CassazionesentenzaSezione LDecisione del 14 aprile 2026
Cassazione n. 09435/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RIANA, rappresentati edifesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrenti -contro[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in2025 persona del legale rappresentante pro tempore,5258 rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 25/2022 della CORTE D'APPELLO diCAMPOBASSO, depositata il 31/03/2022 R.G.N. 111/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera diconsiglio del 16/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 23822/20221. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Numero sezionale 5258/2025Numero di raccolta generale 9435/2026Campobasso respingeva l’appello proposto dagli odierni Data pubblicazione 14/04/2026ricorrenti indicati in epigrafe, dipendenti dell’AziendaSanitaria [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) con la qualifica diinfermieri professionali, di cat D., avverso la sentenza del20/7/2021 con la quale il Tribunale di Larino avevarespinto:a) la domanda, dai medesimi proposta, di risarcimento deldanno da demansionamento, fondata sull’assunto che daoltre dieci anni, presso l’[OSCURATO:PERSONA] di Termoli,essi svolgevano “anche” mansioni (ausilio alle ditteincaricate della distribuzione dei pasti; assistenza aipazienti nell’igiene personale; cambio della biancheria;disinfezione e riordino delle unità di degenza;accompagnamento dei ricoverati presso i laboratori;trasporto salme; raccolta e stoccaggio di materiali e rifiuti;ausilio nella distribuzione del vitto; occasionalmente, anchepulizia e disinfezione dei pavimenti) rientranti nei profilidegli OTA (operatori tecnici addetti all’assistenza) e OSS(Operatore sociosanitario), rispettivamente di Cat. B e Bs;e di inibitoria alla prosecuzione dell’illecito;b) la domanda di pagamento di differenze retributive, dadeterminarsi ex Cost. 36, fondata sugli stessi fatti.2. La Corte di appello, per quanto qui rileva, respingeva nelmerito il gravame, perché (in sintesi): le stesse allegazionimansioni proprie dei livelli inferiori avesse impeditol’espletamento prevalente di quelle del profilo diinquadramento; tanto più che le prime, per afferireall’assistenza e cura del paziente, non eranocompletamente estranee alle altre, ed il relativoNumero registro generale 23822/2022espletamento era necessario a garantire livelli accettabili di Numero sezionale 5258/2025Numero di raccolta generale 9435/2026assistenza; ed alcune erano evidentemente non routinarie Data pubblicazione 14/04/2026(o ammesse come occasionali); che tanto non consentivadi parlare di demansionamento illecito, sebbene certamentesi trattasse di mansioni di livello inferiore, e queste fosserostate svolte per diversi anni; richiamava al riguardo Cass.n. 19419/2020. La Corte attribuiva rilevanza negativa alfatto che [OSCURATO:PERSONA] non potesse procedere a nuove assunzioniper la pendenza di un piano di rientro; ad evidenzadocumentale il fatto che almeno la carenza in organico diOSS nell’ospedale non fosse assoluta (9 figure presenti); alfatto che i ricorrenti avessero reagito al preteso illecito solonel 2018. Condivideva il giudizio di prime cure quanto alfatto che la prova orale articolata dai ricorrenti noncontenesse indicazioni idonee a far ritenere che le mansioniproprie del profilo di inquadramento non fossero comunquerimaste prevalenti. Stante l’accertamento negativo sullasussistenza dell’illecito, giudicava assorbiti i motivi relativialla prova del danno.3. Quanto alla domanda relativa alle pretese differenzeretributive, dato atto dell’omessa pronuncia sul punto inprimo grado, applicava principio di diritto secondo il quale,in assenza di disposizioni di legge e contrattuali in tal senso,nel caso di attribuzione di mansioni aggiuntive, macompatibili con la qualifica di appartenenza, non spetta allavoratore una retribuzione aggiuntiva, potendo semmai ilfenomeno sollecitare un sindacato di adeguatezza deltrattamento economico praticato nel suo complesso inrapporto alla qualità e quantità del lavoro prestato. Sottotale ultimo profilo applicava principio di diritto secondo ilquale l’adeguamento ex Cost. 36 richiedeva che illavoratore fornisse elementi specifici atti a far ritenere Niul mero registro generale 23822/2022Numero sezionale 5258/2025trattamento complessivo non adeguato, non essendNuom ero di raccolta generale 9435/2026sufficiente, allo scopo, la mera allegazione dello Data pubblicazione 14/04/2026svolgimento di mansioni ulteriori e del criterio di calcolo;allegazioni nella specie omesse, essendosi i ricorrentilimitati ad allegare le mansioni “ulteriori”, a produrre la solabusta paga del mese di maggio 2018, e a rapportare lapretesa ad una percentuale del trattamento economico dellivello inferiore. Per l’aggiunta, rilevava in senso ostativoall’accoglimento della pretesa sul punto che le allegazioni(mediante una indicazione quantitativa della carenza diorganico tra gli OSS e gli OTA) del tempo dedicato allosvolgimento delle mansioni inferiori.4. Per la cassazione della sentenza ricorrono i ricorrenti inepigrafe con atto notificato il 29/9/2022 ed articolato susette motivi.5. L’Azienda è rimasta intimata.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, co. 1,n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 52 deld.lgs. n. 165/2001, dell’art. 1 della legge n.25/2000,dell’art. 2 della legge n.43/2006, del D.M. n. 739/94,dell’art. 1362 c.c., in relazione all’art. 9 del CCNL CompartoSanità del 20/9/2001 ed all’art. 13 del CCNL Sanità98/2001; nonché degli artt. 2229, 2230 e 2232 c.c., e degliartt. 2 e 3 della Costituzione.2. Si lamenta in sintesi che la Corte territoriale: a) abbiaviolato l’art 52 del TUPI già nel ritenere non illecital’adibizione anche a mansioni proprie di un’area inferiore,contro il tenore testuale inequivoco della disposizione,Numero registro generale 23822/2022disponente l’adibizione esclusiva a mansioni equivalenti; b) Numero sezionale 5258/2025Numero di raccolta generale 9435/2026abbia fondato il proprio convincimento sul carattere non Data pubblicazione 14/04/2026illecito dell’adibizione anche a mansioni ausiliarie, in fattoed in diritto, sulla base dell’assunto che queste avesserocarattere accessorio e comunque non completamenteestraneo, a quelle di competenza (Cass. 19419/2020) inmodo erroneo, posto che il confronto delle declaratoriecontrattuali e delle leggi del 2000 e del 2006 ed il DM739/94 palesava la “diversità ontologica” (completaestraneità) dei due profili, e l’assoluta inesistenza di“contiguità”, anche per essere solo quella infermieristicauna professione intellettuale; che il riferimento a Cass.19419/2020 non sarebbe pertinente perché in quel caso(operatore tecnico specializzato di cat. B che fa anchel’ausiliario specializzato di ctg. A) le due figure sarebberoappartenute alla stessa area contrattuale, in quantomansioni meramente esecutive; in ogni caso la S.C. avevapoi univocamente affermato proprio in casi del genere(Cass. nn. 359/22, 21924/22, 23183/22) che la stabileadibizione di infermieri al lavoro di OSS/OTA è illecita.3. Il motivo è fondato, sebbene nei termini che seguono.4. La più recente Cass. n. 12128/2025, alla quale si fa rinviocomplessivo ai fini motivi ex art. 118 d.a.c.p.c., anche perrapportarsi ai precedenti di legittimità in materia,affinandoli, compresa Cass. 19419/2020, che noncontraddice (anche perché nel caso di merito da questaesaminato, e definito negativamente per i lavoratori, eragià acquisito che l’adibizione a mansioni inferiori fosse statamarginale), ha affermato, proprio in riferimento afattispecie analoga a quella di specie (assegnazione diun’infermiera, in aggiunta, a mansioni proprie di unNumero registro generale 23822/2022operatore sociosanitario) che (principio di diritto come Numero sezionale 5258/2025Numero di raccolta generale 9435/2026enunciato nell’arresto): «Nel pubblico impiego privatizzato Data pubblicazione 14/04/2026il lavoratore, venendo in rilievo il suo dovere di lealecollaborazione nella tutela dell'interesse pubblico sottesoall'esercizio dell’attività, può essere adibito a mansioniinferiori rispetto a quelle di assegnazione, ma ciò acondizione che tali mansioni non siano completamenteestranee alla sua professionalità, che ricorra una obiettivaesigenza, organizzativa o di sicurezza, del datore di lavoroe che inoltre la richiesta di tali mansioni inferiori avvenga invia marginale rispetto alle attività qualificantidell’inquadramento professionale del prestatore o che,quando tale marginalità non ricorra, fermo lo svolgimentoprevalente delle menzionate attività qualificanti, losvolgimento di mansioni inferiori sia meramenteoccasionale».5. Questa Corte ha specificato, al punto 3.1 dell’arresto, che«la cura della persona... è tratto comune alle dueprofessionalità» (che non sono dunque, almeno di regola,completamente estranee tra loro, donde l’assenza della quipretesa “totale inesigibilità”, tanto più che, come pureosservato al punto 3 dell’arresto, l’art. 49 del codicedeontologico degli infermieri prevede che «l’infermiere,nell’interesse primario degli assistiti, compensa le carenzeed i disservizi che possono eccezionalmente verificarsi nellastruttura in cui opera».6. Tuttavia l’arresto ha anche chiarito che non basta, perchél’art. 52 del d.lgs. n. 165/2001 sia rispettato, chel’adibizione “anche” a mansioni inferiori non sia stataprevalente e sia stata determinata da esigenze di servizio,ma occorre altresì che tale adibizione sia stata marginale oin alternativa meramente occasionale; e ciò perché «Niul mero registro generale 23822/2022Numero sezionale 5258/2025ricorso sistematico e non marginale alle mansioni inferioNurmi ero di raccolta generale 9435/2026viola infatti in sé, sul piano qualitativo che è quello che Data pubblicazione 14/04/2026rileva, il diritto del lavoratore al rispetto della propriaprofessionalità e ciò anche se sia rispettato il parametro diprevalenza nello svolgimento delle attività propriedell’inquadramento; ciò proprio perché, se è consentitochiedere lo svolgimento di attività proprie di mansioniinferiori, ciò non può che avvenire non solo assicurando laprevalenza delle attività pertinenti all’inquadramento, maanche in via del tutto accessoria oppure per periodi ditempo contenuti; altrimenti ne resta svilita la stessa regolasulla coerenza tra inquadramento e mansioni sancitadall’art. 52 del d. lgs. n. 165 del 2001 e ne resta lesa laprofessionalità e l’immagine lavorativa del dipendente».7. La Corte territoriale, valorizzando, ai fini del rispettodell’art. 52 cit., solo i primi due presupposti, risulta nonconforme a tale principio, e va pertanto, sul punto, cassatacon rinvio.8. Il secondo motivo denuncia, in relazione al n. 4 del primocomma dell’art. 360 c.p.c., nullità della sentenza per“travisamento della prova”; e contestualmente violazione efalsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c..Nell’esposizione, il motivo censura la mancata ammissionedella prova per testi motivata dalla CDA sull’assunto che lemansioni date per “accessorie” non fossero prevalenti;nonché sulla base della trazione da una nota del 30/10/17del carattere comunque non assoluto di mancanza di OSS,data per probante quanto alla presenza di OSS “pure se innumero insufficiente”, malgrado contro essa fosse stataofferta prova per testi, volta a dimostrare che “nei repartiindicati”, non c’era stato, nel decennio, alcun OTS o OSSN.u mero registro generale 23822/2022Numero sezionale 5258/2025Censura, inoltre, il fatto che la Corte territoriale non abbNiuam ero di raccolta generale 9435/2026assunto i fatti capitolati pacifici per non contestazione, Data pubblicazione 14/04/2026malgrado essi non avessero formato oggetto di alcunacontestazione specifica.9. Il terzo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, co. 1,n. 5 c.p.c., vizio di motivazione in relazione all’omessaammissione della prova orale richiesta. Si assume che ilvizio di cui al secondo motivo infici anche la motivazionesulla mancata ammissione, dovendosi ritenere certo che sela prova fosse stata ammessa, il suo esito positivo avrebbeportato ad un diverso giudizio su un punto decisivo dellacontroversia.10. Il quarto motivo denuncia “vizio di motivazione ex art.360, primo comma, n.4 c.p.c. “. Si censura il “capo dellasentenza che fa discendere l’insussistenza del danno dademansionamento dalla mancata allegazione di noteformali di protesta dei lavoratori nell’arco di un decennio edalla occasionalità di alcuni eventi”. Violazione ex art. 360,primo comma, n. 3 c.p.c. per violazione e falsa applicazionedell’art. 2946 c.c. in tema di prescrizione”.11. Il quinto motivo denuncia, in relazione al n. 3 del primocomma dell’art. 360 c.p.c., violazione dell’art. 421 c.p.c., inrapporto al passaggio motivo nel quale, a sostegno dellanon concludenza delle allegazioni e dei capi di provaarticolati da parte ricorrente, la Corte territoriale assumeche da essi non sarebbe possibile apprezzare la quantità diimpegno profuso nell’espletamento delle mansioni inferiori,in termini di tempo quotidiano impiegato, del personaleausiliario ed infermieristico impiegato, e dei pazienti serviti.Tale affermazione sarebbe ancora una volta viziata dallaNumero registro generale 23822/2022erronea assunzione che in tutti i reparti fosse assicurata la Numero sezionale 5258/2025Numero di raccolta generale 9435/2026presenza di un ausiliario di qualifica. In ogni caso, nella Data pubblicazione 14/04/2026denegata ipotesi vi fosse tale carenza, si assume che laCorte avrebbe dovuto assegnare termine perentorio perl’integrazione.12. Il sesto motivo denuncia “Vizio ex art. 360 primocomma n. 5 c.p.c. per omesso esame di fatto decisivo. Vizioex art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.. Violazione e falsaapplicazione degli artt. 115, 116, 414 e 420 c.p.c. e 2087,2697, 2727 e 2729 c.c.”.L’illustrazione del motivo si rivolge in primo luogoall’affermazione resa dalla Corte territoriale riguardo allamancata allegazione del fatto che le mansioni inferioriavrebbero assunto carattere di prevalenza; ed all’assuntoche esse sarebbero state prospettate come accessorie(«Tanto, tuttavia, non è sufficiente a far scattare unafattispecie di demansionamento, atteso che gli stessiinfermieri non hanno allegato che le mansioni accessoriehanno rivestito carattere di prevalenza, di fatto precludendoall’espletamento di quelle infermieristiche»). Taleaffermazione è censurata perché, come mostrato daiprecedenti motivi, le mansioni inferiori non sarebbero stateaccessorie né contigue in quanto «di carattere alberghiero»o comunque «non collegate ad esigenze sanitariespecifiche», e come tali «in toto inesigibili»; che vieppiùl’illecito era integrato dal fatto che fossero state richiesteper anni per carenza di organico totale di OSS/OTA; nonchéperché la Corte aveva omesso di considerare una serie difatti secondari del tutto idonei a fondare una presunzione didemansionamento, a partire dall’inesigibilità posta dall’art.49 del codice deontologico; nonché una serie di fatti che,Numero registro generale 23822/2022d’altronde, la convenuta non aveva contestato; ancora, la Numero sezionale 5258/2025Numero di raccolta generale 9435/2026Corte aveva omesso di trarre da «comune esperienza» che Data pubblicazione 14/04/2026l’esercizio promiscuo era idoneo ad ingenerare nei pazientiuna confusione di ruoli, e, per essa, in capo ai ricorrenti,«disagio personale e sofferenze interiore», e quindi adeterminare un danno non patrimoniale. [OSCURATO:PERSONA] aveva altresì violato l’art. 2087 c.c., omettendodi valutare il colpevole inadempimento datoriale aprescindere dal criterio di prevalenza.13. I motivi dal secondo al sesto vanno giudicati assorbiti,in quanto, a prescindere dal riferimento alla tematicaprescrizionale in nessun modo emergente dalla sentenzaimpugnata quale trattata nel processo, il tentativo diestensione del “thema decidendum” alla regola generaleprevenzionale e la censura inerente ad un accertamentonegativo specifico del danno in realtà inesistente avendo laCorte detto tale profilo assorbito dall’accertamentonegativo dell’illecito, mirano, come già il primo, allacaducazione del capo di sentenza che ha escluso l’illiceitàdell’adibizione parziale a mansioni inferiori e (in realtà) permera conseguenza l’esistenza di un danno risarcibile;stavolta sotto il profilo di pretesi vizi afferenti al rispettodelle regole sull’accertamento dei fatti; la disamina dei qualinon ha alcun senso, una volta stabilito che la decisioneimpugnata è fondata su violazione di legge sostanziale, pererroneo apprezzamento dei limiti legali dell’adibizione amansioni “anche” inferiori, da ciò discendendonaturalmente che l’obbligo del giudice del rinvio diconformarsi al sopra enunciato principio di diritto comportaanche un dovere, di competenza del giudice del merito, dirivisitare alla luce dello stesso il materiale assertivo edNumero registro generale 23822/2022istruttorio acquisito e l’ammissibilità e la Numero sezionale 5258/2025Numero di raccolta generale 9435/2026rilevanza/concludenza dei mezzi di prova non ammessi per Data pubblicazione 14/04/2026mera ritenuta non concludenza.14. Il settimo motivo denuncia “Vizio ex art. 360, primocomma n.3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione dell’art.36 Cost., dell’art. 52 del d.lgs. n. 165/2001 e dell’art. 1226c.c., in relazione al capo di sentenza che rigetta la domandadi retribuzione delle prestazioni aggiuntive. Vizio ex art.360, primo comma, n. 4 nella parte relativa alla presuntacarenza di allegazioni in riferimento all’art. 36 Cost.”.Si afferma che i precedenti di legittimità richiamati dallaCorte territoriale a fondamento del rigetto di tale capo didomanda ed anche Cass. 16094/2016 confermerebbero ildiritto alla retribuzione aggiuntiva nel caso di mansioniesulanti dal proprio profilo professionale secondo l’art. 52del TUPI, come doveva ritenersi in base al primo motivo. Lasentenza impugnata sarebbe viziata, per gli altri motivi,nelle parti in cui aveva ritenuto insufficiente l’allegazione ela prova del demansionamento.Sarebbe altresì viziata nella parte in cui ha ritenutoinsufficiente alla determinazione della retribuzioneaggiuntiva della sola busta paga prodotta. Inconferentesarebbe il richiamo a Cass. 12358/2014, che riguarderebbeil caso di mansioni superiori. Infondata sarebbe ancoral’affermazione inerente l’assenza nel ricorso introduttivo delgiudizio di allegazioni idonee ai fini di cui a Cost. 36; tantopiù che la Corte non spiegava punto in cosa dovrebberoconsistere tali allegazioni, indulgendo sul punto amotivazione apparente ed incomprensibile. Ancora, la Corteavrebbe violato l’art. 1226 c.c. perché «la richiesta di unadifferenza retributiva ex art. 36 Cost...non ha nulla a cheNumero registro generale 23822/2022vedere con la struttura del trattamento economico dei Numero sezionale 5258/2025Numero di raccolta generale 9435/2026dipendenti, ma, ovviamente, con quelle delle figure inferiori Data pubblicazione 14/04/2026poste a raffronto...», tanto che si era chiesta unapercentuale del trattamento di area B; i cui valori tabellarierano stati versati in atti, relativamente agli anni 2008 e2009.15. Il motivo è per quanto di ragione infondato einammissibile.16. La censura di violazione di legge sostanziale èinfondata, essendosi la Corte territoriale conformata aldiritto vivente. Questa Corte, dopo aver affermato in viagenerale che «Il lavoratore il quale, nel rispetto dellaprofessionalità e della qualificazione contrattualeconseguite, sia, nel corso del rapporto, adibito dal datore dilavoro allo svolgimento di mansioni ulteriori rispetto aquelle originariamente assegnategli non può pretendere, inmancanza di disposizioni legislative o contrattuali in talsenso, la corresponsione di un doppio salario, per laduplicità di mansioni conglobate in un'unica prestazionelavorativa, configurandosi eventualmente, nella situazioneanzidetta, soltanto un problema di adeguatezza eproporzionalità della retribuzione in relazione alla qualità equantità della prestazione lavorativa complessivamentesvolta. La soluzione di tale questione - anche sotto il profilodella spettanza o meno di un incremento retributivo a titolodi compenso per un lavoro accessorio - è riservata al giudicedel merito, la cui valutazione, se sorretta da motivazioneadeguata ed immune da vizi, è incensurabile in sede dilegittimità» (Cass. n. 12763/1998); ha poi precisato che«In tema di impiego pubblico contrattualizzato, l'art. 52,comma 5, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 non si applicanell'ipotesi in cui al dipendente siano attribuite mansionNui mero registro generale 23822/2022Numero sezionale 5258/2025aggiuntive ma compatibili con la qualifica di appartenenzNau,m ero di raccolta generale 9435/2026dovendosi escludere che al lavoratore possa, in mancanza Data pubblicazione 14/04/2026di disposizioni legislative o contrattuali in tal senso, esserericonosciuto un doppio salario, per la duplicità di mansioniconglobate in un'unica prestazione lavorativa, ponendosieventualmente soltanto un problema di adeguatezza eproporzionalità della retribuzione in relazione alla qualità equantità della prestazione lavorativa complessivamentesvolta» (Cass. n. 12358/2014).La più recente Cass. n. 3816/2021 ha infine chiarito che «Illavoratore pubblico che pretenda un compenso perprestazioni aggiuntive che esulino dal profilo professionaledi appartenenza, oltre ad allegare lo svolgimento di compitiulteriori rispetto a quelli che il datore di lavoro può esigerein forza dell'art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001, è tenuto afornire anche gli elementi necessari per verificare lainadeguatezza del trattamento economico ricevuto, rispettoal parametro di cui all'art. 36 Cost., nonché l'aggravamentoquantitativo o qualitativo della prestazione, con riferimentoall'orario di lavoro o alla maggiore intensità e onerositàdella stessa».17. Premesso che in non pochi passaggidell’argomentazione del motivo i ricorrenti mostrano diconfondere la potenziale illiceità dell’adibizione a mansioniinferiori ed il diritto al risarcimento del danno che ne puòderivare col diritto ad una retribuzione aggiuntiva (cheevidentemente sono due cose affatto diverse), malgrado leprime due massime facciano riferimento alla (supposta)condizione della “compatibilità” e “non esulanza” dellemansioni “aggiuntive” rispetto al profilo di appartenenza,Numero registro generale 23822/2022l’esame degli arresti rivela che in realtà l’applicazione del Numero sezionale 5258/2025Numero di raccolta generale 9435/2026principio di diritto prescinde da tale condizione. Ed invero, Data pubblicazione 14/04/2026nel caso esaminato da Cass. n. 12763/98 l’attore chiedevauna retribuzione aggiuntiva per aver svolto, oltre allemansioni proprie del profilo, anche mansioni accessorieinferiori, e questa Corte ebbe a giudicare che la Corteterritoriale avesse fatto buon governo del principio nelnegare il diritto anche ex Cost.36, anche valorizzandoproprio il fatto che il principio di proporzionalità alla qualitàdel lavoro prestato non poteva ritenersi violato se,malgrado la parziale adibizione a mansioni inferiori, iltrattamento economico del superiore livello diinquadramento fosse stato preservato.18. Nella fattispecie considerata da Cass. n. 12358/2014veniva invece in rilievo l’attribuzione in aggiunta allemansioni proprie del profilo di un incarico aggiuntivoequivalente, ma l’equivalenza venne valorizzata per negarevi fosse violazione dell’art. 52 del TUPI, e non qualepresupposto necessario all’applicabilità del principio didiritto secondo il quale, in mancanza di diversa previsionelegale o contrattuale, l’attribuzione di mansioni aggiuntiverispetto a quelle previste per il profilo non dà di per sé luogoal diritto ad una retribuzione aggiuntiva o a un aumentoretributivo, salva, in presenza dei relativi presupposti,l’applicabilità dell’art. 36 Cost. Tale principio non trovainfatti alcun fondamento nell’art. 52 del TUPI (o nell’art.2103 c.c.), che, come evidenziato dallo stesso arresto,prevede (proprio in applicazione al principio diproporzionalità alla qualità del lavoro prestato) unaretribuzione superiore solo per il caso inverso dell’adibizionea mansioni superiori, ma nel fatto che la retribuzioneNumero registro generale 23822/2022compensa il lavoro svolto nel medesimo rapporto nel suo Numero sezionale 5258/2025Numero di raccolta generale 9435/2026complesso, e non in ragione delle specifiche mansioni via Data pubblicazione 14/04/2026via assegnate.Per dirla con le parole dell’arresto in esame («Ladisposizione in esame, riferendosi esclusivamente all’ipotesidi esercizio di mansioni superiori per le quali lacontrattazione collettiva prevede....una retribuzionesuperiore....presuppone, implicitamente, che il trattamentoeconomico corrisposto, proprio per la ratio cui è ispirata,non sia adeguato, in quanto parametrato...alle mansioniinferiori (ossia al profilo rivestito). Tanto comportal’inapplicabilità, in via analogica o estensiva, alla diversaipotesi...in cui l’attività svolta è corrispondente alla qualificaposseduta e le eventuali mansioni aggiuntive sonocompatibili con le funzioni proprie del profilo rivestito»). Secosì è, “a fortiori” una retribuzione aggiuntiva non puòspettare per il mero fatto dell’adibizione a mansioniaggiuntive inferiori. Tanto più che anche l’art. 2103 c.c. chereca la regola generale in materia di “ius variandi”, sia neltesto statutario che in quello generato dalla modifica adesso operata dall’art. 3 del d.lgs. n. 81/2015, fa sempresalvo il trattamento economico in godimento, ma nonprevede che esso sia incrementato fuori del casodell’adibizione a mansioni superiori.19. ll punto è stato peraltro del tutto chiarito da Cass. n.3816/2021, affermando esplicitamente che il diritto ad unamaggiore retribuzione, anche quando quelle richieste e resesiano prestazioni aggiuntive che esulino dal profiloprofessionale di appartenenza, il lavoratore, oltre adallegare lo svolgimento di compiti ulteriori rispetto a quelliche il datore di lavoro può esigere in forza dell'art. 52 deld.lgs. n. 165 del 2001, è tenuto a fornire anche gli elemenNtui mero registro generale 23822/2022Numero sezionale 5258/2025necessari per verificare la inadeguatezza del trattamenNtuom ero di raccolta generale 9435/2026economico ricevuto, rispetto al parametro di cui all'art. 36 Data pubblicazione 14/04/2026Cost., nonché l'aggravamento quantitativo o qualitativodella prestazione, con riferimento all'orario di lavoro o allamaggiore intensità e onerosità della stessa.In tal senso già Cass. nn. 9678/95 e 7626/96 avevanoaffermato la configurabilità di un diritto ad una retribuzioneaggiuntiva ex Cost. 36 solo «ove il cumulo comporti unmaggiore impegno qualitativo o quantitativo rispetto aquello caratteristico della qualifica rivestita».20. Gli stessi princìpi risultano peraltro richiamati econdivisi anche dall’invocata Cass. 16094/2016, inmotivazione, seppure in modo meramente incidentale,perché nel caso esaminato da detto arresto i lavoratori,adibiti durante il loro normale orario di lavoro a mansioni dipulizia comunque loro richiedibili secondo il profilo,rivendicavano tuttavia una indennità aggiuntiva in ragionedel fatto, affatto specifico e particolare, che il loro datore dilavoro pubblico, dopo aver esternalizzato il servizio dipulizia, si era invece impegnato ad affidare solo al personaleausiliario gli interventi urgenti indispensabili durantel’orario scolastico. Si trattava pertanto di un caso in cui afondamento della pretesa ad una retribuzione aggiuntiva sirivendicava un patto. La reiezione della pretesa vennecomunque validata dall’arresto, sulla base dellacondivisione del principio secondo il quale, riservando ilTUPI la materia del trattamento economico, per ragioniinderogabili di controllo della spesa pubblica, allacontrattazione collettiva, il datore di lavoro pubblico nonpoteva validamente introdurre alcun trattamentoNumero registro generale 23822/2022economico non previsto dalla contrattazione, nemmeno Numero sezionale 5258/2025Numero di raccolta generale 9435/2026indirettamente, impegnandosi a non attribuire mansioni Data pubblicazione 14/04/2026accessorie comprese nel profilo dalla contrattazione, e laremunerazione delle quali era pertanto non “ampliabile”.21. Infondate, e per quanto di ragione anche inammissibili,sono anche le censure proposte avverso gli argomenti svoltinella sentenza impugnata a fondamento dell’assuntosecondo il quale il ricorso difettava di allegazioni idonee alriscontro di una violazione di Cost. 36.Ed invero, anche su questa questione, in punto di diritto, laCorte territoriale si è attenuta al principio correttamentemutuato da Cass. 25246/2015 e 3816/2021, secondo ilquale, poiché la garanzia costituzionale di adeguatezzadella retribuzione investe il trattamento economico nel suocomplesso, occorre fornire elementi che consentano talesindacato.Il giudizio secondo il quale tali elementi siano o meno fornitiè giudizio sindacabile per violazione di legge ex art. 360,co. 1, n. 3 solo in caso di disapplicazione del principio didiritto secondo il quale il trattamento economico nel suocomplesso deve essere proporzionato alla qualità e quantitàdel lavoro prestato ed insieme sufficiente ad assicurareun’esistenza libera e dignitosa; mentre l’apprezzamento difatto sul punto è questione riservata al giudice di merito(Cass. 7528/2010), salvi solo i casi di omesso esame difatto decisivo e discusso secondo il n. 5), e motivazioneinesistente o apparente. Nella specie la prima fattispecienon è nemmeno concretamente dedotta, e la secondamanifestamente non ricorre, posto che:a) l’affermazione secondo la quale «gli odierni appellanti sisono limitati ad un generico richiamo alla retribuzioneNumero registro generale 23822/2022annuale lorda prevista per le tre categorie che qui vengono Numero sezionale 5258/2025Numero di raccolta generale 9435/2026in rilievo, allegando la busta paga per il solo mese di maggio Data pubblicazione 14/04/20262018, pur riferendosi le pretese ad un arco temporale didieci anni...ed è stata omessa ogni argomentazione da cuipossa concretamente desumersi la non conformità deltrattamento a Cost. 36», affermazione peraltro noncensurata in punto di fatto, è del tutto coerente col principiodi diritto da applicare, perché il primo fatto da allegare eprovare quando si denuncia l’inadeguatezza deltrattamento economico complessivamente percepito, èindicarlo per tutto il periodo nel quale l’inadeguatezza sidenuncia (ex pluris, anche Cass. n. 12358/2014);b) del tutto pertinente è anche l’argomentazioneaggiuntiva, che «le allegazioni del ricorso non consentonodi apprezzare sotto il profilo quantitativo l’impegno profusoper le mansioni proprie degli OSS e degli OTA...per ilmancato accenno....sia al tempo complessivamenteriservato nella giornata lavorativa a dette mansioni...sia alnumero di infermieri e pazienti presenti nei diversi repartie tra i secondo di quali non autosufficienti», posto che,proprio in ragione del fatto che, di per sé, l’adibizione“anche” a mansioni aggiuntive equivalenti o inferiori, nonaumenta la “qualità” del lavoro prestato, la denuncia diinadeguatezza non può non richiedere o che si dimostri unamaggiore quantità di lavoro prestato, ovvero, al limite,come si è affermato in Cass. 3816/2021, «l'aggravamentoquantitativo o qualitativo della prestazione, con riferimentoall'orario di lavoro o alla maggiore intensità e onerositàdella stessa»; ovvero ancora l’inadeguatezza intrinseca, inrapporto ai princìpi costituzionali di proporzionalità osufficienza, del trattamento contrattuale praticato. TutteNumero registro generale 23822/2022evenienze peraltro agevolmente dimostrabili, se Numero sezionale 5258/2025Numero di raccolta generale 9435/2026sussistenti. Se ai ricorrenti pare altrimenti, è perché Data pubblicazione 14/04/2026partono dal presupposto, per quanto premesso errato indiritto, che l’adibizione sistematica a mansioni aggiuntiveestranee a quelle del profilo di inquadramento ed inferioririlevi di per sé, oltre che ai fini del rispetto dell’art. 52 deld.lgs. n. 165/2001, anche ai fini dell’adeguatezzaretributiva; che è poi l‘assunto sul quale il motivonuovamente torna e sostanzialmente si fonda;c) la censura fondata sull’art. 1226 c.c. muove infine da unfraintendimento della sentenza impugnata, che ha trattodalla produzione di una sola busta paga la mancataallegazione e prova del trattamento economico complessivodel decennio per il quale era denunciata inadeguatezzaretributiva, comunque necessaria (e non per questosufficiente) per il sindacato di adeguatezza retributiva; enon un argomento di insufficienza ai fini dellaquantificazione delle pretese differenze (che era poichiaramente la funzione di quella produzione: i ricorrentichiedono un incremento retributivo pari ad una percentualedel trattamento del livello inferiore); che è questionenemmeno affrontata dalla Corte di merito, in quantoritenuta assorbita dalla mancata prova dell’ ”an debeatur”.La Corte aveva invero già premesso, in modo corretto indiritto, mutuando il principio da Cass. sopra cit., che ai finidel sindacato di adeguatezza retributiva non basta indicarelo svolgimento di mansioni inferiori ed il metodo di calcolo. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso nei termini di cuiin motivazione; dichiara assorbiti il secondo, il terzo, ilquarto, il quinto ed il sesto; rigetta il settimo; cassa laNumero registro generale 23822/2022sentenza impugnata in relazione al motivo accolto; rinvia Numero sezionale 5258/2025Numero di raccolta generale 9435/2026alla Corte di appello di Campobasso, in diversa Data pubblicazione 14/04/2026composizione, cui demanda di provvedere anche sullespese del giudizio di cassazione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del16/12/2025.La PresidenteCATERINA MAROTTA