Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 20 ottobre 2021

Cassazione n. 46987/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che conclude per il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 5 febbraio 2021, il Tribunale, rigettando la richiesta di riesame di [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la misura cautelare della custodia in carcere a lui applicata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo ex artt. 110, 81, comma 2 e 378, 61-bis e 270-sexies cod. pen. per avere aiutato [OSCURATO:PERSONA] (ricercato in forza di una mandato di arresto europeo per un tentato omicidio con finalità di terrorismo) a eludere le investigazioni e a sottrarsi alle ricerche nei diversi modi e nei diversi luoghi descritti nelle imputazioni provvisorie.2.

Nel ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] si chiede l'annullamento dell'ordinanza deducendo: a) l'erronea applicazione dell'aggravante ex art. 270- bis e 270-sexies cod. pen. perché occorre distinguere la condotta del soggetto favoreggiato da quella del favoreggiatore senza trascurare che nel caso in esame il secondo è psicologicamente estraneo alle finalità del primo e che egli si è limitato a favorire la latitanza e la fuga di Aymen senza compiere ulteriori atti idonei a mettere in pericolo popolazioni o organi democratici degli Stati; b) che la doppia presunzione relativa alle esigenze cautelare dettata dagli artt. 275, comma 3 e 51, comma 3-quater, cod. proc. pen. non è applicabile al reato di favoreggiamento.

3. Successivamente, il 17 ottobre 2021, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente e munito di procura speciale, ha presentato rinuncia al ricorso conseguente alla avvenuta scarcerazione di Ejjed avvenuta 1'11 ottobre 2021.

Ne deriva l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

4. L'inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa non imputabile al ricorrente, come la successiva revoca del provvedimento impugnato, comporta che quest'ultimo non possa essere condannato al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, perché il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione non configura un'ipotesi di soccombenza (Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, dep. 2018, Rezmuves, Rv. 272308; Sez. 3, n. 29593 del 26/05/2021, Lombardo, Rv. 281785).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Così deciso il 20/10/2021.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] I l [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che conclude per il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 5 febbraio 2021, il Tribunale, rigettando la richiesta di riesame di [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la misura cautelare della custodia in carcere a lui applicata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo ex artt. 110, 81, comma 2 e 378, 61-bis e 270-sexies cod. pen. per avere aiutato [OSCURATO:PERSONA] (ricercato in forza di una mandato di arresto europeo per un tentato omicidio con finalità di terrorismo) a eludere le investigazioni e a sottrarsi alle ricerche nei diversi modi e nei diversi luoghi descritti nelle imputazioni provvisorie.2. Nel ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] si chiede l'annullamento dell'ordinanza deducendo: a) l'erronea applicazione dell'aggravante ex art. 270- bis e 270-sexies cod. pen. perché occorre distinguere la condotta del soggetto favoreggiato da quella del favoreggiatore senza trascurare che nel caso in esame il secondo è psicologicamente estraneo alle finalità del primo e che egli si è limitato a favorire la latitanza e la fuga di Aymen senza compiere ulteriori atti idonei a mettere in pericolo popolazioni o organi democratici degli Stati; b) che la doppia presunzione relativa alle esigenze cautelare dettata dagli artt. 275, comma 3 e 51, comma 3-quater, cod. proc. pen. non è applicabile al reato di favoreggiamento. 3. Successivamente, il 17 ottobre 2021, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente e munito di procura speciale, ha presentato rinuncia al ricorso conseguente alla avvenuta scarcerazione di Ejjed avvenuta 1'11 ottobre 2021. Ne deriva l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. 4. L'inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa non imputabile al ricorrente, come la successiva revoca del provvedimento impugnato, comporta che quest'ultimo non possa essere condannato al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, perché il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione non configura un'ipotesi di soccombenza (Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, dep. 2018, Rezmuves, Rv. 272308; Sez. 3, n. 29593 del 26/05/2021, Lombardo, Rv. 281785). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso il 20/10/2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] I l [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 46987/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris