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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 21 ottobre 2025

Cassazione n. 33092/2025

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16048/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]' AMM.P.T, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 135/2024 depositata il 16/01/2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/10/2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Dalla sentenza impugnata emerge quanto segue. 1.L’avv. [OSCURATO:PERSONA], impugnò dinanzi alla Corte d’appello di Napoli l’ordinanza, pronunciata ex art. 703 c.p.c., con la quale, in accoglimento del ricorso per manutenzione nel possesso proposto dall’Amministrazione dei [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], via [OSCURATO:PERSONA] n. 332, gli veniva ordinato di cessare dalle molestie nel possesso e per l’effetto, la rimozione, a sua cura e spese, del cancello oggetto di causa il ripristino dello stato dei luoghi antecedente alla costruzione del cancello stesso.

L’impugnazione fu disattesa per essere l’appello proposto inammissibile.

Il giudice di merito prese le mosse dalla natura del giudizio possessorio, caratterizzata da “una bifasicità soltanto eventuale nel senso che, una volta conclusasi la fase sommaria” con “l’accoglimento o la reiezione della domanda di emissione del provvedimento interdittale, la fissazione di un termine per la prosecuzione del giudizio nel merito può far seguito all’ordinanza anzidetta, o alla decisione sul conseguente reclamo, soltanto nel caso in cui almeno una delle parti ne abbia fatto richiesta, entro il termine di cui al comma 4 dell’articolo citato.

Ove tale termine non sia richiesto, il procedimento si conclude con l’ordinanza di cui all’art. 703, comma 3, oppure, qualorasia stato proposto un reclamo, con quella di cui all’art. 669 terdecies c.p.c., provvedimenti, l’uno e l’altro non soggetti ad appello, per la natura cautelare e comunque interinale che li contraddistingue, in quanto destinati ad essere assorbiti dalla decisione di merito nel giudizio che le parti hanno la facoltà di instaurare”.

Era quindi del tutto coerente che il giudice non avesse fissato ex officio un termine per la prosecuzione del giudizio di merito, sia il fatto che avesseregolato le spese della fase innanzi al medesimo conclusasi.

Si osservò, infine, che “l’inammissibilità del gravame per essere l’ordinanza interdittale assoggettata al diverso rimedio del gravame ex art 669 terdecies c.p.c. è verifica riservata all’organo giudicante, che è tenuto a compierla d’ufficio, a prescindere dalle posizioni assunte dalle parti.

In ogni caso, l’Amministrazione appellata ha dedotto la non appellabilità dell’ordinanza nella comparsa conclusionale.

L’inammissibilità dell’appello assorbe la disamina delle censure sollevate nel merito all’ordinanza impugnata”.

Avverso questa decisione l’avv. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso affidato a tre motivi.

Resiste con controricorso l’amministrazione [OSCURATO:PERSONA] A. Falcone n. 332 Napoli.

A seguito della proposta di definizione accelerata del Consigliere [OSCURATO:PERSONA] dal Presidente di Sezione, il ricorrente ha chiesto la decisione ex art. 380-bis, comma 2, c.p.c.

In prossimità dell’udienza il ricorrente ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1.Preliminarmente va esclusa un’eventuale situazione di incompatibilità a comporre il collegio giudicante da parte del consigliere delegato che ha formulato la proposta di definizione accelerata del ricorso atteso.

Nel procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati ex art. 380-bis c.p.c. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022), il presidente della sezione o il consigliere delegato che ha formulato la proposta di definizione, come avvenuto nella specie, può far parte - ed eventualmente essere nominato relatore - del collegio investito della definizione del giudizio ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c., non versando in situazione di incompatibilità agli effetti degli artt. 51, comma 1, n. 4, e 52 c.p.c., atteso che tale proposta non rivela una funzione decisoria e non è suscettibile di assumere valore di pronuncia definitiva, né la decisione in camera di consiglio conseguente alla richiesta del ricorrente si configura quale fase distinta, che si sussegue nel medesimo giudizio di cassazione con carattere di autonomia e con contenuti e finalità di riesame e di controllo sulla proposta stessa (S.U. n. 9611/2024). 2.Occorre, ancora preliminarmente, esaminare l'eccezione di improcedibilità del ricorso sollevata dalla controricorrente per tardività.

Si sostiene che la sentenza di appello sia stata notificata il 14.2.2024 e conseguentemente il termine per la notifica non era quello lungo bensì, ex art. 327 c.p.c, quello breve di 60 giorni decorrenti dalla notifica stessa.

Il ricorso invece è stato notificato il giorno 8 luglio 2024.

L’eccezione deve essere disattesa non emergendo dagli atti, né avendo il controricorrente allegato alcuna documentazione comprovante l’avvenuta notificazione nei termini, che la sentenza impugnata sia stata notificata.

Ne consegue che il ricorso è tempestivo in quanto effettuato entro il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c. 3.Possono ora trattarsi i motivi di ricorso.

Il ricorrente con la prima censura si duole della violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto per non aver il giudice di merito esaminata la, ritenuta, assenza di legittimazione dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], quest’ultimo quale amministratore dell’[OSCURATO:PERSONA]; con la seconda censura si duole della violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c. per “omissione di fatti da esaminarsi d’ufficio” per non avere la Corte rilevato la carenza di legittimazione a stare in giudizio sia della qualifica del soggetto richiedente e quindi dell’avvocato costituito; con il terzo motivo di ricorso si denuncia la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c. per non aver preso in considerazione il provvedimento del [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con il quale ordinava il ripristino del muro a confine della proprietà Tucci-Lamaro, con rigetto di ogni richiesta dei confinanti (proprietà eredi Lamaro).

Il ricorso è inammissibile.

Le censure, tutte, difettano di specificità, come osservato nella proposta di definizione anticipata, e sonoavulse dalla ratio decidendi della sentenza impugnata, che è rimasta impregiudicata.

Il giudice di merito, infatti, non è giunto a pronunciarsi sui motivi di appello arrestando la decisione alla dichiarazione di inammissibilità dello strumento impugnatorio.

3.1. Al riguardo, occorre precisare che il motivo d’impugnazione è rappresentato dall’enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, della o delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d’impugnazione, la decisione è erronea.

Ne consegue che - in quanto, per denunciare, un errore bisogna identificarlo e, quindi, fornirne la rappresentazione - l’esercizio del diritto d’impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell’esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere.

Pertanto, il motivo che non rispetti tale requisito si deve considerare nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo.

In riferimento al ricorso per Cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un “non motivo”, è espressamente sanzionata con l’inammissibilità ai sensi dell’art. 366 n. 4 cod. proc. civ. e nell’art. 375 c.p.c. con il riferimento alla “mancanza dei motivi” (cfr. Cass. n. 9059/2025).

Tanto si verifica nel caso di specie nel quale il ricorrente con i motivi di ricorso non attinge la sopra evidenziata ratio della decisione, così incorrendo nella ora rilevata inammissibilità: con i motivi di ricorso, invero, anziché censurare la specifica ragione della reputata preclusione, si limita a proporre censure, generiche, che attingono all’ordinanza originariamente impugnata. 4.Il ricorso, in conclusione, deve essere rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Inoltre, poiché il giudizio viene definito in conformità alla proposta, va disposta la condanna della parte ricorrente a norma dell’art. 96, commi 3 e 4 c.p.c.

L’art. l'art. 380-bis, comma 3, c.p.c. (cfr. Cass. Sez.

U. n. 28540/2023) configura uno strumento di agevolazione delle pendenze in sede di legittimità, anche tramite l’individuazione di strumenti dissuasivi di condotte rivelatesi ex post prive di giustificazione e, quindi, idonee a concretare, secondo una valutazione legale tipica compiuta dal legislatore un’ipotesi di abuso del diritto di difesa.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

P.Q.M Rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, in favore del controricorrente, che liquida in €. 2.000,00 per compensi, oltre ad € 200,00 per esborsi e agli accessori di legge nella misura del 15%.

Condanna altresì parte ricorrente, ai sensi dell'art. 96, comma 3, cod. proc. civ., al pagamento a favore della parte controricorrente di una somma ulteriore di €. 2.000,00 e, ai sensi dell’art.96, comma 4 cod. proc. civ., al pagamento della somma di €. 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002–della sussistenza dei presupposti processu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16048/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]' AMM.P.T, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 135/2024 depositata il 16/01/2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/10/2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Dalla sentenza impugnata emerge quanto segue. 1.L’avv. [OSCURATO:PERSONA], impugnò dinanzi alla Corte d’appello di Napoli l’ordinanza, pronunciata ex art. 703 c.p.c., con la quale, in accoglimento del ricorso per manutenzione nel possesso proposto dall’Amministrazione dei [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], via [OSCURATO:PERSONA] n. 332, gli veniva ordinato di cessare dalle molestie nel possesso e per l’effetto, la rimozione, a sua cura e spese, del cancello oggetto di causa il ripristino dello stato dei luoghi antecedente alla costruzione del cancello stesso. L’impugnazione fu disattesa per essere l’appello proposto inammissibile. Il giudice di merito prese le mosse dalla natura del giudizio possessorio, caratterizzata da “una bifasicità soltanto eventuale nel senso che, una volta conclusasi la fase sommaria” con “l’accoglimento o la reiezione della domanda di emissione del provvedimento interdittale, la fissazione di un termine per la prosecuzione del giudizio nel merito può far seguito all’ordinanza anzidetta, o alla decisione sul conseguente reclamo, soltanto nel caso in cui almeno una delle parti ne abbia fatto richiesta, entro il termine di cui al comma 4 dell’articolo citato. Ove tale termine non sia richiesto, il procedimento si conclude con l’ordinanza di cui all’art. 703, comma 3, oppure, qualorasia stato proposto un reclamo, con quella di cui all’art. 669 terdecies c.p.c., provvedimenti, l’uno e l’altro non soggetti ad appello, per la natura cautelare e comunque interinale che li contraddistingue, in quanto destinati ad essere assorbiti dalla decisione di merito nel giudizio che le parti hanno la facoltà di instaurare”. Era quindi del tutto coerente che il giudice non avesse fissato ex officio un termine per la prosecuzione del giudizio di merito, sia il fatto che avesseregolato le spese della fase innanzi al medesimo conclusasi. Si osservò, infine, che “l’inammissibilità del gravame per essere l’ordinanza interdittale assoggettata al diverso rimedio del gravame ex art 669 terdecies c.p.c. è verifica riservata all’organo giudicante, che è tenuto a compierla d’ufficio, a prescindere dalle posizioni assunte dalle parti. In ogni caso, l’Amministrazione appellata ha dedotto la non appellabilità dell’ordinanza nella comparsa conclusionale. L’inammissibilità dell’appello assorbe la disamina delle censure sollevate nel merito all’ordinanza impugnata”. Avverso questa decisione l’avv. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso affidato a tre motivi. Resiste con controricorso l’amministrazione [OSCURATO:PERSONA] A. Falcone n. 332 Napoli. A seguito della proposta di definizione accelerata del Consigliere [OSCURATO:PERSONA] dal Presidente di Sezione, il ricorrente ha chiesto la decisione ex art. 380-bis, comma 2, c.p.c. In prossimità dell’udienza il ricorrente ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1.Preliminarmente va esclusa un’eventuale situazione di incompatibilità a comporre il collegio giudicante da parte del consigliere delegato che ha formulato la proposta di definizione accelerata del ricorso atteso. Nel procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati ex art. 380-bis c.p.c. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022), il presidente della sezione o il consigliere delegato che ha formulato la proposta di definizione, come avvenuto nella specie, può far parte - ed eventualmente essere nominato relatore - del collegio investito della definizione del giudizio ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c., non versando in situazione di incompatibilità agli effetti degli artt. 51, comma 1, n. 4, e 52 c.p.c., atteso che tale proposta non rivela una funzione decisoria e non è suscettibile di assumere valore di pronuncia definitiva, né la decisione in camera di consiglio conseguente alla richiesta del ricorrente si configura quale fase distinta, che si sussegue nel medesimo giudizio di cassazione con carattere di autonomia e con contenuti e finalità di riesame e di controllo sulla proposta stessa (S.U. n. 9611/2024). 2.Occorre, ancora preliminarmente, esaminare l'eccezione di improcedibilità del ricorso sollevata dalla controricorrente per tardività. Si sostiene che la sentenza di appello sia stata notificata il 14.2.2024 e conseguentemente il termine per la notifica non era quello lungo bensì, ex art. 327 c.p.c, quello breve di 60 giorni decorrenti dalla notifica stessa. Il ricorso invece è stato notificato il giorno 8 luglio 2024. L’eccezione deve essere disattesa non emergendo dagli atti, né avendo il controricorrente allegato alcuna documentazione comprovante l’avvenuta notificazione nei termini, che la sentenza impugnata sia stata notificata. Ne consegue che il ricorso è tempestivo in quanto effettuato entro il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c. 3.Possono ora trattarsi i motivi di ricorso. Il ricorrente con la prima censura si duole della violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto per non aver il giudice di merito esaminata la, ritenuta, assenza di legittimazione dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], quest’ultimo quale amministratore dell’[OSCURATO:PERSONA]; con la seconda censura si duole della violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c. per “omissione di fatti da esaminarsi d’ufficio” per non avere la Corte rilevato la carenza di legittimazione a stare in giudizio sia della qualifica del soggetto richiedente e quindi dell’avvocato costituito; con il terzo motivo di ricorso si denuncia la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c. per non aver preso in considerazione il provvedimento del [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con il quale ordinava il ripristino del muro a confine della proprietà Tucci-Lamaro, con rigetto di ogni richiesta dei confinanti (proprietà eredi Lamaro). Il ricorso è inammissibile. Le censure, tutte, difettano di specificità, come osservato nella proposta di definizione anticipata, e sonoavulse dalla ratio decidendi della sentenza impugnata, che è rimasta impregiudicata. Il giudice di merito, infatti, non è giunto a pronunciarsi sui motivi di appello arrestando la decisione alla dichiarazione di inammissibilità dello strumento impugnatorio. 3.1. Al riguardo, occorre precisare che il motivo d’impugnazione è rappresentato dall’enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, della o delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d’impugnazione, la decisione è erronea. Ne consegue che - in quanto, per denunciare, un errore bisogna identificarlo e, quindi, fornirne la rappresentazione - l’esercizio del diritto d’impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell’esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere. Pertanto, il motivo che non rispetti tale requisito si deve considerare nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo. In riferimento al ricorso per Cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un “non motivo”, è espressamente sanzionata con l’inammissibilità ai sensi dell’art. 366 n. 4 cod. proc. civ. e nell’art. 375 c.p.c. con il riferimento alla “mancanza dei motivi” (cfr. Cass. n. 9059/2025). Tanto si verifica nel caso di specie nel quale il ricorrente con i motivi di ricorso non attinge la sopra evidenziata ratio della decisione, così incorrendo nella ora rilevata inammissibilità: con i motivi di ricorso, invero, anziché censurare la specifica ragione della reputata preclusione, si limita a proporre censure, generiche, che attingono all’ordinanza originariamente impugnata. 4.Il ricorso, in conclusione, deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Inoltre, poiché il giudizio viene definito in conformità alla proposta, va disposta la condanna della parte ricorrente a norma dell’art. 96, commi 3 e 4 c.p.c. L’art. l'art. 380-bis, comma 3, c.p.c. (cfr. Cass. Sez. U. n. 28540/2023) configura uno strumento di agevolazione delle pendenze in sede di legittimità, anche tramite l’individuazione di strumenti dissuasivi di condotte rivelatesi ex post prive di giustificazione e, quindi, idonee a concretare, secondo una valutazione legale tipica compiuta dal legislatore un’ipotesi di abuso del diritto di difesa. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. P.Q.M Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, in favore del controricorrente, che liquida in €. 2.000,00 per compensi, oltre ad € 200,00 per esborsi e agli accessori di legge nella misura del 15%. Condanna altresì parte ricorrente, ai sensi dell'art. 96, comma 3, cod. proc. civ., al pagamento a favore della parte controricorrente di una somma ulteriore di €. 2.000,00 e, ai sensi dell’art.96, comma 4 cod. proc. civ., al pagamento della somma di €. 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002–della sussistenza dei presupposti processu
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