CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 febbraio 2022
Cassazione n. 14685/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA'eT_o avviso udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; P Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Caltanissetta, all'esito della rinuncia da parte dell'odierno ricorrente a tutti i motivi di gravame ad eccezione di quelli relativi al trattamento sanzionatorio e della presentazione di una richiesta di applicazione di pena concordata con il Procuratore Generale, ai sensi dell'art. 599 bis cod proc pen, ha determinato la pena in termini richiesti dalle parti. 2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, RAIMONDI Andrea. 2.1. Tale ricorso, con cui si contesta la mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza di cause di proscioglimento è inammissibile perché proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge perché la modifica legislativa introdotta con la legge n. 103/2017 non ha previsto per il concordato in appello alcuna ipotesi di censure ricorribili per cassazione stabilendo per esso soltanto la declaratoria di inammissibilità de plano. Ciò implica che è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato (da valutarsi con esclusivo riferimento al momento in cui la stessa è stata manifestata - cfr. Sez. 6, Sentenza n. 16765 del 18/11/2019 Rv. 279418 - 13), al consenso del Pubblico Ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice mentre sono inammissibili le doglianze in questa sede articolate relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. 3. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso inoma, il 1 febbraio 2022 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] nte i (Vincenzo T tinelli) ([OSCURATO:PERSONA]) DEF:-S iTATO IN C ,,,, . i q \