CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 10 novembre 2023
Cassazione n. 35752/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26253 R.G.anno 2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; ricorrente contro [OSCURATO:SOCIETA]., quale procuratrice di Aletti C. Banca di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e [OSCURATO:SOCIETA],rappresentate e difese dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , domiciliat e presso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; controricorrenti avverso la sentenza n. 1830/2019 depositata l’11 giugno 2019 del la Corte di appello d Bologna. Sez. I–RG 26253/2019 camera di consiglio10.11.2023 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del10 novembre 2023 dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― Giusep pe Soprani e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], hanno convenuto in giudizio [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. esponendo quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] aveva intrattenuto un rapporto di deposito titoli presso la filiale di Poviglio di [OSCURATO:PERSONA]; un funzionario di detta banca si era recato presso l'abitazione della predetta Genitoni per proporre la sottoscrizione del fondo comune di investimento denominato [OSCURATO:PERSONA], assicurando che trattavasi di ottimo investimento, «sicuro, a capitale garantito e a bassa volatilità». [OSCURATO:PERSONA] i , senza stipulare alcun contratto di negoziazione, aveva sottoscritto,in data 16 maggio 2007, un modulo che le era stato sottoposto e versato alla società [OSCURATO:PERSONA] la complessiva somma di euro 606.000,00 ; in data 5 luglio 2010, su consiglio di altro funzionario della banca , la medesima Genitoni aveva operato il disinvestimento e le era stato accreditato l'importo di euro 485.341,26: era dunque emersa una perdita di euro 120.658,74 rispetto al capitale originariamente investito. Ritenendo che di tale perdita fossero responsabili sia [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] , prospettava : la nullità dell'operazione per inosservanza dell'obbligo di forma nella stipulazione del relativo contratto quadro, osservando come il modulo di sottoscrizione delle quote del fondo costituiva una mera proposta che non era stata seguita da alcuna accettazione scritta da parte della banca; l'inadempimento agli obblighi informativi cui era tenuto l'intermediario, avendo specificamente riguardo alla situazione patrimoniale dell'investitore e ai suoi obiettivi di investimento; l'inadempimento riferito ai dati concernenti la natura del fondo di investiment o: la mancata segnalazione di inadeguatezza dell'investimento proposto; la mancata Sez. I–RG 26253/2019 camera di consiglio10.11.2023 segnalazione dell'esistenza di un conflitto di interessi a seguito della negoziazione di un prodotto gestito dal medesimo soggetto proponente. Gli attori hanno quindi domandato la condanna delle due convenute al pagamento della differenza tra la somma investita e quanto oggetto di restituzione in loro favore. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s i sono costituite resistendo alla domanda di controparte. Con sentenza del 28 gennaio 2015 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha respinto la domanda attrice. 2. ― I Soprani hanno proposto gravame che la Corte d i appello di Bologna ha respinto. 3.― [OSCURATO:PERSONA], erede di Leo, ricorr e ora per c assazione facendo valere tre motivi di impugnazione. Resistonocon controricorso [OSCURATO:SOCIETA]., in qualità di procuratrice di Aletti C. Banca di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) , e [OSCURATO:SOCIETA]., quale successore, per intervenuta fusione per incorporazione, di [OSCURATO:PERSONA] SGRs.p.a. Sono state depositate memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― Col primo motivo sono denunciate la violazio ne dell’art. 23 t.u.f. (d.lgs. n. 58/1998), 30 e 55 reg. Consob n. 11522/1998, 1326, 1352 e 1362 c.c.. Si lamenta che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di appello, l'investimento nel fondo comune oggetto di causa non poteva ritenersi sorretto dal contratto quadro del 30 aprile 2007, intestatoa [OSCURATO:PERSONA], e sottoscritto dei coniugi Genitoni e Soprani , ma avrebbe dovuto fondarsi s u specifico diverso accordo negoz iale relativo all'acquisto di quote del [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, la sentenza d'appello,ritenendo l'investimento riconducibile al rapporto cointestato ai coniugi, e valorizzando le circostanze consistenti nell'utilizzo del denaro proveniente dal conto corrente cointestato e nel riaccredito della somma investita sullo stesso conto, sarebbe incorsa nella violazione dell’art. 1362 c.c.: la Corte di appello avrebbe infatti Sez. I–RG 26253/2019 camera di consiglio10.11.2023 erroneamente interpretato quanto documentato nel modulo di investimento sottoscritto in data 16 maggio 2007 da Anna M aria Genitoni.Aggiungono i ricorrenti che il contratto di acquisto dei fondi mancherebbe, comunque, dell'accettazione, dal momento che [OSCURATO:PERSONA] SGR si era ivi riservata la facoltà di non accettare le domande di sottoscrizione ricevute eche la sottoscrizione delle quote del fondo avrebbe avuto efficacia solo a seguito della conferma scritta della detta società:conferma che non era mai intervenuta. La decisione impugnata ha attribuito rilievo alla produzione di un contratto quadro rispondente alle prescrizioni dell’art. 30 reg. Consob n. 11522/1998; la stessa sentenza evidenzia:che l’ordine di acquisto delle quote era stato sottoscritto da [OSCURATO:PERSONA] e dal di lei marito; che il prezzo di acquistoera statoaddebitato sul conto corrente cointestato ai clienti; che le quote oggetto di sottoscrizione erano state depositate presso il dossier titoli cointestato a Soprani e alla moglie; che sul conto corrente cointestato era stato operato il rimborso di quanto dovuto per effetto del disinvestimento; che la sottoscr izi one, da parte della sola Genitoni, del modulo di acquisto delle quote era dovuto alle prescrizioni normative circa l’acquisto nominativo delle stesse. In sostanza, dunque, la Corte di appello ha ritenuto che l’investimento fosse rispettoso delle forme convenute e imputabile a entrambi i coniugi. Il motivo deve essere disatteso. La tesi del ricorrente, già svolta col primo motivo di appello,è che al servizio di collocamento non si applichil’art. 30 reg. Consob n. 11522 del 1998(vigente ratione temporis), onde non sarebbe statanecessaria la stipula del contrattoquadro, mentre il negozio di acquisto dei fondi comuni andasse perfezionato per iscritto a pena di nullità, posto che l’art. 23 t.u.f.prevede la forma scritta per tutti i servizi di investimento, i quali ricomprendono quello di collocamento di fondi comuni, giusta l’art. 1, comma 2, lett. c),e comma 5, lett. c), t.u.f.. Sez. I–RG 26253/2019 camera di consiglio10.11.2023 L’inesistenza dell’obbligo di stipula del contratto quadro di cui al cit. art. 30 non apparein realtà decisiva . Il ricorrente non chiarisce i precisi termini dell’operazione e non spiega seegli individui l’intermediario nell’una o nell’altra delle società che sono state convenute in giudizio. E’ certo, però, che se l’attività di intermediazione è riferibile a [OSCURATO:PERSONA] (con la quale è stato pacificam e nte concluso il contr atto quadro), la documentazione dell’operazione di investimento rilevante a norma dell’art. 23, comma 6, t.u.f. è costituita dall’ordine di acquisto impartito per iscritto da e ntrambi i coniugi (pag. 13 della pronuncia della Corte distrettuale). Riguardo a tale ordine l’istante oppone che esso sarebbe successivo di diversi giorni al la «domanda di sottoscrizione» delle quote. La circostanza─ che avrebbe dovuto essere oltretutto veicolatada una censura di omesso esame di fatto decisivo, giusta l’art. 360, n. 5, c.p.c. ─ è tuttavia priva di decisività, in quanto non vale ad escludere che l’ordine di acquistoin quanto tale fosse stato redatto per iscritto. Se, invece, il prestatore del servizio di investimento deve identificarsiin [OSCURATO:PERSONA], rileva la documentazione del «modulo di acquisto delle quote» di cui è parola a pag. 14 de l la sentenza impugnata. Non vale opporre che il documento manchi del la sottoscrizione dell’intermediario. La nullità prevista dall’art. 23, comma 3, t.u.f. è infatti una nullità di protezione; trova conseguente applicazione il principio, già espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte con riguardo al contratto quadro di investimento, per cui il requisito della forma scritta va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell'investitore assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, e non anche quella dell'intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua Sez. I–RG 26253/2019 camera di consiglio10.11.2023 di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti (Cass. Sez. U. 16 gennaio 2018, n. 898 ). A tale ultimo proposito , non risulta sia stato contestatoin giudizio che il contratto abbia avuto esecuzione e la stessa Corte di appello ha del resto rilevato, come si è visto, che le quote oggetto di sottoscrizione furono depositate presso il dossier titoli cointestato ai coniugi Soprani. Inammissibile è, da ultimo, la doglianza basata sul la violazio ne dei canoni interpretativi. Essa non coglie, infatti, il senso della decisione assunta dalla Corte di merito, la qualeha spiegato la ragione per cui il contrattovenne intestato al la sola Genitoni : ad avviso della Corte di appello ciò fu dovuto ― lo si è ri cordato ― a lle previsioni di leg ge e regolamentari che imponevanol’acquisto nominativo delle quote ( nel la sentenza sono stati citati l’art. 36, comma 8, t.u.f. eil reg. Banca d’Italia 14 aprile 2005, al tit. V, cap. VI, art. 2). Tale ratio decidendinon è stata censuratae la circostanza assume innegabilmente rilievo ai fini che qui interessano(Cass. 10 agosto 2017, n. 19989). 2. ― Col secondo mezzo si oppone la nullità della sentenza ex art. 132, n. 4, c.p.c.. La censura inerisce al tema dell’adempimento degli obblighi informativi: vi si deduce, in sintesi,che la sentenza impugnata si sarebbelimitata a rilevare la sufficienza delle informazioni contenute nella « domanda di sottoscrizione » delle quote e nel prospetto richiamato nella stessa. Il motivo è infondato. Ha osservato la Corte di merito che la documentazione contrattuale acquisita era sufficiente ad escludere un inadempimento della banca quanto agli obblighi informativi posti dalla legge a suo carico; ha rilevato che i documenti descrittivi dell'investimento erano infatti inequivoci, non lasciando dubbi sulla tipologia e sul le caratteristiche dell'investimento:la « domanda di sottoscrizione » delle quote illustrava le particolarità , la natura e gli effetti economici dell'investimentoin maniera chiara e tale da escludere oggettivamente Sez. I–RG 26253/2019 camera di consiglio10.11.2023 dubbi sulla natura speculativa e sui rischi dell'operazione. Ha precisato la Corte che in tali scritti era spiegato, tra l'altro , che la presenza di maggiori rischi connessi alla volatilità dello strumento finanziariopoteva determinare la possibilità di non ottenere al momento del rimborso la restituzione del capitale. [OSCURATO:PERSONA] d istrettuale ha aggiunto che il regolamento del fondo,che la cliente aveva espressamente dichiarato di aver ricevuto,precisava analiticamente scopo e caratteristiche dei fondi hedge, i criteri per la determinazione del valore, nonché i metodi e i tempi di liquidazione e di rimborso dell'investimento. Si legge, ancora, nella sentenza impugnata che « i rilievi in ordine alla completezza del contenuto dei regolamenti appaiono privi di consistenza atteso che gli stessi sono preventivamente approvati da Banca d'Italiaai sensi dell’art. 29, comma 3, t.u.f.». Tale motivazione si pone oltre la soglia del la sindacabilità, in questa sede, del vizio denunciato. Come è noto, La riformulazione dell'art. 360, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83/2012, convertito in l. n. 134/2012, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al «minimo costituzionale» del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. L’anomalia in questione si esaurisce nella «mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico», nella «motivazione apparente», nel «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e nella «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile», esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di «sufficienza» della motivazione (Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, nn. 8053e 8054 citt . ). Questa Corte ha poi enunciato il principio, qui condiviso, per cui, Sez. I–RG 26253/2019 camera di consiglio10.11.2023 onde assolvere all'onere di adeguatezza della motivazione, il giudice di appello non è tenuto ad esaminare tutte le allegazioni delle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga concisamente le ragioni della decisione, così da doversi ritenere implicitamente rigettate le argomentazioni logicamente incompatibili con esse (Cass. 9 febbraio 2021, n. 3126; Cass. 2 dicembre 2014, n. 25509). Nel caso in esame la Corte di merito ha dato conto, in modo non apparente, né contraddittorio, né perplesso, né incomprensibile, de l proprio convincimento quanto all’adempimento de ll’obbligo informativo. Con ciò essa ha implicitamente assunto che ulteriori considerazionifossero superflu e ai fini della decisione di cui era stata investita. 3― Il terzo mezzo prospetta la violazio ne dell’art. 21 t.u.f, e degli artt. 28, comma 2, 27 e 29 reg. Consob n. 11522/1998.Si assume che nell'impugnata sentenza risultava affermata l'insussistenza dei contestati inadempimenti sulla base della presunta esperienza della cliente in materia finanziaria e dellapropensione al rischio della stessa: e ciò avendo riguardo a documenti addirittura successivi di quasi un anno all'investimento oggetto di causa. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe inoltre ritenuto adempiuti gli obblighi posti dagli artt. 27 e 29 reg. Consob n. 11522 del 1998 sulla base di un ordine del 24 maggio 2007, senza neppure rilevare che tale documento era posteriore di diversi giorni alla «domanda di sottoscrizione» delle quote del fondo (laddove le avvertenze in esso contenute e la correlativa autorizzazione della cliente sarebbero dovuteintervenire prima che l'operazione fosse posta in atto). Con specifico riguardo, poi, al conflitto di interessi, il Giudice del gravame avrebbe dovuto rilevare l'inidoneità della relativa avvertenza, giacchégravemente incompleta: nella contingenza, infatti, il conflitto era stato segnalato solo in relazione a «rapporti di gruppo», mentre non sarebbe stato attribuito rilievo all'ulteriore situazione di conflitto derivante dalla rilevante provvigione che l'intermediaria [OSCURATO:PERSONA]. I–RG 26253/2019 camera di consiglio10.11.2023 Aletti avrebbe conseguito dall'investimento. Il motivo non può essere accolto. Nel decidere del quarto motivo di appello, la Corte di Bolognaha osservato: che i coniugi Soprani avevano dichiarato di possedere una profondaesperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari e un’alta propensione al rischio, nonché di essere portatori di obiettivi di investimento con prevalenza di rivalutabilitàrapportata agli imprevisti legati all’oscillazione dei corsi e dei cambi; che i medesimi non erano nuovi a investimenti altamente speculativi; che, infatti, avevano impegnato sommein altri fondi di investimento Gestielle e ARCA e che, nei mesi immediatamente successivi, avevano effettuato ulteriori operazioni in titoli azionari e obbligazioni bancarie per centinaia di migliaia di euro; che l'unico profilo di inadeguatezza riscontrato era quello dimensionale, specificamente rappresentato ai clienti per iscritto in sede di acquisto delle quote; che nonostante fossestato segnalato che l'operazione era non adeguata per dimensione, i coniugi avevano dichiarato per iscritto di voler comunque procedere alla stessa; che la banca aveva segnalatoai clienti la sussistenza del conflitto di interessi posto che l'esecuzione dell'operazione in hedge fund si inseriva nei rapporti di gruppo traBanca Aletti e società ad essa collegate e che gli investitori avevano inteso dar corso all'operazione sottoscrivendo apposita autorizzazione in tal senso. Ora, è inammissibile la deduzione della violazione di legge fondata su di uno scorretto apprezzamento delle risultanze di causa. Il vizio di violazione di legge ― prospettato dal ricorrente col motivo di ricorso in esame ― consiste in un'erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato della fattispecie astratta recata da una norma di legge implicando necessariamente un problema interpretativo della stessa, mentre l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione Sez. I–RG 26253/2019 camera di consiglio10.11.2023 del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità ( Cass. 5 febbraio 2019, n. 3340; Cass. 13 ottobre 2017, n. 24155; Cass. 11 gennaio 2016, n. 195; Cass. 30 dicembre 2015, n. 26110; Cass. 4 aprile 2013, n. 8315). In tal senso, il ricorrente non può denunciare per cassazione violazioni di leggelamentando che la Corte di appello abbia mal valutato il corredo probatorio: avrebbe potuto semmaiprospettare l’omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti, adempiendo agli oneridi cui si è detto. Peraltro, quanto dedotto dal ricorrente con riguardo all a datazione dell’ordine di investimento e alla successione temporale esistente tra il detto atto e la «domanda di sottoscrizione», che si assume essere anteriore, non appare nemmeno concludente.L’art. 27, comma 2, reg. Consob n. 11522 prevede che l’intermediario non possa effettuare operazioni se non abbia previamente informato l'investitore sulla natura e l'estensione del suo interesse nell'operazione e l'investitore non abbia acconsentito espressamente per iscritto all'effettuazione dell'operazione stessa . L’art. 28 , comma 2, reg. cit. prescrive che gli intermediari autorizzati non possano effettuare o consigliare operazioni o prestare il servizio di gestione se non dopo aver fornito all'investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio. Il successivo art. 29 dispone, al comma 1, che gli intermediari autorizzati si astengono dall'effettuare con o per conto degli investitori operazioni non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione, precisando, al comma 3, che gli intermediari autorizzati, quando ricevono da un investitore disposizioni relative ad una operazione non adeguata, lo informano di tale circostanza e delle ragioni per cui non è opportuno procedere alla sua esecuzione e che, qualora l'investitore intenda comunque dare corso all'operazione, gli intermediari autorizzati possono eseguire l'operazione stessa solo sulla base di un ordine impartito per iscritto ovvero, nel caso di ordini telefonici, registrato su Sez. I–RG 26253/2019 camera di consiglio10.11.2023 nastro magnetico o su altro supporto equivalente, in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute. Quel che rileva, con riguardo alla disciplina desumibile da talinorme,è, dunque, il momento in cui l’operazione ha esecuzione. In conseguenza,gli inadempimenti lamentati dal ricorrente sarebbero ravvisabili solo ove l’ordine fosse stato eseguito prima che fossero state somministrate le informazioni sopra menzionate e prima che l’investitore avesse specificamente autorizzato l’operazioneinadeguata o in conflitto di interessi, secondo quanto si èpure detto. Ebbene, l’istante non deduce alcunché a tale preciso riguardo. Del resto, iltempo di esecuzione dell’ordine di investimento non potrebbe essere individuato in quello della redazione e della sottoscrizione della «domanda di sottoscrizione»: lo stesso ricorrente ha ricordato come tale domanda non rec asse una firma riconducibile all’intermediario. Occorrerebbe, piuttosto,guardare al momento in cui dovesseconsiderarsi espressa, da parte di [OSCURATO:PERSONA], l’adesione alla «domanda di sottoscrizione» formulata da AnnaMaria Genitoni: ma un tale profilo sfugge, ovviamente, al sindacato di legittimità, in quanto involge un accertamento di fatto. Non solo: si legge nella sentenza della Corte di appello(pag. 14) che la domanda di sottoscrizione delle quote illustrava « le caratteristiche, la natura e gli effetti economici dell’investimento»; in base a tale accertamento, qui non ritrattabile, l’attività informativa risultavadunque effettivamente spesa non solo al momento in cui [OSCURATO:PERSONA] diede esecuzione all’ordine di acquisto, ma anche in quello, anteriore, in cui l’ordine stesso venne impartito. 4. ― Il ricorso è respinto. 5. ― Le spese di giudizio seguono la soccombenza P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in Sez. I–RG 26253/2019 camera di consiglio10.11.2023 favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 9.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, del