CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 21 maggio 2026
Cassazione n. 15616/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e-contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 5065/2019depositata il 15.11.2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28.4.2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] adiva il Tribunale di Padova per sentir annullareex art. 184 c.c., per mancanza del suo consenso, il contratto, denominatoNumero registro generale 17666/2020Numero sezionale 1059/2026Numero di raccolta generale 15616/2026Data pubblicazione 21/05/2026“accordo preliminare di divisione dei cortili relativi all'abitazione di DueCarrare via [OSCURATO:PERSONA] angolo via Po di Placca” (PD), datato16.10.2012, stipulato in sua assenza da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e daldi lei coniuge [OSCURATO:PERSONA] al cospetto del notaio [OSCURATO:PERSONA],esponendo che lo stesso aveva ad oggetto beni immobili, siti nel [OSCURATO:PERSONA] (nel NCEU mappale 40 sub. 11, 18, 19 e 20), rientrantinella comunione legale tra coniugi ai sensi dell’art. 177, primo comma,lett. a), del codice civile.Deduceva l'attrice che in origine [OSCURATO:PERSONA] aveva lasciato una massaereditaria composta da beni immobili siti in Comune di [OSCURATO:PERSONA],riportati nel NCEU a foglio 1, mappale 40, subalterni 13, 14, 15, 16, 17 e19, nonché subalterni 11, 12, 18, 20 e 21, sulla quale erano chiamati asuccedere la vedova, [OSCURATO:PERSONA], ed i figli Marisa, Gianni, Adriano eMauro Tietto; che con un atto sottoscritto dai coeredi davanti al notaioZanellato il 7.3.2008, denominato “stralci divisionali”, gli stessi atacitazione di tutti i diritti vantati sugli immobili caduti in successione,avevano attribuito in piena ed esclusiva proprietà il subalterno 16 adAdriano Tietto, il subalterno 15 a [OSCURATO:PERSONA], i subalterni 13 e 14 aMauro Tietto ed in comunione ordinaria a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] isubalterni 17 e 19, mentre i subalterni 11 e 18, destinati a parcheggio ecortile ed il subalterno 20 erano rimasti in comunione ordinaria tra alcunisubalterni; che con atto sottoscritto davanti al notaio Zanellato, sempre il7.3.2008, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano quindi ceduto a MauroTietto, che era in comunione legale con l'attrice, rispettivamente i 2/3 dinuda proprietà con riserva di usufrutto vitalizio e la piena proprietà di 1/3dell'appartamento con cortile (subalterni 17 e 19), nonché la loro quota dicomproprietà delle particelle 11 e 18.Si costituivano [OSCURATO:PERSONA], spiegando domanda riconvenzionale tesa aottenere l’esecuzione della divisione ex art. 2932 c.c., nonché MauroTietto, domandando e ottenendo la chiamata in causa del notaioNumero registro generale 17666/2020Numero sezionale 1059/2026Numero di raccolta generale 15616/2026Data pubblicazione 21/05/2026Attianese, il quale, costituitosi, concludeva per il rigetto delle preteseIn corso di causa si costituiva altresì [OSCURATO:PERSONA], concludendo in sensoanalogo al germano Gianni.Il Tribunale di Padova, con la sentenza n. 1855/2017, accoglieva ladomanda attorea e rigettava nel resto.2. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello avverso la prefata sentenza.Resistevano al gravame, con distinti atti, [OSCURATO:PERSONA] e MauroTietto, quest’ultimo proponendo a sua volta impugnazione incidentale.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] rimanevano contumaci in appello.Con la sentenza n. 5065/2019 del 15.10/15.11.2019, la Corte d'Appello diVenezia, disattese per genericità ed inconcludenza le riproposte provetestimoniali articolate, rigettava il gravame e confermava la pronunciaimpugnata.Per quanto ancora qui di interesse, il Giudice di seconde cure rilevava che,con l'atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], gli eredi di [OSCURATO:PERSONA] (la di lui coniuge PierinaZambon ed i figli Adriano, Gianni, Maria e [OSCURATO:PERSONA]) avevano intesodividere tutti i beni in comunione ereditaria loro pervenuti per successionelegittima a [OSCURATO:PERSONA], assegnando a ciascun coerede in parte beniindivisi (mappale 40 sub 11 e 18 e sub 20 e 21, con esclusione quanto aquesti ultimi due di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) e in parte beni inproprietà esclusiva (mappale 40 sub 16 ad [OSCURATO:PERSONA], mappale 40 sub15 a [OSCURATO:PERSONA], mappale 40 sub 13 e sub 14 a [OSCURATO:PERSONA] e mappale40 sub 17 e sub 19 in comproprietà a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]),sicché non vi era stata una divisione parziale; che a seguito di tale atto ibeni rimasti indivisi si trovavano in regime di comunione ordinaria e nonpiù di comunione ereditaria; che, pertanto, gli immobili e le quote dicomproprietà acquistati da [OSCURATO:PERSONA] con atto di compravendita del7.3.2008, da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (mappale 40 sub 17 e sub 19e quota di comproprietà del mappale 40 sub 11 e sub 18), erano entrati aNumero registro generale 17666/2020Numero sezionale 1059/2026Numero di raccolta generale 15616/2026Data pubblicazione 21/05/2026far parte della comunione legale tra i coniugi [OSCURATO:PERSONA] e Ornella SoniaTetto ed [OSCURATO:PERSONA] potessero promettere il [OSCURATO:DATA_NASCITA] la divisionedella particella 40 subalterni 11, 18, 19 e 20 del NCEU del Comune di DueCarrare, entrati pro quota nella comunione legale tra [OSCURATO:PERSONA] edOrnella [OSCURATO:PERSONA], sarebbe stato necessario il consenso diquest'ultima, trattandosi di un atto di straordinaria amministrazione,sicché andava accolta la domanda di annullamento ex art. 184 c.c.dell'originaria attrice, che aveva negato di aver prestato tale consenso.Infine, la Corte distrettuale dichiarava assorbita la domandariconvenzionale di esecuzione in forma specifica del preliminare didivisione ex art. 2932 c.c. avanzata da [OSCURATO:PERSONA].3. Avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso a questaCorte, articolato su due doglianze.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] rimasti intimati.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce la violazione e falsaapplicazione degli articoli 713, 720, 177 e 179, lett. b) c.c., in relazioneall’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c., per non avere la Corte distrettualeritenuto che, con lo stralcio divisionale del 7.3.2008, i coeredi di MarcelloTietto avessero inteso realizzare uno scioglimento parziale dellacomunione ereditaria, con conseguente permanere dello stato dicomunione ereditaria sugli immobili residui ancora indivisi, così violando ilprincipio di universalità della divisione, e ritenendo erroneamente chedallo stralcio divisionale del 7.3.2008 fossero derivate proprietà esclusivee comproprietà ordinarie con estinzione della comunione ereditaria,benché la divisione non avesse riguardato tutti i beni della successionelegittima di [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorrente denunzia altresì, ai sensi dell’art.360, comma 1°, n. 5) c.p.c., l’omesso esame circa un fatto decisivo per ilNumero registro generale 17666/2020Numero sezionale 1059/2026Numero di raccolta generale 15616/2026Data pubblicazione 21/05/2026giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ovverosia ilcontratto di compravendita del 7.3.2008, concluso da [OSCURATO:PERSONA] eMarisa Tietto con [OSCURATO:PERSONA], nel quale i beni dalle predette venduti aquest'ultimo erano espressamente indicati come provenienti dallasuccessione legittima di [OSCURATO:PERSONA], e quindi da comunione ereditariae non da comunione ordinaria.1.1. Il motivo nella sua duplice articolazione è inammissibile.Anzitutto per la parte in cui si invoca quel passo dell'atto di compravenditadel [OSCURATO:DATA_NASCITA] intercorso tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] cui si indicano i beni venduti come provenienti dalla comunioneereditaria di [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 360 comma primo n. 5)c.p.c., il motivo è inammissibile ex art. 348 ter ultimo comma c.p.c. per“doppia conforme”.Per la parte in cui ci si duole della violazione del principio dell'universalitàdella divisione, che trova la sua ragion d'essere nell'esigenza di garantireagli eredi l'attribuzione di porzioni tra loro omogenee e proporzionali aivalori delle rispettive quote di partecipazione alla comunione (per esso sirinvia a Cass. sez. un. 7.10.2019 n. 25021), il motivo è inammissibile,perché in contrasto con la sentenza impugnata, si pretende di qualificarel'atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], denominato “stralci divisionali”, intercorso fra tutti glieredi di [OSCURATO:PERSONA], come mera divisione parziale, anziché come attodi divisione dell'intera massa ereditaria. Ciò, ovviamente, allo scopo difare rimanere in comunione ereditaria i beni non attribuiti separatamentea singoli coeredi e di sottrarli quindi, in quanto beni personali dei coeredi equindi anche di [OSCURATO:PERSONA], marito dell'originaria attrice, al regime dellacomunione legale tra coniugi, in base al disposto dell'art. 179 lettera b)del codice civile.Siffatta ricostruzione trascura, tra l’altro, anche il dato che i beni oggettodel preliminare di divisione del 16.10.2012 erano entrati nel patrimonio diMauro Tietto sulla base di due atti di trasferimento inter vivos in dataNumero registro generale 17666/2020Numero sezionale 1059/2026Numero di raccolta generale 15616/2026Data pubblicazione 21/05/20267.3.2008, ossia l'atto denominato “stralci divisionali” e la venditaconseguente compiuta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a favore di MauroTietto, e non a titolo successorio, per cui non potevano ritenersi esclusidalla comunione legale tra coniugi ex art. 179 lettera b) del codice civile.La sentenza impugnata, infatti, confermando quella di primo grado, haritenuto che l'atto suindicato del [OSCURATO:DATA_NASCITA] non costituisse una divisioneparziale dei beni relitti per successione legittima da [OSCURATO:PERSONA]. Ciòper la motivazione che con esso alcuni beni immobili ricompresi nellamassa ereditaria erano stati assegnati in proprietà esclusiva a singolicoeredi (mappale 40 sub 16 ad [OSCURATO:PERSONA], mappale 40 sub 15 aGianni Tietto, mappale 40 sub 13 e sub 14 a [OSCURATO:PERSONA] e mappale 40sub 17 e sub 19 in comproprietà a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]),mentre altri beni immobili erano passati in comunione ordinaria tra alcunicoeredi perché di uso comune a più particelle del compendio (mappale 40sub 11 e 18 e sub 20 e 21, con esclusione quanto a questi ultimi due diPierina Zambon e [OSCURATO:PERSONA]) ed i coeredi avevano manifestato lavolontà di disporre in quel modo per tacitare tutti i diritti vantati sugliimmobili caduti in successione.Tale interpretazione, pur non essendo l'unica possibile, è certamenteplausibile e motivata ed il ricorrente non può contrapporvi la propriadiversa interpretazione.Del resto, l'impugnata sentenza ha opportunamente richiamato lasentenza n. 15182/2019 di questa Corte, che ha affermato il principio chelo scioglimento della comunione ereditaria non è incompatibile con ilperdurare di uno stato di comunione ordinaria rispetto a singoli beni giàcompresi nell'asse ereditario in divisione, giacché, compiute le operazionidivisionali, dirette ad eliminare la maggior parte delle varie componentidell'asse ereditario, indiviso al momento dell'apertura della successione, lacomunione residuale sui beni ereditari si trasforma in comunioneordinaria.Numero registro generale 17666/2020Numero sezionale 1059/2026Numero di raccolta generale 15616/2026Data pubblicazione 21/05/2026Con gli atti del 7.3.2008, del resto, i coeredi hanno effettivamente scioltola comunione ereditaria relativamente alla maggior parte dei beni dellastessa, mantenendo una comunione ordinaria solo per alcuni beni adibiti aparcheggio, o a cortile, che assolvevano la loro funzione a favore di piùsubalterni del compendio, essendo poi riservata al giudice di merito lavalutazione relativa alla divisibilità o meno dei beni ereditari (vedi Cass.n.7961/2003).2. Con il secondo motivo, il ricorrente si duole della violazione e falsaapplicazione degli articoli 179, 180 e 184 c.c., in relazione all’art. 360,comma 1°, n. 3) c.p.c., per avere il Giudice di seconde cure erroneamenteritenuto necessario l’assenso del coniuge in comunione legale ai fini dellaconclusione del preliminare di divisione del 16.10.2012, stipulato daAdriano Tietto, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in assenza della di lui moglie,[OSCURATO:PERSONA], davanti al notaio [OSCURATO:PERSONA]; inoltre, in relazioneall’art. 360, comma 1°, n. 5) c.p.c., deduce la mancata ammissione delleistanze istruttorie formulate e, segnatamente, dei capitoli di provaarticolati nelle memorie ex art. 183, comma 6°, nn. 1) e 2) c.p.c.. Infine,il ricorrente lamenta il mancato accoglimento della domanda formulata aisensi dell’art. 2932 c.c., malgrado la natura vincolante del preliminare didivisione del 2012, riconosciuta dal primo Giudice e confermata dallaCorte d'Appello.2.1. Il motivo è infondato.La Corte distrettuale non ha ritenuto che il preliminare di divisione del16.10.2012, stipulato insieme ai fratelli Adriano e Gianni da [OSCURATO:PERSONA],senza il consenso della moglie, in regime di comunione legale, fosse di persé nullo per vizio di forma, essendo ben possibile che [OSCURATO:PERSONA] divisione, esso sì traslativo della proprietà dei beni immobili in partericompresi nella comunione legale, avendo piuttosto ritenuto meritevole diNumero registro generale 17666/2020Numero sezionale 1059/2026Numero di raccolta generale 15616/2026Data pubblicazione 21/05/2026accoglimento l'azione di annullamento del preliminare di divisionetempestivamente esercitata dall'originaria attrice ex art. 184 c.c..In tal modo la Corte distrettuale ha aderito alla giurisprudenza consolidatadi questa Corte, che ha stabilito che per l'esecuzione in forma specifica, anorma dell'art. 2932 c.c., di un preliminare di vendita di un bene immobilerientrante nella comunione legale dei coniugi (e lo stesso principio vale perun preliminare di divisione), che per la sua rilevanza economica è un attoche eccede l'ordinaria amministrazione ex art. 180, secondo comma, c.c.,non è necessaria la sottoscrizione di entrambi i promittenti venditori, ma èsufficiente il consenso del coniuge non stipulante, traducendosi lamancanza di detto consenso in un vizio di annullabilità, da far valere, aisensi dell'art. 184 c.c., nel rispetto del principio generale della buona fedee dell'affidamento, entro il termine di un anno, decorrente dallaconoscenza dell'atto o dalla trascrizione (Cass. n.22393/2025; Cass.n.20439/2019; Cass. n. 25754/2018; Cass. n. 12923/2012; Cass.n.14093/2010; Cass. n. 16077/2001).Il consenso dell'altro coniuge è un negozio unilaterale autorizzativo, cherimuove un limite all'esercizio del potere dispositivo sul bene e cherappresenta un requisito di regolarità del procedimento di formazionedell'atto di disposizione del bene immobile rientrante nella comunionelegale (vedi in motivazione Cass. n. 14093/2010).Quanto alla doglianza concernente la mancata ammissione dei capitoli diprova relativi al consenso alla conclusione del preliminare di divisione del16.10.2012 che la stessa [OSCURATO:PERSONA] avrebbe prestato, fattavalere ex art. 360 comma primo n. 5) c.p.c., in disparte il difetto diautosufficienza derivante dalla mancata riproduzione testuale dei capitolidi prova articolati e reputati dalla sentenza impugnata generici e inidoneia fondare il convincimento del giudice sull'effettiva prestazione di quelconsenso, la stessa deve ritenersi inammissibile ex art. 348 ter ultimocomma c.p.c. per “doppia conforme”.Numero registro generale 17666/2020Numero sezionale 1059/2026Numero di raccolta generale 15616/2026Data pubblicazione 21/05/2026La reiezione delle censure mosse all'annullamento del preliminare didivisione del 16.10.2012 fa ritenere assorbita la riproposta domanda exart. 2932 c.c. [OSCURATO:PERSONA], fondata appunto su quel preliminare.3. Il ricorso, pertanto, è rigettato.Nulla va disposto per le spese processuali, perché i destinatari del ricorsosono rimasti intimati.Occorre dare atto che sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per imporre un ulteriore contributounificato a carico del ricorrente, se dovuto. P.Q.MLa Corte respinge il ricorso.Dà atto che sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma1-quater D.P.R. n.115/2002 per imporre un ulteriore contributo unificato acarico del ricorrente, se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 28.4.2026Il Presidente