CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 16173/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
one svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, O. Mignolo, che hachiesto, riportandosi anche alla memoria depositata, il rigetto del ricorso;udite le conclusioni della Difesa, Avv. B. Vigilanti, che ha chiesto l’accoglimentodel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di Bari in funzione di riesame harigettato la richiesta, proposta da [OSCURATO:PERSONA], avverso l’ordinanza delTribunale di Bari, del 3 luglio 2025, emessa in ordine ai reati di cui ai capi a) e b)all’esito di condanna alla pena di anni trenta di reclusione, pronunciata nei suoiconfronti in data 28 novembre 2024, relativamente al reato associativo di cui alcapo a) (art. 416-bis cod. pen.) per la partecipazione con ruolo apicale, incollaborazione con [OSCURATO:PERSONA], al clan [OSCURATO:PERSONA], con contestazione chiusa al31 dicembre 2016 e al reato di cui all’art. 74 d. P. R. n. 309 del 1990, aggravatoai sensi dell’art. 7 legge n. 203 del 1991.A base del titolo genetico si ponevano, oltre alla pronunciata condanna allaconsistente pena di anni trenta di reclusione, le esigenze cautelari ricavate dalledichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia che avevano descritto il ruoloapicale di [OSCURATO:PERSONA] all’interno del sodalizio, mantenuto anche in epoca più recente.In sede di riesame, in particolare, il Pubblico ministero ha prodotto verbale diinterrogatorio, del 24 luglio 2025, reso dal collaboratore di giustizia ArcangeloVacca, imputato nel procedimento di cognizione, appartenente al clan Capriati, ilquale aveva reso dichiarazioni circa la perdurante operatività del clan [OSCURATO:PERSONA],specificandone anche l'attuale organigramma e il coinvolgimento del ricorrentecon ruolo apicale.2. Avverso detto provvedimento l’indagato ha proposto tempestivo ricorsoper cassazione, per il tramite del difensore, Avv. B. Vigilanti, affidandol’impugnazione a tre motivi con i quali si contesta: 1) erronea applicazione degliartt. 274 lett. c), 275, comma 1-bis e 3, 292, comma 2 e 2-bis, 192 cod. proc.pen.; 2) inosservanza dell’art. 125 cod. proc. pen.; 3) vizio di motivazione, inparte, mancante e, in parte, contraddittoria e manifestamente illogica.2.1. Il ricorrente osserva, in primo luogo, che l’ordinanza impugnata èaffetta da mancanza di motivazione in punto di esigenze cautelari, a fronte delleosservazioni svolte con i motivi aggiunti depositati dalla Difesa, unitamente allarichiesta di riesame.Di qui la nullità dell’ordinanza impugnata, perché si limita a ripercorrere leargomentazioni poste a base dell’ordinanza genetica senza sviluppareun’autonoma valutazione delle ragioni a sostegno della decisione, operandorichiamo per incorporazione alla motivazione del primo giudice.Si assume, peraltro, che al Tribunale del riesame è inibito il ricorso allatecnica di motivazione per relationem, in assenza di un confronto con leargomentazioni difensive.In particolare, si segnala che nei motivi aggiunti era stato contestato che ilclan [OSCURATO:PERSONA] potesse essere annoverato tra le cd. mafie storiche per il suocollegamento al clan Parisi; tale autonomia tra i gruppi, invero, era emersa, aparere del ricorrente, nel corso del procedimento di cognizione concluso con lacondanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato associativo, nel corso del quale erano statiacquisiti elementi di prova (annoverati dal ricorrente a p. 6 e ss. del ricorso eindicati come già segnalati nella memoria presentata al Tribunale del riesame) inbase ai quali non vi sarebbe traccia di forme di mutua assistenza e di reciprocosoccorso tra i due gruppi; anzi quello in esame presenterebbe caratteristicheproprie di un gruppo del tutto autonomo, dotato di proprio codice dicomportamento e di proprie regole.In sede di riesame, inoltre, era stata contestata anche la circostanza, ripresanell’ordinanza genetica, relativa alle dichiarazioni del collaboratore MichelangeloMaselli, senza che il provvedimento impugnato ne avesse tenuto conto, peraltro,traendo l’attendibilità del collaboratore da un provvedimento di cognizione diprimo grado non ancora passato in giudicato.Si riportano, infine, le censure (v. p. 10) che erano state sollevate rispettoalle due sentenze irrevocabili citate nel provvedimento genetico e si rileva che atali rilievi difensivi il Tribunale del riesame non aveva fornito alcuna risposta,limitandosi a riproporre, sostanzialmente, i medesimi argomenti svoltinell’ordinanza genetica.2.2. In secondo luogo, il ricorrente svolge analoga censura di difetto dimotivazione con riferimento alle deduzioni sollecitate con il riesame circa ledichiarazioni dei collaboratori valorizzate nell’ordinanza genetica sotto il profilodella concretezza e attualità delle esigenze cautelari.In ordine al reato associativo di cui al capo b), la contestazione, sindall’inizio, risultava compresa, dal punto di vista temporale, tra il 1998 e il 2004,quindi con impossibilità di attualizzare le esigenze cautelari visto il dies ad quemdella condotta accertata.Quanto al capo a), invece, l’originaria contestazione, aperta dal 1998all’attualità, era stata “chiusa” al 31 dicembre 2016 dallo stesso Pubblicoministero all’udienza del 13 giugno 2024, così definitivamente cristallizzando lacontestazione quanto al tempo del commesso reato.Si era notato, quindi, in sede di riesame che le dichiarazioni dei collaboratoridi giustizia poste a base dell’ordinanza genetica ricadevano proprio in quell’arcotemporale e che erano state riprese, indebitamente, a cinque anni di distanza daquei verbali, per dimostrare le esigenze cautelari all’attualità (con riferimentoalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutte resenel 2020).Né le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], rese al dibattimento, sono utili per spostare inavanti il dies ad quem dei reati associativi, mentre quelle di [OSCURATO:PERSONA], a parere del ricorrente, fatti e circostanze risalenti nel tempo, non utiliallo slittamento in avanti della contestazione. Anche le dichiarazioni di Margheritifanno parte del materiale probatorio posto a base della sentenza di condanna diprimo grado, la quale fotografa un segmento temporale chiuso al 31 dicembre2016.In definitiva, i titoli cautelari avrebbero superato lo sbarramento temporaleacclarato in sede di cognizione, riproponendo esiti dichiarativi già appartenenti alprocesso di cognizione concluso con la condanna per i fatti con contestazionechiusa, come accertato in quella sede.Infine, si rimarca che l’ordinanza impugnata attualizza le esigenze cautelarianche con riferimento al contributo di [OSCURATO:PERSONA], senzaconfrontarsi con le deduzioni difensive con le quali si contesta che il Pubblicoministero disponeva del relativo verbale, non osteso, dal 10 gennaio 2022 giàquindi nel corso del dibattimento di primo grado nel quale poteva essereacquisito, ai sensi dell’art. 507 cod. proc. pen., nonché valutato ex art. 192,comma 3 e 4, cod. proc. pen., abilitando peraltro la Difesa alla prova contraria.In ogni caso, per il ricorrente, si tratta di contributo povero e privo dipossibilità di verifica concreta, tanto che [OSCURATO:PERSONA] non conosce nemmeno ilcognome dell’imputato e non specifica le attività da questi compiute, comeosservato in sede di riesame.Anche il contributo offerto da [OSCURATO:PERSONA] non è originale, comenotato con i rilievi difensivi svolti in sede di riesame, senza possibilità di svolgereuna verifica esterna delle sue dichiarazioni circa i rapporti e le dinamiche risalentie remote nel tempo, senza chiarire in che modo questi avrebbe mantenuto irapporti con [OSCURATO:PERSONA]. Rispetto al narrato del collaboratore, anzi, laDifesa aveva dedotto, in sede di riesame, l’assoluta inverosimiglianza delracconto circa l’incontro casuale, avvenuto con [OSCURATO:PERSONA] il 14 febbraio 2024 pressoil Tribunale, circa il contenuto di quell’incontro e la comunicazione da parte diIn ogni caso, si contesta la mancanza argomentativa della valutazione delledichiarazioni dei collaboratori secondo lo schema di cui all’art. 192, comma 3 e4, cod. proc. pen.Da ultimo, si rileva che alcun rilievo può essere riconosciuto alledichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] rese in data 24 luglio 2025, coimputato nelprocesso, destinatario di ordinanza cautelare e, quindi, a conoscenza degli attidel processo o, comunque, della storia del processo svoltosi a carico di [OSCURATO:PERSONA] anni, anche occupando pagine di giornali.Del resto, l’onere di motivazione circa l’attualità e concretezza delle esigenzecautelari è più stringente quanto più ci si allontana dalla data di commissione deifatti, ai sensi dell’art. 292, comma 2, lett. c) cod. proc. pen., come affermatoanche dalle Sez. U n. 40538 del 24/09/2009. Non vi sono procedimenti penaliinstaurati a carico di [OSCURATO:PERSONA] per fatti successivi, e, quanto ai rapporti conl’ambiente di riferimento, valgono le considerazioni svolte in ordine agli elementivalutati nel provvedimento impugnato. Né si può fare a meno di notare chel’ultimo precedente penale a carico risale a circa 25 anni addietro, in assenza dicarichi pendenti. Anche i controlli valorizzati dal Tribunale, peraltro, si collocanomolti anni prima (nel 2015, 2017 e 2020) rispetto all’adozione del nuovo titolocautelare e non possono essere definiti recenti come fa l’ordinanza.3. [OSCURATO:PERSONA] generale di questa Corte, O. Mignolo, ha fattopervenire memoria con la quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.La difesa, Avv. B. Vigilanti, ha fatto pervenire richiesta tempestiva ditrattazione in camera di consiglio partecipata.All’odierna udienza, all’esito della discussione orale, le parti hanno conclusonel senso precisato in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è infondato.1.1. Il primo motivo è inammissibile.Va premesso, quanto alla censura relativa alla dedotta mancanza diautonoma valutazione, che questa è inammissibile in relazione all’ordinanza delTribunale del riesame. Invero, l’ordinanza ex art. 309 cod. proc. pen., diconferma del provvedimento cautelare, non richiede, a pena di nullità,l’autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari,in quanto tale requisito è previsto dall'art. 292, comma 2, cod. proc. pen. conriguardo alla sola decisione adottata dal Giudice che emette la misura inauditaaltera parte, essendo funzionale a garantire l’equidistanza tra l’organo requirenteche ha formulato la richiesta e l’organo giudicante (Sez. 6, n. 1016 del22/10/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278122, che in motivazione ha precisatoche, con riferimento ai provvedimenti cautelari diversi dall'ordinanza genetica exart. 292, cod. proc. pen., possono farsi valere unicamente i vizi dellamotivazione o la motivazione assente o apparente). Allo stesso modo, riguardasolo l’ordinanza genetica la nullità prevista dall’art. 292, comma 2, lett. c-bis)cod. proc. pen. per omessa considerazione degli elementi forniti dalla Difesa.La norma, infatti, prevede che l'ordinanza custodiale genetica è nullaqualora il giudice non esponga e valuti autonomamente i motivi per i quali abbiaritenuto non rilevanti gli elementi forniti dalla Difesa ed è volta a garantire ilcontraddittorio tra le parti, portatrici di interessi contrapposti (vedi inmotivazione Sez. 3, n. n. 41786 del 26/10/2021, Gabbianelli, Rv. 282460 – 01).Peraltro, si deve riscontrare che anche quanto all’ordinanza genetica laprevisione dell'autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi dicolpevolezza non mira ad introdurre un mero formalismo che imponga lariscrittura originale di ciascuna circostanza di fatto rilevante, ma la norma haesplicitato la necessità che, dall'ordinanza, emerga l'effettiva valutazione dellavicenda da parte del giudicante. Invero, l'aggettivo “autonoma” è riferitospecificamente alla valutazione e non all'esposizione dei presupposti di fatto delprovvedimento, sicché, rispetto a quest'ultima, anche dopo la riforma, èconsentito il rinvio — per relationem o per incorporazione — alla richiesta delpubblico ministero, mentre, dall'atto, deve emergere il giudizio critico del giudicesulle ragioni che giustificano l'applicazione della misura (tra le altre, Sez. 1, n.8323 del 15/12/2015, dep. 2016, Cosentino, Rv. 265951).In altri termini, la previsione di un’“autonoma” valutazione è compatibile conun rinvio per relationem o per incorporazione della richiesta del Pubblicoministero che non si traduca in un mero recepimento del contenuto delprovvedimento privo dell'imprescindibile rielaborazione critica (Sez. 2, n. 3289del 14/12/2015, dep. 2016, Astolfi, Rv. 265807).Del resto, si è notato che anche l'ordinanza del riesame può richiamare, oriprodurre, le argomentazioni contenute nel provvedimento impugnato,nell'ambito di una valutazione complessiva destinata a superare, ancheimplicitamente, i motivi dedotti, in rapporto a deduzioni difensive inidonee adisarticolare il ragionamento probatorio proposto nell'ordinanza genetica (Sez. 1,n. 8676 del 15/01/2018, Falduto, Rv. 272628 – 01; arg. ex Sez. 6, n. 566 del29/10/2015, dep. 2016, Nappi, Rv. 265765).Nella specie, peraltro, le deduzioni contenute nei motivi aggiunti risultano, insostanza, confutate dalla motivazione del provvedimento impugnato dove, nelsuo complesso, si fa riferimento alla carenza di prova circa l’irreversibileallontanamento di [OSCURATO:PERSONA] (e del coimputato [OSCURATO:PERSONA]) dal clan [OSCURATO:PERSONA] della cuipersistenza il Tribunale indica dati probatori significativi (v. p. 4 e ss.),valorizzando, peraltro, plurimi elementi di fatto atti a collegare il clan [OSCURATO:PERSONA] amafie storiche (v. p. 10 e ss.).Si tratta, inoltre, di dato confutato, con il ricorso, attraverso unragionamento in fatto, diretto a sollecitare la rivalutazione, da parte di questaCorte, dei contenuti della sentenza di condanna di primo grado e diprovvedimenti irrevocabili citati dal Tribunale, operazione inibita in questa sede.Va ribadito, infatti, che, nel giudizio di legittimità, in materia diprovvedimenti de libertate, è pacifico che il sindacato non possa estendersi allarevisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compresolo spessore degli indizi, né alla rivalutazione delle condizioni soggettivedell'indagato, in relazione alle esigenze cautelari e all'adeguatezza delle misure.Si tratta di apprezzamenti di merito, rientranti nel compito esclusivo einsindacabile del giudice che ha applicato la misura e del Tribunale con funzionedi riesame. La motivazione del provvedimento cautelare è, dunque, censurabilesolo quando sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità alpunto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a renderecomprensibile la logica seguita dal giudice di merito o talmente priva dicoordinazione e carente dei necessari passaggi logici da far risultareincomprensibili le ragioni che hanno giustificato l'applicazione della misura (Sez.6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244 - 01, di cui si riprendono leargomentazioni; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400 - 01Sez. 1, n. 6972, del 7/12/1999, dep. 2000, Alberti, Rv. 215331 - 01).1.2. Il secondo e terzo motivo inerenti al difetto di motivazione, anchequanto alle dichiarazioni dei collaboratori e alla loro incidenza sulla concretezzaed attualità delle esigenze cautelari, sono infondati.Va premesso che il Collegio aderisce all’orientamento secondo il quale (Sez.3, n. 37345 del 09/07/2025, Rv. 288803 – 01; Sez. 6, n. 21809 del 04/06/2025,Rv. 288276 – 01; Sez. 1, n. 13044 del 16/12/2020, dep. 2021, Rv. 280983 –01; Sez. 1, n. 42714 del 19/07/2019, Rv. 277231 – 01), in tema di misurecautelari, quando si procede per i reati di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc.pen., pur operando una presunzione "relativa" di sussistenza delle esigenzecautelari, il tempo trascorso dai fatti contestati, alla luce della riforma di cui allalegge 16 aprile 2015, n. 47, e di una esegesi costituzionalmente orientata dellastessa presunzione, deve essere espressamente considerato dal giudice, ove sitratti di un rilevante arco temporale non segnato da condotte dell'indagatosintomatiche di perdurante pericolosità (cd. tempo silente), che può rientrare tragli "elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari", cui siriferisce lo stesso art. 275, comma 3, cod. proc. pen.In ogni caso, per le mafie cd. storiche, è stato notato (Sez. 5, n. 16434 del21/02/2024, Tavella, Rv. 286267 – 01), in tema di custodia cautelare in carceredisposta per il reato di partecipazione ad associazioni di questo tipo, che lapresunzione di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 275, comma 3,cod. proc. pen. può essere superata solo con il recesso dell'indagatodall'associazione o con l'esaurimento dell'attività associativa, mentre il cd."tempo silente" (ossia il decorso di un apprezzabile lasso di tempo tra l'emissionedella misura e i fatti contestati) non può, da solo, costituire provadell'irreversibile allontanamento dell'indagato dal sodalizio, potendo esserevalutato esclusivamente in via residuale, quale uno dei possibili elementi (tra cui,ad esempio, un'attività di collaborazione o il trasferimento in altra zonaterritoriale) volto a fornire la dimostrazione, in modo obiettivo e concreto, di unasituazione indicativa dell'assenza di esigenze cautelari.Ciò posto, si deve rimarcare che l’ordinanza genetica a carico di [OSCURATO:PERSONA] l’attualità del pericolo di reiterazione dalle dichiarazioni dei collaboratori,rese nel procedimento definito con la sentenza di condanna di primo grado maanche successivamente, quanto in particolare alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] eMaselli, oltre a quelle depositate da ultimo dal Pubblico ministero.La dedotta carenza di motivazione quanto alla indicazione di elementi diriscontro non si confronta con la circostanza che si tratta di plurime dichiarazionietero accusatorie, dunque, in grado di operare, ex art. 192, comma 3, cod. proc.pen., quale reciproco elemento di riscontro. Del resto, quanto alla coerenza elinearità delle dichiarazioni rese anche da ultimo nel procedimento concluso conla condanna dell’imputato per la partecipazione con ruolo apicale al sodaliziodenominato clan [OSCURATO:PERSONA], queste evidentemente hanno trovato adeguatavalutazione di credibilità e affidabilità, tanto da condurre all’adozione delprovvedimento di condanna in sede di cognizione.In ogni caso, si evidenzia, da parte del Tribunale, la mancanza di provadell’irreversibile allontanamento di [OSCURATO:PERSONA] dal clan [OSCURATO:PERSONA], della cui persistenzal’ordinanza impugnata nella presente sede indica plurimi e significativi elementidi fatto (v. p. 11 e ss.).A ciò deve aggiungersi la presunzione assoluta di adeguatezza della custodiain carcere visto il titolo di reato (art. 416-bis cod. pen.) per il quale si procede.Le ordinanze cautelari, poi, congiuntamente, sottolineano che il ricorrente èrisultato privo di proventi derivanti, all’attualità, da attività lecite (v. p. 15 dellaordinanza) in quanto privo di redditi dal 2018, circostanza con la quale il ricorsonon si confronta e che supporta, comunque, dal punto di vista logico lariscontrata carenza di elementi, all’attualità, dai quali trarre provadell’allontanamento dal sodalizio, visti anche i recenti controlli di cui rende contoil provvedimento censurato sicuramente successivi anche alla data di cessazionedella permanenza del reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. (risalenti da ultimo al2020 secondo la prospettazione del ricorrente).Le deduzioni svolte in relazione al reato di cui all’art. 74 TU Stup. non sonodecisive, tenuto conto che, in ogni caso, la misura risulta adottata anche per ilreato di cui all’art. 416-bis cod. pen. contestato con condotta perdurante,ancorché “chiusa” al 2016, quindi, in epoca non molto risalente rispettoall’adozione della misura, tempo con il quale, comunque, il provvedimentoimpugnato a fini cautelari – unici che interessano nella presente sede - siconfronta compiutamente.2. Segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali.Non derivando, dal presente provvedimento, la liberazione di [OSCURATO:PERSONA],seguono gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc.pen. a cura della Cancelleria. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così deciso, il 24 febbraio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteBarbara [OSCURATO:PERSONA]