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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 febbraio 2020

Cassazione n. 45166/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI VENEZIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2020 del [OSCURATO:PERSONA] di CONEGLIANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe il Giudice di pace di Conegliano ha dichiarato non doversi procedere a carico di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di lesioni personali lievi perché estinto per remissione di querela.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Venezia per un unico motivo con il quale lamenta la mancanza di motivazione.

Evidenzia che la sentenza si compone di due pagine, delle quali la prima è dedicata alla intestazione della sentenza e la motivazione in cui si afferma che il reato è estinto per remissione della querela e la seconda contiene il dispositivo.

Difetta, quindi, la concisa esposizione dei motivi in fatto e diritto sui quali si fonda la decisione.

In particolare, non si chiarisce se la remissione della querela sia processuale o extraprocessuale e, in questa seconda ipotesi, se la remissione sia tacita; neppure si spiega se la remissione sia stata accettata ed in che modo.

3. Il ricorso è inammissibile.

3.1. In primo luogo, contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente, non è dato riscontrare una effettiva assenza di motivazione nella sentenza impugnata.

Nonostante la estrema concisione delle ragioni esplicative del decisum, è indubbio che nel caso in disamina il giudicante abbia inequivocabilmente dato conto del fatto che nel corso del processo è intervenuta una valida remissione di querela da parte della persona offesa, cui è conseguita una pronuncia di non doversi procedere nei confronti dell'imputato per estinzione del reato ex art. 152 cod. pen., con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali.

Nel caso di specie, dunque, non ci si trova di fronte a una motivazione inesistente o apparente, per inquadrare la quale occorre richiamare la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, in tema di vizio della motivazione delle sentenze, la motivazione apparente e, dunque, inesistente è ravvisabile soltanto quando sia del tutto avulsa dalle risultanze processuali o si avvalga di argomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa, ossia in tutti i casi in cui il ragionamento espresso dal giudice a sostegno della decisione adottata sia soltanto fittizio e perciò sostanzialmente inesistente (Sez. 5, n. 9677 del 14/07/2014 - dep. 2015, Vassallo, Rv. 263100; Sez. 5, n. 24862 del 19/05/2010, Mastrogiovanni, Rv. 247682).

La redazione della motivazione, infatti, ha la funzione - che deve ritenersi essenzialmente rispettata nel caso in esame - di rendere conoscibili alle parti processuali e alla collettività le ragioni logiche e giuridiche che hanno condotto alla decisione, permettendo al contempo alle parti del processo di dedurre ed esporre eventuali motivi di impugnazione.

Sotto questo profilo, il dedotto vizio di mancanza di motivazione è manifestamente infondato.

3.2. Inoltre, è inammissibile il ricorso per cassazione del P.M. con il quale si denunci la nullità di una sentenza di assoluzione per mancanza assoluta della motivazione, non sussistendo alcun interesse all'impugnazione in difetto di qualsiasi specificazione delle ragioni della erroneità della decisione, ovvero dell'indicazione dello specifico vantaggio perseguito con l'annullamento della medesima (Sez. 6, n. 40536 del 14/10/2010, Berforini, Rv. 248687; Sez. 2, n. 23029 del 27/03/2013 Bousmina, Rv. 256487).

Ai fini della sussistenza del necessario interesse ad impugnare, non è sufficiente la mera pretesa preordinata all'astratta osservanza della legge e alla correttezza giuridica della decisione, essendo invece necessario che sia comunque dedotto un pregiudizio concreto e suscettibile di essere eliminato dalla riforma o dall'annullamento della decisione impugnata (Sez. 3, n. 30547 del 06/03/2019, Chiocchio, Rv. 276274).

Nel caso di specie, il ricorrente si è limitato a prospettare il vizio di mancanza di motivazione, senza specificare alcun concreto pregiudizio meritevole di essere eliminato mediante l'invocato annullamento dell'impugnato provvedimento.

La parte pubblica, in sostanza, non ha evidenziato alcun elemento specifico da cui desumere l'effettiva erroneità logico-giuridica della decisione di merito (ad es. dando conto della assenza di una valida accettazione della remissione di querela), e quindi il suo interesse ad ottenere l'annullamento della stessa in sede di legittimità.

Sotto questo profilo, il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 591, lett. a), cod. proc. pen., in relazione alla disposizione di cui all'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., che stabilisce che per proporre impugnazione è necessario avervi interesse.

3.3. Infine, appare doveroso segnalare che dagli atti risulta che la persona offesa ha rimesso la querela all'udienza del 21 febbraio 2020 e che a detta udienza il difensore, munito a tal fine di procura speciale, ha dichiarato di accettare la rimessione.

Appare, quindi, conforme a diritto la sentenza emessa dal Giudice di pace, anche qualora si volesse accedere alla tesi della nullità della stessa per assenza di motivazione.

A fronte della accertata presentazione di un atto di remissione di querela debitamente accettato, l'eventuale sussistenza di vizi della sentenza impugnata 3 //b non esimerebbe la Cassazione dal pronunciare una declaratoria di estinzione del reato per remissione di querela, anche in presenza di ricorso da qualificarsi inammissibile, atteso che l'art. 152, comma terzo, cod. pen. prevede che la remissione possa intervenire fino a che non sia stata pronunciata condanna, e deve intendersi per tale solo quella che abbia acquistato carattere di irrevocabilità; il che, nel caso sia stato proposto ricorso per cassazione, si verifica, ai sensi dell'art. 648, comma 2, cod. proc. pen., solo «dal giorno in cui è pronunciata l'ordinanza o la sentenza che dichiara inammissibile o rigetta il ricorso» (Sez. 5, n. 21520 del 08/05/2002, Malfatto B, Rv. 221928).

Risulta, quindi, ulteriormente confermata l'inammissibilità del ricorso della parte pubblica, le cui ragioni sono state sviluppate in maniera completamente avulsa dalla realtà processuale.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso del Procuratore genera

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI VENEZIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2020 del [OSCURATO:PERSONA] di CONEGLIANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe il Giudice di pace di Conegliano ha dichiarato non doversi procedere a carico di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di lesioni personali lievi perché estinto per remissione di querela. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Venezia per un unico motivo con il quale lamenta la mancanza di motivazione. Evidenzia che la sentenza si compone di due pagine, delle quali la prima è dedicata alla intestazione della sentenza e la motivazione in cui si afferma che il reato è estinto per remissione della querela e la seconda contiene il dispositivo. Difetta, quindi, la concisa esposizione dei motivi in fatto e diritto sui quali si fonda la decisione. In particolare, non si chiarisce se la remissione della querela sia processuale o extraprocessuale e, in questa seconda ipotesi, se la remissione sia tacita; neppure si spiega se la remissione sia stata accettata ed in che modo. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. In primo luogo, contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente, non è dato riscontrare una effettiva assenza di motivazione nella sentenza impugnata. Nonostante la estrema concisione delle ragioni esplicative del decisum, è indubbio che nel caso in disamina il giudicante abbia inequivocabilmente dato conto del fatto che nel corso del processo è intervenuta una valida remissione di querela da parte della persona offesa, cui è conseguita una pronuncia di non doversi procedere nei confronti dell'imputato per estinzione del reato ex art. 152 cod. pen., con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali. Nel caso di specie, dunque, non ci si trova di fronte a una motivazione inesistente o apparente, per inquadrare la quale occorre richiamare la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, in tema di vizio della motivazione delle sentenze, la motivazione apparente e, dunque, inesistente è ravvisabile soltanto quando sia del tutto avulsa dalle risultanze processuali o si avvalga di argomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa, ossia in tutti i casi in cui il ragionamento espresso dal giudice a sostegno della decisione adottata sia soltanto fittizio e perciò sostanzialmente inesistente (Sez. 5, n. 9677 del 14/07/2014 - dep. 2015, Vassallo, Rv. 263100; Sez. 5, n. 24862 del 19/05/2010, Mastrogiovanni, Rv. 247682). La redazione della motivazione, infatti, ha la funzione - che deve ritenersi essenzialmente rispettata nel caso in esame - di rendere conoscibili alle parti processuali e alla collettività le ragioni logiche e giuridiche che hanno condotto alla decisione, permettendo al contempo alle parti del processo di dedurre ed esporre eventuali motivi di impugnazione. Sotto questo profilo, il dedotto vizio di mancanza di motivazione è manifestamente infondato. 3.2. Inoltre, è inammissibile il ricorso per cassazione del P.M. con il quale si denunci la nullità di una sentenza di assoluzione per mancanza assoluta della motivazione, non sussistendo alcun interesse all'impugnazione in difetto di qualsiasi specificazione delle ragioni della erroneità della decisione, ovvero dell'indicazione dello specifico vantaggio perseguito con l'annullamento della medesima (Sez. 6, n. 40536 del 14/10/2010, Berforini, Rv. 248687; Sez. 2, n. 23029 del 27/03/2013 Bousmina, Rv. 256487). Ai fini della sussistenza del necessario interesse ad impugnare, non è sufficiente la mera pretesa preordinata all'astratta osservanza della legge e alla correttezza giuridica della decisione, essendo invece necessario che sia comunque dedotto un pregiudizio concreto e suscettibile di essere eliminato dalla riforma o dall'annullamento della decisione impugnata (Sez. 3, n. 30547 del 06/03/2019, Chiocchio, Rv. 276274). Nel caso di specie, il ricorrente si è limitato a prospettare il vizio di mancanza di motivazione, senza specificare alcun concreto pregiudizio meritevole di essere eliminato mediante l'invocato annullamento dell'impugnato provvedimento. La parte pubblica, in sostanza, non ha evidenziato alcun elemento specifico da cui desumere l'effettiva erroneità logico-giuridica della decisione di merito (ad es. dando conto della assenza di una valida accettazione della remissione di querela), e quindi il suo interesse ad ottenere l'annullamento della stessa in sede di legittimità. Sotto questo profilo, il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 591, lett. a), cod. proc. pen., in relazione alla disposizione di cui all'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., che stabilisce che per proporre impugnazione è necessario avervi interesse. 3.3. Infine, appare doveroso segnalare che dagli atti risulta che la persona offesa ha rimesso la querela all'udienza del 21 febbraio 2020 e che a detta udienza il difensore, munito a tal fine di procura speciale, ha dichiarato di accettare la rimessione. Appare, quindi, conforme a diritto la sentenza emessa dal Giudice di pace, anche qualora si volesse accedere alla tesi della nullità della stessa per assenza di motivazione. A fronte della accertata presentazione di un atto di remissione di querela debitamente accettato, l'eventuale sussistenza di vizi della sentenza impugnata 3 //b non esimerebbe la Cassazione dal pronunciare una declaratoria di estinzione del reato per remissione di querela, anche in presenza di ricorso da qualificarsi inammissibile, atteso che l'art. 152, comma terzo, cod. pen. prevede che la remissione possa intervenire fino a che non sia stata pronunciata condanna, e deve intendersi per tale solo quella che abbia acquistato carattere di irrevocabilità; il che, nel caso sia stato proposto ricorso per cassazione, si verifica, ai sensi dell'art. 648, comma 2, cod. proc. pen., solo «dal giorno in cui è pronunciata l'ordinanza o la sentenza che dichiara inammissibile o rigetta il ricorso» (Sez. 5, n. 21520 del 08/05/2002, Malfatto B, Rv. 221928). Risulta, quindi, ulteriormente confermata l'inammissibilità del ricorso della parte pubblica, le cui ragioni sono state sviluppate in maniera completamente avulsa dalla realtà processuale. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso del Procuratore genera
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