CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 19485/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ATTO E [OSCURATO:PERSONA] - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari che ha confermato la sentenza del Tribunale di Foggia del 15 febbraio 2021, che lo ha dichiarato penalmente responsabile per il delitto di cui agli artt. 56, 624-bis, primo e terzo comma, e 625, n. 2, cod. pen., per aver compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco ad impossessarsi di beni altrui mediante introduzione nella privata dimora di [OSCURATO:PERSONA], danneggiandone la serratura della porta blindata di ingresso e senza riuscire nell'intento per cause indipendenti dalla sua volontà, al fine di trarne profitto; - Ritenuto che l'unico motivo di ricorso - che deduce violazione di legge e vizio di motivazione poiché la Corte avrebbe errato nel determinare nella misura della metà l'aumento della pena per la riconosciuta recidiva ex art. 99, terzo comma, cod. pen., poiché stante la concorrenza della più grave circostanza di cui all'art. 624-bis, terzo comma, cod, pen., l'aumento per la recidiva avrebbe dovuto essere limitato entro la misura di un terzo di cui all'art. 63, quarto comma, cod. pen. - non può essere prospettato per la prima volta con ricorso per cassazione, né è rilevabile d'ufficio, ai sensi dell'art. 609, comma secondo, cod. proc. pen., non potendosi ritenere nel suo complesso la pena irrogata all'imputato "illegale" in quanto comunque fissata entro i limiti edittali ed in assenza di modifiche normative incidenti sulla determinazione della stessa; - [OSCURATO:PERSONA] che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P. P.Q.M