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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 26 settembre 2024

Cassazione n. 40274/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di GIORGI Marco, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 19/02/2023 della Corte di appello di Ancona; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni scritte trasmesse a mezzo p.e.c., in data 26 settembre 2024, dal difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che, nel replicare alle conclusioni del Procuratore generale, ha insistito per l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza deliberata all'esito dell'udienza camerale non partecipata del 19 dicembre 2023, la Corte di appello di Ancona confermava la sentenza di primo grado, preliminarmente rigettando (per tardività e difetto di connessione con i motivi originari di impugnazione, art. 585 comma 4, cod. proc. pen.) la dedotta eccezione processuale (motivi nuovi in replica alle conclusioni del P.g.) con la quale, il 14 dicembre 2023, il difensore di fiducia nelle more nominato rappresentava la nullità del giudizio di primo grado, atteso che l'imputato risultava assente all'udienza del 6 novembre 2020, mentre era detenuto in carcere (in quella data) per altro titolo, talché nulla doveva ritenersi la citazione dell'imputato per il giudizio di primo grado, notificata solo presso il difensore di ufficio (in proprio e nella qualità di domiciliatario ex lege), senza che fosse verificata in concreto l'inidoneità del domicilio dichiarato, per essere, come comunicato dal Comandante della locale Stazione CC, l'imputato già oggetto di ricerche segnalate allo SDI e tuttora irreperibile.

L'assenza all'udienza del 6 novembre 2020 non poteva vieppiù ritenersi volontaria, essendo in quella data l'imputato detenuto in carcere per altra causa. [OSCURATO:PERSONA], a ministero del difensore già officiato per le conclusioni in grado di appello, ricorre avverso la detta sentenza, deducendo il seguente motivo unico:

1. Violazione e falsa applicazione della legge penale, inosservanza degli artt. 161 comma 4, 420 bis, 179, cod. proc. pen., avendo la Corte territoriale ritenuto intempestiva la eccepita nullità assoluta ed insanabile realizzatasi nel corso del giudizio di primo grado, ove si era proceduto in assenza dell'imputato, senza verificare in concreto la conoscenza compiuta del processo, avendo il giudice disposto la notificazione del decreto di citazione a giudizio presso il difensore domiciliatario ex lege, senza prima verificare la concreta inidoneità del domicilio già precedentemente eletto ed in concreto la persistenza della condizione di irreperibile, controversa per la contemporanea notifica a mani di altro provvedimento presso il domicilio indicato.

Consegue l'errore di natura processuale nel quale è incorsa la Corte di appello nel ritenere intempestiva la eccepita nullità (assoluta ed insanabile) del giudizio di primo grado. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il motivo unico di ricorso è fondato, nei termini di seguito indicati.

1.1. La Corte di Ancona ha rigettato, stimandola intempestiva, in quanto avulsa dai motivi di appello principali svolti dal difensore di ufficio, l'accezione proposta per la prima volta in sede di conclusioni dal difensore fiduciario dell'imputato nelle more nominato.

Era stata, tuttavia, dedotta con quella memoria la nullità assoluta ed insanabile del giudizio di primo grado, per omessa rituale citazione dell'imputato, erroneamente ritenuto irreperibile (successivamente detenuto in carcere per altra ragione e indebitamente dichiarato assente all'udienza del 6 novembre 2020).

1.2. Detta eccezione, proposta con le conclusioni scritte depositate dal difensore di fiducia, in tempo utile per la decisione di appello, riguardando l'osservanza delle condizioni per assicurare la presenza dell'imputato nel giudizio celebrato a suo carico, deve ritenersi assoluta ed insanabile e per questo rilevabile in ogni stato e grado del giudizio e perfino in sede di rescissione del giudicato (giur. costante sin da Sez.

U, n. 17179, del 27/02/2002, Conti, Rv. 221402).

Deve pertanto ritenersi che detto rilievo, sollecitando i poteri officiosi del giudice in materia processuale, è comunque stato tempestivamente, quanto inutilmente, posto all'attenzione della Corte, che sul punto ha argomentato in forme meramente apparenti seguendo principi di diritto in aperto contrasto col diritto processuale vivente (Sez.

U cit.).

2. Consegue all'accoglimento del motivo di ricorso, l'annullamento della sentenza impugnata.

2.1. Attesa la rilevanza del vizio, l'annullamento dev'essere disposto senza rinvio, con conseguente trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Perugia per nuovo giudizio, dovendo il giudice del rinvio pronunciarsi preliminarmente sulla fondatezza o meno della denunziata nullità assoluta ed insanabile del giudizio di primo grado e della sentenza emessa all'esito.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Perugia per l'ulteriore corso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di GIORGI Marco, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 19/02/2023 della Corte di appello di Ancona; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni scritte trasmesse a mezzo p.e.c., in data 26 settembre 2024, dal difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che, nel replicare alle conclusioni del Procuratore generale, ha insistito per l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza deliberata all'esito dell'udienza camerale non partecipata del 19 dicembre 2023, la Corte di appello di Ancona confermava la sentenza di primo grado, preliminarmente rigettando (per tardività e difetto di connessione con i motivi originari di impugnazione, art. 585 comma 4, cod. proc. pen.) la dedotta eccezione processuale (motivi nuovi in replica alle conclusioni del P.g.) con la quale, il 14 dicembre 2023, il difensore di fiducia nelle more nominato rappresentava la nullità del giudizio di primo grado, atteso che l'imputato risultava assente all'udienza del 6 novembre 2020, mentre era detenuto in carcere (in quella data) per altro titolo, talché nulla doveva ritenersi la citazione dell'imputato per il giudizio di primo grado, notificata solo presso il difensore di ufficio (in proprio e nella qualità di domiciliatario ex lege), senza che fosse verificata in concreto l'inidoneità del domicilio dichiarato, per essere, come comunicato dal Comandante della locale Stazione CC, l'imputato già oggetto di ricerche segnalate allo SDI e tuttora irreperibile. L'assenza all'udienza del 6 novembre 2020 non poteva vieppiù ritenersi volontaria, essendo in quella data l'imputato detenuto in carcere per altra causa. [OSCURATO:PERSONA], a ministero del difensore già officiato per le conclusioni in grado di appello, ricorre avverso la detta sentenza, deducendo il seguente motivo unico: 1. Violazione e falsa applicazione della legge penale, inosservanza degli artt. 161 comma 4, 420 bis, 179, cod. proc. pen., avendo la Corte territoriale ritenuto intempestiva la eccepita nullità assoluta ed insanabile realizzatasi nel corso del giudizio di primo grado, ove si era proceduto in assenza dell'imputato, senza verificare in concreto la conoscenza compiuta del processo, avendo il giudice disposto la notificazione del decreto di citazione a giudizio presso il difensore domiciliatario ex lege, senza prima verificare la concreta inidoneità del domicilio già precedentemente eletto ed in concreto la persistenza della condizione di irreperibile, controversa per la contemporanea notifica a mani di altro provvedimento presso il domicilio indicato. Consegue l'errore di natura processuale nel quale è incorsa la Corte di appello nel ritenere intempestiva la eccepita nullità (assoluta ed insanabile) del giudizio di primo grado. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il motivo unico di ricorso è fondato, nei termini di seguito indicati. 1.1. La Corte di Ancona ha rigettato, stimandola intempestiva, in quanto avulsa dai motivi di appello principali svolti dal difensore di ufficio, l'accezione proposta per la prima volta in sede di conclusioni dal difensore fiduciario dell'imputato nelle more nominato. Era stata, tuttavia, dedotta con quella memoria la nullità assoluta ed insanabile del giudizio di primo grado, per omessa rituale citazione dell'imputato, erroneamente ritenuto irreperibile (successivamente detenuto in carcere per altra ragione e indebitamente dichiarato assente all'udienza del 6 novembre 2020). 1.2. Detta eccezione, proposta con le conclusioni scritte depositate dal difensore di fiducia, in tempo utile per la decisione di appello, riguardando l'osservanza delle condizioni per assicurare la presenza dell'imputato nel giudizio celebrato a suo carico, deve ritenersi assoluta ed insanabile e per questo rilevabile in ogni stato e grado del giudizio e perfino in sede di rescissione del giudicato (giur. costante sin da Sez. U, n. 17179, del 27/02/2002, Conti, Rv. 221402). Deve pertanto ritenersi che detto rilievo, sollecitando i poteri officiosi del giudice in materia processuale, è comunque stato tempestivamente, quanto inutilmente, posto all'attenzione della Corte, che sul punto ha argomentato in forme meramente apparenti seguendo principi di diritto in aperto contrasto col diritto processuale vivente (Sez. U cit.). 2. Consegue all'accoglimento del motivo di ricorso, l'annullamento della sentenza impugnata. 2.1. Attesa la rilevanza del vizio, l'annullamento dev'essere disposto senza rinvio, con conseguente trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Perugia per nuovo giudizio, dovendo il giudice del rinvio pronunciarsi preliminarmente sulla fondatezza o meno della denunziata nullità assoluta ed insanabile del giudizio di primo grado e della sentenza emessa all'esito. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Perugia per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio de
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