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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 11 ottobre 2022

Cassazione n. 43038/2022

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seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/06/2021 della Corte d'appello di Lecce visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte d'appello di Lecce confermava la condanna pronunciata in primo grado, con rito abbreviato, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per i delitti di esercizio abusivo della professione (art. 348 cod. pen.) e falsità materiale commessa da privato (art. 482 cod. pen. in relazione all'art. 476 cod. pen.) per aver, fingendosi avvocato e dunque esercitando abusivamente la professione forense, formato una falsa sentenza di divorzio in una causa civile di fatto inesistente, ricevendo quale compenso per tale prestazione una somma di I danaro (1.400 euro), e dichiarava invece estinto per prescrizione il delitto di truffa (art. 640 cod. pen.).

2. Avverso tale sentenza presenta ricorso I difensore dell'imputata, che articola un unico motivo in cui deduce inosservanza della legge penale e delle norme processuali, nonché vizio della motivazione, contestando la sussistenza del fatto.

In particolare, la ricorrente censura l'assenza di prove a supporto di quanto dichiarato dalla parte offesa, che già conosceva l'imputata e sapeva che era laureata in legge ma non avvocato. [OSCURATO:PERSONA] specie, dalle risultanze probatorie non è emerso il conferimento di alcuna procura né risulta un accredito a favore dell'imputata o la ricevuta del denaro che sì assume consegnato in contanti.

Neppure sarebbe stato dimostrato che lo screenshot con le coordinate bancarie (della madre di Pittini) su cui realizzare l'accredito provenisse dal telefono mobile dell'imputata.

Infine, si rileva il carattere grossolano della falsificazione, presentando la sentenza contraffatta una data corrispondente ad una domenìca, un timbro non più in uso e la firma di un cancelliere non più in servizio presso il Tribunale che risultava aver emesso la sentenza, e si evidenzia come sia altamente inverosimile che una dottoressa in legge, praticante abilitata all'esercizio della professione forense, commettesse simili errori.

3. L'imputata presenta altresì una memoria che, tuttavia, in quanto personalmente sottoscritta (art. 613 cod. proc. pen) e presentata in data 11/10/2022, dunque oltre i termini consentiti, cioè oltre il limite dei cinque giorni liberi anteriori all'udienza, non può essere valutata.

4. Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.

I. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla

I. 18 dicembre 2020, n. 176, e dell'art. 16, comma 1, d.

I. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla

I. 25 febbraio 2022, n. 15. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile, in quanto volto a sollecitare ricostruzione alternativa del fatto, non realizzabile in sede dì legittimità.

Neppure, come si dirà immediatamente di seguito, la sentenza impugnata appare affetta da manifesti vizi motivazionali.

Per un verso, premesso che le sentenze di primo e secondo grado, addivenendo allo stesso giudizio sulla responsabilità dell'imputata, rappresentano una c.d. doppia conforme e formano, dunque, un unico corpo decisionale (tra le altre, Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218), va rilevato come esse si siano fondate sulla base probatoria disponibile al momento della scelta, da parte dell'imputata, del rito abbreviato, peraltro dalla stessa non condizionato all'assunzione di prove ulteriori.

Tale base probatoria era rappresentata dalle dichiarazioni rese dalla persona offesa, ritenuta evidentemente credibile, che hanno trovato riscontro nel messaggio ricevuto dall'utenza telefonica dell'imputata, il quale indicava un conto bancario per il versamento del compenso, nonché nella riconducibilità di tale conto alla madre della ricorrente.

Deve aggiungersi che il ricorso prospetta alternative ipotesi ricostruttive ma non dimostra la sussistenza di lacune e smagliature della motivazione, tali da rendere necessaria l'integrazione della prova nel giudizio di appello.

Per altro verso, in conformità a ciò che è affermato nelle pronunce di merito e contrariamente a quanto ritenuto nel ricorso, è appena il caso di precisare come il falso attribuito a Pittini non fosse certo grossolano, non essendo rilevabile ictu °culi, e che l'ipotesi che una praticante abilitata potesse commettere errori, quali la scelta della data della sentenza contraffatta (caduta su un giorno non lavorativo) o del timbro del cancelliere (che a quella data non era più in servizio presso il Tribunale) appare tutt'altro che inverosimile.

Per le indicate ragioni, il ricorso va ritenuto inammissibile, ciò che impedisce di tener conto del tempo trascorso dopo la sentenza di appello ai fini del computo del termine di prescrizione (Sez.

U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266).

2. Segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento delle somme indicate nel dispositivo, ritenute eque, in favore della Cassa delle ammende, in applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/06/2021 della Corte d'appello di Lecce visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte d'appello di Lecce confermava la condanna pronunciata in primo grado, con rito abbreviato, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per i delitti di esercizio abusivo della professione (art. 348 cod. pen.) e falsità materiale commessa da privato (art. 482 cod. pen. in relazione all'art. 476 cod. pen.) per aver, fingendosi avvocato e dunque esercitando abusivamente la professione forense, formato una falsa sentenza di divorzio in una causa civile di fatto inesistente, ricevendo quale compenso per tale prestazione una somma di I danaro (1.400 euro), e dichiarava invece estinto per prescrizione il delitto di truffa (art. 640 cod. pen.). 2. Avverso tale sentenza presenta ricorso I difensore dell'imputata, che articola un unico motivo in cui deduce inosservanza della legge penale e delle norme processuali, nonché vizio della motivazione, contestando la sussistenza del fatto. In particolare, la ricorrente censura l'assenza di prove a supporto di quanto dichiarato dalla parte offesa, che già conosceva l'imputata e sapeva che era laureata in legge ma non avvocato. [OSCURATO:PERSONA] specie, dalle risultanze probatorie non è emerso il conferimento di alcuna procura né risulta un accredito a favore dell'imputata o la ricevuta del denaro che sì assume consegnato in contanti. Neppure sarebbe stato dimostrato che lo screenshot con le coordinate bancarie (della madre di Pittini) su cui realizzare l'accredito provenisse dal telefono mobile dell'imputata. Infine, si rileva il carattere grossolano della falsificazione, presentando la sentenza contraffatta una data corrispondente ad una domenìca, un timbro non più in uso e la firma di un cancelliere non più in servizio presso il Tribunale che risultava aver emesso la sentenza, e si evidenzia come sia altamente inverosimile che una dottoressa in legge, praticante abilitata all'esercizio della professione forense, commettesse simili errori. 3. L'imputata presenta altresì una memoria che, tuttavia, in quanto personalmente sottoscritta (art. 613 cod. proc. pen) e presentata in data 11/10/2022, dunque oltre i termini consentiti, cioè oltre il limite dei cinque giorni liberi anteriori all'udienza, non può essere valutata. 4. Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d. I. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, e dell'art. 16, comma 1, d. I. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla I. 25 febbraio 2022, n. 15. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, in quanto volto a sollecitare ricostruzione alternativa del fatto, non realizzabile in sede dì legittimità. Neppure, come si dirà immediatamente di seguito, la sentenza impugnata appare affetta da manifesti vizi motivazionali. Per un verso, premesso che le sentenze di primo e secondo grado, addivenendo allo stesso giudizio sulla responsabilità dell'imputata, rappresentano una c.d. doppia conforme e formano, dunque, un unico corpo decisionale (tra le altre, Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218), va rilevato come esse si siano fondate sulla base probatoria disponibile al momento della scelta, da parte dell'imputata, del rito abbreviato, peraltro dalla stessa non condizionato all'assunzione di prove ulteriori. Tale base probatoria era rappresentata dalle dichiarazioni rese dalla persona offesa, ritenuta evidentemente credibile, che hanno trovato riscontro nel messaggio ricevuto dall'utenza telefonica dell'imputata, il quale indicava un conto bancario per il versamento del compenso, nonché nella riconducibilità di tale conto alla madre della ricorrente. Deve aggiungersi che il ricorso prospetta alternative ipotesi ricostruttive ma non dimostra la sussistenza di lacune e smagliature della motivazione, tali da rendere necessaria l'integrazione della prova nel giudizio di appello. Per altro verso, in conformità a ciò che è affermato nelle pronunce di merito e contrariamente a quanto ritenuto nel ricorso, è appena il caso di precisare come il falso attribuito a Pittini non fosse certo grossolano, non essendo rilevabile ictu °culi, e che l'ipotesi che una praticante abilitata potesse commettere errori, quali la scelta della data della sentenza contraffatta (caduta su un giorno non lavorativo) o del timbro del cancelliere (che a quella data non era più in servizio presso il Tribunale) appare tutt'altro che inverosimile. Per le indicate ragioni, il ricorso va ritenuto inammissibile, ciò che impedisce di tener conto del tempo trascorso dopo la sentenza di appello ai fini del computo del termine di prescrizione (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266). 2. Segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento delle somme indicate nel dispositivo, ritenute eque, in favore della Cassa delle ammende, in applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila i
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