CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 04282/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/10/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ([OSCURATO:PERSONA]) Rilevato che l'unico motivo di ricorso dedotto, oltre che generico (consistendo nella sommatoria di pur condivisibili principi affermati dalla giurisprudenza), risulta manifestamente infondato, allegando una presunta inconfigurabilità del delitto di oltraggio a fronte di una condotta commessa in luogo aperto al pubblico ed alla presenza di più persone. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 13 dicembre 2024 Il consigliere estensore idente ando lIct , Pierligi D Stefano [OSCURATO:PERSONA] \ IN 3I 2025 io Giudiz