CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 27311/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
P TRIBUNALE di Bresciaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso;letta la memoria del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma, che insisteper l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’impugnata sentenza, il G.i.p. del Tribunale di Brescia, ai sensidell’art. 444 cod. proc. pen., ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata diun anno e quattro mesi di reclusione con il beneficio della sospensionecondizionale, in relazione al delitto di cui agli artt. 416, comma 3, cod. pen. e 3 l.16 marzo 2006, n. 146, a lui ascritto per essersi associato, unitamente ad altrisoggetti sia italiani che cinesi, dando vita a un’associazione criminale, connotatadal carattere della transnazionalità, finalizzata alla commissione di un numeroindeterminato di delitti in materiale fiscale (in particolare, l’emissione di fattureper operazioni inesistenti), mediante aziende nazionali ed estere operanti nelsettore della commercializzazione delle materie plastiche, ferro, legno eimballaggi, conseguendo per sé e per altri vantaggi ingiusti, e al riciclaggio diproventi illeciti, finanziando, con il profitto dei reati commessi, attivitàeconomiche cui gli associati hanno inteso assumere e mantenere in controllo;quanto al ruolo ricoperto in seno al sodalizio, al ricorrente si contesta quello dipartecipe con compiti esecutivi del programma criminale, essendo il fornitore didenaro contante di provenienza illecita, che veniva ritirato dai sodali nel comunedi Milano per la successiva monetizzazione delle fatture per operazioneinesistenti. [OSCURATO:PERSONA] e in altri luoghi del distretto della Corte di appello diBrescia dal 2017 all’agosto 2021.Il G.i.p., inoltre, come risulta dal dispositivo, ha ordinato la “confisca dellesomme in sequestro”.2. Avverso l’indicata sentenza, l’imputato, tramite il difensore di fiducia, haproposto ricorso per cassazione che, con un unico motivo, denuncia la violazionedell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all’art. 11 n. 146 del2006 e correlato vizio motivazionale in ordine all’accertamento del profitto delreato e alla sua riconducibilità alla sfera patrimoniale del ricorrente.Argomenta il difensore, in primo luogo, che la disposta confisca perequivalente delle somme in sequestro sarebbe illegittima perché il G.i.p. nulladice in ordine all’impossibilità di procedere alla confisca diretta del profitto, ancheconsiderando che la partecipazione del ricorrente al sodalizio è cessata entro il2021, laddove la misura ablativa è stata disposta nel 2025, sicché un tale iatotemporale avrebbe imposto un onere motivazionale ancor più rafforzato epuntuale in ordine all’effettivo conseguimento del profitto da parte del Liu.Aggiunge il difensore che la quantificazione del profitto è logicamente debole,essendo fondata esclusivamente su due files rinvenuti nella memoria delcomputer installato presso la [OSCURATO:SOCIETA]., senza ulteriori elementi di riscontroindividualizzanti, e considerando che lo stesso Liu – il quale è stato dichiaratoestraneo ai reati fine - ha ammesso di aver effettuato trasporti di contante afavore di Vu in un numero limitatissimo di occasioni. Il difensore, inoltre,richiama i principi affermati dalle Sezioni Unite Massini, in forza dei quali, per unverso, per procedere alla confisca per equivalente, occorre dapprima identificarequanto confiscabile, quindi, sulla base dell’accertato presupposto dellaindisponibilità attuale del bene da confiscare in via diretta, si procede allaconfisca di valore: passaggi rispetto ai quali, ad avviso del difensore, lamotivazione sarebbe assente. Ancora, il contrasto, in seno alla giurisprudenza dilegittimità, in ordine alla confiscabile del profitto del reato di associazione perdelinquere avrebbe imposto una motivazione particolarmente accurata ecalibrata sulle specificità del caso concreto, motivazione che è mancante, inquanto non spiega se la somma di denaro sia entrata nella sfera economico-patrimoniale del ricorrente.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2. Prima di esaminare le questioni poste con il ricorso, si rendono necessariedue premesse.3. In primo luogo, va richiamato il prevalente orientamento assunto dallagiurisprudenza di questa Corte di legittimità, a cui il Collegio intende darecontinuità, secondo cui il delitto di associazione per delinquere é idoneo agenerare un profitto autonomo rispetto a quello prodotto dai reati fine, il quale ècostituito dal complesso dei vantaggi direttamente conseguenti dall'insieme diquesti ultimi (Sez. 2, n. 30255 del 03/03/2017, Lauricella, Rv. 270705 – 01;Sez. 3, n. 44912 del 07/04/2016, Bernasconi, Rv. 268772- 01; Sez. 5, n. 15205del 25/02/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 266697 - 01; Sez. 3, n. 26721 del04/03/2015, Montella, Rv. 263945 - 01).Una conclusione del genere trova conferma indiretta nell'art. 24-ter d.lgs. n.n. 231 del 2001, che, seppure con riferimento alla responsabilità degli enti,prevede la configurabilità di un profitto conseguente alla commissione del reatodi associazione per delinquere commesso nell'interesse o vantaggio dell'entestesso (Sez. 2, n. 30255 del 03/03/2017, cit.).Invero, se, per espresso dettato normativo, il delitto di cui all’art. 416 cod.pen. è produttivo di un profitto a vantaggio dell’ente, è giocoforza ritenere che lamedesima conclusione si imponga anche per i soggetti che compongono quelsodalizio.4. La seconda premessa riguarda la confisca nel caso in cui sia contestatal’aggravante della transnazionalità ex art. 3 l. n. 146 del 2006.L’art. 11, rubricato “Ipotesi speciali di confisca obbligatoria e confisca perequivalente”, così stabilisce:«Per i reati di cui all'articolo 3 della presente legge,qualora la confisca delle cose che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzodel reato non sia possibile, il giudice ordina la confisca di somme di denaro, beniod altre utilità di cui il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona fisicao giuridica, per un valore corrispondente a tale prodotto, profitto o prezzo (…)».Come affermato da questa Corte, in tema di reati transnazionali, è legittimala confisca per equivalente disposta, con sentenza di patteggiamento, ex art. 11legge 16 marzo 2006, n. 146, atteso che il legislatore, recependo la [OSCURATO:PERSONA] contro il crimine organizzato transnazionale del 15 dicembre2000, ha utilizzato il medesimo riferimento alla "condanna" dalla stessa adottato,senza alcun richiamo a uno specifico modello procedimentale, da intendersi,pertanto, come comprensivo anche della sentenza ex art. 444 cod. proc. pen.(Sez. 2, n. 5778 del 30/11/2022, dep. 2023, Maggioni, Rv. 284391 - 01).5. Premesso che il ricorrente non contesta le premesse dinanzi indicate, lecensure riguardano, per un verso, la circostanza che la confisca per equivalentedelle somme in sequestro sia stata disposta senza che il G.i.p. abbia motivato inordine in ordine all’impossibilità di procedere alla confisca diretta, e, per altroverso, l’individuazione e la quantificazione del profitto.6. Si tratta di censure che non superano il vaglio di ammissibilità, sia perchémanifestamente infondate, sia perché di contenuto valutativo.7. Come correttamente evidenziato dal ricorrente, le Sezioni Unite,rimeditando precedenti arresti, hanno recentemente affermato che la confisca disomme di danaro ha natura diretta soltanto in presenza della prova delladerivazione causale del bene rispetto al reato, mentre, qualora tale nesso dipertinenzialità non sussista, la stessa deve essere considerata come confisca perequivalente, non potendosi far discendere la qualificazione dell'ablazione dallanatura del bene che ne costituisce l'oggetto (Sez. U, n. 13783 del 26/09/2024,dep. 2025, Massini, Rv. 287756 - 02).8. Nel caso in esame, il Tribunale ha disposto la “confisca delle somme insequestro”, pari a 142.225 euro e a 2.970 franchi svizzeri, somme che, comeemerge dal decreto genetico, furono oggetto di ablazione, a carico del Liu, indata 13 febbraio 2025, in sede di esecuzione delle misure personali e reali.Orbene, non vi è dubbio che, essendo l’associazione cessata nell’agosto2021, la somma sequestrata nel 2025 all’imputato non rappresenta il profitto cheegli ha conseguito dal delitto – sulla cui quantificazione si tornerà oltre – mal’equivalente di esso, non essendo ravvisabile alcuna derivazione causale deldenaro sequestrato rispetto al reato, stante l’ampio lasso temporale trascorso trala cessazione del sodalizio criminoso e l’esecuzione della misura reale.Si tratta perciò di una confisca per equivalente, in relazione alla quale ilgiudice non aveva alcun onere di motivare in ordine all’impossibilità di procederealla confisca diretta, che sarebbe stata disposta nei confronti dell’imputatomedesimo, ove si fosse raggiunta la prova che il denaro sequestrato nel 2025era il profitto conseguito dal Liu per effetto della sua partecipazione al delittoassociativo.In altri termini, nella vicenda in esame, non ricorre un’ipotesi, generalmenteravvisabile nei delitti fiscali dichiarativi, in cui vi è una scissione tra l’autore delreato (il legale rappresentate della società), e il soggetto che percepisce ilprofitto del reato (ossia la società), sicché, in caso di confisca, occorre primaprocedere, in via diretta, nei confronti della società e, ove ciò non sia possibile,nella forma per equivalente nei confronti dell’imputato.Nel caso qui al vaglio, invece, vi è coincidenza tra l’autore del reato e ilsoggetto percettore del profitto derivante dal reato medesimo, sicché la confisca– sia diretta, sia per equivalente – ha come unico destinatario l’imputato.9. Quanto poi all’individuazione e alla quantificazione del profitto, le censuresi muovono su un piano fattuale, sicché fuoriescono dai casi tassativamenteprevisti dall’art. 606 cod. proc. pen.9.1. Si osserva che nella sentenza vi è ampia motivazione sul ruolo svoltodal Liu nell’ambito del sodalizio, essendo stato accertato, sulla base di numeroseintercettazioni telefoniche (puntualmente esposte a p. 2 e 3 della sentenza), cheegli aveva il compito di reperire il denaro per la successiva monetizzazione dellefatture per operazione inesistenti, circostanza peraltro ammessa, almeno inparte, dallo stesso Liu, il quale ha affermato di avere effettuato alcuni trasporti didenaro contante (“ogni volta erano circa 50.000”) in favore di Vu; per talevolta consegnata, ciò che rappresenta il profitto dallo stesso conseguito.Il Tribunale ha poi evidenziato che, come emerge dall’annotazione dellaG.d.F. del 21 ottobre 2025, nella memoria del computer installato presso gli ufficidella [OSCURATO:SOCIETA]. - società gestita dal Liu - sono stati acquisti due files excel, neiquali venivano contabilizzate tutte le monetizzazioni delle fatture per operazioniinesistenti gestite dal sodalizio criminale, con l’indicazione, accanto a ciascuna diesse, del soggetto che aveva provveduto alla retrocessione.Orbene, da tali elementi, ritenuti dal Tribunale certamente attendibili perchécompilati dagli stessi imputati e non frutto di una successiva rielaborazione, èemerso che Liu, tra l’aprile 2020 e il gennaio 2021, aveva consegnato29.462.675 euro in contanti, come da prospetti riportati alle pp. da 117 a 120dell’ordinanza genetica, cui rinvia la sentenza impugnata.Sulla scorta di tali inoppugnabili dati di fatto, il profitto concretamentepercepito dal Liu è stato perciò correttamente calcolato in 147.313,37 euro: il5% di 29.462.675 euro, somma complessivamente consegnata in contantidall’imputato.9.2. Al cospetto di tale motivazione, saldamente ancorata ai dati fattuali eimmune da vizi logici e da errori di diritto, le censure difensive attaccano profilivalutativi e ricostruttivi del fatto, che non trovano cittadinanza nel perimetrosegnato dall’art. 606 cod. proc. pen.10. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen.,non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa diinammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna delricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella alpagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata indispositivo. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 08/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSTEFANO [OSCURATO:PERSONA]