CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 25 gennaio 2022
Cassazione n. 14512/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2021 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. In procedimento svolto ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.-l. 28 ottobre 2020, n.137 conv. in legge 18 dicembre 2020, n. 176. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli, a seguito di gravame interposto dall'imputato [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa in data 30 maggio 2012 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la decisione con la quale il predetto è stato riconosciuto colpevole del reato di cui all'art. 372 cod. pen. con recidiva specifica infraquiquennale, commesso il 22/10/2012, e condannato a pena di giustizia. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato a mezzo del difensore deducendo violazione degli artt. 99, 157,160, 161 cod. pen. e 129 cod. proc. pen. in relazione alla omessa declaratoria di prescrizione del reato intervenuta prima della decisione in appello ed alla data del 30/4/2019. Invero, la recidiva contestatagli, ai sensi dell'art. 99, comma 6, cod. pen., non consentiva di aumentare la pena oltre il cumulo delle pene risultanti dalle condanne precedenti alla commissione del nuovo delitto, pari - nella specie - ad undici mesi di reclusione. Cosicchè il termine di prescrizione ordinario doveva essere fissato in anni sei e mesi undici, decorrenti nuovamente dopo la sentenza di primo grado. 3. Il ricorso è fondato. E' stato affermato in tema di prescrizione che il computo del termine va commisurato tenendo conto dell'aumento massimo di pena previsto per la recidiva qualificata, ma con il limite previsto dall'art.99 sesto comma cod.pen., in base al quale l'aumento per la recidiva non può superare il cumulo delle pene inflitte con le precedenti condanne. (Sez. 6, Sentenza n. 51049 del 07/07/2015, Volpe, Rv. 265707;conf.Sez. 5 n. 44099 del 24/09/2019,Graniello, Rv. 277607),spiegandosi che "l'aumento di pena per la recidiva non può superare il cumulo delle precedenti condanne riportate dall'imputato e questo limite, da valutare ai fini del computo della pena edittale rilevante per la prescrizione, opera in deroga al principio dell'aumento proporzionale della pena base previsto per le singole specie di recidiva dall'art. 99 c.p. Per effetto dello "sbarramento quantitativo" imposto dall'art. 99, comma 6, c.p. nell'individuazione del termine di prescrizione l'aumento di pena per la recidiva in nessun caso può superare il cumulo delle pene risultanti dalla somma delle condanne precedenti, comprese quelle a pena pecuniaria ragguagliata a pena detentiva ex art. 135 c.p. (cfr., ex multis: Sez. 2, n. 43768 del 08/10/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 257665; Sez. 1, n. 1767 del 14/10/2014, dep. 2015, Zazo, Rv. 261997)". 4. Nella specie, pertanto, tenuto conto della pena ad undici mesi di reclusione inflitta con la precedente sentenza di condanna, il termine massimo - decorrente dalla prima decisione del 30/5/2012 ed in assenza di atti interruttivi risultando il decreto di citazione in appello in data 20/6/2019 - è pari ad anni sei e mesi undici, scaduto alla data del 30/4/2019, e pertanto prima della sentenza di appello. 5. Ne consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata essendo il reato estinto per prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 25/01/2022. [OSCURATO:PERSONA] estensore Il Presidente A/ng lo Capozzi a Petruzz