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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31009/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che, con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Sorveglianza di Perugia, ha dichiarato non luogo a provvedere per sopravvenuta carenza di interesse in relazione al reclamo, proposto da [OSCURATO:PERSONA], detenuto in regime differenziato, avverso il provvedimento con il quale il Magistrato di sorveglianza di Spoleto, in data 19 ottobre 2023, ha trasmesso gli atti al Direttore della Casa circondariale di Spoleto sulla richiesta di consegna, senza ritardo e senza controllo, di compact disc contenenti atti processuali. [OSCURATO:PERSONA] che i motivi proposti dalla difesa, avv.

T. Celi (violazione degli artt. 35-bis, 69 Ord. pen., 3 Cost., 6 CEDU, 105 cod. proc. pen., 35 disp. att. cod. proc. pen., vizio di motivazione, violazione della procedura di trattenimento della corrispondenza tra difensore e detenuto) sono inammissibili in quanto carenti di interesse, perché diretti a ottenere enunciati di principio, senza illustrazione puntuale di un sostanziale effetto favorevole per il detenuto.

Rilevato, infatti, che i compact disc di cui si chiedeva la trasmissione, sono indicati come consegnati al detenuto in data 10 gennaio 2023 e che la difesa insiste per ottenere una pronuncia che disciplini, per il futuro, le modalità di consegna da parte della Casa circondariale, senza procedere a ispezione, con immediata evasione della richiesta, contestando la procedura seguita dall'Istituto di pena, nonché invocando la non operatività del visto di censura sulla corrispondenza informatica, tra detenuto e difensore, eccependo la violazione degli artt. 103 cod. proc. pen. e 35 disp. att. cod. proc. pen., in caso di visione degli atti da consegnare da parte della Polizia penitenziaria. [OSCURATO:PERSONA] che costituisce ius receptum della giurisprudenza di questa Corte il principio secondo il quale, nel sistema processuale penale, la nozione di interesse a impugnare non può essere identificata nel mero interesse al rispetto di una norma di legge da parte dell'ordinamento giuridico (cfr. Sez.

U, n. 6624 del 27/10/2011, Marinaj, Rv. 251693), dovendo piuttosto individuarsi l'interesse a impugnare, in una prospettiva giurisdizionale di natura eminentemente utilitaristica, consistente nelle finalità concretamente perseguita dal soggetto impugnante, tendente a rimuovere una situazione derivante da una decisione giudiziale, cui si collega il conseguimento di un'utilità, costituita da un provvedimento più vantaggioso rispetto a quello impugnato (tra le varie, Sez. 2, n. 37876 del 12/09/2023, Rv. 285026 - 01; Sez. 6, n. 12722 del 12/02/2009, Rv. 243242 - 01; Sez. 5, n. 43983 del 15/07/2009, D'Ingeo, Rv. 245100 - 01 in tema di impugnazione della parte pubblica).[OSCURATO:PERSONA], che segue l'inammissibilità del ricorso e la condanna al pagamento delle spese processuali, nonché (cfr.

Corte Cost. n. 186 del 13 giugno 2000), valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a norma dell'art.616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, considerati i motivi devoluti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 alla Cassa delle ammende.

Così deciso, il 19 giugno 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che, con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Sorveglianza di Perugia, ha dichiarato non luogo a provvedere per sopravvenuta carenza di interesse in relazione al reclamo, proposto da [OSCURATO:PERSONA], detenuto in regime differenziato, avverso il provvedimento con il quale il Magistrato di sorveglianza di Spoleto, in data 19 ottobre 2023, ha trasmesso gli atti al Direttore della Casa circondariale di Spoleto sulla richiesta di consegna, senza ritardo e senza controllo, di compact disc contenenti atti processuali. [OSCURATO:PERSONA] che i motivi proposti dalla difesa, avv. T. Celi (violazione degli artt. 35-bis, 69 Ord. pen., 3 Cost., 6 CEDU, 105 cod. proc. pen., 35 disp. att. cod. proc. pen., vizio di motivazione, violazione della procedura di trattenimento della corrispondenza tra difensore e detenuto) sono inammissibili in quanto carenti di interesse, perché diretti a ottenere enunciati di principio, senza illustrazione puntuale di un sostanziale effetto favorevole per il detenuto. Rilevato, infatti, che i compact disc di cui si chiedeva la trasmissione, sono indicati come consegnati al detenuto in data 10 gennaio 2023 e che la difesa insiste per ottenere una pronuncia che disciplini, per il futuro, le modalità di consegna da parte della Casa circondariale, senza procedere a ispezione, con immediata evasione della richiesta, contestando la procedura seguita dall'Istituto di pena, nonché invocando la non operatività del visto di censura sulla corrispondenza informatica, tra detenuto e difensore, eccependo la violazione degli artt. 103 cod. proc. pen. e 35 disp. att. cod. proc. pen., in caso di visione degli atti da consegnare da parte della Polizia penitenziaria. [OSCURATO:PERSONA] che costituisce ius receptum della giurisprudenza di questa Corte il principio secondo il quale, nel sistema processuale penale, la nozione di interesse a impugnare non può essere identificata nel mero interesse al rispetto di una norma di legge da parte dell'ordinamento giuridico (cfr. Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, Marinaj, Rv. 251693), dovendo piuttosto individuarsi l'interesse a impugnare, in una prospettiva giurisdizionale di natura eminentemente utilitaristica, consistente nelle finalità concretamente perseguita dal soggetto impugnante, tendente a rimuovere una situazione derivante da una decisione giudiziale, cui si collega il conseguimento di un'utilità, costituita da un provvedimento più vantaggioso rispetto a quello impugnato (tra le varie, Sez. 2, n. 37876 del 12/09/2023, Rv. 285026 - 01; Sez. 6, n. 12722 del 12/02/2009, Rv. 243242 - 01; Sez. 5, n. 43983 del 15/07/2009, D'Ingeo, Rv. 245100 - 01 in tema di impugnazione della parte pubblica).[OSCURATO:PERSONA], che segue l'inammissibilità del ricorso e la condanna al pagamento delle spese processuali, nonché (cfr. Corte Cost. n. 186 del 13 giugno 2000), valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a norma dell'art.616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, considerati i motivi devoluti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 19 giugno 202
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