CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 15 giugno 2023
Cassazione n. 17144/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 13796/2022Numero sezionale 1818/2023Numero di raccolta generale 17144/2023Data pubblicazione 15/06/2023REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli * * [OSCURATO:PERSONA]* DI * Presidente * divorzile* * Consigliere* * Consigliere* * Consigliere ** 04/04/2023 CC* * Consigliere ** 13796/2022ORDINANZAsul ricorso 13796/2022 proposto da* rappres. e difeso dall avv.to * * con procuraspeciale in calce al ricorso ricorrente contro* * elett.te domic. presso l avv. * *che la rappres. e difende unitamente all avv. * * conprocura speciale in atti controricorrenteavverso la sentenza n. 695/22 della Corte d appello di Bolognadepositata il 28/3/2022udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del4/04/2023 dal * rel. dott. * ** d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 13796/2022Numero sezionale 1818/2023Numero di raccolta generale 17144/2023Data pubblicazione 15/06/2023RILEVATO CHE* * ha appellato la sentenza del Tribunale di Bologna del2020 che aveva pronunciato la cessazione degli effetti civili del suomatrimonio con * * ponendo a suo carico l assegnomensile di euro 200 00 a favore dell ex moglie con decorrenza dalpassaggio in giudicato della pronuncia sul vincolo l appellante halamentato l erronea determinazione dell assegno a favore della* per violazione dell art. 5 c.6 l. n. 898/70.Con sentenza del 28.1.2022 la Corte d appello ha rigettato il gravameosservando che non era contestata la situazione reddituale epatrimoniale tra le parti avendo l appellante percepito nel periodo2016 2018 un reddito netto tra euro 69.112 00 e 69.500 00 per unasomma mensile netta di euro 5700 00 essendo proprietariodell immobile nel quale abita e di una quota del 50% di altri dueimmobili e di un terreno agricolo mentre l ex moglie aveva percepitonel medesimo periodo una somma media mensile netta di euro4392 00 circa ed essendo comproprietaria al 50% di un terrenoagricolo e di un immobile privo del diritto di abitazione i redditi delleparti non erano sostanzialmente variati nelle annate successive non viera prova che l appellata avesse nel corso della convivenzamatrimoniale rinunciato ad occasioni di carriera o crescita lavorativatuttavia quest ultima aveva diritto all assegno divorzile in ragione deldivario reddituale e della durata del matrimonio 24 anni attesa lasostanziale equivalenza patrimoniale tra le parti al riguardo era statodimostrato che la madre dell appellata separatasi dal marito all età di55 anni aveva aiutato la figlia nella gestione della casa e del bambinola quale rientrava da lavoro prima del marito il quale rincasava a sera* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 13796/2022Numero sezionale 1818/2023Numero di raccolta generale 17144/2023Data pubblicazione 15/06/2023tarda con la conseguenza che l ex marito aveva potuto fruire dimaggiori opportunità di progressione in carriera e d incremento dellivello stipendiale.* * ricorre in cassazione con unico motivo. ** resiste con controricorso illustrato con memoria.[OSCURATO:PERSONA] unico motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell art. 5 c.10l. n. 898/70 per aver la Corte d appello deciso in difformità dei principiformulati dalla cassazione sentenza delle Sezioni Unite n. 18827/18confermando il profilo compensativo dell assegno pur in mancanza diprove sulle aspettative professionali cui * * avrebberinunciato per favorire la carriera del marito.Al riguardo va osservato che all assegno divorzile in favore dell exconiuge deve attribuirsi oltre alla natura assistenziale anche naturaperequativo compensativa che discende direttamente dalladeclinazione del principio costituzionale di solidarietà e conduce alriconoscimento di un contributo volto a consentire al coniugerichiedente non il conseguimento dell autosufficienza economica sullabase di un parametro astratto bensì il raggiungimento in concreto diun livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazionedella vita familiare in particolare tenendo conto delle aspettativeprofessionali sacrificate * SU n. 18287/18 .* abbrivio della suddetta sentenza delle Sezioni Unite è stato altresìaffermato che il riconoscimento dell assegno divorzile in funzioneperequativo compensativa non si fonda sul fatto in sé che uno degliex coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure della casa e deifigli né sull esistenza in sé di uno squilibrio reddituale tra gli ex coniugi che costituisce solo una precondizione fattuale per l applicazione deiparametri di cui all art. 5 comma 6 l. n. 898 del 1970 essendo invece* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 13796/2022Numero sezionale 1818/2023Numero di raccolta generale 17144/2023Data pubblicazione 15/06/2023necessaria un indagine sulle ragioni e sulle conseguenze della sceltaseppure condivisa di colui che chiede l assegno di dedicarsiprevalentemente all attività familiare la quale assume rilievo nei limitiin cui comporti sacrifici di aspettative professionali e reddituali la cuiprova spetta al richiedente * n. 29920/22 . Inoltre è statorilevato che in tema di determinazione dell assegno di divorzio ilprincipio secondo il quale sciolto il vincolo coniugale ciascun exconiuge deve provvedere al proprio mantenimento è derogato oltreche nell ipotesi di non autosufficienza di uno degli ex coniugi anche nelcaso in cui il matrimonio sia stato causa di uno spostamentopatrimoniale dall uno all altro coniuge ex post divenuto ingiustificatoche deve perciò essere corretto attraverso l attribuzione di un assegnoin funzione compensativo perequativa adeguato a compensare ilconiuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per averrinunciato a realistiche occasioni professionali reddituali che ilrichiedente l assegno ha l onere di indicare specificamente e dimostrarenel giudizio * n. 23583/22 n. 24250/21 .Nel caso concreto la Corte d appello pur rilevando che la beneficiariadell assegno divorzile non avesse dimostrato nel corso dellaconvivenza matrimoniale di aver rinunciato ad occasioni di carriera ocrescita lavorativa ha comunque riconosciuto all ex moglie il relativodiritto valorizzando il profilo perequativo compensativo dell assegnosulla base del divario reddituale tra le parti della durata del matrimonio 24 anni e del fatto che la madre dell appellata aveva aiutato la figlianella gestione della casa e del bambino traendone la conclusione chel ex marito aveva potuto fruire di maggiori opportunità di progressionein carriera e d incremento del livello stipendiale.* la Corte di merito non ha correttamente applicato i principiaffermati da questa Corte muovendo dalla predetta sentenza della* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 13796/2022Numero sezionale 1818/2023Numero di raccolta generale 17144/2023Data pubblicazione 15/06/2023Sezioni Unite nella parte in cui ha ritenuto che alla controricorrentespettasse l assegno divorzile sebbene quest ultima titolare di unproprio dignitoso reddito mensile netto euro 4392 00 nel periodoconsiderato 2016 2018 quale dipendente dell * di Bologna nonavesse dimostrato di aver rinunciato a migliori occasioni di lavoro oprogressioni in carriera a causa della propria dedizione alla vitaconiugale e alla famiglia in mancanza di una scelta condivisa alriguardo.Invero il giudice di secondo grado ha omesso di valutare se sullascorta dei fatti suesposti il matrimonio sia stato causa di unospostamento patrimoniale a favore del ricorrente ex post divenutoingiustificato da correggere attraverso l attribuzione di un assegno infunzione compensativo perequativa.Pertanto in accoglimento del ricorso nei limiti evidenziati la sentenzaimpugnata va cassata con rinvio della causa alla Corte d appelloanche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 13796/2022Numero sezionale 1818/2023Numero di raccolta generale 17144/2023Data pubblicazione 15/06/2023REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli * * [OSCURATO:PERSONA]* DI * Presidente * divorzile* * Consigliere* * Consigliere* * Consigliere ** 04/04/2023 CC* * Consigliere ** 13796/2022ORDINANZAsul ricorso 13796/2022 proposto da* rappres. e difeso dall avv.to * * con procuraspeciale in calce al ricorso ricorrente contro* * elett.te domic. presso l avv. * *che la rappres. e difende unitamente all avv. * * conprocura speciale in atti controricorrenteavverso la sentenza n. 695/22 della Corte d appello di Bolognadepositata il 28/3/2022udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del4/04/2023 dal * rel. dott. * ** d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 13796/2022Numero sezionale 1818/2023Numero di raccolta generale 17144/2023Data pubblicazione 15/06/2023RILEVATO CHE* * ha appellato la sentenza del Tribunale di Bologna del2020 che aveva pronunciato la cessazione degli effetti civili del suomatrimonio con * * ponendo a suo carico l assegnomensile di euro 200 00 a favore dell ex moglie con decorrenza dalpassaggio in giudicato della pronuncia sul vincolo l appellante halamentato l erronea determinazione dell assegno a favore della* per violazione dell art. 5 c.6 l. n. 898/70.Con sentenza del 28.1.2022 la Corte d appello ha rigettato il gravameosservando che non era contestata la situazione reddituale epatrimoniale tra le parti avendo l appellante percepito nel periodo2016 2018 un reddito netto tra euro 69.112 00 e 69.500 00 per unasomma mensile netta di euro 5700 00 essendo proprietariodell immobile nel quale abita e di una quota del 50% di altri dueimmobili e di un terreno agricolo mentre l ex moglie aveva percepitonel medesimo periodo una somma media mensile netta di euro4392 00 circa ed essendo comproprietaria al 50% di un terrenoagricolo e di un immobile privo del diritto di abitazione i redditi delleparti non erano sostanzialmente variati nelle annate successive non viera prova che l appellata avesse nel corso della convivenzamatrimoniale rinunciato ad occasioni di carriera o crescita lavorativatuttavia quest ultima aveva diritto all assegno divorzile in ragione deldivario reddituale e della durata del matrimonio 24 anni attesa lasostanziale equivalenza patrimoniale tra le parti al riguardo era statodimostrato che la madre dell appellata separatasi dal marito all età di55 anni aveva aiutato la figlia nella gestione della casa e del bambinola quale rientrava da lavoro prima del marito il quale rincasava a sera* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 13796/2022Numero sezionale 1818/2023Numero di raccolta generale 17144/2023Data pubblicazione 15/06/2023tarda con la conseguenza che l ex marito aveva potuto fruire dimaggiori opportunità di progressione in carriera e d incremento dellivello stipendiale.* * ricorre in cassazione con unico motivo. ** resiste con controricorso illustrato con memoria.[OSCURATO:PERSONA] unico motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell art. 5 c.10l. n. 898/70 per aver la Corte d appello deciso in difformità dei principiformulati dalla cassazione sentenza delle Sezioni Unite n. 18827/18confermando il profilo compensativo dell assegno pur in mancanza diprove sulle aspettative professionali cui * * avrebberinunciato per favorire la carriera del marito.Al riguardo va osservato che all assegno divorzile in favore dell exconiuge deve attribuirsi oltre alla natura assistenziale anche naturaperequativo compensativa che discende direttamente dalladeclinazione del principio costituzionale di solidarietà e conduce alriconoscimento di un contributo volto a consentire al coniugerichiedente non il conseguimento dell autosufficienza economica sullabase di un parametro astratto bensì il raggiungimento in concreto diun livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazionedella vita familiare in particolare tenendo conto delle aspettativeprofessionali sacrificate * SU n. 18287/18 .* abbrivio della suddetta sentenza delle Sezioni Unite è stato altresìaffermato che il riconoscimento dell assegno divorzile in funzioneperequativo compensativa non si fonda sul fatto in sé che uno degliex coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure della casa e deifigli né sull esistenza in sé di uno squilibrio reddituale tra gli ex coniugi che costituisce solo una precondizione fattuale per l applicazione deiparametri di cui all art. 5 comma 6 l. n. 898 del 1970 essendo invece* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 13796/2022Numero sezionale 1818/2023Numero di raccolta generale 17144/2023Data pubblicazione 15/06/2023necessaria un indagine sulle ragioni e sulle conseguenze della sceltaseppure condivisa di colui che chiede l assegno di dedicarsiprevalentemente all attività familiare la quale assume rilievo nei limitiin cui comporti sacrifici di aspettative professionali e reddituali la cuiprova spetta al richiedente * n. 29920/22 . Inoltre è statorilevato che in tema di determinazione dell assegno di divorzio ilprincipio secondo il quale sciolto il vincolo coniugale ciascun exconiuge deve provvedere al proprio mantenimento è derogato oltreche nell ipotesi di non autosufficienza di uno degli ex coniugi anche nelcaso in cui il matrimonio sia stato causa di uno spostamentopatrimoniale dall uno all altro coniuge ex post divenuto ingiustificatoche deve perciò essere corretto attraverso l attribuzione di un assegnoin funzione compensativo perequativa adeguato a compensare ilconiuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per averrinunciato a realistiche occasioni professionali reddituali che ilrichiedente l assegno ha l onere di indicare specificamente e dimostrarenel giudizio * n. 23583/22 n. 24250/21 .Nel caso concreto la Corte d appello pur rilevando che la beneficiariadell assegno divorzile non avesse dimostrato nel corso dellaconvivenza matrimoniale di aver rinunciato ad occasioni di carriera ocrescita lavorativa ha comunque riconosciuto all ex moglie il relativodiritto valorizzando il profilo perequativo compensativo dell assegnosulla base del divario reddituale tra le parti della durata del matrimonio 24 anni e del fatto che la madre dell appellata aveva aiutato la figlianella gestione della casa e del bambino traendone la conclusione chel ex marito aveva potuto fruire di maggiori opportunità di progressionein carriera e d incremento del livello stipendiale.* la Corte di merito non ha correttamente applicato i principiaffermati da questa Corte muovendo dalla predetta sentenza della* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 13796/2022Numero sezionale 1818/2023Numero di raccolta generale 17144/2023Data pubblicazione 15/06/2023Sezioni Unite nella parte in cui ha ritenuto che alla controricorrentespettasse l assegno divorzile sebbene quest ultima titolare di unproprio dignitoso reddito mensile netto euro 4392 00 nel periodoconsiderato 2016 2018 quale dipendente dell * di Bologna nonavesse dimostrato di aver rinunciato a migliori occasioni di lavoro oprogressioni in carriera a causa della propria dedizione alla vitaconiugale e alla famiglia in mancanza di una scelta condivisa alriguardo.Invero il giudice di secondo grado ha omesso di valutare se sullascorta dei fatti suesposti il matrimonio sia stato causa di unospostamento patrimoniale a favore del ricorrente ex post divenutoingiustificato da correggere attraverso l attribuzione di un assegno infunzione compensativo perequativa.Pertanto in accoglimento del ricorso nei limiti evidenziati la sentenzaimpugnata va cassata con rinvio della causa alla Corte d appelloanche in ordine alle spese del giudizio di legittimità. *La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata nei limiti dicui in motivazione e rinvia la causa alla Corte d appello di Bologna indiversa composizione anche in ordine alle spese del giudizio dilegittimità.Dispone che ai sensi dell art. 52 del d.lgs. n. 196/03 in caso didiffusione della presente ordinanza si omettano le generalità e gli altridati identificativi delle parti.Così deciso nella camera di consiglio del 4 aprile 2023.Il Presidente* **La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata nei limiti dicui in motivazione e rinvia la causa alla Corte d appello di Bologna indiversa composizione anche in ordine alle spese del giudizio dilegittimità.Dispone che ai sensi dell art. 52 del d.lgs. n. 196/03 in caso didiffusione della presente ordinanza si omettano le generalità e gli altridati identificativi delle parti.Così deciso nella camera di consiglio del 4 aprile 2023.Il Presidente* *