CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 19855/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (VV), il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], del Foro di Roma, in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Nel corso di un procedimento penale per truffa aggravata (art. 640-bis cod. pen.) nei confronti della ditta di costruzioni [OSCURATO:PERSONA] per la realizzazione di interventi di recupero, valorizzazione e messa in sicurezza del sito archeologico denominato SBARIATI, nel comune di Zungri (Calabria), il GIP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in data 21 dicembre 2020, disponeva un sequestro preventivo, anche per equivalente, del patrimonio della [OSCURATO:PERSONA] Tommaso impresa di costruzioni ovvero dei beni della titolarità della [OSCURATO:PERSONA] Tommaso impresa di costruzioni per un valore corrispondente ad euro 85.255,37 ovvero dei beni nella titolarità di [OSCURATO:PERSONA] Tommaso, in qualità di legale rappresentante della medesima ditta, per un valore complessivo corrispondente al prezzo del reato. Il Tribunale del Riesame annullava il suddetto provvedimento sulla base del presupposto che il d.lgs. 231/2001 non si applica alle ditte individuali. Il Pubblico Ministero ricorreva in Cassazione contro l'ordinanza lamentando che il sequestro era stato chiesto ed emesso anche in danno dell'imputato persona fisica, e non soltanto nei confronti dell'ente responsabile. La Seconda sezione della Corte di cassazione accoglieva il ricorso del Pubblico Ministero e annullava l'ordinanza, rinviando al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] competente ai sensi dell'art. 324, co. 5, cod. proc. pen. "per nuova valutazione dell'istanza di riesame". Il suddetto Tribunale si pronunciava sul punto con ordinanza di rinvio in data 21.12.2021 che confermava il decreto di sequestro. 2. Contro tale ordinanza è presentato ricorso dai difensori del [OSCURATO:PERSONA] e della ditta individuale [OSCURATO:PERSONA]. Con il primo motivo di ricorso, i difensori lamentano "Violazione dell'art. 627, co. 3, cod. proc. pen. in relazione all'art. 628 cod. proc. pen. Nullità per mera apparenza della motivazione e travisamento della prova ai sensi dell'art. 125, co. 3, cod. proc. pen., in relazione all'art. 606 lett. c) cod. proc. pen." L'ordinanza impugnata non si sarebbe uniformata alla sentenza di annullamento, non avendo «tenuto conto di quanto statuito dalla Corte di cassazione, poiché avrebbe rigettato in toto la richiesta di riesame, proposta il 1.2.2021 anche nell'interesse della ditta individuale». Il secondo motivo di ricorso censura come soltanto apparente la motivazione ai sensi degli artt. 125, co. 3, e 321 cod. proc. pen. Nega che sussistano i presupposti per l'adozione del sequestro preventivo. Lamenta un'erronea applicazione di norme giuridiche di cui si deve tenere conto nell'applicazione della legge penale e, in particolare, dell'art. 59, comma 5, d.lgs. 50/2016. Seguendo l'informativa della polizia giudiziaria, il Tribunale del riesame sarebbe incorso nell'errore di ritenere l'appalto "a misura" e non "a corpo", come invece dimostrato dalla consulenza tecnica di parte allegata al ricorso. Tale errore si x sarebbe riverberato sulla verifica della sussistenza del fumus di reato, nonché sulla quantificazione del presunto "ingiusto profitto". [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile e si basa su un fraintendimento. Non è vero che, come assunto nel ricorso, il Tribunale del riesame in sede di rinvio avrebbe confermato il sequestro, rigettando in toto la richiesta di riesame anche nell'interesse della ditta individuale. La Seconda sezione di questa Corte, accogliendo il ricorso del pubblico ministero territoriale, aveva chiarito che il sequestro permaneva nei confronti della persona fisica e l'ordinanza di rinvio del Tribunale si è attenuta a tale statuizione, come dimostra la precisazione di aver deciso «per quel che attiene alla valutazione di merito da effettuarsi nella presente sede » e il fatto che il dispositivo ha confermato il sequestro nei confronti dell'«imputato», da intendere, all'evidenza, come persona fisica. 2. Anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile. La soluzione della questione se l'appalto sia "a corpo" piuttosto che "a misura" è manifestamente ininfluente ai fini della legittimità del sequestro, avendo le due ordinanze del Tribunale del riesame argomentato in modo puntuale e dettagliato la sussistenza del fumus di reato sulla base di plurimi elementi, tra cui le anomalie del verbale di sospensione dei lavori, la produzione di documentazione non veritiera relative ad una variante d'opera, le irregolarità nella dichiarazione di stato di avanzamento dei lavori, i verbali dei sopralluoghi di polizia giudiziaria sull'opera di fatto realizzata. Inoltre, il lamentato vizio di motivazione, suscettibile, tutt'al più, di rilevare ai fini della definizione del quantum del sequestro, non può essere sindacato in sede di legittimità, non traducendosi in una manifesta illogicità e implicando accertamenti e valutazioni in fatto preclusi a questa Corte. 3. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 07/04 202