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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 51778/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con il primo motivo, [OSCURATO:PERSONA] deduce l'erronea applicazione dell'art. 334, secondo comma, cod. pen. in relazione all'elemento oggettivo del reato contestato; Considerato che il motivo è manifestamente infondato, in quanto integra il reato di sottrazione di cose sottoposte a sequestro in un procedimento penale (art. 334 cod. pen.) la stipulazione di negozi dispositivi dei beni di cui è stato disposto il sequestro, se diretta ad eludere tale vincolo e idonea a rendere anche solo più difficoltoso il conseguimento delle finalità cui lo stesso è funzionale (Sez.

U, n. 43428 del 30/09/2010, Corsini, Rv. 248382 - 01); Ritenuto, inoltre, che, come rilevato nella sentenza impugnata I vendita e la successiva trascrizione dell'autoveicolo ha frustrato lo scop -c-~o reale impresso dall'autorità, in quanto ha posto il terzo acquirente nella condizione di poter disporre liberamente del bene; Rilevato che il secondo motivo, relativo alla violazione di legge per inosservanza dell'art. 131-bis cod. pen., è inammissibile per aspecificità, in quanto la censura si risolve in una mera reiterazione di una censura già svolta in grado di appello e motivatamente disattesa dalla Corte di appello (a pag. 5 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13 o

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con il primo motivo, [OSCURATO:PERSONA] deduce l'erronea applicazione dell'art. 334, secondo comma, cod. pen. in relazione all'elemento oggettivo del reato contestato; Considerato che il motivo è manifestamente infondato, in quanto integra il reato di sottrazione di cose sottoposte a sequestro in un procedimento penale (art. 334 cod. pen.) la stipulazione di negozi dispositivi dei beni di cui è stato disposto il sequestro, se diretta ad eludere tale vincolo e idonea a rendere anche solo più difficoltoso il conseguimento delle finalità cui lo stesso è funzionale (Sez. U, n. 43428 del 30/09/2010, Corsini, Rv. 248382 - 01); Ritenuto, inoltre, che, come rilevato nella sentenza impugnata I vendita e la successiva trascrizione dell'autoveicolo ha frustrato lo scop -c-~o reale impresso dall'autorità, in quanto ha posto il terzo acquirente nella condizione di poter disporre liberamente del bene; Rilevato che il secondo motivo, relativo alla violazione di legge per inosservanza dell'art. 131-bis cod. pen., è inammissibile per aspecificità, in quanto la censura si risolve in una mera reiterazione di una censura già svolta in grado di appello e motivatamente disattesa dalla Corte di appello (a pag. 5 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 o
Sentenza Cassazione n. 51778/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris