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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 giugno 2021

Cassazione n. 32610/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette a) le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto dichiararsi Iiinammissibilità dellè.impugnazione di entrambi i ricorrenti; b) le conclusioni scritte della parte civile [OSCURATO:PERSONA], delle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; c) le conclusioni scritte trasmesse nelliinteresse dei ricorrenti.

Ritenuto in fatto

1. Per quanto ancora rileva, con sentenza del 29/09/2021 la Corte d'appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari:

1.1. riqualificato il fatto sub A) quale violazione di domicilio aggravata, ha annullato la sentenza impugnata limitatamente a tale capo, ordinando la trasmissione degli atti al P.M.;

1.2. previa riqualificazione del fatto contestato al capo B) quale furto aggravato dalla violenza sulle cose, ha confermato l'affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];

1.3. ha provveduto alla rideterminazione della irrogata, tenendo conto della confermata attribuzione di responsabilità al Marras anche dei reati di cui ai capi D), E), limitatamente al reato di minaccia, F), G) e H);

1.4. ha confermato le statuizioni civili.

2. Nell'interesse del Marras e della Nieddu è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo si lamenta violazione dell'art. 597 cod. proc. pen. e mancata realizzazione del contraddittorio in relazione alla riqualificazione del reato sub B), costituente delitto procedibile d'ufficio anziché a querela di parte come l'appropriazione indebita originariamente contestata.

Con distinta articolazione si censura il riconoscimento della sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 2, cod. pen., non contestata e posta a carico dell'imputato senza motivazione alcuna.

2.2. Con il secondo motivo si lamenta difetto di contraddittorio sulla riqualificazione relativa al capo sub B in termini di furto aggravato, violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., illogicità della motivazione.

2.3. Con il terzo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della legittima difesa domiciliare, con riguardo ai reati di cui ai capi D), E), F) e G).

2.4. Con il quarto motivo si lamenta violazione della legge penale, in relazione alla mancata riqualificazione dei fatti di cui ai capi D), E), limitatamente alla minaccia, F), G) e H) nel delitto di cui all'art. 393 cod. pen. 3.

Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176: a) le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dell'impugnazione di entrambi i ricorrenti; b) conclusioni scritte della parte civile [OSCURATO:PERSONA], delle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; c) conclusioni scritte nell'interesse dei ricorrenti.Considerato in diritto 1 I primi due motivi, esaminabili congiuntamente per la loro stretta connessione logica, sono inammissibili per manifesta infondatezza.

Dagli atti trasmessi a questa Corte, al cui esame diretto il Collegio può accedere in considerazione del dedotto error in procedendo (Sez. (i, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092), risulta che, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello, sulla premessa che i reati di cui ai capi A) e B) avrebbero potuto essere diversamente qualificati come furto aggravato in abitazione e violazione di domicilio, dispose la comparizione delle parti «allo scopo di delineare una linea difensiva anche in relazione a tali ultimi reati».

E, in effetti, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dopo che il Procuratore generale aveva concluso proprio nel senso della configurabilità del furto aggravato dall'a violenza sulle cose - ciò che conferma che il tema apparteneva sicuramente all'ambito del contradditorio - e della violazione di domicilio, si sviluppò la discussione fra le parti.

Ciò posto, il giudice d'appello, nell'esercizio del potere dovere di procedere alla corretta qualificazione giuridica del fatto, anche quando l'impugnazione sia stata proposta dal solo imputato, per preservare il principio dell'obbligatorietà della legge può dare al reato l'esatta definizione, ancorché più grave di quella attribuita dal giudice di primo grado, fermo restando l'obblicio di pronunciare soltanto sul fatto sottoposto al suo esame, e salvo il divieto di reformatio in peius con riferimento alla pena sotto il profilo della sua specie e quantità (Sez. 3, n. 1275 del 09/10/2020 - dep. 2021, R., Rv. 280578 - 01).

Ora, escluso che sia intervenuta alla luce della lineare condotta serbata dalla Corte territoriale alcuna violazione del principio del contraddittorio, avendo la difesa avuto modo di interloquire sulla diversa qualificazione, si osserva, a sostegno della manifesta infondatezza delle restanti censure: a) che nell'originaria contestazione del fatto, tra i beni sottratti era indicati anche una cassaforte a muro, la cui asportazione implica con tutta evidenza l'impiego di uso di energia fisica destinata a provocare la rottura, il guasto, il danneggiamento, la trasformazione, il mutamento di destinazione della cosa altrui o il distacco di una componente essenziale ai fini della funzionalità, tali da rendere necessaria un'attività di ripristino per restituire alla res la propria funzionalità (Sez. 5, n. 13431 del 25/02/2022, Pirroncelllo, Rv. 282974 - 0); b) che, oltre al verbale di ricezione di denuncia orale da parte di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], concernente proprio la sottrazione dei beni mobili, si registra poi un esposto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sassari, nel quale si richiama (anche) la vicenda del furto (e, infatti, il verbale di denuncia orale del 21/01/2013 è tra gli allegati dell'esposto) e si propone querela per i reati non procedibili d'ufficio ravvisati dall'autorità giudiziaria.

Proprio l'esistenza di un atto di querela contenutisticamente estensibile anche alla sottrazione dei beni rende del tutto privo di rilievo la questione del divieto di reformatio in pejus che sarebbe derivata da una riqualificazione di un reato procedibile a querela in un reato procedibile d'ufficio.

Né i ricorrenti specificano quali processualmente tempestive richieste sarebbero rimaste precluse, per effetto della riqualificazione intervenuta.

3. Il terzo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza e assenza di specificità.

Questa Corte ha ritenuto che la fattispecie scrinninante della legittima difesa, risultante dalle modifiche introdotte dalla legge 26 aprile 2019 n. 36, postula quali requisiti aggiuntivi rispetto a quello della proporzione„ di cui al primo comma dell'art. 52 cod. pen., la commissione di una violazione di domicilio da parte dell'aggressore; la presenza legittima dell'agente nei luoghi dell'illecita intrusione predatoria o dell'illecito intrattenimento e uno specifico animus defendendi, per cui alla finalità difensiva deve necessariamente corrispondere, sul piano oggettivo, il pericolo attuale di un'offesa ingiusta, non altrimenti neutralizzabile se non con la condotta difensiva effettivamente attuata (Sez. 1, n. 21794 del 20/02/2020, Saraceno, Rv. 279340 - 01).

La Corte territoriale, senza incontrare sul punto una contestazione articolata in termini specifici, ha precisato che, prima della sostituzione delle porte dell'appartamento, anche [OSCURATO:PERSONA] e i componenti del suo nucleo familiare potevano liberamente accedere all'immobile dell'ascendente [OSCURATO:PERSONA], per effetto dell'autorizzazione di quest'ultima, con la conseguenza che l'imputato non era titolare di alcuno jus excludendi e non avrebbe potuto già in astratto invocare alcuna legittima difesa a tutela di un domicilio della quale era titolare la Sechi stessa.

La tesi sostenuta in ricorso, che valorizza la qualità di erede del ricorrente, oltre a non spiegare quando siffatta qualità sarebbe stata acquisita (ciò che si verifica non per effetto dell'esistenza di un testamento ma a seguito dell'accettazione dell'eredità), ossia oltre a non correlare tale dato con l'epoca dei fatti, riconosce l'esistenza di un comodato in favore di [OSCURATO:PERSONA] perché tale titolo, i cui contenuti restano del tutto inesplorati anche con riferimento ad eventuali cause di risoluzione del contratto.

Ne discende che è proprio il presupposto dell'esistenza di un domicilio da difendere ad essere carente, alla luce delle generiche critiche indirizzate dal ricorrente nei confronti della sentenza impugnata.

Per pura completezza, si osserva che priva di qualunque fondamento è poi la prospettazione difensiva secondo la quale la difesa del domicilio è sempre proporzionata.4.

Il quarto motivo è, del pari, inammissibile per difetto di specificità, perché assume l'esistenza, all'epoca dei fatti, di un diritto dominicale fondato sul testamento della Sechi che, per quanto sopra detto sub 3, non trova aggancio in risultanze obiettive indicate in ricorso tali da rendere ragionevole il convincimento del ricorrente.

Ed, infatti, il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alla persona presuppone che l'agente persegua il conseguimento di un profitto nella convinzione non meramente astratta ed arbitraria, ma ragionevole, anche se infondata, di esercitare un suo diritto, ovvero di soddisfare personalmente una pretesa che potrebbe formare oggetto di azione giudiziaria; nel secondo, invece, l'agente persegue il conseguimento di un profitto nella consapevolezza della sua ingiustizia (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268361 - 01).

5. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.

Del pari, i ricorrenti, in solido tra loro, vanno condannati alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel giudizio di legittimità, che, in relazione all'attività svolta, vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, che liquida, quanto a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in complessivi euro 3.015,00, oltre accessori d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette a) le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto dichiararsi Iiinammissibilità dellè.impugnazione di entrambi i ricorrenti; b) le conclusioni scritte della parte civile [OSCURATO:PERSONA], delle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; c) le conclusioni scritte trasmesse nelliinteresse dei ricorrenti. Ritenuto in fatto 1. Per quanto ancora rileva, con sentenza del 29/09/2021 la Corte d'appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari: 1.1. riqualificato il fatto sub A) quale violazione di domicilio aggravata, ha annullato la sentenza impugnata limitatamente a tale capo, ordinando la trasmissione degli atti al P.M.; 1.2. previa riqualificazione del fatto contestato al capo B) quale furto aggravato dalla violenza sulle cose, ha confermato l'affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; 1.3. ha provveduto alla rideterminazione della irrogata, tenendo conto della confermata attribuzione di responsabilità al Marras anche dei reati di cui ai capi D), E), limitatamente al reato di minaccia, F), G) e H); 1.4. ha confermato le statuizioni civili. 2. Nell'interesse del Marras e della Nieddu è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si lamenta violazione dell'art. 597 cod. proc. pen. e mancata realizzazione del contraddittorio in relazione alla riqualificazione del reato sub B), costituente delitto procedibile d'ufficio anziché a querela di parte come l'appropriazione indebita originariamente contestata. Con distinta articolazione si censura il riconoscimento della sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 2, cod. pen., non contestata e posta a carico dell'imputato senza motivazione alcuna. 2.2. Con il secondo motivo si lamenta difetto di contraddittorio sulla riqualificazione relativa al capo sub B in termini di furto aggravato, violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., illogicità della motivazione. 2.3. Con il terzo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della legittima difesa domiciliare, con riguardo ai reati di cui ai capi D), E), F) e G). 2.4. Con il quarto motivo si lamenta violazione della legge penale, in relazione alla mancata riqualificazione dei fatti di cui ai capi D), E), limitatamente alla minaccia, F), G) e H) nel delitto di cui all'art. 393 cod. pen. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176: a) le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dell'impugnazione di entrambi i ricorrenti; b) conclusioni scritte della parte civile [OSCURATO:PERSONA], delle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; c) conclusioni scritte nell'interesse dei ricorrenti.Considerato in diritto 1 I primi due motivi, esaminabili congiuntamente per la loro stretta connessione logica, sono inammissibili per manifesta infondatezza. Dagli atti trasmessi a questa Corte, al cui esame diretto il Collegio può accedere in considerazione del dedotto error in procedendo (Sez. (i, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092), risulta che, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello, sulla premessa che i reati di cui ai capi A) e B) avrebbero potuto essere diversamente qualificati come furto aggravato in abitazione e violazione di domicilio, dispose la comparizione delle parti «allo scopo di delineare una linea difensiva anche in relazione a tali ultimi reati». E, in effetti, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dopo che il Procuratore generale aveva concluso proprio nel senso della configurabilità del furto aggravato dall'a violenza sulle cose - ciò che conferma che il tema apparteneva sicuramente all'ambito del contradditorio - e della violazione di domicilio, si sviluppò la discussione fra le parti. Ciò posto, il giudice d'appello, nell'esercizio del potere dovere di procedere alla corretta qualificazione giuridica del fatto, anche quando l'impugnazione sia stata proposta dal solo imputato, per preservare il principio dell'obbligatorietà della legge può dare al reato l'esatta definizione, ancorché più grave di quella attribuita dal giudice di primo grado, fermo restando l'obblicio di pronunciare soltanto sul fatto sottoposto al suo esame, e salvo il divieto di reformatio in peius con riferimento alla pena sotto il profilo della sua specie e quantità (Sez. 3, n. 1275 del 09/10/2020 - dep. 2021, R., Rv. 280578 - 01). Ora, escluso che sia intervenuta alla luce della lineare condotta serbata dalla Corte territoriale alcuna violazione del principio del contraddittorio, avendo la difesa avuto modo di interloquire sulla diversa qualificazione, si osserva, a sostegno della manifesta infondatezza delle restanti censure: a) che nell'originaria contestazione del fatto, tra i beni sottratti era indicati anche una cassaforte a muro, la cui asportazione implica con tutta evidenza l'impiego di uso di energia fisica destinata a provocare la rottura, il guasto, il danneggiamento, la trasformazione, il mutamento di destinazione della cosa altrui o il distacco di una componente essenziale ai fini della funzionalità, tali da rendere necessaria un'attività di ripristino per restituire alla res la propria funzionalità (Sez. 5, n. 13431 del 25/02/2022, Pirroncelllo, Rv. 282974 - 0); b) che, oltre al verbale di ricezione di denuncia orale da parte di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], concernente proprio la sottrazione dei beni mobili, si registra poi un esposto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sassari, nel quale si richiama (anche) la vicenda del furto (e, infatti, il verbale di denuncia orale del 21/01/2013 è tra gli allegati dell'esposto) e si propone querela per i reati non procedibili d'ufficio ravvisati dall'autorità giudiziaria. Proprio l'esistenza di un atto di querela contenutisticamente estensibile anche alla sottrazione dei beni rende del tutto privo di rilievo la questione del divieto di reformatio in pejus che sarebbe derivata da una riqualificazione di un reato procedibile a querela in un reato procedibile d'ufficio. Né i ricorrenti specificano quali processualmente tempestive richieste sarebbero rimaste precluse, per effetto della riqualificazione intervenuta. 3. Il terzo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza e assenza di specificità. Questa Corte ha ritenuto che la fattispecie scrinninante della legittima difesa, risultante dalle modifiche introdotte dalla legge 26 aprile 2019 n. 36, postula quali requisiti aggiuntivi rispetto a quello della proporzione„ di cui al primo comma dell'art. 52 cod. pen., la commissione di una violazione di domicilio da parte dell'aggressore; la presenza legittima dell'agente nei luoghi dell'illecita intrusione predatoria o dell'illecito intrattenimento e uno specifico animus defendendi, per cui alla finalità difensiva deve necessariamente corrispondere, sul piano oggettivo, il pericolo attuale di un'offesa ingiusta, non altrimenti neutralizzabile se non con la condotta difensiva effettivamente attuata (Sez. 1, n. 21794 del 20/02/2020, Saraceno, Rv. 279340 - 01). La Corte territoriale, senza incontrare sul punto una contestazione articolata in termini specifici, ha precisato che, prima della sostituzione delle porte dell'appartamento, anche [OSCURATO:PERSONA] e i componenti del suo nucleo familiare potevano liberamente accedere all'immobile dell'ascendente [OSCURATO:PERSONA], per effetto dell'autorizzazione di quest'ultima, con la conseguenza che l'imputato non era titolare di alcuno jus excludendi e non avrebbe potuto già in astratto invocare alcuna legittima difesa a tutela di un domicilio della quale era titolare la Sechi stessa. La tesi sostenuta in ricorso, che valorizza la qualità di erede del ricorrente, oltre a non spiegare quando siffatta qualità sarebbe stata acquisita (ciò che si verifica non per effetto dell'esistenza di un testamento ma a seguito dell'accettazione dell'eredità), ossia oltre a non correlare tale dato con l'epoca dei fatti, riconosce l'esistenza di un comodato in favore di [OSCURATO:PERSONA] perché tale titolo, i cui contenuti restano del tutto inesplorati anche con riferimento ad eventuali cause di risoluzione del contratto. Ne discende che è proprio il presupposto dell'esistenza di un domicilio da difendere ad essere carente, alla luce delle generiche critiche indirizzate dal ricorrente nei confronti della sentenza impugnata. Per pura completezza, si osserva che priva di qualunque fondamento è poi la prospettazione difensiva secondo la quale la difesa del domicilio è sempre proporzionata.4. Il quarto motivo è, del pari, inammissibile per difetto di specificità, perché assume l'esistenza, all'epoca dei fatti, di un diritto dominicale fondato sul testamento della Sechi che, per quanto sopra detto sub 3, non trova aggancio in risultanze obiettive indicate in ricorso tali da rendere ragionevole il convincimento del ricorrente. Ed, infatti, il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alla persona presuppone che l'agente persegua il conseguimento di un profitto nella convinzione non meramente astratta ed arbitraria, ma ragionevole, anche se infondata, di esercitare un suo diritto, ovvero di soddisfare personalmente una pretesa che potrebbe formare oggetto di azione giudiziaria; nel secondo, invece, l'agente persegue il conseguimento di un profitto nella consapevolezza della sua ingiustizia (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268361 - 01). 5. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00. Del pari, i ricorrenti, in solido tra loro, vanno condannati alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel giudizio di legittimità, che, in relazione all'attività svolta, vengono liquidate come da dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, che liquida, quanto a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in complessivi euro 3.015,00, oltre accessori d
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