CassazionedecretoSezione 6
Cassazione n. 08769/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 14669-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza pronunciata il 16 novembre 2020 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ordinanza che ha dichiarato inammissibile perché privo di una ragionevole probabilità di accoglimento il gravame da egli proposto avverso la sentenza del Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA] che aveva rigettato l'opposizione a decreto ingiuntivo fatta valere dal ricorrente. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile in quanto è stato proposto avverso l'ordinanza del giudice d'appello. Quando è pronunciata l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. è impugnabile in cassazione non l'ordinanza d'appello, ma il provvedimento di primo grado, così come dispone l'art. 348-ter c.p.c. Le sezioni unite di questa Corte hanno chiarito che l'ordinanza "è ricorribile per cassazione, ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost., limitatamente ai vizi suoi propri costituenti violazioni della legge processuale (quali, per mero esempio, l'inosservanza delle specifiche previsioni di cui agli artt. 348-bis, comrna 2, e 348-ter, commi 1, primo periodo e 2, primo periodo, c.p.c.)" (così Cass., sez. un., n. 1914/2016) e nel caso in esame il ricorrente ha invece fatto valere la violazione da parte dell'ordinanza di generiche violazioni della legge sostanziale. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. Ric. 2021 n. 14669 sez. M2 - ud. 20-01-2022 -2- P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della controricorrente, che liquida in euro 700, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta/seconda sezione civile, il 20 gennaio 2022. 3j7gi [OSCURATO:PERSONA]