titolo del punto 2.6.3.2 della decisione impugnata («Peso specifico e dissuasione») e, in particolare, nei suoi punti 374 e 375. Infatti, la [OSCURATO:PERSONA] ha deciso di applicare un coefficiente moltiplicatore di 1,5 (ossia una maggiorazione del 50%) all’importo iniziale dell’ammenda determinato per la [OSCURATO:SOCIETA] ([OSCURATO:PERSONA]) e di 1,25 (ossia una maggiorazione del 25%) a quello determinato per la [OSCURATO:SOCIETA] ([OSCURATO:PERSONA].) e la [OSCURATO:SOCIETA] (SCC) al fine di garantire un effetto sufficientemente dissuasivo all’ammenda, che mancherebbe se tale importo iniziale dovesse limitarsi a rispecchiare unicamente la posizione sul mercato di tali imprese. Essa si è fondata, in particolare, sui loro rispettivi fatturati mondiali di USD (dollari statunitensi) 3,276 miliardi, di USD 1,311 miliardi e di USD 0,896 miliardi nel 2005, al fine di tener conto della «notevole forza economica e finanziaria» di tali gruppi, alla luce del fatto che essi sono anche i principali commercianti mondiali di tabacco, che operano a diversi livelli di attività in seno all’industria del tabacco e su diversi mercati geografici. 238. Per quanto riguarda, in primo luogo, l’argomento che l’[OSCURATO:PERSONA] fonda sul carattere già sufficientemente dissuasivo dell’importo iniziale di EUR 10 milioni, è giocoforza constatare che essa non suffraga affatto la propria affermazione secondo cui, se fosse stato determinato senza tener conto del coefficiente moltiplicatore relativo all’effetto dissuasivo, l’importo dell’ammenda sarebbe stato sufficiente per garantire all’ammenda stessa un effetto del genere (v., in tal senso, sentenza della Corte 17 giugno 2010, causa C‑413/08 P, Lafarge/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑5361, punto 107). 239. In ogni caso, occorre rilevare che tale argomento si fonda su una premessa errata, e cioè che la maggiorazione dell’ammenda controversa si basa su un giudizio di adeguamento tra un determinato importo di ammenda e la finalità di dissuasione dell’ammenda valutata alla luce delle dimensioni e delle risorse globali delle imprese. 240. Orbene non risulta dalla decisione impugnata che l’operazione diretta a tener conto delle dimensioni e delle risorse globali a fini di dissuasione rientri in un giudizio del genere. Infatti, con l’aumento degli importi iniziali operato al punto 376 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA], a prescindere dal livello degli importi stessi, ha in realtà semplicemente proceduto, per garantire la finalità di dissuasione dell’ammenda, a differenziare il trattamento dei partecipanti ad una medesima intesa allo scopo di tener conto della misura in cui essi sono effettivamente colpiti dall’ammenda. Tale differenziazione è operata grazie a coefficienti moltiplicatori fissati in relazione alle dimensioni e alle risorse complessive delle imprese, indipendentemente dal livello degli importi a cui tali coefficienti si applicano (v., in questo senso, sentenza BASF/[OSCURATO:PERSONA], punto 234 supra, punto 241). 241. Occorre pertanto rilevare che giustamente la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che, tenuto conto delle dimensioni e delle risorse globali dei gruppi SCC e [OSCURATO:PERSONA]., valutate con l’ausilio del fatturato globale per l’esercizio concluso il 31 marzo 2005, si dovesse applicare, a fini di dissuasione, nei confronti di questi ultimi un fattore di maggiorazione dell’ammenda, senza che, del resto e contrariamente a quanto sostiene l’[OSCURATO:PERSONA], la questione della conoscenza delle pratiche delle loro controllate italiane abbia potuto essere considerata di una qualsiasi importanza (v., a questo proposito, punto 125 supra). 242. Per quanto riguarda, in secondo luogo, l’argomento tratto dall’effetto dissuasivo sufficiente alla luce della prassi della [OSCURATO:PERSONA] in materia di imposizione di coefficienti moltiplicatori, basta sottolineare che la prassi decisionale anteriore della [OSCURATO:PERSONA] non serve di per sé da contesto normativo alle ammende in materia di concorrenza, dato che quest’ultimo è unicamente definito nel regolamento n. 1/2003 e negli orientamenti (v., in questo senso, sentenza della Corte 24 settembre 2009, cause riunite C‑125/07 P, C‑133/07 P, C‑135/07 P e C‑137/07 P, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑8681, punto 233 e giurisprudenza ivi citata, e sentenza del Tribunale 30 settembre 2003, causa T‑203/01, Michelin/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑4071, punto 292). 243. Per quanto riguarda, in terzo luogo, l’argomento relativo all’estensione assai limitata del mercato geografico, occorre innanzi tutto rilevare che l’intesa controversa era nazionale e non si limitava, contrariamente a quanto sembra far credere l’[OSCURATO:PERSONA], alle regioni di produzione del tabacco. L’intesa messa in atto dai trasformatori riguardava, infatti, il mercato dell’acquisto e non della produzione, che è concentrata in alcune regioni della penisola (v. punto 83 della decisione impugnata). Poi, e in ogni caso, occorre osservare che tale questione non ha alcuna relazione con l’applicazione del coefficiente moltiplicatore. Infatti, l’estensione del mercato geografico è un elemento che la [OSCURATO:PERSONA] prende in considerazione nella valutazione della gravità dell’infrazione (v., nella fattispecie, i punti 365 e 366 della decisione impugnata). Questo elemento corrisponde, pertanto, ad un caratteristica obiettiva e intrinseca dell’infrazione, mentre l’applicazione di un coefficiente moltiplicatore a fini dissuasivi presuppone la presa in considerazione delle caratteristiche obiettive dei partecipanti, come le loro dimensioni e le loro risorse economiche. D’altro canto, la formulazione stessa del punto 1, sub A, quarto capoverso, degli orientamenti suffraga questa tesi in quanto la presa in considerazione degli elementi che giustificherebbero l’applicazione di un fattore di dissuasione è effettuata, indipendentemente dalla natura propria dell’infrazione, dalla sua incidenza concreta sul mercato e dall’estensione geografica di quest’ultimo (v., in questo senso, sentenza Degussa/[OSCURATO:PERSONA], punto 235 supra, punto 273). Tale argomento deve, di conseguenza, essere disatteso in quanto inconferente. 244. Per quanto riguarda, in quarto luogo, l’argomento, sollevato nella replica, secondo il quale la [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe nella fattispecie scostata dagli orientamenti, in quanto questi ultimi impedirebbero l’applicazione automatica di una maggiorazione dell’importo di base dell’ammenda ai gruppi multinazionali, occorre constatare che esso è carente in fatto. Infatti, risulta dalla decisione impugnata che, nell’ambito della fissazione dell’importo iniziale, la [OSCURATO:PERSONA] ha, innanzi tutto, valutato il peso specifico di ciascuna impresa, in relazione alla sua quota di mercato, e, successivamente, ha preso in considerazione la potenza economica e finanziaria dei gruppi multinazionali ai quali appartenevano le imprese che avevano commesso l’infrazione, al fine di garantire un effetto sufficientemente dissuasivo a tale importo. Così, la maggiorazione di tale importo non è stata per nulla applicata in maniera automatica. 245. Alla luce di queste considerazioni, si deve concludere che la [OSCURATO:PERSONA] non ha commesso errori maggiorando l’importo iniziale delle ammende inflitte alla SCC e alla [OSCURATO:PERSONA]. al fine di garantire alle stesse un effetto sufficientemente dissuasivo. 2. Sulla terza parte, relativa all’incoerenza del ragionamento seguito dalla [OSCURATO:PERSONA] per quanto riguarda l’applicazione del coefficiente moltiplicatore alla Mindo a) Argomenti delle parti 246. L’[OSCURATO:PERSONA] contesta alla [OSCURATO:PERSONA] il fatto di aver seguito un ragionamento incoerente nella non applicazione del coefficiente moltiplicatore alla Mindo, per il fatto che quest’ultima non aveva più alcun rapporto con lei ed era quindi un’impresa distinta. Dato che essa è responsabile per l’ammenda inflitta alla [OSCURATO:SOCIETA] (Mindo), se un coefficiente moltiplicatore non è applicabile a quest’ultima, esso lo sarebbe ancor meno a lei stessa. 247. Applicando un coefficiente moltiplicatore separatamente alla [OSCURATO:SOCIETA] e alla [OSCURATO:SOCIETA] in quanto esse appartenevano a due gruppi multinazionali al momento dell’infrazione, la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe tenuto conto del fatto che, al momento in cui la decisione impugnata è stata adottata e l’ammenda doveva essere pagata, solo la [OSCURATO:SOCIETA] faceva ancora parte di un gruppo multinazionale, mentre la [OSCURATO:SOCIETA] era stata nel frattempo venduta. 248. D’altro canto, alla luce dell’effetto dissuasivo perseguito con l’applicazione del coefficiente moltiplicatore, l’applicazione di un siffatto coefficiente si giustificherebbe solo nei confronti della società che ha commesso l’atto illecito e non di una società totalmente estranea all’intesa e il cui unico legame con la società direttamente implicata è il fatto di averne posseduto quote in passato. 249. Dato che la Mindo non ha cessato di esistere, qualsiasi coefficiente moltiplicatore dovrebbe esserle applicato, nella sua qualità di partecipante diretto all’intesa. Una conseguenza intollerabile del criterio utilizzato dalla [OSCURATO:PERSONA] è, secondo l’[OSCURATO:PERSONA], che la società che ha direttamente commesso l’infrazione è meno sanzionata di quella che la controllava in precedenza, la quale non soltanto non avrebbe partecipato all’intesa e ne ignorerebbe persino l’esistenza, ma non avrebbe addirittura più legami con la società stessa. 250. In definitiva, secondo l’[OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] non può considerare due società responsabili in solido per importi diversi e separati della stessa ammenda, come essa ha fatto nel caso di specie. 251. [OSCURATO:PERSONA] contesta gli argomenti dell’[OSCURATO:PERSONA]. b) Giudizio del Tribunale 252. Innanzi tutto, si deve rilevare che nella fattispecie la [OSCURATO:PERSONA] ha legittimamente tenuto conto del fatturato complessivo delle società madri, e cioè la [OSCURATO:PERSONA]. e la SCC, per calcolare il coefficiente moltiplicatore, e non unicamente di quello delle controllate interessate, dato che società madre e controllata, come è stato rilevato nel contesto dell’analisi del primo motivo, costituivano, alla luce dell’art. 81 CE, un’impresa unica (v., in questo senso, sentenze del Tribunale 12 dicembre 2007, cause riunite T‑101/05 e T‑111/05, BASF e UCB/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑4949, punto 49, e 18 giugno 2008, causa T‑410/03, Hoechst/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑881, punto 379). D’altro canto, l’applicazione di un coefficiente moltiplicatore a titolo di effetto dissuasivo è stata giustificata, nella fattispecie, proprio col fatto che le imprese che hanno messo in atto il comportamento illecito appartenevano a gruppi multinazionali (v. punto 374 della decisione impugnata). 253. [OSCURATO:PERSONA] nota a pié di pagina n. 291 del punto 374 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] precisa che l’applicazione di un coefficiente moltiplicatore per quanto concerne l’ammenda inflitta alla Mindo (già [OSCURATO:SOCIETA]) si giustifica con la responsabilità in solido dell’[OSCURATO:PERSONA], mentre, per quanto riguarda la responsabilità propria della Mindo, l’applicazione di un siffatto coefficiente non sarebbe giustificata, dato che quest’ultima ha rotto ogni legame con il suo azionista. Tuttavia, alla luce del fatto che la responsabilità della Mindo dev’essere presa in considera zione nei limiti del 10% del suo fatturato, la [OSCURATO:PERSONA] ha concluso che era inutile calcolare separatamente un importo iniziale per tale impresa. Ne consegue che l’argomento relativo al fatto che la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe tenuto conto della situazione esistente al momento dell’adozione della sua decisione è carente in fatto. 254. Ai punti 403 e 404 della decisione impugnata (nel punto 2.6.3.6, intitolato «Ammende risultanti e applicazione del limite massimo dell’ammenda»), la [OSCURATO:PERSONA] precisa la situazione della Mindo. Più in particolare, al punto 404 della decisione impugnata, essa afferma: «[…] la responsabilità [in solido] della Mindo (che non mantiene attualmente alcun legame con l’ex gruppo [OSCURATO:PERSONA]) dev’essere presa in considerazione nei limiti del 10% del suo fatturato dell’esercizio più recente (ossia EUR 3,99 milioni)». 255. Infatti, qualora l’unità economica sia nel frattempo cessata, ciascun destinatario della decisione ha il diritto di vedersi applicare individualmente il detto limite massimo (sentenze del Tribunale 15 giugno 2005, cause riunite T‑71/03, T‑74/03, T‑87/03 e T‑91/03, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], non pubblicata nella Raccolta, punto 390, e 13 settembre 2010, causa T‑26/06, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], non pubblicata nella Raccolta, punto 113). 256. Orbene, si deve necessariamente constatare che, nella fattispecie, la questione dell’applicazione di un coefficiente moltiplicatore a titolo di dissuasione alla Mindo era priva di qualsiasi implicazione pratica a seguito della limitazione dell’ammenda inflitta a quest’ultima al 10% del suo fatturato. Di conseguenza, l’argomento fatto valere dall’[OSCURATO:PERSONA] è inconferente. 257. In ogni caso, le risorse complessive di un’impresa devono essere valutate, al fine di conseguire correttamente l’obiettivo di dissuasione, e ciò nel rispetto del principio di proporzionalità, alla data in cui l’ammenda è inflitta, il che, del resto, non è contestato dall’[OSCURATO:PERSONA] (v., in questo senso, sentenza Degussa/[OSCURATO:PERSONA], punto 235 supra, punto 285). 258. Non può pertanto essere contestato alla [OSCURATO:PERSONA] il fatto di aver preso in considerazione, nella determinazione della maggiorazione a titolo di effetto dissuasivo, i fatturati realizzati dai gruppi la cui fusione è intervenuta tra la cessazione dell’infrazione e l’adozione della decisione impugnata. 259. Legittimamente altresì la [OSCURATO:PERSONA] ha considerato la Mindo responsabile in solido del pagamento dell’ammenda con l’[OSCURATO:PERSONA] fino ad un importo di EUR 3,99 milioni, mentre quest’ultima rimane responsabile del pagamento dell’importo totale dell’ammenda, ossia EUR 10 milioni. 260. Da tutte queste considerazioni risulta che anche il presente motivo dev’essere respinto. 261. Ne consegue che il ricorso dev’essere integralmente respinto, senza che sia necessario esaminare, nella fattispecie, la ricevibilità del secondo e del terzo capo della domanda formulati dall’[OSCURATO:PERSONA]. Sulle spese 262. Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Essendo rimasta soccombente, l’[OSCURATO:PERSONA] dev’essere condannata alle spese, conformemente alla domanda della [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, IL TRIBUNALE (Terza Sezione) dichiara e statuisce: 1) Il ricorso è respinto. 2) L’[OSCURATO:PERSONA], Inc. è condannata alle spese.