CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 29349/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Corte d'appello di MilanoVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA],che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 10 dicembre 2025, la Corte di Appello di Milano haconfermato la sentenza, ex art. 442 cod. proc. pen., del Giudice dell’udienzapreliminare del Tribunale di Milano di condanna di [OSCURATO:PERSONA] in ordine: alreato di cui agli artt. 81, 697 cod. pen. e 2 e 4 legge 2 ottobre 1967 n. 895commesso in data anteriore e prossima all’1 novembre 2022 (capo a); al reato dicui agli artt. 81 e 110 cod. pen. e 23 legge 18 aprile 1975 n. 110 accertato inepoca anteriore e prossima all’ 1 novembre 2022 (capo b); al reato di cui agli artt.110 e 648 cod. pen. commesso in epoca anteriore e prossima all’ 1 novembre2022 (capo c); al reato di cui agli artt. 110, 497 ter e 497 bis cod. pen. commessoin epoca anteriore e prossima all’ 1 novembre 2022 (capo d) e al reato di cuiall’art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 commesso in epoca anteriore e prossimaall’ 1 novembre 2022 (capo f).Per quanto di interesse in relazione al tema del ricorso, si deve dare atto cheil compendio probatorio su cui si è fondata l’affermazione della penaleresponsabilità del ricorrente è rappresentato: dalle risultanze delle intercettazionitelefoniche disposte sulla sua utenza in ordine al delitto di rapina commessa il 4novembre 2021; dal rinvenimento, in data 19 novembre 2022, presso il localesolaio del palazzo ove si trova l’abitazione di [OSCURATO:PERSONA], di alcune armi,di sostanza stupefacente del tipo cocaina per un peso di circa 1 kg, di divise eabbigliamento della Guardia di Finanza; dall’attività di osservazione della poliziagiudiziaria e dalla visione dei filmati estratti dalle telecamere di videosorveglianzaubicate nei pressi di uno stabile ove l’imputato ed altri correi erano soliti recarsi;dalle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA].2. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso l’imputato, a mezzodel difensore, formulando due motivi.2.1. Con il primo motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio dimotivazione in ordine alla utilizzabilità delle intercettazioni confluite nel presenteprocedimento come mezzi di ricerca della prova.Il difensore osserva che, in relazione alla rapina del 4 novembre 2021, laiscrizione di [OSCURATO:PERSONA] nel registro degli indagati era avvenuta il 13 ottobre 2022.La autorizzazione e le proroghe alla intercettazione delle utenze di [OSCURATO:PERSONA] eranostate motivate unicamente in relazione alla rapina del 4 novembre 2021, ovveroper un reato diverso rispetto a quelli contestati nel presente procedimento e, inogni caso, per un reato per il quale al momento dell’avvio delle intercettazioni nonpotevano sussistere i gravi indizi di colpevolezza. [OSCURATO:PERSONA] -prosegue il difensore-era stato detenuto fino a tutto il 2021 e ammesso al lavoro esterno c.d. intercinta,ossia svolto nell’area tra i due muri di cinta dell’istituto penitenziario, sicché nonera ipotizzabile un suo ruolo nella rapina del 4 novembre 2021.2.2. Con il secondo motivo, ha dedotto il vizio di motivazione in relazione allavalutazione di attendibilità delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], il quale avevariferito di avere conosciuto il ricorrente nel 2021 e di avere da lui ricevuto le armie la droga rinvenute nel solaio. Il difensore ribadisce che, essendo stato Mennoiadetenuto per tutto il 2021 e fino al 24 marzo 2022, non poteva avere conosciutoZuradelli in tale anno e non poteva avere ideato la rapina del 4 novembre 2021.Peraltro, il solaio pertinenza della abitazione di [OSCURATO:PERSONA], ove sono state trovatele armi e la droga, era abbandonato, sicché ben poteva contenere beni immessida altre persone.3. Il Procuratore Generale, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], hapresentato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità delricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.2. Il primo motivo, con cui si contesta l’utilizzabilità delle intercettazionisull’utenza in uso a [OSCURATO:PERSONA], è inammissibile per plurime convergenti ragioni.2.1.La Corte di appello, cui l’eccezione era stata formulata negli stessi termini,ha valutato la doglianza “alquanto difficile da decifrare” (pag. 35 della sentenzaimpugnata) e ha ritenuto “singolare chiedere a questa Corte di valutare glielementi a carico di [OSCURATO:PERSONA] o degli altri sodali nella rapina del 4 novembre 2021per valutare la legittimità delle intercettazioni ivi disposte, trattandosi,all’evidenza, di procedimento di cui questo giudice nulla conosce, né è stato postoin condizioni di conoscere e di cui la difesa non cita neppure l’esito” (pag. 37 dellasentenza impugnata). La Corte in ogni caso, nel respingere l’eccezione, hasottolineato:- che il divieto di utilizzazione, ex art. 270 cod. proc. pen., dei risultati diintercettazioni disposte in procedimenti diversi da quelli per i quali siano stateautorizzate (salvo che risultino indispensabili per l’accertamento di delitti per iquali è obbligatorio l’arresto in flagranza) non opera con riferimento ai reaticonnessi ex art. 12 cod. proc. pen. a quelli in relazione ai quali l’autorizzazione erastata ab origine disposta: nel caso di specie le intercettazioni erano utilizzabili siain quanto dirette a investigare su reati per i quali è previsto l’arresto obbligatorioin flagranza, sia in quanto si trattava di reati connessi;-che, ai sensi dell’art. 267 cod. proc. pen., l’autorizzazione a disporre leoperazioni di intercettazione è data con decreto motivato quando vi sono “graviindizi di reato”: il dato letterale esclude, dunque, che il presupposto delleintercettazioni siano “i gravi indizi di reità” o “i gravi indizi di responsabilità”come ritenuto dal ricorrente.2.2. Il motivo di ricorso ricalca la doglianza già formulata in grado di appelloe si caratterizza per la stessa genericità e lacunosità evidenziate dalla corteterritoriale.2.2.1. In primo luogo, con riferimento alla censura per cui le intercettazionidella utenza in uso a [OSCURATO:PERSONA] sarebbero state autorizzate e prorogate in difettodei presupposti di legge, ovvero senza che fossero ravvisabili gravi indizi di reatoa suo carico, non può che ribadirsi quanto già rilevato dalla Corte di appello, inaderenza al dettato normativo: i gravi "indizi di reato", presupposto per il ricorsoalle intercettazioni di conversazioni o di comunicazioni attengono all'esistenzadell'illecito penale e non alla colpevolezza di un determinato soggetto, sicché perprocedere legittimamente ad intercettazione non è necessario che tali indizi sianoa carico di una persona individuata o del soggetto le cui comunicazioni debbanoessere captate a fine di indagine (ex plurimis Sez. 1, n. 2568 del 18/09/2020,dep. 2021, Rv. 280354; Sez. 2, n. 42763 del 20/10/2015, Rv. 265127 – 01;Sez. 4, n. 8076 del 12/11/2013, dep. 2014, Rv. 258613 - 01).Il ricorrente, nel ribadire che [OSCURATO:PERSONA] era stato iscritto nel registro degliindagati dopo che era stata disposta l’intercettazione e che in ogni caso nei suoiconfronti erano insussistenti i gravi indizi di colpevolezza (in quanto la rapina erastata commessa quando era detenuto), oltre che reiterare la medesima doglianzagià formulata in assenza di confronto con la motivazione della sentenzaimpugnata, propone una lettura dei presupposti delle intercettazioni in palesecontrasto con il dato normativo.2.2.2. In secondo luogo, dal tenore del ricorso sembra evincersi che leintercettazioni sull’ utenza in uso a [OSCURATO:PERSONA] siano state disposte nel diversoprocedimento relativo al delitto di rapina e siano state acquisite nel presenteprocedimento ex art. 270 cod. proc. pen., a norma del quale “i risultati delleintercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli in cuisono stati disposti, salvo che risultino indispensabili per l’accertamento di delittiper cui è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza”.Anche rispetto al profilo della utilizzazione dei risultati delle intercettazionidisposte in altro procedimento, il motivo non si confronta con la motivazione dellasentenza, in cui si dà atto che, in relazione ai reati per cui è intervenuta condanna,provati sulla scorta delle intercettazioni sulla utenza in uso a [OSCURATO:PERSONA], è previstol’arresto obbligatorio in flagranza e che, comunque, tali reati erano connessi aquello di rapina ai sensi dell’art. 12 cod. proc. pen. (cfr.Sez. U, n. 51 del 28/11/2019, dep. 2020, Rv. 277395 – 01, secondo cui il divietodi cui all'art. 270 cod. proc. pen. di utilizzazione dei risultati delle captazioni inprocedimenti diversi da quelli per i quali le stesse siano state autorizzate – salvoche risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatoriol'arresto in flagranza – non opera con riferimento agli esiti relativi ai soli reati cherisultino connessi, ex art. 12 cod. proc. pen., a quelli in relazione ai qualil'autorizzazione era stata "ab origine" disposta, sempreché rientrino nei limiti diammissibilità previsti dall'art. 266 cod. proc. pen.).3. Il secondo motivo, con cui si censura la valutazione delle dichiarazioni diGiancarlo [OSCURATO:PERSONA] e più in generale la riconducibilità al ricorrente di quantorinvenuto nel solaio dell’ edificio in cui si trovava l’alloggio di questi, èinammissibile.La Corte ha ripercorso le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva riferito:-che [OSCURATO:PERSONA], da lui conosciuto all’incirca un anno prima, all’inizio disettembre era giunto presso la sua abitazione “con un involucro di stracci di colorebianco allacciato ad un manico di colore rosso e un secchio di colore bianco chiusocon un coperchio sigillato con dello scotch marrone” e aveva lasciato detti beni nellocale solaio con la porta aperta;-che [OSCURATO:PERSONA] lo aveva nuovamente contattato e gli aveva portato un borsonedi colore scuro.Tali dichiarazioni - ha osservato la Corte - erano state riscontrate dalrinvenimento, a seguito della perquisizione del solaio del 19 novembre 2022,proprio dei contenitori descritti da [OSCURATO:PERSONA] (stracci, secchio e borsone) contenentile armi, la droga e le divise, nonché dalle intercettazioni telefoniche e in particolaredalle conversazioni in cui [OSCURATO:PERSONA] ed i correi avevano discusso della necessità dispostare il borsone dall’abitazione di viale Romagna e dalla conversazione con cuiMennoia aveva avvisato [OSCURATO:PERSONA] che lo avrebbe raggiunto per portargli unborsone.Il ricorrente si limita ad avversare in maniera generica tale percorsoargomentativo, ribadendo ancora una volta che [OSCURATO:PERSONA] era stato detenuto fino almese di marzo del 2022 e, prima di tale data, era stato ammesso al lavoroesterno, senza possibilità di uscire. In tal modo, tuttavia, non si confronta con lamotivazione della sentenza impugnata, in cui sono stati indicati i plurimi riscontriindividualizzanti alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e si è precisato come la data in cuiZuradelli aveva conosciuto [OSCURATO:PERSONA] fosse stata indicata in modo approssimativo.4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza dellaCorte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e rilevato che non sussistonoelementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazionedella causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di € 3.000,00 in favore dellaCassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni diinammissibilità. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammendeCosì deciso in Roma 9 luglio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAnna [OSCURATO:PERSONA]