Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 5Decisione del 14 gennaio 2024

Cassazione n. 01733/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.30968/2021 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE e AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso gli uffici dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che le rappresenta e difende -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso SENTENZA della COMM.TRIB.REG. della CAMPANIA n.3728/2021depositata il 04/05/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma,il 14/01/2024 Il con

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.30968/2021 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE e AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso gli uffici dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che le rappresenta e difende -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso SENTENZA della COMM.TRIB.REG. della CAMPANIA n.3728/2021depositata il 04/05/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma,il 14/01/2024 Il con
Decreto Cassazione n. 01733/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris