CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 13167/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9769/2015 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 14, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale a margine del controricorso; e contro [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, società estinta in data 22/01/2014; -intimata - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia n. 2054/11/14, depositata il 20 ottobre 2014. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 giugno 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza n. 2054/11/14 del 20/10/2014, la Commissione tributaria regionale della Puglia (di seguito CTR) accoglieva l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nei confronti della sentenza n. 90/01/13 della Commissione tributaria provinciale di Bari (di seguito CTP) che aveva respinto il ricorso proposto dalla società contribuente avverso un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2007. 1.1. Come emerge dalla sentenza impugnata, l’avviso di accertamento era stato emesso in ragione del disconoscimento dei costi conseguenti ad un contratto di sponsorizzazione in favore della ASD [OSCURATO:PERSONA] di Puglia, ritenuti in contrasto con i principi di economicità della gestione in ragione della loro sproporzione. 1.2. La CTR accoglieva l’appello di [OSCURATO:SOCIETA]. evidenziando che l’operazione di sponsorizzazione era fiscalmente lecita e che non sussisteva alcun elemento per negare l’effettività della spesa sostenuta, anche con riferimento all’inerenza all’attività di impresa. 2. L’Agenzia delle entrate (di seguito AE) impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, e notificato sia a [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione sia personalmente al liquidatore [OSCURATO:PERSONA]. AE depositava, altresì, memoria exart. 380 bis.1 cod. proc. civ. 3. Resisteva in giudizio la sola [OSCURATO:PERSONA], che depositava controricorso e memoria exart. 380 bis.1 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va pregiudizialmente esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso proposta dalla controricorrente e rilevabile anche d’ufficio in ragione della notificazione del ricorso a [OSCURATO:SOCIETA]., società estinta alla data del 22 gennaio 2014, data di cancellazione dal ruolo. 1.1. In proposito, va evidenziato che l’estinzione si è verificata in epoca successiva all’inizio del giudizio di appello (ricorso depositato il 30/07/2013 dalla società contribuente) e di tale estinzione non risulta alcuna comunicazione ad AE, né in corso di causa, né successivamente. 1.2. Ne consegue che il ricorso per cassazione è stato regolarmente notificato al difensore della società cancellata in virtù del principio della ultrattività del mandato (Cass. S.U. 04/07/2014, n. 15295; conf. Cass. 31/10/2014, n. 23141; da ultimo, si veda anche Cass. n. 190 del 05/01/2022; Cass. n. 30341 del 23/11/2018) e la società contribuente risulta correttamente evocata in giudizio, laddove avrebbero dovuto costituirsi i soci (quali successori sui generis: Cass. S.U. 12/03/2013, n. 6070; si vedano anche Cass. n. 25487 del 12/10/2018; Cass. n. 31037 del 28/12/2017; Cass. n. 9110 del 06/06/2012). 1.3. Inammissibile è, invece, il ricorso proposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] personalmente, essendo pacifico (in quanto risultante anche dalla sentenza impugnata) che la stessa sia stata il legale rappresentante della società estinta (come tale, non legittimata passivamente nella presente controversia: cfr. Cass. n. 2444 del 31/01/2017; si vedano anche Cass. n. 1392 del 22/01/2020; Cass. n. 15177 del 22/07/2016), ma non essendo stata documentata né la sua partecipazione a titolo personale nei giudizi di merito (dove risulta che agisce unicamente [OSCURATO:SOCIETA].), né la sua qualità di socio della società estinta. 1.4. In ragione della inammissibilità del ricorso per cassazione proposto nei suoi confronti, la controricorrente non è nemmeno legittimata a resistere in ordine ai motivi proposti avverso la sentenza di secondo grado, che riguarda unicamente [OSCURATO:SOCIETA]., ragion per cui delle deduzioni proposte questa Corte non può tenere conto. 2. Con l’unico motivo di ricorso, AE deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 39, primo comma, lett. d), e 42 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, dell’art. 54 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, dell’art. 109 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 ([OSCURATO:PERSONA] delle Imposte sui Redditi - TUIR), in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto i costi di sponsorizzazione sostenuti dalla società contribuente inerenti all’attività d’impresa, atteso che detti costi non sarebbero funzionali all’attività specificamente svolta da [OSCURATO:SOCIETA]. (commercio all’ingrosso di orologi e gioielleria), con conseguente antieconomicità dell’impegno economico assunto. 2.1. Premesso che nel presente giudizio non si fa questione dell’eventuale applicazione dell’art. 90, comma 8, della l. 27 dicembre 2002, n. 289, il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile. 2.2. Secondo l’orientamento di questa Corte, il principio di inerenza, pur con le dovute precisazioni derivanti dall’applicazione della giurisprudenza della Corte di giustizia della UE per l’imposta armonizzata, è unico per le imposte dei redditi e per l’IVA (Cass. n. 18904 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]), si ricava dalla nozione di reddito d'impresa (e non dall'art. 109, comma 5, del medesimo d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, riguardante il diverso principio della correlazione tra costi deducibili e ricavi tassabili) (Cass. n. 450 del 11/01/2018) ed è espressione della necessità di riferire i costi sostenuti all'esercizio dell'impresa, anche in via indiretta, potenziale o in proiezione futura, escludendo i costi che si collocano in una sfera ad essa estranea (Cass. 30030 del 21/11/2018; Cass. n. 27786 del 31/10/2018; Cass.n. 13882 del 31/05/2018; Cass. n. 450 del 2018, cit.; Cass. n. 18904 del 2018, cit.). 2.2.1. Lo stesso si traduce in un giudizio di carattere qualitativo, che prescinde, in sé, da valutazioni di tipo utilitaristico (o di vantaggio economico) ovvero quantitativo (Cass. n. 27786 del 2018, cit.; Cass.n. 22938 del 26/09/2018; Cass. n. 18904 del 2018, cit.), sicché «il costo attiene o non attiene all'attività d'impresa a prescindere dalla sua entità» (così espressamente, in motivazione, Cass. n. 18904 del 2018, cit.). 2.2.2. Peraltro, secondo il medesimo orientamento (si veda sempre la motivazione di Cass. n. 18904 del 2018, cit.), il giudizio quantitativo o di congruità non è del tutto irrilevante, collocandosi, invece, su un diverso piano logico e strutturale rispetto al giudizio di inerenza (cfr.Cass. 27786 del 2018, cit.). 2.2.3. Quest’ultimo implica che la prova debba investire i fatti costitutivi del costo, sicché, per quanto riguarda il contribuente, egli è tenuto a provare (e documentare) l'imponibile maturato e, dunque, l'esistenza e la natura del costo, i relativi fatti giustificativi e la sua concreta destinazione alla produzione, ovvero che esso è in realtà un atto d'impresa perché in correlazione con l'attività d'impresa; prova che è tanto più complessa quanto complessa, atipica e originale è l’operazione posta in essere. 2.2.4. A sua volta, l’Amministrazione finanziaria, ove ritenga gli elementi dedotti dal contribuente mancanti, insufficienti od inadeguati ovvero riscontri ulteriori circostanze di fatto tali da inficiare la validità e/o la rilevanza di quelli allegati a fondamento dell'imputazione del costo alla determinazione del reddito, può contestare la valutazione di inerenza. 2.2.5. Ciò si traduce: a) in tema di imposte dirette, nella possibilità che l’Amministrazione finanziaria, nel negare l'inerenza di un costo, contesti anche l'incongruità e l'antieconomicità della spesa, che assumono rilievo, sul piano probatorio, come indici sintomatici della carenza di inerenza pur non identificandosi in essa (cfr. Cass. n. 13588 del 30/05/2018); b) in tema di IVA, nella possibilità per l’Amministrazione finanziaria di dimostrare la macroscopica antieconomicità del costo, rilevando questa quale indizio dell'assenza di connessione tra costo e l'attività d'impresa. 2.3. Nel caso di specie, la CTR ha ritenuto che la sponsorizzazione abbia piena attinenza all’attività imprenditoriale svolta dalla società contribuente e ha escluso che il ragionamento puramente quantitativo effettuato da AE sia idoneo a dimostrare l’effettiva antieconomicità della spesa sostenuta, dovendo il ritorno economico dell’investimento valutarsi nel lungo periodo. 2.4. La CTR ha, dunque, applicato correttamente i principi di diritto più sopra menzionati e ha effettuato una valutazione in fatto che non è sindacabile in sede di legittimità, con la proposizione di una censura di violazione di legge. 3. In conclusione, il ricorso nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. va rigettato mentre va dichiarato inammissibile nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 3.1. Nulla per le spese in favore della società contribuente in ragione della mancata costituzione dei soci successori della stessa, rimasti intimati. 3.2. AE va, invece, condannata al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo avuto conto di un valore di lite dichiarato di euro 30.000,00. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. e lo dichiara inammissibile nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; condanna la ricorrente al pagamento, in favore di quest’ultima, delle spese del presente giudizio, liquidate in euro