CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 09807/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 35774/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]Anse, sito in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], 100 - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo studio, sito in Roma, lungotevere Arnaldo da Brescia, 9/10 - controricorrente- avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce n. 815/2018, depositata il 22 agosto 2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 novembre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: - [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce, depositata il 22 agosto 2018, che, in accoglimento dell'appello della [OSCURATO:SOCIETA]., ha accertato l'insussistenza del suo diritto di credito nei confronti della banca in relazione a un contratto di apertura di credito regolato su conto corrente concluso con la [OSCURATO:SOCIETA]., - il giudice di appello ha riferito che l'attore aveva allegato l'annotazione a debito da parte 'della banca di competenze non pattuite e non dovute (interessi ultralegali, commissione di massimo scoperto trimestrali, antergazione e postergazione di valute, capitalizzazione trimestrale degli oneri, spese e commissioni, interessi superiori al cd. tasso soglia) e aveva chiesto la declaratoria della nullità e inefficacia delle relative clausole contrattuali, l'accertamento dell'esatto dare- avere tra le parti e la condanna della banca alla restituzione delle somme indebitamente annotate; - ha dato atto che il locale Tribianale aveva dichiarato la nullità delle . AAL clausole contrattuali aventi» oggetto la determinazione degli interessi passivi ultralegali, la capitalizzazione trimestrale degli stessi, la previsione della commissione di massimo scoperto e la disciplina delle valute, e accertato il credito dell'attore in euro 785.723,75, oltre interessi successivi al deposito dell'elaborato peritale, condannato la banca alla corresponsione di tale somma; - ha, quindi, accolto l'appello della banca evidenziando che dall'esame della consulenza tecnica d'ufficio emergeva che l'importo riconosciuto dal giudice di primo grado in favore dell'attore costituiva la somma degli importi indebitamente annotati, ma non il saldo del conto corrente, che doveva individuarsi nella differenza tra l'importo risultante dall'ultimo estratto conto (avente data 31 dicembre 2000) e tale somma; - il ricorso è affidato a due motivi; - resiste con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA].; - il ricorrente deposita memoria ai sensi dell'art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA]: - con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 115 cod. proc. civ., per aver la sentenza impugnata accertato la sussistenza del credito della banca risultante dagli estratti conto, benché quest'ultima non avesse mai contestato quanto allegato da parte attrice in ordine alla estinzione della posizione debitoria a seguito dell'incameramento di tutti i titoli posti a garanzia del rapporto, avvenuta, a chiusura del rapporto bancario, in data 8 luglio 2002; - con la medesima doglianza rileva -Ore la mancata proposizione in primo grado, da parte della banca, di una domanda riconvenzionale o di un'eccezione di compensazione, che le consentisse di ottenere un accertamento di un suo credito per un importo maggiore rispetto a quello vantato dal correntista; - il motivo è inammissibile; - il principio di non contestazione postula che la parte dalla quale è invocato abbia per prima ottemperato all'onere processuale, posto a suo carico, di provvedere ad una puntuale allegazione dei fatti di causa in merito ai quali l'altra parte è tenuta a prendere posizione, per cui non opera in difetto di specifica allegazione di tali fatti (cfr. Cass. 29 settembre 2020, n. 20525; Cass. 6 dicembre 2018, n. 31619; Cass.22 settembre 2017, n. 22055); - orbene, nel caso in esame, la affermazione contenuta nell'atto di citazione che la banca «provvedeva ad incamerare tutti i titoli a garanzia del rapporto ...» non si presenta, ai fini che qui interessano, sufficientemente chiara e specifica, non indicando né la data, né l'oggetto delle operazioni, né il relativo importo; - la genericità dell'allegazione, dunque, risulta inidonea a far sorgere l'onere della controparte di prendere una puntuale posizione in proposito; - in ogni caso, l'allegazione del ricorrente è priva della necessaria concludenza, non essendovi evidenza del fatto che la consulenza tecnica d'ufficio, le cui conclusioni sono state condivise dal giudice di appello, non abbia preso in esame l'avvenuta realizzazione delle garanzie da parte della banca; - né, sotto altro aspetto, il principio di non contestazione può operare con riferimento all'allegazione, contenuta nell'atto di citazione, secondo la quale con la escussione delle garanzie la banca era «rientra[ta] di tutta la presunta esposizione», in quanto tale principio opera con riferimento alle circostanze di fatto e non anche alla loro componente valutativa, che è sottratta al principio di non contestazione (cfr. Cass. 5 marzo 2020, n. 6172; Cass. 21 dicembre 2017, n. 30744); - con riferimento, poi, alla parte della censura vertente sulla impossibilità per il giudice di merito di poter accertare un maggior credito della banca, con conseguente condanna del correntista, per la mancanza di una domanda riconvenzionale in prime cure, la doglianza, sotto tale profilo, non si confronta con la ratio decidendí dell'impugnata sentenza, la quale si è limitata ad accertare che la domanda di restituzione dell'indebito avanzata dal correntista era infondata, non essendovi nessun credito del correntista alla data del 31 dicembre 2000, essendovi, a tale data, un controcredito della banca di importo superiore; - con il secondo motivo deduce l'omesso esame di un fatto decisivo e controverso del giudizio, nella parte in cui la Corte di appello ha ritenuto sussistente tale credito della banca, benché la relativa documentazione fosse inidonea o, comunque, insufficiente a dimostrare il credito medesimo; - anche tale motivo è inammissibile; - la valutazione delle prove raccolte costituisce un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione, sicché rimane estranea al vizio previsto dall'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc civ. la censura che, quale quello in esame, è volta a criticare il convincimento che il giudice si è formato in ordine alla attendibilità delle fonti di prova (cfr. Cass. 19 luglio 2021, n. 20553; Cass. 8 agosto 2019, n. 21187); - per le suesposte considerazioni, dunque, il ricorso va dichiarato inammissibile; - le spese processuali secondo il criterio della soccombenza che si liquidano come in dispositivo P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 8.000,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se d