CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 14 marzo 2024
Cassazione n. 37416/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. La Corte di Appello di Napoli, con sentenza ex art. 599 bis cod.proc.pen. in data 14 marzo 2024, applicava a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata fra le parti in ordine al reato di riciclaggio allo stesso contestato. 2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo l'assenza di motivazione in ordine alle condizioni per pronunciare il proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen. in assenza di prova circa la responsabilità dell'imputato. 3. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti; ed invero l'impugnazione ha ad oggetto motivi attinenti l'affermazione di responsabilità pur a seguito di rinuncia ai motivi già proposti in fase di concordato in appello sulla entità della pena. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. orna, 10 settembre 224 [OSCURATO:PERSONA] T. rd IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] a Pepegrino d7J.....-t--/ i' Z--.?.--c-' ---- [OSCURATO:PERSONA] SeZIONE PENALE IL 1 O OTT. 2024 [OSCURATO:PERSONA]