Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 32772/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA L-M„'fl-2/ sul ricorso iscritto al numero 28369 del ruolo generale dell'anno 2019, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 55T30 G120L) avvocato rappresentato e difeso pure dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 58D42 1452Z) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del rappresentante per procura [OSCURATO:PERSONA], quale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 58D30 Z103Q) -controricorrente- nonché PISANU [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 58D42 I452Z) -intimata- per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Ca- gliari - Sezione di Sassari n. 281/2019, pubblicata in data 14 giugno 2019 (e notificata in pari data); udita la relazione svolta nella camera di consiglio in data 17 giugno 2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa Ric. n. 28369/2019 - Sez. 6-3 - Ad. 17 giugno 2021 - Ordinanza - Pagina 1 di 4 [OSCURATO:PERSONA] (debitore principale) ed il coniuge [OSCURATO:PERSONA] (terza datrice di ipoteca) hanno propo- sto, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., opposizione all'esecuzione promossa nei loro confronti dalla [OSCURATO:PERSONA] S.p.A..

L'opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Nuoro.

La Corte di Appello di Cagliari - Sezione di Sassari ha confer- mato la decisione di primo grado.

Ricorre il Marteddu, sulla base di tre motivi.

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., in rappresen- tanza di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A..

Non ha svolto attività difensiva in questa sede l'altra intimata.

È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c., in quanto il rela- tore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichia- rato inammissibile.

È stata quindi fissata con decreto l'adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l'indicazione della pro- posta.

Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell'art. 380 bis, comma 2, c.p.c..

Ragioni della decisione

1. Risulta pregiudiziale ed assorbente la verifica dell'ammissibilità del ricorso.

La sentenza impugnata è stata pubblicata in data 14 giugno 2019 e, secondo quanto dichiara lo stesso ricorrente (cfr. a pag. 2 del ricorso), gli è stata notificata a mezzo P.E.C., in pa- ri data.

Il termine cd. breve per proporre il ricorso per cassazione è di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza, ai sensi de- gli artt. 325, comma 2, e 326 c.p.c..

Non è applicabile nella specie la sospensione feriale dei termi- ni, trattandosi di giudizio in materia di esecuzione forzata, e Ric. n. 28369/2019 — Sez. 6-3 — Ad. 17 giugno 2021 — Ordinanza — Pagina 2 di 4 precisamente di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615, comma 2, c.p.c. (l'esclusione vale per tutti i giudizi op- positivi in materia esecutiva, oltre che per quelli di accerta- mento dell'obbligo del terzo; ex plurimis: Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5475 del 28/02/2020, Rv. 657297 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3542 del 13/02/2020, Rv. 657017 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 33728 del 18/12/2019, Rv. 656351 - 01; Sez. 1, Ordinanza n. 10212 del 11/04/2019, Rv. 653634 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17328 del 03/07/2018, Rv. 649841 - 01; Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 21568 del 18/09/2017, Rv. 645765 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 5038 del 28/02/2017, Rv. 643177 - 01; Sez.

L, Sentenza n. 16989 del 19/08/2015, Rv. 636934 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22484 del 22/10/2014, Rv. 633022 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 8137 del 08/04/2014, Rv. 630934 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 171 del 11/01/2012, Rv. 620864 - 01; Sez. 3, Ordinanza n. 9998 del 27/04/2010, Rv. 612770 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 4942 del 02/03/2010, Rv. 611652 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 14591 del 22/06/2007, Rv. 598123 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 12250 del 25/05/2007, Rv. 597640 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 2708 del 10/02/2005, Rv. 579852 - 01; l'indirizzo della Corte in propo- sito è consolidato da lungo tempo e riguarda, ovviamente, l'intero corso del giudizio di opposizione, ivi inclusa la fase di legittimità, onde non vi è alcuna ragione di rimettere la que- stione alle Sezioni Unite, come richiesto dal ricorrente nella memoria depositata ai sensi dell'art. 380 bis, comma 2, c.p.c.).

Detto termine scadeva dunque in data 13 agosto 2019.

La notifica del ricorso (datato 13 settembre 2019) risulta ef- fettuata a mezzo P.E.C. solo in data 13 settembre 2019.

Il ricorso stesso è dunque tardivo e, come tale, inammissibile.

2. Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Ric. n. 28369/2019 - Sez. 6-3 - Ad. 17 giugno 2021 - Ordinanza - Pagina 3 di 4 Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228. per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso; - condanna il ricorrente a pagare le spese dei giudizio di legittimità in favore della società controricorrente, liqui- dandole in complessivi C 8.000,00, oltre C 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedi- bilità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ri- corso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile, Sottosezione 3, della Corte di Cassazione in data 17 giugno 2021.

Il presidente [OSCURATO:PERSONA] uEPOSITATO C P, NCE2g1. 0t/r oggi, _ ff-

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA L-M„'fl-2/ sul ricorso iscritto al numero 28369 del ruolo generale dell'anno 2019, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 55T30 G120L) avvocato rappresentato e difeso pure dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 58D42 1452Z) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del rappresentante per procura [OSCURATO:PERSONA], quale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 58D30 Z103Q) -controricorrente- nonché PISANU [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 58D42 I452Z) -intimata- per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Ca- gliari - Sezione di Sassari n. 281/2019, pubblicata in data 14 giugno 2019 (e notificata in pari data); udita la relazione svolta nella camera di consiglio in data 17 giugno 2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa Ric. n. 28369/2019 - Sez. 6-3 - Ad. 17 giugno 2021 - Ordinanza - Pagina 1 di 4 [OSCURATO:PERSONA] (debitore principale) ed il coniuge [OSCURATO:PERSONA] (terza datrice di ipoteca) hanno propo- sto, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., opposizione all'esecuzione promossa nei loro confronti dalla [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.. L'opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Nuoro. La Corte di Appello di Cagliari - Sezione di Sassari ha confer- mato la decisione di primo grado. Ricorre il Marteddu, sulla base di tre motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., in rappresen- tanza di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.. Non ha svolto attività difensiva in questa sede l'altra intimata. È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c., in quanto il rela- tore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichia- rato inammissibile. È stata quindi fissata con decreto l'adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l'indicazione della pro- posta. Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell'art. 380 bis, comma 2, c.p.c.. Ragioni della decisione 1. Risulta pregiudiziale ed assorbente la verifica dell'ammissibilità del ricorso. La sentenza impugnata è stata pubblicata in data 14 giugno 2019 e, secondo quanto dichiara lo stesso ricorrente (cfr. a pag. 2 del ricorso), gli è stata notificata a mezzo P.E.C., in pa- ri data. Il termine cd. breve per proporre il ricorso per cassazione è di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza, ai sensi de- gli artt. 325, comma 2, e 326 c.p.c.. Non è applicabile nella specie la sospensione feriale dei termi- ni, trattandosi di giudizio in materia di esecuzione forzata, e Ric. n. 28369/2019 — Sez. 6-3 — Ad. 17 giugno 2021 — Ordinanza — Pagina 2 di 4 precisamente di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615, comma 2, c.p.c. (l'esclusione vale per tutti i giudizi op- positivi in materia esecutiva, oltre che per quelli di accerta- mento dell'obbligo del terzo; ex plurimis: Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5475 del 28/02/2020, Rv. 657297 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3542 del 13/02/2020, Rv. 657017 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 33728 del 18/12/2019, Rv. 656351 - 01; Sez. 1, Ordinanza n. 10212 del 11/04/2019, Rv. 653634 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17328 del 03/07/2018, Rv. 649841 - 01; Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 21568 del 18/09/2017, Rv. 645765 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 5038 del 28/02/2017, Rv. 643177 - 01; Sez. L, Sentenza n. 16989 del 19/08/2015, Rv. 636934 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22484 del 22/10/2014, Rv. 633022 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 8137 del 08/04/2014, Rv. 630934 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 171 del 11/01/2012, Rv. 620864 - 01; Sez. 3, Ordinanza n. 9998 del 27/04/2010, Rv. 612770 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 4942 del 02/03/2010, Rv. 611652 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 14591 del 22/06/2007, Rv. 598123 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 12250 del 25/05/2007, Rv. 597640 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 2708 del 10/02/2005, Rv. 579852 - 01; l'indirizzo della Corte in propo- sito è consolidato da lungo tempo e riguarda, ovviamente, l'intero corso del giudizio di opposizione, ivi inclusa la fase di legittimità, onde non vi è alcuna ragione di rimettere la que- stione alle Sezioni Unite, come richiesto dal ricorrente nella memoria depositata ai sensi dell'art. 380 bis, comma 2, c.p.c.). Detto termine scadeva dunque in data 13 agosto 2019. La notifica del ricorso (datato 13 settembre 2019) risulta ef- fettuata a mezzo P.E.C. solo in data 13 settembre 2019. Il ricorso stesso è dunque tardivo e, come tale, inammissibile. 2. Il ricorso è dichiarato inammissibile. Ric. n. 28369/2019 - Sez. 6-3 - Ad. 17 giugno 2021 - Ordinanza - Pagina 3 di 4 Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228. per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso; - condanna il ricorrente a pagare le spese dei giudizio di legittimità in favore della società controricorrente, liqui- dandole in complessivi C 8.000,00, oltre C 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedi- bilità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ri- corso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile, Sottosezione 3, della Corte di Cassazione in data 17 giugno 2021. Il presidente [OSCURATO:PERSONA] uEPOSITATO C P, NCE2g1. 0t/r oggi, _ ff-
Sentenza Cassazione n. 32772/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris