CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 2 novembre 2023
Cassazione n. 04892/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha respinto il reclamo interposto dall'odierno ricorrente avverso il provvedimento del Magistrato di Sorveglianza di Frosinone che aveva disatteso l'istanza di riduzione della pena per detenzione degradante ex art. 35 ter ord. pen.. 2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione Celano, per mezzo del difensore, deducendo, quale unico motivo, vizio motivazionale ex art. 606 co.1 lett. e) c.p.p. per avere il Tribunale di Sorveglianza omesso di valutare le richieste afferenti il periodo di detenzione compreso fra il 25.07.2016 ed il 05.07.2020. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria scritta ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. L'ordinanza impugnata ha mancato di dialogare con una fondamentale deduzione difensiva, pure specificamente proposta. Con l'originaria istanza, Celano aveva richiesto al Magistrato di sorveglianza di Frosinone una riduzione di pena per detenzione degradante in relazione ai periodi detentivi dal 25/07/2016 al 05/07/2020 e dal 06/07/2020 al 16/06/2022. Il Tribunale ha esaminato il reclamo proposto dal Celano, respingendolo, solo con riferimento al periodo dal 06/07/2020 al 16/06/2022 - profilo che non risulta attinto da alcuna censura -, omettendo invece ogni valutazione in ordine al periodo detentivo dal 25/07/2016 al 05/07/2020. 3. Tale omissione rende dunque necessario l'annullamento dell'impugnata ordinanza, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Roma perché provveda a colmare l'evidenziata lacuna motivazionale. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata relativamente all'omessa valutazione dell'istanza relativa al periodo detenzione decorso tra il 25/07/2016 e ilK 05/07/2020 con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Roma. Così deciso il 2 novembre 2023 Il Consigliere estensor