CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 09746/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2025 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, e quella del ricorrente, che ha insistito per il suo accoglimento; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 3 marzo 2025, la Corte di appello di Catanzaro ha confermato quella con cui il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Castrovillari, il 4 ottobre 2022, ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di fabbricazione di arma clandestina — commesso trasformando una pistola giocattolo mediante rimozione del tappo rosso, sostituzione della canna ed apertura della stessa, in modo tale da permettere al cane di innescare la cartuccia e consentire il passaggio dell'ogiva al suo interno — e, applicate le circostanze attenuanti generiche, lo ha condannato alla pena, ridotta di un terzo per la scelta del rito abbreviato e condizionalmente sospesa, di un anno e quattro mesi di reclusione e 1.400 euro di multa, oltre al pagamento delle spese processuali. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta clandestinità della pistola che, sostiene, avrebbe dovuto essere esclusa in ragione della presenza, sulla canna apposta in luogo di quella originale, del numero di matricola, che ha reso possibile — stante l'abrogazione del [OSCURATO:PERSONA] delle Armi e del conseguente venir meno del connesso obbligo di registrazione — risalire agevolmente all'origine ed alla natura dell'arma. 3. Disposta la trattazione scritta, il Procuratore generale, con requisitoria del 17 novembre 2025, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, mentre il ricorrente, con memoria di replica del 25 novembre 2025, ha insistito per il suo accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché vertente su censure manifestamente infondate. 2. A dispetto di quanto dedotto dal ricorrente, l'abrogazione, risalente al 2012, del [OSCURATO:PERSONA] nazionale delle armi non ha fatto venir meno l'obbligo di registrazione delle armi da fuoco portatili, essendo transitate le relative attribuzioni, per effetto della legge 7 agosto 2012, n. 135, al [OSCURATO:PERSONA] di Prova, cui spetta, tra l'altro, il compito di accertare che le armi o le canne presentate rechino le indicazioni prescritte nel primo comma dell'ad. 11 della legge 18 aprile 1975, n.110, e di imprimere uno speciale contrassegno con l'emblema della Repubblica italiana e la sigla di identificazione del [OSCURATO:PERSONA] o della sezione. In questa direzione risulta, del resto, da tempo attestata la giurisprudenza di legittimità, ferma nel ritenere l'irrilevanza, sotto il profilo considerato, dell'avvenuta soppressione del [OSCURATO:PERSONA] delle Armi (Sez. 1, n. 5874 del 11/12/2013, dep. 2014, Vaccaro, Rv. 259017 - 01) essendo sufficiente, al fine di qualificare un'arma come clandestina la mancanza anche di uno solo degli elementi prescritti dal sopra citato art. 11 della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Sez. 1, n. 18778 del 27/03/2013, Reccia, Rv. 256014 — 01; nello stesso senso, per argomento a contrario, cfr. anche Sez. 1, n. 6295 del 27/11/2018, dep. 2019, Loffredo, Rv. 274802 - 01). Rebus sic stantibus, e rilevato come, nel caso di specie, è pacifico che [OSCURATO:PERSONA] si procurò un'arma giocattolo e la rese offensiva , operando le modifiche sopra indicate, ineccepibile si palesa il percorso argomentativo seguito dai giudici di merito, che hanno escluso che il connotato di clandestinità dell'arma così realizzata possa dirsi venuto meno per la presenza di numero sulla canna (come sostenuto dal ricorrente nel libello introduttivo del presente giudizio) o sul carrello (come, invece, eccepito nella più recente memoria). 3. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del