Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 22552/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16431/2014 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del suo Direttore p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12, ope legis domicilia; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 15, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; resistente - avverso la sentenza n. 140/16/13, depositata il 30 aprile 2013, della Commissione tributaria regionale della Sicilia; udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 2 marzo 2022, dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. - l'Agenzia delle Entrate, sulla base di un solo motivo, ricorre per la cassazione della sentenza n. 140/16/13, depositata il 30 aprile 2013, con la quale la Commissione tributaria regionale della Sicilia ha rigettato l'appello proposto dalla stessa odierna ricorrente, così confermando la decisione di prime cure che, a sua volta, aveva accolto l'impugnazione di un avviso di liquidazione delle imposte ipotecaria e catastale dovute in relazione ad un atto di compravendita registrato in data 7 gennaio 2008; - [OSCURATO:PERSONA] si è tardivamente costituito per far valere, ai pertinenti fini, la domanda di definizione agevolata medio tempore presentata.

Considerato che:

1. - in via pregiudiziale, va rilevato che il contribuente ha dato conto dell'accesso alla definizione agevolata della controversia ai sensi del d.l. n. 119 del 2018, art. 6, conv. in I. n. 136 del 2018, così depositando documentazione a riscontro della domanda presentata e del versamento dell'importo dovuto;

2. - il d.l. n. 119 del 2018, art. 6, per quel che qui rilleva, dispone che: - «Le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di cassazione, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per le quali l'Agenzia delle entrate risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia.» (comma 2 ter); - «Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo.

In tal caso il processo è sospeso fino al 10 giugno 2019.

Se entro tale data il contribuente deposita presso l'organo giurisdizionale 'innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2020.» (comma 10); - «L'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali.

Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. ...» (comma 12); - «In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto, con decreto del Presidente.

L'impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione.

Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.» (comma 13);

3. - risultando quindi, da un lato, che il contribuente ha eseguito il versamento dovuto, - giustappunto calcolato nella misura del 5% del valore della controversia, - e, dall'altro, che non è stata presentata la cennata istanza di trattazione, deve ritenersi perfezionata la causa estintiva correlata all'accesso alla definizione agevolata;

4. - le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate (art. 6, c. 13, ult. prop., cit.); - non ricorrono i presupposti dell'ulteriore versamento del contributo unificato (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 201, n. 228) operando, nella fattispecie, causa estintiva del giudizio conseguente ad iniziativa 'della parte intimata, rispetto alla parte ricorrente rilevando, peraltro, l'istituto della prenotazione a debito.

P.Q.M.

La Corte, dichiara estinto il giudizio e compensa, tra le parti, le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di cons

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16431/2014 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del suo Direttore p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12, ope legis domicilia; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 15, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; resistente - avverso la sentenza n. 140/16/13, depositata il 30 aprile 2013, della Commissione tributaria regionale della Sicilia; udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 2 marzo 2022, dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. - l'Agenzia delle Entrate, sulla base di un solo motivo, ricorre per la cassazione della sentenza n. 140/16/13, depositata il 30 aprile 2013, con la quale la Commissione tributaria regionale della Sicilia ha rigettato l'appello proposto dalla stessa odierna ricorrente, così confermando la decisione di prime cure che, a sua volta, aveva accolto l'impugnazione di un avviso di liquidazione delle imposte ipotecaria e catastale dovute in relazione ad un atto di compravendita registrato in data 7 gennaio 2008; - [OSCURATO:PERSONA] si è tardivamente costituito per far valere, ai pertinenti fini, la domanda di definizione agevolata medio tempore presentata. Considerato che: 1. - in via pregiudiziale, va rilevato che il contribuente ha dato conto dell'accesso alla definizione agevolata della controversia ai sensi del d.l. n. 119 del 2018, art. 6, conv. in I. n. 136 del 2018, così depositando documentazione a riscontro della domanda presentata e del versamento dell'importo dovuto; 2. - il d.l. n. 119 del 2018, art. 6, per quel che qui rilleva, dispone che: - «Le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di cassazione, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per le quali l'Agenzia delle entrate risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia.» (comma 2 ter); - «Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 giugno 2019. Se entro tale data il contribuente deposita presso l'organo giurisdizionale 'innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2020.» (comma 10); - «L'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. ...» (comma 12); - «In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto, con decreto del Presidente. L'impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.» (comma 13); 3. - risultando quindi, da un lato, che il contribuente ha eseguito il versamento dovuto, - giustappunto calcolato nella misura del 5% del valore della controversia, - e, dall'altro, che non è stata presentata la cennata istanza di trattazione, deve ritenersi perfezionata la causa estintiva correlata all'accesso alla definizione agevolata; 4. - le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate (art. 6, c. 13, ult. prop., cit.); - non ricorrono i presupposti dell'ulteriore versamento del contributo unificato (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 201, n. 228) operando, nella fattispecie, causa estintiva del giudizio conseguente ad iniziativa 'della parte intimata, rispetto alla parte ricorrente rilevando, peraltro, l'istituto della prenotazione a debito. P.Q.M. La Corte, dichiara estinto il giudizio e compensa, tra le parti, le spese. Così deciso in Roma, nella camera di cons
Sentenza Cassazione n. 22552/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris