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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 luglio 2021

Cassazione n. 48917/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/07/2021 del GIP TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con la sentenza di cui in epigrafe, pronunciata ai sensi degli artt. 444 e ss., c.p.p., il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di [OSCURATO:PERSONA] applicava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati fallimentari in rubrica ascrittigli, le pene, principale e accessorie, ritenuta di giustizia.

2. Avverso tale sentenza, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione il Motta, lamentando: 1) violazione di legge in ordine alla espressione della volontà dell'imputato di accedere al rito alternativo; 2) violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine, da un lato, alla nomina di un difensore di ufficio, ex art. 97, co. 4, c.p.p., all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], laddove agli atti era presente la nomina del difensore di fiducia, nella persona dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], con cui, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], era stato revocato il precedente difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], sicché l'udienza in questione si è svolta senza la presenza del nuovo difensore di fiducia ovvero del precedente difensore; dall'altro alla mancata notificazione della sentenza emessa il 13.7.2021 e del relativo dispositivo all'imputato assente, perché in quel frangente era detenuto agli arresti domiciliari.

3. Con requisitoria scritta del 25.6.2022 il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile.

Con memoria di replica del 7.9.2022, il difensore di fiducia del Motta, avv. [OSCURATO:PERSONA], insiste per l'accoglimento del ricorso.

4. Il ricorso va dichiarato inammissibile, per le seguenti ragioni.

4.1. Si osserva al riguardo che l'eccezione difensiva articolata nel primo motivo di impugnazione (e reiterata nel secondo motivo della memoria del 7.9.2022), sollecita un accertamento di fatto, non consentito in questa sede di legittimità, sul presupposto della falsità della sottoscrizione della procura utilizzata dal precedente difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA] (denunciato per tale ragione dal Motta all'autorità giudiziaria) per proporre la richiesta di patteggiamento accolta dal giudice per le indagini preliminari.

Su tale falsità non è possibile formulare un giudizio in queste sede, non essendo sufficiente al riguardo il dedotto risultato della perizia grafologica di parte, in mancanza di una valutazione obiettiva in termini di certezza sulla falsità della menzionata sottoscrizione.

Se, dunque, il suddetto motivo non rende di per sé illegittimo il ricorso per cassazione del Motta, rientrando astrattamente il vizio denunciato, attinente all'espressione della volontà dell'imputato, tra quelli che possono essere dedotti avverso le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 448, co. 2 bis, c.p.p., modificato dall'art. 1, co. 50, della citata legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017, esso appare in concreto inammissibile, perché, come si è già detto, sollecita un accertamento di fatto, incompatibile con il giudizio di legittimità.

D'altro canto, come affermato dalla Suprema Corte in un condivisibile arresto, in tema di applicazione di pena su richiesta delle parti, rientra sì nei compiti del giudice, a cui sia avanzata richiesta di patteggiannento da procuratore speciale in assenza dell'imputato, valutare ai sensi dell'art. 446, corna 5, c.p.p., il contesto nel quale è maturata la richiesta dell'imputato, non per contestare, tuttavia, l'atto di attribuzione dei poteri di rappresentanza, ma per verificare che, in presenza di obiettive e palesi situazioni, la volontà dell'imputato possa essersi formata o espressa in maniera viziata (cfr. Sez. 5, n. 40498 del 01/07/2019, Rv. 277344).

Situazioni non riscontrabili da parte del giudice per le indagini preliminari all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], non potendo attribuirsi valore decisivo, al riguardo, all'istanza di rinvio per termini a difesa proposta dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla menzionata udienza, che il giudice procedente aveva rigettato sul presupposto della irrevocabilità del consenso formatosi sulla richiesta di patteggiamento.

Con riferimento, infine, alle doglianze di natura processuale articolate nel secondo motivo di ricorso, una volta risolta nei termini in precedenza esposti la questione della falsità della firma dell'imputato, se ne deve rilevare l'originaria inammissibilità non rientrando esse tra i vizi che possono essere eccepiti in relazione alla sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti, che, come è noto, sono limitati all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza.

Né va taciuto che anche prima dell'intervento riformatore del legislatore, la giurisprudenza di legittimità si era attestata sul principio secondo cui in tema di patteggiamento la procedura dettata dagli artt.444 e segg., c.p.p., è tale per cui la stipulazione del patto fra l'imputato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, e il pubblico ministero, comporta implicitamente la rinuncia a qualsivoglia eccezione di natura processuale, vertendo il patto esclusivamente in ordine alla entità della pena e alla considerazione delle eventuali circostanze. (Nella fattispecie, relativa a ricorso per cassazione proposto dal difensore cui non sarebbe stato dato alcun avviso della data dell'udienza di convalida dell'arresto, la Corte, alla stregua dell'enunziato principio, ha chiarito che l'omessa citazione rituale del difensore di fiducia diviene irrilevante a fronte della volontà libera e dichiarata di patteggiare la pena purché sia assicurata la presenza di un difensore (anche di ufficio) che garantisca la conformità del patto alla legge.

Ciò in quanto la volontà di stipulare il patto medesimo è prerogativa esclusiva dell'imputato rispetto alla quale (salvo il caso di procura speciale) il difensore non può surrogarsi: cfr. Sez. n. 1445 del 24/03/2000, Rv. 216318).

E invero, l'applicazione concordata della pena postula la rinuncia a far valere qualunque eccezione di nullità, anche assoluta, diversa da quelle attinenti alla richiesta di patteggiamento ed al consenso ad essa prestato. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che l'omesso avviso della data di fissazione dell'udienza ad uno dei difensori di fiducia integri una causa di nullità della sentenza di applicazione della pena concordata con l'assistenza dell'altro difensore: cfr. Sez. 3, n. :39193 del 18/06/2014, Rv. 260392).

Orientamento consolidato, dal quale non vi è ragione di discostarsi anche in presenza della nuova disciplina.5.

Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere il ricorrente medesimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr.

Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/07/2021 del GIP TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe, pronunciata ai sensi degli artt. 444 e ss., c.p.p., il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di [OSCURATO:PERSONA] applicava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati fallimentari in rubrica ascrittigli, le pene, principale e accessorie, ritenuta di giustizia. 2. Avverso tale sentenza, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione il Motta, lamentando: 1) violazione di legge in ordine alla espressione della volontà dell'imputato di accedere al rito alternativo; 2) violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine, da un lato, alla nomina di un difensore di ufficio, ex art. 97, co. 4, c.p.p., all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], laddove agli atti era presente la nomina del difensore di fiducia, nella persona dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], con cui, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], era stato revocato il precedente difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], sicché l'udienza in questione si è svolta senza la presenza del nuovo difensore di fiducia ovvero del precedente difensore; dall'altro alla mancata notificazione della sentenza emessa il 13.7.2021 e del relativo dispositivo all'imputato assente, perché in quel frangente era detenuto agli arresti domiciliari. 3. Con requisitoria scritta del 25.6.2022 il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile. Con memoria di replica del 7.9.2022, il difensore di fiducia del Motta, avv. [OSCURATO:PERSONA], insiste per l'accoglimento del ricorso. 4. Il ricorso va dichiarato inammissibile, per le seguenti ragioni. 4.1. Si osserva al riguardo che l'eccezione difensiva articolata nel primo motivo di impugnazione (e reiterata nel secondo motivo della memoria del 7.9.2022), sollecita un accertamento di fatto, non consentito in questa sede di legittimità, sul presupposto della falsità della sottoscrizione della procura utilizzata dal precedente difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA] (denunciato per tale ragione dal Motta all'autorità giudiziaria) per proporre la richiesta di patteggiamento accolta dal giudice per le indagini preliminari. Su tale falsità non è possibile formulare un giudizio in queste sede, non essendo sufficiente al riguardo il dedotto risultato della perizia grafologica di parte, in mancanza di una valutazione obiettiva in termini di certezza sulla falsità della menzionata sottoscrizione. Se, dunque, il suddetto motivo non rende di per sé illegittimo il ricorso per cassazione del Motta, rientrando astrattamente il vizio denunciato, attinente all'espressione della volontà dell'imputato, tra quelli che possono essere dedotti avverso le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 448, co. 2 bis, c.p.p., modificato dall'art. 1, co. 50, della citata legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017, esso appare in concreto inammissibile, perché, come si è già detto, sollecita un accertamento di fatto, incompatibile con il giudizio di legittimità. D'altro canto, come affermato dalla Suprema Corte in un condivisibile arresto, in tema di applicazione di pena su richiesta delle parti, rientra sì nei compiti del giudice, a cui sia avanzata richiesta di patteggiannento da procuratore speciale in assenza dell'imputato, valutare ai sensi dell'art. 446, corna 5, c.p.p., il contesto nel quale è maturata la richiesta dell'imputato, non per contestare, tuttavia, l'atto di attribuzione dei poteri di rappresentanza, ma per verificare che, in presenza di obiettive e palesi situazioni, la volontà dell'imputato possa essersi formata o espressa in maniera viziata (cfr. Sez. 5, n. 40498 del 01/07/2019, Rv. 277344). Situazioni non riscontrabili da parte del giudice per le indagini preliminari all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], non potendo attribuirsi valore decisivo, al riguardo, all'istanza di rinvio per termini a difesa proposta dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla menzionata udienza, che il giudice procedente aveva rigettato sul presupposto della irrevocabilità del consenso formatosi sulla richiesta di patteggiamento. Con riferimento, infine, alle doglianze di natura processuale articolate nel secondo motivo di ricorso, una volta risolta nei termini in precedenza esposti la questione della falsità della firma dell'imputato, se ne deve rilevare l'originaria inammissibilità non rientrando esse tra i vizi che possono essere eccepiti in relazione alla sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti, che, come è noto, sono limitati all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza. Né va taciuto che anche prima dell'intervento riformatore del legislatore, la giurisprudenza di legittimità si era attestata sul principio secondo cui in tema di patteggiamento la procedura dettata dagli artt.444 e segg., c.p.p., è tale per cui la stipulazione del patto fra l'imputato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, e il pubblico ministero, comporta implicitamente la rinuncia a qualsivoglia eccezione di natura processuale, vertendo il patto esclusivamente in ordine alla entità della pena e alla considerazione delle eventuali circostanze. (Nella fattispecie, relativa a ricorso per cassazione proposto dal difensore cui non sarebbe stato dato alcun avviso della data dell'udienza di convalida dell'arresto, la Corte, alla stregua dell'enunziato principio, ha chiarito che l'omessa citazione rituale del difensore di fiducia diviene irrilevante a fronte della volontà libera e dichiarata di patteggiare la pena purché sia assicurata la presenza di un difensore (anche di ufficio) che garantisca la conformità del patto alla legge. Ciò in quanto la volontà di stipulare il patto medesimo è prerogativa esclusiva dell'imputato rispetto alla quale (salvo il caso di procura speciale) il difensore non può surrogarsi: cfr. Sez. n. 1445 del 24/03/2000, Rv. 216318). E invero, l'applicazione concordata della pena postula la rinuncia a far valere qualunque eccezione di nullità, anche assoluta, diversa da quelle attinenti alla richiesta di patteggiamento ed al consenso ad essa prestato. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che l'omesso avviso della data di fissazione dell'udienza ad uno dei difensori di fiducia integri una causa di nullità della sentenza di applicazione della pena concordata con l'assistenza dell'altro difensore: cfr. Sez. 3, n. :39193 del 18/06/2014, Rv. 260392). Orientamento consolidato, dal quale non vi è ragione di discostarsi anche in presenza della nuova disciplina.5. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere il ricorrente medesimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di e
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