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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 33774/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2024 del GIP TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA]; dato avviso alle parq udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

1. RUSSO Antonio ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale il Tribunale di S.M. [OSCURATO:PERSONA] gli ha applicato, su sua richiesta e con il consenso del PM, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., la pena di anni tre mesi dieci ed euro 14.000 in relazione a ipotesi di detenzione di sostanza stupefacente di varia natura ai fini della successiva cessione .

2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla misura della pena applicata.

3. I profili di doglianza sopra richiamati sono inammissibili in quanto generici, privi di fondamento nonché esclusi dai motivi di impugnazione della sentenza di applicazione della pena su richiesta, come previsto dall'articolo 448 comma 2 bis cod.proc.pen., a seguito delle modifiche apportate dalla novella Orlando, applica- bile ratione temporis in presenza di richiesta formulata dopo la data del 3.8.2017.

D'altro canto, la pena concordata rientra nella forchetta prevista nella norma incriminatrice ed anzi la pena base risulta indicata in termini prossimi al minimo edittale e gli aumenti risultano applicati in misura percentualmente modesta.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 10 luglio 2021i Il Consigliere estensore Il P esi ente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2024 del GIP TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA]; dato avviso alle parq udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. RUSSO Antonio ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale il Tribunale di S.M. [OSCURATO:PERSONA] gli ha applicato, su sua richiesta e con il consenso del PM, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., la pena di anni tre mesi dieci ed euro 14.000 in relazione a ipotesi di detenzione di sostanza stupefacente di varia natura ai fini della successiva cessione . 2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla misura della pena applicata. 3. I profili di doglianza sopra richiamati sono inammissibili in quanto generici, privi di fondamento nonché esclusi dai motivi di impugnazione della sentenza di applicazione della pena su richiesta, come previsto dall'articolo 448 comma 2 bis cod.proc.pen., a seguito delle modifiche apportate dalla novella Orlando, applica- bile ratione temporis in presenza di richiesta formulata dopo la data del 3.8.2017. D'altro canto, la pena concordata rientra nella forchetta prevista nella norma incriminatrice ed anzi la pena base risulta indicata in termini prossimi al minimo edittale e gli aumenti risultano applicati in misura percentualmente modesta. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 10 luglio 2021i Il Consigliere estensore Il P esi ente
Sentenza Cassazione n. 33774/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris