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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 24 giugno 2023

Cassazione n. 51737/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/04/2022 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo V91 CUee L -0

I. IlProcGex_comlucte---per_rinammissibitità o, in subordine, il-rigetta del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di Bari, con sentenza dell'Il aprile 2022, modificando parzialmente la sentenza del Tribunale di Foggia, ha assolto l'imputato, amministratore di fatto della Capital s.r.I., dal 2005 al 2007 e amministratore di diritto dal 2007 sino alla data del fallimento dichiarato il 16 gennaio 2010, dal reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale (capo A) e ha dichiarato non doversi procedere nei confronti del predetto in relazione ai reati ascritti sub C) e D) perché estinti per intervenuta prescrizione.

Ha confermato la condanna per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale (Capo B) e ha rideterminato la pena.

2. Avverso tale provvedimento propone ricorso l'imputato articolando due motivi.

2.1. Con il primo motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., lamenta l'omessa notifica del decreto di citazione a giudizio e l'illegittimità del successivo decreto di irreperibilità e la conseguente nullità assoluta delle sentenze di primo e secondo grado.

Deduce che non risulterebbero essere state rispettate le formalità previste dall'art. 157 del codice di rito, ma che si era dato direttamente corso alla dichiarazione di irreperibilità ritenendo esaustive le attività compendiate nel verbale di vane ricerche nonostante mancasse la prova delle ricerche in tutti i luoghi indicati dall'art. 61 disp. att. cod. proc. pen. (le ricerche sarebbero state limitate al luogo di residenza e di lavoro).

Entrambi i giudici di merito, inoltre, ritenendo che le comunicazioni telefoniche con invito a presentarsi per ricevere la notifica, effettuate ripetutamente dalla Questura di Foggia, fossero idonee a rafforzare la presunzione della conoscenza da parte dell'imputato, erroneamente ponevano a carico di quest'ultimo l'onere di informarsi sull'esito del giudizio, onere idoneo, ove disatteso, a legittimare la celebrazione del processo in assenza dell'imputato.

2.2. Con il secondo motivo lamenta la mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione della sentenza con riferimento alla qualifica di amministratore di fatto e alla tenuta delle scritture contabili. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

Deve, tuttavia essere rilevata d' ufficio l'illegalità delle pene accessorie applicate ex art. 216, quarto comma, legge fall..

2. Con il primo motivo viene censurato il duplice errore in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale: da un lato avrebbe ritenuto esaustive le attività indicate nel verbale di vane ricerche redatto dalla polizia municipale il 12.9.2017 nonostante la mancanza di prova delle ricerche in tutti i luoghi indicati dall'articolo 61 disp. att. cod. proc. pen. ovvero del deposito dell'atto presso la casa comunale,con l'invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento; dall'altro avrebbe ritualmente attribuito all'imputato la violazione dell'onere di informarsi sul successivo esito del giudizio, idoneo a legittimare la celebrazione del processo in sua assenza.

Orbene, il decreto di irreperibilità è un atto formale insostituibile, perché presuppone la valutazione discrezionale della congruità, adeguatezza e validità delle indagini esperite per accertare la residenza dell'imputato e la conseguenziale constatazione che le indagini medesime siano risultate infruttuose.

Le ricerche necessarie ai fini dell'emissione del decreto di irreperibilità devono essere eseguite cumulativamente, e non alternativamente, in tutti i luoghi indicati dall'art. 159 cod. proc. pen., derivando diversamente, la nullità assoluta del decreto di irreperibilità e delle conseguenti notificazioni (Sez. 5, n. 44374 del 20/06/2014, Iaccarino, Rv. 262112; Sez. 1, n. 11341 del 27/11/2020, dep. 2021, Pavolovic, Rv. 280976).

L'elencazione di cui all'art. 159 cod. proc. pen. non è però da ritenersi perentoria ove emergano circostanze che dimostrino la non attualità del riferimento a uno dei luoghi ivi indicati (cfr. Sez. 5, n. 12179 del 19/11/2018, dep. 2019, Bonaccorso, Rv. 276037, in un caso in cui si è affermato che le ricerche vanno sì eseguite cumulativamente, e non alternativamente, in tutti i luoghi indicati dall'art. 159 cod. proc. pen., e quindi anche nel luogo in cui l'imputato esercita abitualmente l'attività lavorativa, ma non anche in una sede lavorativa non più attuale perché riferita ad una società inattiva).

Le previsioni del codice di rito, secondo la costante interpretazione fornita dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità, devono dunque essere interpretate «cum grano salis in relazione alle caratteristiche delle singole fattispecie esaminate, dovendosi riconoscere la completezza delle ricerche non solo in relazione ai parametri prefissati dalla norma, ma anche in riferimento alla condizione personale del soggetto, così da consentire al giudice di valutare l'esaustività o meno delle indagini svolte» (Sez. 5, n. 24653 del 24/6/2023, Lihaj, n.m.; Sez. 3, n. 46983 del 15/10/2009, Campaniello, Rv. 245415, con riferimento al diverso caso della dichiarazione di latitanza).

Devesi dunque affermare, conformemente al costante indirizzo di questa Corte, cui il Collegio intende dare seguito, che l'obbligo di effettuare nuove ricerche nei luoghi indicati dall'art. 159, comma 1, cod. proc. pen., al fine di emettere il decreto di irreperibilità, è condizionato all'oggettiva praticabilità degli accertamenti, quale limite logico di ogni garanzia processuale. (così, da ultimo ed ex multis, Sez. 4, n. 35867 del 21/09/2021, Levac, Rv. 281977-01).

Orbene, dalla consultazione degli atti, a cui questa Corte di legittimità può accedere in ragione del vizio dedotto, quale errore in procedendo (Sez.

U, n. 42792 del 31/10/2001 Cc. (dep. 28/11/2001), Policastro , Rv. 220092), emerge quanto segue: - che alla prima udienza dibattimentale del 6 Febbraio 2017, il Tribunale, rilevato che non era avvenuta la notifica all'imputato del decreto di rinvio a giudizio, rinviava il procedimento mandando alla cancelleria per la rinnovazione della notifica nei confronti del predetto, prescrivendo che detta notifica avvenisse a mani proprie dell'imputato e a cura della questura di Foggia; - che, dopo alcuni meri rinvii, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale rilevava che la notifica non aveva avuto luogo in quanto, come risultava dal verbale di vane ricerche della Questura del 12.9.2017 — eseguite presso il luogo di residenza effettiva in Foggia, via Rovelli 37 e presso il luogo di lavoro in Foggia, via Gramsci 103 — l'imputato risultava irreperibile; - che l'imputato, contattato telefonicamente, assicurava che si sarebbe presentato presso il Comando della [OSCURATO:PERSONA] di Foggia per ricevere la notifica; - che nonostante le promesse, non si recava a ritirare l'atto; - che anche dal precedente verbale di vane ricerche del 18 marzo 2015 l'imputato risultava irreperibile in Manfredonia, via Hermada 18 e che, contattato telefonicamente sulla sua utenza cellulare, veniva reso edotto del provvedimento a suo carico da notificargli (avviso di fissazione udienza preliminare) e veniva invitato contestualmente a tal fine a recarsi presso la locale caserma; l'imputato comunicava la volontà di ritirare personalmente l'atto e di voler passare dalla caserma per ritirare l'atto e, a richiesta dell'agente di P.G., dichiarava di non voler indicare il proprio domicilio dove ricevere la notifica; anche in questo caso l'imputato non si recava a ritirare l'atto; - che il [OSCURATO:DATA_NASCITA] veniva emesso il decreto di irreperibilità (con allegato il verbale di vane ricerche) in cui si dava atto che le ricerche esperite nel luogo di nascita, in quello dell'ultima residenza anagrafica e dell'ultima dimora, nel luogo in cui risultava esercitare l' attività lavorativa e presso l'amministrazione carceraria centrale, avevano dato esito negativo; - che all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale, dichiarava l'assenza dell'imputato; - che, conformemente al dettato di cui all'art. 61 disp. att. cod. proc. pen., detti verbali contengono: l'indicazione dei luoghi ove le ricerche erano state effettuate; delle persone che le avevano eseguite; del mancato rinvenimento nei predetti luoghi di familiari; delle informazioni rese dai vicini.

Deve quindi concludersi che, coerentemente col sistema dei principi innanzi richiamati, la Corte d'appello ha correttamente ritenuto infondata la censura sollevata dal ricorrente atteso il rispetto delle disposizioni del codice di rito in argomento e ha efficacemente stigmatizzato il comportamento dell'imputato volto a eludere la notificazione degli atti non avendo egli mai né indicato il luogo in cui, ove fosse stato cercato, sarebbe stato reperito (anzi, una volta contattato tramite cellulare per essere invitato a recarsi presso gli uffici dell'Autorità procedente per ricevere la notificazione dell'atto, pur essendosi dichiarato disponibile, non ha attuato quanto aveva assicurato e si è rifiutato di indicare il proprio nuovo recapito cercando, quindi, consapevolmente di sottrarsi alla notifica), né l'esistenza di elementi conosciuti o conoscibili risultanti dagli atti al momento in cui erano state eseguite le ricerche (Sez. 3, n. 16708 del 16/2/2018, Aerts, Rv. 272634; Sez. 3, n. 12838 del 16/1/2013, Erhan, Rv. 257165) e trascurati dai Giudici di merito.

Il motivo di ricorso in esame è dunque manifestamente infondato e, dunque, inammissibile.

2. Parimenti inammissibile è il secondo motivo con cui si contesta cumulativamente mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla qualifica dell'imputato di amministratore di fatto e alla tenuta delle scritture contabili.

Sul punto basterebbe osservare che la censura alternativa e indifferenziata di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione risulta priva di specificità essendo onere del ricorrente specificare con precisione se le censure siano riferite alla mancanza, alla contraddittorietà o alla manifesta illogicità della motivazione ovvero a più di uno di tali vizi, che devono essere indicati con precisione in relazione alle parti della motivazione oggetto di impugnazione.

Ed invero, non rientra tra i compiti del Giudice di legittimità la selezione del possibile vizio genericamente denunciato, pena la violazione dell'articolo 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

A ogni buon conto, la motivazione è sicuramente completa e priva di aporie logiche là dove si sottolinea (v. pagg. 8 e 9) che dalle risultanze probatorie, compiutamente indicate, erano emersi una serie di indici univoci (elencati in sentenza) utili per far ritenere, al di là di ogni ragionevole dubbio, che l'imputato aveva esercitato in modo non episodico o occasionale i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione di amministratore della società.

Peraltro, secondo il costante orientamento di questa Corte, cui si aderisce, «la nozione di amministratore di fatto, introdotta dall'art. 2639 cod. civ., postula l'esercizio in modo continuativo e significativo dei poteri tipici inerenti alla qualifica od alla funzione; nondimeno, significatività e continuità non comportano necessariamente l'esercizio di tutti i poteri propri dell'organo di gestione, ma richiedono l'esercizio di un'apprezzabile attività gestoria, svolta in modo non episodico o occasionale.

Ne consegue che la prova della posizione di amministratore di fatto si traduce nell'accertamento di elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive - in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società, quali sono i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare - il quale costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione». (Sez. 5, n. 35346 del 20/06/2013, Tarantino, Rv. 256534 - 01).

A tale valutazione, dunque, deve fermarsi il giudizio devoluto alla Corte di cassazione non essendo consentito in questa sede, come, invece, sostanzialmente sollecita il ricorrente, sovrapporre una diversa valutazione del materiale probatorio acquisito.

Le questioni sollevate, dunque, attengono al merito è, quindi, sono manifestamente inidonee a compromettere la tenuta argomentativa della ricostruzione del ruolo dell'imputato come delineato dalla sentenza impugnata.

La doglianza relativa alla mancanza di motivazione in ordine alla riconducibilità alla sua persona delle condotte di bancarotta fraudolenta documentale contestate è quindi del tutto fuori fuoco posto che per univoca giurisprudenza di questa Corte, l'amministratore "di fatto", in base alla disciplina dettata dall'art.2639 c.c., è gravato dell'intera gamma dei doveri cui è soggetto l'amministratore "di diritto", per cui, ove concorrano le altre condizioni di ordine oggettivo e soggettivo, egli assume la penale responsabilità per tutti i comportamenti penalmente rilevanti a lui addebitabili (ex multis, Sez. 3, n. 33385 del 05/07/2012, Gencarelli, Rv. 253269).

3. In ultimo deve essere rilevata d'ufficio l'illegalità delle pene accessorie.

Ed invero, il Tribunale di Foggia, con sentenza del 5 marzo 2018, antecedente alla pronunzia della Corte Costituzionale n. 222 del 5/12/2018, ha stabilito la condanna dell'imputato alle pene accessorie fallimentari in dieci anni, da ridursi, ex art. 29 cod. pen., in anni cinque e la Corte di appello, con la decisione qui impugnata, non si è occupata di riformare siffatta decisione.

Le pene accessorie, così stabilite in maniera fissa, sono da ritersi illegali, avendo la Corte Costituzionale, con la suddetta sentenza, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 216, ultimo comma, legge fall. nella parte in cui dispone: «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa», anziché: «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a dieci anni».

La sentenza, dunque, deve essere annullata in parte qua con rinvio ad altra Sezione del Tribunale di Bari.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alle pene accessorie ex art. 216 u.c.

I.fall. e rinvia per nuovo esame sul punto ad altra Sezione della Corte d'appello d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/04/2022 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo V91 CUee L -0 I. IlProcGex_comlucte---per_rinammissibitità o, in subordine, il-rigetta del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Bari, con sentenza dell'Il aprile 2022, modificando parzialmente la sentenza del Tribunale di Foggia, ha assolto l'imputato, amministratore di fatto della Capital s.r.I., dal 2005 al 2007 e amministratore di diritto dal 2007 sino alla data del fallimento dichiarato il 16 gennaio 2010, dal reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale (capo A) e ha dichiarato non doversi procedere nei confronti del predetto in relazione ai reati ascritti sub C) e D) perché estinti per intervenuta prescrizione. Ha confermato la condanna per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale (Capo B) e ha rideterminato la pena. 2. Avverso tale provvedimento propone ricorso l'imputato articolando due motivi. 2.1. Con il primo motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., lamenta l'omessa notifica del decreto di citazione a giudizio e l'illegittimità del successivo decreto di irreperibilità e la conseguente nullità assoluta delle sentenze di primo e secondo grado. Deduce che non risulterebbero essere state rispettate le formalità previste dall'art. 157 del codice di rito, ma che si era dato direttamente corso alla dichiarazione di irreperibilità ritenendo esaustive le attività compendiate nel verbale di vane ricerche nonostante mancasse la prova delle ricerche in tutti i luoghi indicati dall'art. 61 disp. att. cod. proc. pen. (le ricerche sarebbero state limitate al luogo di residenza e di lavoro). Entrambi i giudici di merito, inoltre, ritenendo che le comunicazioni telefoniche con invito a presentarsi per ricevere la notifica, effettuate ripetutamente dalla Questura di Foggia, fossero idonee a rafforzare la presunzione della conoscenza da parte dell'imputato, erroneamente ponevano a carico di quest'ultimo l'onere di informarsi sull'esito del giudizio, onere idoneo, ove disatteso, a legittimare la celebrazione del processo in assenza dell'imputato. 2.2. Con il secondo motivo lamenta la mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione della sentenza con riferimento alla qualifica di amministratore di fatto e alla tenuta delle scritture contabili. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Deve, tuttavia essere rilevata d' ufficio l'illegalità delle pene accessorie applicate ex art. 216, quarto comma, legge fall.. 2. Con il primo motivo viene censurato il duplice errore in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale: da un lato avrebbe ritenuto esaustive le attività indicate nel verbale di vane ricerche redatto dalla polizia municipale il 12.9.2017 nonostante la mancanza di prova delle ricerche in tutti i luoghi indicati dall'articolo 61 disp. att. cod. proc. pen. ovvero del deposito dell'atto presso la casa comunale,con l'invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento; dall'altro avrebbe ritualmente attribuito all'imputato la violazione dell'onere di informarsi sul successivo esito del giudizio, idoneo a legittimare la celebrazione del processo in sua assenza. Orbene, il decreto di irreperibilità è un atto formale insostituibile, perché presuppone la valutazione discrezionale della congruità, adeguatezza e validità delle indagini esperite per accertare la residenza dell'imputato e la conseguenziale constatazione che le indagini medesime siano risultate infruttuose. Le ricerche necessarie ai fini dell'emissione del decreto di irreperibilità devono essere eseguite cumulativamente, e non alternativamente, in tutti i luoghi indicati dall'art. 159 cod. proc. pen., derivando diversamente, la nullità assoluta del decreto di irreperibilità e delle conseguenti notificazioni (Sez. 5, n. 44374 del 20/06/2014, Iaccarino, Rv. 262112; Sez. 1, n. 11341 del 27/11/2020, dep. 2021, Pavolovic, Rv. 280976). L'elencazione di cui all'art. 159 cod. proc. pen. non è però da ritenersi perentoria ove emergano circostanze che dimostrino la non attualità del riferimento a uno dei luoghi ivi indicati (cfr. Sez. 5, n. 12179 del 19/11/2018, dep. 2019, Bonaccorso, Rv. 276037, in un caso in cui si è affermato che le ricerche vanno sì eseguite cumulativamente, e non alternativamente, in tutti i luoghi indicati dall'art. 159 cod. proc. pen., e quindi anche nel luogo in cui l'imputato esercita abitualmente l'attività lavorativa, ma non anche in una sede lavorativa non più attuale perché riferita ad una società inattiva). Le previsioni del codice di rito, secondo la costante interpretazione fornita dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità, devono dunque essere interpretate «cum grano salis in relazione alle caratteristiche delle singole fattispecie esaminate, dovendosi riconoscere la completezza delle ricerche non solo in relazione ai parametri prefissati dalla norma, ma anche in riferimento alla condizione personale del soggetto, così da consentire al giudice di valutare l'esaustività o meno delle indagini svolte» (Sez. 5, n. 24653 del 24/6/2023, Lihaj, n.m.; Sez. 3, n. 46983 del 15/10/2009, Campaniello, Rv. 245415, con riferimento al diverso caso della dichiarazione di latitanza). Devesi dunque affermare, conformemente al costante indirizzo di questa Corte, cui il Collegio intende dare seguito, che l'obbligo di effettuare nuove ricerche nei luoghi indicati dall'art. 159, comma 1, cod. proc. pen., al fine di emettere il decreto di irreperibilità, è condizionato all'oggettiva praticabilità degli accertamenti, quale limite logico di ogni garanzia processuale. (così, da ultimo ed ex multis, Sez. 4, n. 35867 del 21/09/2021, Levac, Rv. 281977-01). Orbene, dalla consultazione degli atti, a cui questa Corte di legittimità può accedere in ragione del vizio dedotto, quale errore in procedendo (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001 Cc. (dep. 28/11/2001), Policastro , Rv. 220092), emerge quanto segue: - che alla prima udienza dibattimentale del 6 Febbraio 2017, il Tribunale, rilevato che non era avvenuta la notifica all'imputato del decreto di rinvio a giudizio, rinviava il procedimento mandando alla cancelleria per la rinnovazione della notifica nei confronti del predetto, prescrivendo che detta notifica avvenisse a mani proprie dell'imputato e a cura della questura di Foggia; - che, dopo alcuni meri rinvii, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale rilevava che la notifica non aveva avuto luogo in quanto, come risultava dal verbale di vane ricerche della Questura del 12.9.2017 — eseguite presso il luogo di residenza effettiva in Foggia, via Rovelli 37 e presso il luogo di lavoro in Foggia, via Gramsci 103 — l'imputato risultava irreperibile; - che l'imputato, contattato telefonicamente, assicurava che si sarebbe presentato presso il Comando della [OSCURATO:PERSONA] di Foggia per ricevere la notifica; - che nonostante le promesse, non si recava a ritirare l'atto; - che anche dal precedente verbale di vane ricerche del 18 marzo 2015 l'imputato risultava irreperibile in Manfredonia, via Hermada 18 e che, contattato telefonicamente sulla sua utenza cellulare, veniva reso edotto del provvedimento a suo carico da notificargli (avviso di fissazione udienza preliminare) e veniva invitato contestualmente a tal fine a recarsi presso la locale caserma; l'imputato comunicava la volontà di ritirare personalmente l'atto e di voler passare dalla caserma per ritirare l'atto e, a richiesta dell'agente di P.G., dichiarava di non voler indicare il proprio domicilio dove ricevere la notifica; anche in questo caso l'imputato non si recava a ritirare l'atto; - che il [OSCURATO:DATA_NASCITA] veniva emesso il decreto di irreperibilità (con allegato il verbale di vane ricerche) in cui si dava atto che le ricerche esperite nel luogo di nascita, in quello dell'ultima residenza anagrafica e dell'ultima dimora, nel luogo in cui risultava esercitare l' attività lavorativa e presso l'amministrazione carceraria centrale, avevano dato esito negativo; - che all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale, dichiarava l'assenza dell'imputato; - che, conformemente al dettato di cui all'art. 61 disp. att. cod. proc. pen., detti verbali contengono: l'indicazione dei luoghi ove le ricerche erano state effettuate; delle persone che le avevano eseguite; del mancato rinvenimento nei predetti luoghi di familiari; delle informazioni rese dai vicini. Deve quindi concludersi che, coerentemente col sistema dei principi innanzi richiamati, la Corte d'appello ha correttamente ritenuto infondata la censura sollevata dal ricorrente atteso il rispetto delle disposizioni del codice di rito in argomento e ha efficacemente stigmatizzato il comportamento dell'imputato volto a eludere la notificazione degli atti non avendo egli mai né indicato il luogo in cui, ove fosse stato cercato, sarebbe stato reperito (anzi, una volta contattato tramite cellulare per essere invitato a recarsi presso gli uffici dell'Autorità procedente per ricevere la notificazione dell'atto, pur essendosi dichiarato disponibile, non ha attuato quanto aveva assicurato e si è rifiutato di indicare il proprio nuovo recapito cercando, quindi, consapevolmente di sottrarsi alla notifica), né l'esistenza di elementi conosciuti o conoscibili risultanti dagli atti al momento in cui erano state eseguite le ricerche (Sez. 3, n. 16708 del 16/2/2018, Aerts, Rv. 272634; Sez. 3, n. 12838 del 16/1/2013, Erhan, Rv. 257165) e trascurati dai Giudici di merito. Il motivo di ricorso in esame è dunque manifestamente infondato e, dunque, inammissibile. 2. Parimenti inammissibile è il secondo motivo con cui si contesta cumulativamente mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla qualifica dell'imputato di amministratore di fatto e alla tenuta delle scritture contabili. Sul punto basterebbe osservare che la censura alternativa e indifferenziata di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione risulta priva di specificità essendo onere del ricorrente specificare con precisione se le censure siano riferite alla mancanza, alla contraddittorietà o alla manifesta illogicità della motivazione ovvero a più di uno di tali vizi, che devono essere indicati con precisione in relazione alle parti della motivazione oggetto di impugnazione. Ed invero, non rientra tra i compiti del Giudice di legittimità la selezione del possibile vizio genericamente denunciato, pena la violazione dell'articolo 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. A ogni buon conto, la motivazione è sicuramente completa e priva di aporie logiche là dove si sottolinea (v. pagg. 8 e 9) che dalle risultanze probatorie, compiutamente indicate, erano emersi una serie di indici univoci (elencati in sentenza) utili per far ritenere, al di là di ogni ragionevole dubbio, che l'imputato aveva esercitato in modo non episodico o occasionale i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione di amministratore della società. Peraltro, secondo il costante orientamento di questa Corte, cui si aderisce, «la nozione di amministratore di fatto, introdotta dall'art. 2639 cod. civ., postula l'esercizio in modo continuativo e significativo dei poteri tipici inerenti alla qualifica od alla funzione; nondimeno, significatività e continuità non comportano necessariamente l'esercizio di tutti i poteri propri dell'organo di gestione, ma richiedono l'esercizio di un'apprezzabile attività gestoria, svolta in modo non episodico o occasionale. Ne consegue che la prova della posizione di amministratore di fatto si traduce nell'accertamento di elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive - in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società, quali sono i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare - il quale costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione». (Sez. 5, n. 35346 del 20/06/2013, Tarantino, Rv. 256534 - 01). A tale valutazione, dunque, deve fermarsi il giudizio devoluto alla Corte di cassazione non essendo consentito in questa sede, come, invece, sostanzialmente sollecita il ricorrente, sovrapporre una diversa valutazione del materiale probatorio acquisito. Le questioni sollevate, dunque, attengono al merito è, quindi, sono manifestamente inidonee a compromettere la tenuta argomentativa della ricostruzione del ruolo dell'imputato come delineato dalla sentenza impugnata. La doglianza relativa alla mancanza di motivazione in ordine alla riconducibilità alla sua persona delle condotte di bancarotta fraudolenta documentale contestate è quindi del tutto fuori fuoco posto che per univoca giurisprudenza di questa Corte, l'amministratore "di fatto", in base alla disciplina dettata dall'art.2639 c.c., è gravato dell'intera gamma dei doveri cui è soggetto l'amministratore "di diritto", per cui, ove concorrano le altre condizioni di ordine oggettivo e soggettivo, egli assume la penale responsabilità per tutti i comportamenti penalmente rilevanti a lui addebitabili (ex multis, Sez. 3, n. 33385 del 05/07/2012, Gencarelli, Rv. 253269). 3. In ultimo deve essere rilevata d'ufficio l'illegalità delle pene accessorie. Ed invero, il Tribunale di Foggia, con sentenza del 5 marzo 2018, antecedente alla pronunzia della Corte Costituzionale n. 222 del 5/12/2018, ha stabilito la condanna dell'imputato alle pene accessorie fallimentari in dieci anni, da ridursi, ex art. 29 cod. pen., in anni cinque e la Corte di appello, con la decisione qui impugnata, non si è occupata di riformare siffatta decisione. Le pene accessorie, così stabilite in maniera fissa, sono da ritersi illegali, avendo la Corte Costituzionale, con la suddetta sentenza, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 216, ultimo comma, legge fall. nella parte in cui dispone: «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa», anziché: «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a dieci anni». La sentenza, dunque, deve essere annullata in parte qua con rinvio ad altra Sezione del Tribunale di Bari. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alle pene accessorie ex art. 216 u.c. I.fall. e rinvia per nuovo esame sul punto ad altra Sezione della Corte d'appello d
Decreto Cassazione n. 51737/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris