Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 30877/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.

Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 29 giugno 2022, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi quattro di arresto in quanto riconosciuto colpevole del reato di cui all'art.75 d.lgs. 15 ,9/2011, perché - sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale - era stato trovato dalle forze dell'ordine fuori dalla propria abitazione in orario nel quale non gli era consentito uscirne (fatto accertato in Bagheria il 10 marzo 2021); Ritenuto che la Corte territoriale - con motivazione adeguata e non manifestamente illogica - ha osservato che la prova della responsabilità risultava dall'avvenuta fermo dell'imputato da parte del personale del commissariato di P.S. di Bagheria alle ore 22:40 mentre egli si trovava alla guida di un ciclomotore in via Bagnera e, quindi, in un orario nel quale non gli era consentito di uscire di casa e che, quanto all'elemento soggettivo del reato contestato, era sufficiente il dolo generico; Considerato, inoltre, che è stata esclusa l'applicabilità dell'art.131-bis cod. pen. tenuto conto della entità del pericolo recato alla sicurezza pubblica e dei numerosi e gravi precedenti penali risultanti a carico di [OSCURATO:PERSONA], per i quali è stata anche esclusa la concedibilità delle attenuanti generiche; Rilevato che il ricorrente non si confronta in modo specifico rispetto a tale coerente ragionamento svolto dalla Corte di appello e, pur lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione, in sostanza chiede una differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi processuali; Considerato poi, quanto al trattamento sanzionatorio, che la censura mossa dal ricorrente oblitera il principio, secondo cui, in tema di determinazione della misura della pena, il giudice del merito esercita la discrezionalità che al riguardo la legge gli conferisce, attraverso l'enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, Gasparri, Rv. 239754).

Una valutazione siffatta è insindacabile in sede di legittimità, purché sia argomentata e non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, P n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrarlo, Rv. 259142).

Nel caso poi venga irrogata, come nella specie, una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria un'argomentazione specifica e dettagliata da parte del giudice e il parametro valutativo può essere desunto dal testo della sentenza nel suo complesso motivazionale e non necessariamente solo dalla parte destinata alla quantificazione della pena stessa (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949).

La sentenza impugnata, nel richiamare (sia pure ai fini del diniego delle attenuanti generiche) elementi di sicuro rilievo ai fini del 'art. 133 cod. pen., quali le modalità della condotta e la sua gravità, da apprezzare anche sotto il profilo del pericolo, palesemente ha adempiuto l'obbligo di motivazione richiesto nel caso specifico; Considerato, infine, che le censure relative alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena e dell'attenuante di cui all'art.62, n.4, cod. pen., sono inammissibili non essendo state oggetto dei motivi di appello ed essendo state proposte per la prima volta in questa sede.

Infatti, con il ricorso per cassazione non possono essere dedotte questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame al fine di evitare che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura a priori un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di merito (Sez. 2, n. 29707 del 8/3/2017, Galdi, Rv. 270316); Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 29 giugno 2022, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi quattro di arresto in quanto riconosciuto colpevole del reato di cui all'art.75 d.lgs. 15 ,9/2011, perché - sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale - era stato trovato dalle forze dell'ordine fuori dalla propria abitazione in orario nel quale non gli era consentito uscirne (fatto accertato in Bagheria il 10 marzo 2021); Ritenuto che la Corte territoriale - con motivazione adeguata e non manifestamente illogica - ha osservato che la prova della responsabilità risultava dall'avvenuta fermo dell'imputato da parte del personale del commissariato di P.S. di Bagheria alle ore 22:40 mentre egli si trovava alla guida di un ciclomotore in via Bagnera e, quindi, in un orario nel quale non gli era consentito di uscire di casa e che, quanto all'elemento soggettivo del reato contestato, era sufficiente il dolo generico; Considerato, inoltre, che è stata esclusa l'applicabilità dell'art.131-bis cod. pen. tenuto conto della entità del pericolo recato alla sicurezza pubblica e dei numerosi e gravi precedenti penali risultanti a carico di [OSCURATO:PERSONA], per i quali è stata anche esclusa la concedibilità delle attenuanti generiche; Rilevato che il ricorrente non si confronta in modo specifico rispetto a tale coerente ragionamento svolto dalla Corte di appello e, pur lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione, in sostanza chiede una differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi processuali; Considerato poi, quanto al trattamento sanzionatorio, che la censura mossa dal ricorrente oblitera il principio, secondo cui, in tema di determinazione della misura della pena, il giudice del merito esercita la discrezionalità che al riguardo la legge gli conferisce, attraverso l'enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, Gasparri, Rv. 239754). Una valutazione siffatta è insindacabile in sede di legittimità, purché sia argomentata e non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, P n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrarlo, Rv. 259142). Nel caso poi venga irrogata, come nella specie, una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria un'argomentazione specifica e dettagliata da parte del giudice e il parametro valutativo può essere desunto dal testo della sentenza nel suo complesso motivazionale e non necessariamente solo dalla parte destinata alla quantificazione della pena stessa (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949). La sentenza impugnata, nel richiamare (sia pure ai fini del diniego delle attenuanti generiche) elementi di sicuro rilievo ai fini del 'art. 133 cod. pen., quali le modalità della condotta e la sua gravità, da apprezzare anche sotto il profilo del pericolo, palesemente ha adempiuto l'obbligo di motivazione richiesto nel caso specifico; Considerato, infine, che le censure relative alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena e dell'attenuante di cui all'art.62, n.4, cod. pen., sono inammissibili non essendo state oggetto dei motivi di appello ed essendo state proposte per la prima volta in questa sede. Infatti, con il ricorso per cassazione non possono essere dedotte questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame al fine di evitare che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura a priori un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di merito (Sez. 2, n. 29707 del 8/3/2017, Galdi, Rv. 270316); Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Sentenza Cassazione n. 30877/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris