CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 gennaio 2022
Cassazione n. 06404/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/12/2019 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia che ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 582 cod. pen.; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso è generico, poiché, da un lato, nel dolersi della mancata rinnovazione dell'istruzione, non si confronta con le effettive ragioni del diniego (le prove richieste avrebbero dimostrato la circostanza, pacifica, dei dissapori tra le parti, ma irrilevante perché concernente accadimenti risalenti nel tempo e quindi inidonei ai fini degli artt. 62 n. 2 e 52 cod. pen.), dall'altro lato invoca la scriminante della legittima difesa, senza addurre alcun elemento concreto idoneo ad integrarla; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 gennaio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente