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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 49564/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso cui si deducono vizi cumulativi di motivazione e violazione di legge penale e processuale in ordine alla ritenuta responsabilità per il delitto di cui all'art. 372 cod. pen. è generico e declinato in fatto nella parte in cui il ricorrente tenta di confutare quanto contenuto nella sentenza impugnata che dà conto delle ragioni che hanno fatto ritenere non credibili le ragioni motivo dell'antitetica testimonianza rispetto alle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria là dove indicavano nel Crisafulli il soggetto da cui ebbe a ricevere l'assegno falso; rilevato che analoga genericità si riscontra nella parte del ricorso con cui si censura la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, avendo la Corte di appello rilevato come le generiche prospettazioni del ricorrente non giustificassero il riconoscimento delle stesse; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 0

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso cui si deducono vizi cumulativi di motivazione e violazione di legge penale e processuale in ordine alla ritenuta responsabilità per il delitto di cui all'art. 372 cod. pen. è generico e declinato in fatto nella parte in cui il ricorrente tenta di confutare quanto contenuto nella sentenza impugnata che dà conto delle ragioni che hanno fatto ritenere non credibili le ragioni motivo dell'antitetica testimonianza rispetto alle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria là dove indicavano nel Crisafulli il soggetto da cui ebbe a ricevere l'assegno falso; rilevato che analoga genericità si riscontra nella parte del ricorso con cui si censura la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, avendo la Corte di appello rilevato come le generiche prospettazioni del ricorrente non giustificassero il riconoscimento delle stesse; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 0
Sentenza Cassazione n. 49564/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris