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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 09735/2026

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/06/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e bi [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto, tramite il difensore e con unico atto, ricorsi per cassazione avverso la sentenza del 12 giugno 2025 - pronunciata ex art. 599-bis cod. proc. pen., a fronte della rinuncia degli imputati a tutti i motivi di appello, con eccezione di quelli inerenti al trattamento sanzionatorio e dell'accordo sulla rideterminazione dello stesso - con la quale la Corte d'appello di Napoli ha parzialmente riformato la sentenza del 29 novembre 2022 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con cui gli imputati erano stati condannati per reati di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000 (riferiti ad annualità tra il 2012 e il 2016); che, recependo l'accordo proposto dalle parti, la Corte territoriale: ha dichiarato non doversi procedere per i fatti relativi alle annualità 2012-2013, in quanto estinti per prescrizione; ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche, rideterminando le pene principali in diminuzione; ha ridotto la durata delle pene accessorie; ha concesso a [OSCURATO:PERSONA] il beneficio della non menzione e a [OSCURATO:PERSONA] i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione; ha ridotto a euro 133.803,24 l'importo della confisca a carico di [OSCURATO:PERSONA]; che, con un primo motivo di doglianza, si lamenta che la sentenza abbia disposto la confisca, che non era stata oggetto di accordo tra le parti; che, in secondo luogo, si lamenta l'erronea applicazione dell'art. 12-bis del d.lgs. n. 74 del 2000, sul rilievo che la relativa confisca non sarebbe applicabile a reati tributari commessi prima del fine del 2015, anno di introduzione di detta norma.

Considerato che i motivi proposti non risultano consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché riproduttivi di censure alle quali le parti avevano già rinunciato in grado di appello; che, in ogni caso, con riguardo al primo motivo, va rilevato che il giudice di secondo grado ha applicato la confisca quale obbligatoria statuizione accessoria e ha motivato correttamente in ordine all'individuazione della somma da confiscare, operando lo scomputo conseguente alla declaratoria di prescrizione delle annualità 2012 e 2013; che - contrariamente a quanto ritenuto dai ricorrenti con il secondo motivo di doglianza - la disposta confisca può temporalmente essere riferita a tutte le annualità oggetto di condanna, in quanto vi è piena continuità normativa tra la disposizione di cui all'art. 12-bis, comma 2, del d.lgs. n. 74 del 2000 (introdotta dal d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158), e la previgente fattispecie prevista dall'art. 322-ter cod. pen., richiamato dall'art. 1, comma 143, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, abrogata dall'art. 14 del citato d.lgs. n. 158 del 2015 (ex plunmis, Sez. 3, n. 50338 del 22/09/2016, Rv. 268386).

Tenuto conto che della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/06/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e bi [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto, tramite il difensore e con unico atto, ricorsi per cassazione avverso la sentenza del 12 giugno 2025 - pronunciata ex art. 599-bis cod. proc. pen., a fronte della rinuncia degli imputati a tutti i motivi di appello, con eccezione di quelli inerenti al trattamento sanzionatorio e dell'accordo sulla rideterminazione dello stesso - con la quale la Corte d'appello di Napoli ha parzialmente riformato la sentenza del 29 novembre 2022 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con cui gli imputati erano stati condannati per reati di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000 (riferiti ad annualità tra il 2012 e il 2016); che, recependo l'accordo proposto dalle parti, la Corte territoriale: ha dichiarato non doversi procedere per i fatti relativi alle annualità 2012-2013, in quanto estinti per prescrizione; ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche, rideterminando le pene principali in diminuzione; ha ridotto la durata delle pene accessorie; ha concesso a [OSCURATO:PERSONA] il beneficio della non menzione e a [OSCURATO:PERSONA] i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione; ha ridotto a euro 133.803,24 l'importo della confisca a carico di [OSCURATO:PERSONA]; che, con un primo motivo di doglianza, si lamenta che la sentenza abbia disposto la confisca, che non era stata oggetto di accordo tra le parti; che, in secondo luogo, si lamenta l'erronea applicazione dell'art. 12-bis del d.lgs. n. 74 del 2000, sul rilievo che la relativa confisca non sarebbe applicabile a reati tributari commessi prima del fine del 2015, anno di introduzione di detta norma. Considerato che i motivi proposti non risultano consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché riproduttivi di censure alle quali le parti avevano già rinunciato in grado di appello; che, in ogni caso, con riguardo al primo motivo, va rilevato che il giudice di secondo grado ha applicato la confisca quale obbligatoria statuizione accessoria e ha motivato correttamente in ordine all'individuazione della somma da confiscare, operando lo scomputo conseguente alla declaratoria di prescrizione delle annualità 2012 e 2013; che - contrariamente a quanto ritenuto dai ricorrenti con il secondo motivo di doglianza - la disposta confisca può temporalmente essere riferita a tutte le annualità oggetto di condanna, in quanto vi è piena continuità normativa tra la disposizione di cui all'art. 12-bis, comma 2, del d.lgs. n. 74 del 2000 (introdotta dal d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158), e la previgente fattispecie prevista dall'art. 322-ter cod. pen., richiamato dall'art. 1, comma 143, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, abrogata dall'art. 14 del citato d.lgs. n. 158 del 2015 (ex plunmis, Sez. 3, n. 50338 del 22/09/2016, Rv. 268386). Tenuto conto che della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma,
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