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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 maggio 2023

Cassazione n. 17233/2023

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.28682/2014 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliatain Roma alla via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa, ope legis; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentat a e difes a dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], in forza di procura speciale a margine del controricorso,ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma alla via della Consulta n. 1b; –controricorrente– IRES r.g. n. 28682/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, n. 2 013 / 1 1 /2014 , pronunciata in data 7 /03/ 2014 e pubblicata in data 15/04/2014, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/05/2023dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. L’Agenzia delle entrate della Lombardia, [OSCURATO:PERSONA], emetteva avviso di accertamento nei confronti della società Rohm and [OSCURATO:SOCIETA]., sulla base di quattro rilievi: costi indeducibili a fronte di operazioni di transfer pricing; costi indeducibili ex art. 103, comma 3 , t.u.i.r.; omessa tassazione di dividendi in violazione dell’art. 89,comma 3 , t.u.i.r.; utilizzo indebito di per d ite di periodi di imposta precedenti in violazione dell’art. 84, comma 1 , t.u.i.r.

La C.T.P. di Milano, adita dalla società, accoglieva parzialmente il ricorso, annullando il quarto rilievo e, in parte, il secondo.

La C.T.R. della Lombardia accoglieva parzialmente l’appello principale della società, annullando in parte il primo rilievo e integralmente il terzo rilievo; respingeva l’appello dell’ufficio.

3. Contro tale sentenza propone ricorsol’Agenzia delle entrate, con sei motivi.

La società ha depositato controricorso e proposto ricorso incidentale affidato a sette motivi.

4. I l ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 24/05/2023, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380-bis.1, cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31/08/2016, n.168, conv. in l . 25/10/ 2016, n. 197 .

Considerato che:

1. La ricorrente propone sei motivi di ricorso. r.g. n. 28682/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] il primo motivo, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., deduce la nullità della sentenza per la mancata esposizione dei fatti e dello svolgimento del processo, violazione e falsa applicazione dell’art. 36, comma 2, nn. 2 e 4 d.lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 132, secondo comma, cod. proc. civ. e dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ.

Con il secondo motivo,in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., deduce la nullità della sentenza per mancanza della motivazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 61 e 36, comma 2, n.4 d.lgs. n. 546 del 1992 e violazione dell’art. 132 cod. proc. civ. e dell’art. 111 Cost., in merito all’accoglimento della domanda sul primo rilievo dell’accertamento.

Col terzo motivo, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 110, comma 7, e dell’art. 9, comma 3, d.P.R. n. 917 del 1986, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.

Col quarto motivo deduce,ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.5 cod. proc. civ., la omessa o insufficiente motivazione su di un fatto decisivo nella controversia, in relazione all’accoglimento della domanda sul terzo rilievo dell’avviso di accertamento.

Con il quinto motivo, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 89, comma 3, d.P.R. n. 917 del 1986 Con il sesto motivo, deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., la nullità della sentenza per mancanza della motivazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 61 e 36, comma 2, n.4 d.lgs. n. 546 del 1992 e violazione dell’art. 132 cod. proc. civ. e dell’art. 111 Cost., con riferimento al secondo rilievo dell’accertamento e alla statuizione sulle sanzioni.

1.1. La società propo ne sette motivi di ricorso incidentale. r.g. n. 28682/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] primo motivo di ricorso incidentale, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., deduce nullità della sentenza per omessa pronuncia su plurimi motivi di appello, ai sensi dell’art. 112 cod. proc. civ., in ordine al primo rilievo in tema di transfer pricing.

Con il secondo motivo di ricorso incidentale la società, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ ., deduce violazione dell’art. 110, comma 7, t.u.i.r., dell’art. 9, comma 3, t.u.i.r., e dell’art. 9 della Convenzione contro le doppie imposizioni tra l’Italia e i paesi di residenza delle consociate con cui essa ha effettuato acquisti e vendite infragruppo, nella parte in cui i giudici di appello hanno disconosciuto il metodo RPM adottato dalla società.

Con il terzo motivo di ricorso incidentale la società, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ ., deduce violazione dell’art. 110, comma 7, t.u.i.r., e dell’art. 9, comma 3, t.u.i.r., lamentando l’illegittimità della sentenza nella parte in cui i giudici, con riguardo al primo rilievo, hanno riconosciuto l’applicazione del metodo TNMM adottato dall’Agenzia.

Con il quarto motivo di ricorso incidentale la società, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3cod. proc. civ . , deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 21-octies, primo comma, l. n. 241 del1990, e del principio giurisprudenziale della invalidità derivata, lamentando l’illegittimità della sentenza nella parte in cui i giudici hanno parzialmente confermato il quarto rilievo, relativo all’utilizzo di perdite pregresse in compensazione con il reddito dichiarato a fini Ires anno 2006.

Con il quinto motivo, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2729, primo comma, cod. civ., lamentando l ’ illegittimità della sentenza impugnata nella parte in cui i giudici,con riferimento alla porzione che è stata confermata del primo e del quarto rilievo, hanno riconosciuto la r.g. n. 28682/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] legittimità delle sanzioni irrogate, escludendo l’esimente dell’errore sul fatto.

Con il sesto motivo, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 6, comma 2, d.lgs. n. 472 del 1997, dell’art. 10, comma 3, l. n. 212 del 200, dell’art.8 d.lgs. n. 546 del 1992, lamentando la illegittimità della decisione ove i giudici di appello hanno riconosciuto la legittimità delle sanzioni irrogate in merito al primo rilievo, escludendo la sussistenza dell’esimente per errore di diritto.

Con il settimo motivo, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 7, comma 3, d.lgs. n. 472 del 1997, lamentando l’illegittimità della sentenza nella parte in cui i giudici di appello hanno confermato l’incremento delle sanzioni nellamisura del 10% disposto dall’Agenzia a titolo di recidiva.

2. L’ufficio, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] , ha depositato atto di rinuncia al ricorso principale, evidenziando che con nota prot. 2017/66025 l’Agenzia delle entrate aveva comunicato che era intervenuta medio tempore la ridefinizione della pretesa fiscale ad opera della stessa Amministrazione finanziaria.

Infatti, in data 23/12/2016 la Direzione regionaledella Lombardia dell’Agenzia delle e ntrate aveva emesso il provvedimento prot. 2016/192895 di annullamento parziale dell’avviso di accertamento n.

TMB035D00871/201, con conseguente rideterminazione della pretesa erariale, nonché delle sanzioni, e, sulla scorta di tale atto, la società Rohm and [OSCURATO:SOCIETA]. in data 30/12/2016 aveva adempiuto all’obbligo tributario definito con l’avviso di accertamento (come modificato in autotutela) versando, a mezzo F24, gli importi dovuti.

La società, in data 29/12/2022, ha depositato atto di rinuncia al ricorso incidentale, sottoscritto dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], in forza r.g. n. 28682/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] della procura speciale a rinunciare conferitagli dal legale rappresentante della società, [OSCURATO:PERSONA], allegata alla rinuncia medesima, evidenziando l’avvenuto pagamento delle somme dovute come rideterminatedall’ufficio.

3. La rinuncia al ricorso per cassazione risulta perfezionata nel caso in cui la controparte ne abbia comunque avuto conoscenza prima dell'inizio dell'udienza, e, trattandosi di atto unilaterale recettizio, produce l'estinzione del processo a prescindere dall'accettazione, che rileva solo ai fini delle spese (Cass., Sez.

U., 24/12/2019, n. 34429; Cass. 29/07/2014, n. 17187).

Invero, poiché l'art. 306 cod. proc. civ. non si applica al giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso non integra un atto cosiddetto accettizio (che richiede, cioè, l'accettazione della controparte per essere produttivo di effetti processuali).

4. Le spese di lite, in ragione della concorde richiesta delle parti e della oggettiva complessità della controversia, devono essere compensate.

Non sussistono i presupposti processuali per l'applicazione del pagamento del cd. doppio contributo unificato, di cui all'art. 13, comma 1-quater

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.28682/2014 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliatain Roma alla via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa, ope legis; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentat a e difes a dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], in forza di procura speciale a margine del controricorso,ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma alla via della Consulta n. 1b; –controricorrente– IRES r.g. n. 28682/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, n. 2 013 / 1 1 /2014 , pronunciata in data 7 /03/ 2014 e pubblicata in data 15/04/2014, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/05/2023dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. L’Agenzia delle entrate della Lombardia, [OSCURATO:PERSONA], emetteva avviso di accertamento nei confronti della società Rohm and [OSCURATO:SOCIETA]., sulla base di quattro rilievi: costi indeducibili a fronte di operazioni di transfer pricing; costi indeducibili ex art. 103, comma 3 , t.u.i.r.; omessa tassazione di dividendi in violazione dell’art. 89,comma 3 , t.u.i.r.; utilizzo indebito di per d ite di periodi di imposta precedenti in violazione dell’art. 84, comma 1 , t.u.i.r. La C.T.P. di Milano, adita dalla società, accoglieva parzialmente il ricorso, annullando il quarto rilievo e, in parte, il secondo. La C.T.R. della Lombardia accoglieva parzialmente l’appello principale della società, annullando in parte il primo rilievo e integralmente il terzo rilievo; respingeva l’appello dell’ufficio. 3. Contro tale sentenza propone ricorsol’Agenzia delle entrate, con sei motivi. La società ha depositato controricorso e proposto ricorso incidentale affidato a sette motivi. 4. I l ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 24/05/2023, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380-bis.1, cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31/08/2016, n.168, conv. in l . 25/10/ 2016, n. 197 . Considerato che: 1. La ricorrente propone sei motivi di ricorso. r.g. n. 28682/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] il primo motivo, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., deduce la nullità della sentenza per la mancata esposizione dei fatti e dello svolgimento del processo, violazione e falsa applicazione dell’art. 36, comma 2, nn. 2 e 4 d.lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 132, secondo comma, cod. proc. civ. e dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ. Con il secondo motivo,in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., deduce la nullità della sentenza per mancanza della motivazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 61 e 36, comma 2, n.4 d.lgs. n. 546 del 1992 e violazione dell’art. 132 cod. proc. civ. e dell’art. 111 Cost., in merito all’accoglimento della domanda sul primo rilievo dell’accertamento. Col terzo motivo, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 110, comma 7, e dell’art. 9, comma 3, d.P.R. n. 917 del 1986, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. Col quarto motivo deduce,ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.5 cod. proc. civ., la omessa o insufficiente motivazione su di un fatto decisivo nella controversia, in relazione all’accoglimento della domanda sul terzo rilievo dell’avviso di accertamento. Con il quinto motivo, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 89, comma 3, d.P.R. n. 917 del 1986 Con il sesto motivo, deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., la nullità della sentenza per mancanza della motivazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 61 e 36, comma 2, n.4 d.lgs. n. 546 del 1992 e violazione dell’art. 132 cod. proc. civ. e dell’art. 111 Cost., con riferimento al secondo rilievo dell’accertamento e alla statuizione sulle sanzioni. 1.1. La società propo ne sette motivi di ricorso incidentale. r.g. n. 28682/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] primo motivo di ricorso incidentale, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., deduce nullità della sentenza per omessa pronuncia su plurimi motivi di appello, ai sensi dell’art. 112 cod. proc. civ., in ordine al primo rilievo in tema di transfer pricing. Con il secondo motivo di ricorso incidentale la società, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ ., deduce violazione dell’art. 110, comma 7, t.u.i.r., dell’art. 9, comma 3, t.u.i.r., e dell’art. 9 della Convenzione contro le doppie imposizioni tra l’Italia e i paesi di residenza delle consociate con cui essa ha effettuato acquisti e vendite infragruppo, nella parte in cui i giudici di appello hanno disconosciuto il metodo RPM adottato dalla società. Con il terzo motivo di ricorso incidentale la società, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ ., deduce violazione dell’art. 110, comma 7, t.u.i.r., e dell’art. 9, comma 3, t.u.i.r., lamentando l’illegittimità della sentenza nella parte in cui i giudici, con riguardo al primo rilievo, hanno riconosciuto l’applicazione del metodo TNMM adottato dall’Agenzia. Con il quarto motivo di ricorso incidentale la società, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3cod. proc. civ . , deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 21-octies, primo comma, l. n. 241 del1990, e del principio giurisprudenziale della invalidità derivata, lamentando l’illegittimità della sentenza nella parte in cui i giudici hanno parzialmente confermato il quarto rilievo, relativo all’utilizzo di perdite pregresse in compensazione con il reddito dichiarato a fini Ires anno 2006. Con il quinto motivo, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2729, primo comma, cod. civ., lamentando l ’ illegittimità della sentenza impugnata nella parte in cui i giudici,con riferimento alla porzione che è stata confermata del primo e del quarto rilievo, hanno riconosciuto la r.g. n. 28682/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] legittimità delle sanzioni irrogate, escludendo l’esimente dell’errore sul fatto. Con il sesto motivo, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 6, comma 2, d.lgs. n. 472 del 1997, dell’art. 10, comma 3, l. n. 212 del 200, dell’art.8 d.lgs. n. 546 del 1992, lamentando la illegittimità della decisione ove i giudici di appello hanno riconosciuto la legittimità delle sanzioni irrogate in merito al primo rilievo, escludendo la sussistenza dell’esimente per errore di diritto. Con il settimo motivo, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 7, comma 3, d.lgs. n. 472 del 1997, lamentando l’illegittimità della sentenza nella parte in cui i giudici di appello hanno confermato l’incremento delle sanzioni nellamisura del 10% disposto dall’Agenzia a titolo di recidiva. 2. L’ufficio, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] , ha depositato atto di rinuncia al ricorso principale, evidenziando che con nota prot. 2017/66025 l’Agenzia delle entrate aveva comunicato che era intervenuta medio tempore la ridefinizione della pretesa fiscale ad opera della stessa Amministrazione finanziaria. Infatti, in data 23/12/2016 la Direzione regionaledella Lombardia dell’Agenzia delle e ntrate aveva emesso il provvedimento prot. 2016/192895 di annullamento parziale dell’avviso di accertamento n. TMB035D00871/201, con conseguente rideterminazione della pretesa erariale, nonché delle sanzioni, e, sulla scorta di tale atto, la società Rohm and [OSCURATO:SOCIETA]. in data 30/12/2016 aveva adempiuto all’obbligo tributario definito con l’avviso di accertamento (come modificato in autotutela) versando, a mezzo F24, gli importi dovuti. La società, in data 29/12/2022, ha depositato atto di rinuncia al ricorso incidentale, sottoscritto dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], in forza r.g. n. 28682/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] della procura speciale a rinunciare conferitagli dal legale rappresentante della società, [OSCURATO:PERSONA], allegata alla rinuncia medesima, evidenziando l’avvenuto pagamento delle somme dovute come rideterminatedall’ufficio. 3. La rinuncia al ricorso per cassazione risulta perfezionata nel caso in cui la controparte ne abbia comunque avuto conoscenza prima dell'inizio dell'udienza, e, trattandosi di atto unilaterale recettizio, produce l'estinzione del processo a prescindere dall'accettazione, che rileva solo ai fini delle spese (Cass., Sez. U., 24/12/2019, n. 34429; Cass. 29/07/2014, n. 17187). Invero, poiché l'art. 306 cod. proc. civ. non si applica al giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso non integra un atto cosiddetto accettizio (che richiede, cioè, l'accettazione della controparte per essere produttivo di effetti processuali). 4. Le spese di lite, in ragione della concorde richiesta delle parti e della oggettiva complessità della controversia, devono essere compensate. Non sussistono i presupposti processuali per l'applicazione del pagamento del cd. doppio contributo unificato, di cui all'art. 13, comma 1-quater
Sentenza Cassazione n. 17233/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris