CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 24179/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onsigliere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.23563/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Roma, via Banco di S. Spirito, n. 48 -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via delle [OSCURATO:PERSONA] n. 161 -controricorrente e ricorrente incidentale – avverso la sentenza del la Corte d’appello di Genova n. 1631 / 20 19 , pubblicata in data4 dicembre 20 19 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23 giugno2023 dal C onsigliere dott.ssa P asqualina A. P. C ondello Fatti di causa 1. [OSCURATO:PERSONA] , deducendo di non aver potuto conseguire un diploma di ricerca (MPhil) presso l’Università di Cambridge e l’abilitazione come Barrister a causa di inadempimenti contrattuali imputabili ai dipendenti di tale Università, conveniva in giudizio quest’ultima al fine di sentirla condannare al risarcimento del danno patrimoniale, quantificato in euro 25.000,00. Lamentava, in particolare, che la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], dopo un anno di lavoro alla tesi, aveva ritirato il consenso appena due settimane prima del deposito della dissertazione, in violazione dei regolamenti; che la stessa insegnante aveva poi mentito sulla circostanza della conoscenza – in realtà assente – dei criteria di assessment; che il dott. [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di supervisore, aveva omesso di stendere due dei tre rapporti che avrebbe dovuto predisporre, utili per le valutazioni; che gli esaminatori avevano violato disposizioni interne che prevedevano l’anonimato; che la [OSCURATO:PERSONA] lo aveva invitato a non presentare ricorsi, promuovendo diverse azioni che avevano impedito di prendere in considerazione il ricorsoda lui presentato; adduceva, inoltre, numerose altre condotte generatrici didanno, nonché violazioni delle regole di procedura. La convenuta, costituendosi in giudizio, eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice italiano, nonché la nullità dell’atto di citazione per assoluta incertezza circa l’oggetto della domanda; chiedeva, in ogni caso, il rigetto della domanda. Il Tribunale di Chiavari, con la sentenza n. 7/12, affermata la propria giurisdizione e disattesa l’eccezione di nullità dell’atto di citazione, rigettava integralmente le domande d ell’ att or e, rilevando che l’esposizione dei fatti era ‹‹confusa››, ‹‹infarcita di valutazioni e giudizi›› e che erano stati prodotti documenti in lingua inglese , in violazione dell’art. 122 cod. proc. civ. 2. La sentenza è stata impugnata da [OSCURATO:PERSONA] e, all’esito della costituzione della Università di Cambridge, che ha proposto appello incidentale in relazione al capo della sentenza che aveva rigettato l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice italiano, la Corte d’appello di Genova ha respinto il gravame principale, non esaminando quello incidentale espressamente condizionato alla ‹‹denegata ipotesi di mancata conferma della decisione di primo grado››. Pur ritenendo fondato il primo motivo di appello, con il quale era stata dedotta la violazione dell’art. 122 cod. proc. civ., essendo il giudice, ai sensi dell’art. 123 cod. proc. civ., tenuto a nominare un traduttore quando aveva necessità di esaminare documenti non redatti in lingua italiana, i giudici territoriali hanno disatteso la tesi dell’appellante, secondo la quale i fatti dallo stesso esposti dovevano intendersi provati perché non specificamente contestati dalla controparte; osservando che, al contrario, alcuni di tali fatti erano stati oggetto di contestazione ‹‹nei limiti del possibile››, hanno posto in rilievo che la esposizione de gli stessi conteneva ‹‹ nel contempo affermazioni e valutazioni indimostrate, vaghe ed estremamente articolate››, tali da rendere ‹‹ difficilmente enucleabile una contestazione specifica e soprattutto non invocabile il principio di mancata contestazione››. Hanno, infine, dichiarato inammissibile il terzo motivo d’appello, per violazione dell’art. 342 cod. proc. civ., aggiungendo che il mancato conseguimento de l d iploma era ‹‹ un evento che rientrava nelle possibili risultanze di quello così come di qualsiasi altro corso di studi››, sicché non potevano ritenersi illecitele diverse condotte contestateed attribuite a vari soggetti di cui non era neppure certa la qualifica giuridica. Hanno, inoltre, considerato non irrilevante il fatto che l’appellante avesse rifiutato la proposta dell’Universitàdi attribuirgli il diploma per motivi di salute (medical allowance), nonostante il mancato superamento della dissertazione finale, sottolineando che l’accettazione di tale titolo avrebbe consentito all’appellante di conseguire il risultato a cui aspirava e di non patire il lamentato danno patrimoniale, cosicché,anche in virtù del principio nemo venire contra factum proprium potest, la domanda non poteva essere accolta. 3. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, sulla base di dieci motivi, cui resiste l’Università di Cambridge mediante controricorso e proponendo ricorso incidentale condizionato, affidato ad un unico motivo. 4. La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1. cod. proc civ. Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero. Il ricorrente e la controricorrente hanno depositato memorie illustrative. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo del ricorso principale, deducendo ‹‹ Nullità della sentenza di appello per vizio di costituzione del Giudice ex art.158 c.p.c., sollevata in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.››, il ricorrente, nell’evidenziare che il Collegio che ha pronunciato la sentenza impugnata era composto anche da un giudice ausiliario, sollecita questa Corte a sollevare questione di legittimità costituzionale degli articoli dal 62 al 72 della legge di conversione n. 98 del 9 agosto 2013 del decreto legge n. 69 del 2013 in relazione ai parametri costituzionali degli artt. 77 e 106, secondo comma, Cost., con conseguente dichiarazione di nullità della sentenza per vizio di costituzione del giudice exart. 158 cod. proc. civ. 1.1. Come evidenziato dallo stesso ricorrente, questa Corte, con due distinte ordinanze n. 32032/19 e 32033/19 del 9 dicembre 2019, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 62, comma 1, 65, commi 1, e 4, 66, 67, commi 1 e 2, 68, comma 1, e 72, comma 1, del d.l. n. 69 del 2013, convertito, con modif icazioni, nella legge n. 98 del 2013, in riferimento all'art. 106, secondo comma, della Costituzione e agli artt. 102, primo comma, e 106, primo comma, Cost., nella parte in cui conferiscono al giudice ausiliario di appello lo status di componente dei collegi de lle sezioni della corte d'appello. 1.2. Con la sentenza n. 41 del 2021, la Corte costituzionale, pur dichiarando incostituzionali le predette norme, ha stabilito che le corti d'appello potranno, tuttavia, continuare ad avvalersi legittimamente dei giudici ausiliari per ridurre l'arretrato fino a quando, entro la data del 31 ottobre 2025, si perverrà ad una riforma complessiva della magistratura onoraria, nel rispetto dei principi costituzionali. Fino ad allora, la «temporanea tollerabilità costituzionale»dell'attuale assetto è volta ad evitare l'annullamento delle decisioni pronunciate con la partecipazione dei giudici ausiliari e a non privare immediatamente le corti d'appello dell'apporto di questi giudici onorari per la riduzione dell'arretrato nelle cause civili. L'eccezione di illegittimità costituzionale sollevata in questa sede e le argomentazioni esposte ripropongono la medesima questione già affrontata e decisa dal Giudice delle leggi con la previsione della temporaneità della disciplina censurata, ritenuta costituzionalmente adeguatae, pertanto, manifestamente infondata. 2. Con il secondo motivo del ricorso principale , denunciando la ‹‹nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. (omessa pronuncia sulla domanda di responsabilità contrattuale dell’appellante), sollevata ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.››, il ricorrente si duole che la Corte territoriale avrebbe omesso di pronunciarsi sulla prima domanda e si sarebbe, invece, limitata ad esaminare esclusivamente la vicenda sotto il profilo della responsabilità extracontrattuale. La censura è infondata, in quanto i giudici di secondo grado, pur dopo avere rilevato l’inammissibilità ex art. 342 cod. proc. civ. del terzo motivo di gravame con il quale erano stati riproposti dall’Epis tutti gli argumenta e tutti i fatti esposti in primo grado, ad abundantiam ha nno comunque ril evato anche l’infondatezza nel merito della pretesa fatta valere, motivando che ‹‹ il mancato conseguimento dell’obiettivo finale (ossia del dottorato MPHILL) è un evento che rientra nelle possibili risultanze di quello così come di qualsiasi altro corso di studi ›› , così evidenziando l‘insussistenza, in capo all’Università di Cambridge, di una obbligazione contrattuale a far conseguire il titolo ai propri studenti. La Corte ha, dunque, preso in esame la domanda di responsabilità contrattuale avanzata dall’odierno ricorrente, respingendola, il che non consente di ravvisareil dedotto vizio di omessa pronuncia, per la configurabilità del quale è necessaria la totale pretermissione del provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto (Cass., sez. 3, 29/01/2021,n. 2151). 3. Con il terzo motivo del ricorso principale si denunzia, ai sensi del n. 4 del primo comma dell’art. 360 cod. proc. civ., ‹‹nullità della sentenza per violazione dell’art. 116 c.p.c. e dell’art. 2735 c.c., non essendo stato dato alle prove legali il valore loro proprio››. Assume il ricorrente che la Corte d’appello, una volta ammessi tutti i documenti, avrebbe dovuto porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti, soprattutto se tra le stesse v i erano delle confessioni stragiudiziali scritte, e r imarca che l’Università controricorrente aveva confessato diversi inadempimenti contrattuali. La doglianza è inammissibile per inosservanza del requisito di cui all’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., in quanto il ricorrente, pur richiamando a supporto del motivo formulato dive rsi documenti e, in particolare, atti contenenti asserite ‹‹confessioni stragiudiziali scritte››, omette di riportarne il contenuto, quanto meno nelle parti salienti, e c omunque di fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo, al fine di renderne possibile l'esame, ovvero ancora di precisare la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quellodi parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità (Cass., sez. U, 27/12/2019, n. 34469) ; e ciò al fine di porre questa Corte nella condizione di vagliare l’eventuale fondatezza della censura che si muove alla sentenza impugnata. Peraltro, il motivo non si correla con la ratio decidendi della sentenza, considerato che la Corte d’appello ha, in via preliminare, dichiarato inammissibile, per difetto di specificità,il motivo d’appello con il quale [OSCURATO:PERSONA] aveva ribadito tutte le domande ed argomentazioni già avanzate in primo grado, escludendo, pertanto, la necessità di valutare le prove documentali evocate. 4. Con il quarto motivo del ricorso principale , censurando la decisione gravata per ‹‹omessa applicazione degli artt. 1218 e 1176 cod. civ.››, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., sostiene che, qualora si ritenga che la Corte d’appello si sia pronunciata sulla responsabilità contrattuale, l’eventuale pronuncia incorrerebbe nella violazione delle disposizioni normative richiamate in rubrica. Il ricorrente evidenzia, sul punto, di avere dato prova della fonte contrattuale del rapporto e di avere allegato le circostanze dell’inadempimento e che il giudice d’appello avrebbe omesso d i pronunciarsi sull’inadempimento contrattuale. Il motivo è inammissibile, oltre che per l’assoluta genericità, anche perché non si confronta con la ratio decidendi della sentenza qui impugnata, che poggia, oltre che sul rilevato difetto di specificità dei fatti e degli argomenti, già fatti valere in primo grado e reiterati dall’Epis con l’atto di appello, anche sull’accertata insussistenza dell’inadempimento contestato, non idoneamente censurata. 5. Con il quinto motivo del ricorso principale , denunciando ‹‹omessa applicazione delle norme contrattuali e contestuale omessa applicazione dell’art. 1372 c.c.››, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente lamenta che la Corte d’appello avrebbe omesso di valutare se l’obbligazione prestata fosse conforme alle clausole contrattuali. La censura è inammissibilesia perché non coglie la ratio decidendi della sentenza che ha, in via principale, ritenuto l’inammissibilità, per difetto di specificità, del terzo motivo d’appello e, in secondo luogo, perché, in violazione dell’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., il ricorrente omette di trascrivere o comunque di riportare il contenuto delle clausole contrattuali, anche al fine di consentire a questa Corte di valutarne la rilevanza ai fini della decisione. 6.Con il sesto motivo del ricorso principale , deducendo ‹‹ omesso esame di fatti decisivi ai fini della decisione della controversia, sollevato art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.››, lamenta che i giudici di merito avrebbero trascurato di prendere in esame i fatti costituenti inadempimento contrattuale, ossia a) l’assenza del quorum al meeting del DC of Law il 4 luglio 2006, b) le errate ‹‹istruzioni››sui criteri di compensazione che dr. Eisner aveva dato al DC of Lawil 4 luglio 2006; c) l’impossibilità del DC of Law di attribuire un [OSCURATO:PERSONA] tesi e di deliberare di ‹‹non approvare›› l’HMPHIL il 4 luglio 2006; d) l’errata trascrizione dei voti; e) il fatto che la medical allowance era stata annullata dall’Universit à in quanto essa stessa costituiva grave inadempimento contrattuale; f) l’omessa trasmissione da parte del BGS al [OSCURATO:PERSONA] del ricorso accademico presentato dal ricorrente, una volta in cui il [OSCURATO:PERSONA], prof. Potter, aveva riconosciuto il diritto contrattuale a presentare il ricorso e accedere ai documenti. La censura non si sottrae alla declaratoria d’inammissibilità, in ragione dell’assorbente considerazione che la rilevata inammissibilità del terzo motivo d’appello,per violazione dell’art. 342 cod. proc. civ., esclude che la Corte d’appello fosse tenuta a compiere una valutazione nel merito e, quindi, ad analizzare ogni singola argomentazione o contestazione fatta valere dall’odierno ricorrente. 7. Con il settimo motivo del ricorso principale si denuncia falsa applicazione dell’art. 342 cod. proc. civ. ed omessa applicazione dell’art. 346 cod. proc. civ. Sostiene il ricorrente che il giudice d’appello non avrebbe dichiarato inammissibile l’appello, ma solo la riproposizione dei motivi e dei fatti, ‹‹che è richiesta dall’art. 346 c.p.c. a pena di rinuncia››, e che, dovendosi applicare l’art. 342 cod. proc. civ. nella formulazione anteriore alla riforma del 2012, l’appello non poteva essere dichiarato inammissibile. La censura è inammissibile. Premesso che occorre tenere distinto l’onere di riproporre le domande ed eccezioni non accolte ex art. 346 cod. proc. civ.dall’onere di formulare motivi specifici di gravame , deve osservarsi che, anche sotto la vigenza del vecchio art. 342 cod. proc. civ., applicabile ratione temporis, era richiesta la specificità dei motivi di appello da attuarsi mediante la contrapposizione alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata di censure idonee ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle stesse; di conseguenza l'appello – per rispondere al requisito richiesto - d oveva comunque consent ire al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, identificando esattamente i punti da esaminare, ed alle controparti di poter svolgere senza alcun concreto pregiudizio la propria attività difensiva in relazione alle ragioni di fatto e di diritto per le quali era stato proposto gravame (Cass., sez. 1 , 27/01/2 014, n. 1651; Cass., sez. 3, 23/10/2014, n. 22502), pena l’inammissibilità del gravame. A siffatti principi si è attenuta la Corte d’appello, che, diversamente da quanto sostiene il ricorrente, ha, del tutto correttamente, dichiarato inammissibile il terzo motivo d’appello , perché consistente nella mera riproduzione di ‹‹tutti gli argumenta e tutti i facta, della narratio dell’attore fatti in primo grado ›› , e non accolti, come tale non idonea ad assolvere al requisito di specificità dei motivi di impugnazione. 8. Con l’ottavo motivo del ricorso principale il r icorrente deduce ‹‹falsa applicazione dell’art. 163, terzo comma, punto 4, c.p.c.›› e censura il capo 2.1. della sentenza impugnata, per avere la Corte d’appello erroneamente affermato che il Tribunale aveva rigettato le domande di parte attrice per omessa esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti la ragione della domanda, anziché rilevare che il Tribunale aveva respinto la domanda per assenza di prova. La censura è inammissibile per violazione del principio di autosufficienza di cui all’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., in quanto il ricorrente, pur contestando la ricostruzione che la Corte d’appello ha fornito del contenuto della sentenza del Tribunale, omette di riportare in ricorso i passi rilevanti della sentenza di primo grado e comunque di localizzarla, così impedendo a questa Corte di valutare la critica rivolta alla Corte d’appello e, soprattutto, di comprendere la rilevanza della contestazione mossa ai fini della decisione. 9. Con il nono motivo del ricorso principale (indicato in ricorso come ottavo bis ) , formulato in via subordinata all’ottavo motivo, il ricorrente denuncia ‹‹nullità della sentenza per violazione dell’art.112 cod. proc. civ.(ultra petizione) ››, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.,e fa rilevare che la controparte avrebbe dovuto impugnare con appello incidentale l’omessa pronuncia di nullità della citazione per violazione dell’art. 163, terzo comma, n. 4, cod. proc. civ. e per vizio di notifica, con la conseguenza che, in difetto di tale domanda, i giudici d’appello sarebbero incorsi nel vizio di ultrao extra petita. Il motivoè inammissibile per le medesime ragioni già esposte con riguardo all’ottavo motivo, poiché, omettendo di trascrivere o riportare in ricorso il testo, quanto meno nelle parti salienti, della sentenza di primo grado, il ricorrente non pone questa Corte nella condizione di valutare se i giudici di secondo grado abbiano effettivamente pronunciato su un capo della sentenza di primo grado che non ha costituito oggetto di impugnazione da parte dell’Università di Cambridge, che aveva interesse all’accoglimento dell’eccezione di nullità dell’originario atto di citazione. 10. Con il decimo motivo del ricorso principale , deducendo omessa o falsa applicazione dell’art. 115 c od. proc. civ. ed omessa applicazione degli artt. 214 cod. proc. civ., 215 cod. proc. civ., 2712 e 2719 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente addebita alla Corte territoriale di non avere posto a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti ed i fatti non oggetto di specifica contestazione; evidenzia pure che la controparte avrebbe dovuto disconoscere, nelle forme di legge, eventuali copie fotostatiche di lettere da essa scritte e firmate, se ritenute false o non conformi all’originale, e questo a maggior ragione se esse costituivano confessione stragiudiziale scritta, o ancora disconoscere le e - mail e la ‹‹ qualificazione giuridica ›› dei suoi dipendenti; in assenza di detta contestazione il giudice d’appello avrebbe dovuto prendere in considerazione tali prove, piuttosto che sollevare d’ufficio un’eccezione fattuale sulla ‹‹qualifica giuridica››dei dipendenti dell’Università, ritenendola ‹‹dubbia››. Il motivo è inammissibile perché generico. Il ricorrente fa riferimento a lettere ed e-mail, che assume essere state prodotte nel giudizio di merito e che non sarebbero state disconosciute o, comunque, contestate dall’Università di Cambridge, ma nel formulare la censura non chiarisce il contenuto di tali documenti e la decisività di tale produzione documentale, rendendo in tal modo non comprensibile la critica che rivolge alla sentenza impugnata, né tanto meno consente di verificare se la Corte d’appello non abbia tenuto conto ai fini della decisione di fatti ‹‹ non contestati››. Non risulta, d’altro canto, idoneamente censurato i l capo 2.2. della sentenza impugnata, là dove si è evidenziato che alcuni fatti sono stati oggetto di contestazione, da parte della odierna controricorrente, ‹‹nei limiti del possibile›› e c he la formulazione estremamente vaga dei fatti esposti a supporto della domanda ha reso impossibile una contestazione specifica. Va, infatti, ribadito che l'operatività del principio di non contestazione, con conseguente relevatio dell'avversario dall'onere probatorio, postula che la parte dalla quale è invocato abbia per prima ottemperato all'onere processuale, posto a suo carico, di provvedere ad una puntuale allegazione dei fatti di causa, in merito ai quali l'altra parte è tenuta a prendere posizione (Cass., sez. 2, 29/09/2020, n. 20525). 11. In conclusione, il ricorso principale deve essere rigettato , con conseguente assorbimento del ricorso incidentale condizionato. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale. Condanna ilricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012,