CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 maggio 2026
Cassazione n. 29828/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
confermato la condanna resa nei confronti diXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXil 9 marzo 2021 dal Giudice per leindagini preliminari del Tribunale di Lucca alla pena di anni tre di reclusione,relativa ai reati di cui ai capi 3, riqualificato ai sensi dell'art. 424, comma primo esecondo, cod. pen. e 1 (getto di cose pericolose e tentate lesioni personaliaggravate).Rilevato altresì che avverso il descritto provvedimento è stato presentatotempestivo ricorso per cassazione affidato a quattro motivi (violazione di legge evizio di motivazione in relazione al reato di cui all'art. 424 cod. pen. – primomotivo; violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al rigetto dellaistanza di riconoscimento della scriminante e vizio di motivazione quanto allasussistenza dell'elemento soggettivo del reato di lesioni personali – secondomotivo; violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al riconoscimentodella recidiva reiterata specifica infraquinquennale - terzo motivo; vizio dimotivazione circa il diniego delle circostanze attenuanti generiche e vizio dimotivazione circa l'entità della pena irrogata – quarto motivo).[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOConsiderato che i motivi sono tutti inammissibili perché non consentiti insede di legittimità in quanto versati in fatto (primo motivo), riproduttivi di profilidi censure già devolute con l'appello (primo e secondo motivo) cui la Corteterritoriale ha risposto con ragionamento completo, immune da vizi logici eineccepibile in diritto (v. p. 6 e ss. in relazione al delitto di cui all’art. 424 cod.pen. e alla ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo del reato di tentatelesioni personali, quanto alla condotta del lancio della bottiglia di vetro verso lapersona offesa) nonché inerenti al trattamento sanzionatorio sufficientementemotivato, con ragionamento immune da illogicità manifesta (terzo e quarto: v. p.7 e ss.) e, quindi, relativi a un insussistente vizio di cui all’art. 606 lett. e) cod.proc. pen.Reputato che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità, cui segue lacondanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, infavore della Cassa delle ammende, con oscuramento dei dati sensibili in ragionedi uno dei titoli di reato per il quale si procede. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 14/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteBARBARA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.