Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 26764/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI TRENTOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 032040W) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/01/2025 del TRIBUNALE di TRENTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] presso la Corte d'Appello di Trento ricorre avverso la sentenza di "patteggiamento" emessa dal Giudice monocratico del Tribunale di Trento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con cui l'applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 cod. proc. pen. è stata subordinata al "versamento della somma a risarcimento del danno entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza".

Il ricorrente evidenzia che la pena così quantificata è illegale, non potendo nel nostro sistema condizionarsi l'applicazione di una sanzione al risarcimento di un danno, peraltro non definito poiché non liquidato.

Ecco perché il ricorso è ammissibile ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.

Pur segnalando che la disposizione sembra essere frutto di un refuso, in quanto probabilmente il giudice voleva far riferimento alla sospensione condizionale della pena - che può, effettivamente essere subordinata a condizioni - il ricorrente ritiene che l'errore non possa essere corretto ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen., non essendo chiaro il contenuto stesso della decisione.

Infatti, in nessun modo nella sentenza si fa riferimento al beneficio ex art. 163 cod. pen., non menzionata neppure nell'istanza di patteggiamento, pedissequamente ripresa dal dispositivo del provvedimento impugnato.

2. [OSCURATO:PERSONA] Giordano ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata ritenendo che la pena applicata sia illegale. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è ammissibile e fondato.

2. Quanto all'ammissibilità, ci si trova dinanzi ad un'ipotesi che rientra nell'alveo della pena illegale e, dunque, dei motivi per i quali è consentito proporre il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

Il giudice ha subordinato la pena applicata al risarcimento di un danno indefinito e non liquidato, con statuizione sconosciuta al sistema legale delle pene, per come risulta dal codice penale.

Nel merito, seppur può ipotizzarsi che la sentenza abbia voluto riferirsi alla sospensione condizionale della pena, ciò non può evincersi né dalla sua motivazione né da altri atti del processo.La stessa istanza di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen., infatti, è costruita in termini identici al dispositivo riportato nella sentenza, che, probabilmente, proprio nel ricopiarne il testo ha compiuto l'errore.

Tale errore non può correggersi ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen., vista l'assenza di qualsiasi riferimento alla sospensione condizionale della pena subordinata alla prestazione risarcitoria e l'indecifrabilità della stessa decisione.

Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, trattandosi di patteggiamento e dovendo riconoscere alle parti la possibilità di ricomporre la volontà concordata sulla pena, una volta compresa l'effettiva portata della statuizione di subordinazione cui faceva riferimento l'istanza di patteggiamento, prima ancora che la sentenza.

P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Trento per l'ulteriore corso.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI TRENTOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 032040W) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/01/2025 del TRIBUNALE di TRENTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] presso la Corte d'Appello di Trento ricorre avverso la sentenza di "patteggiamento" emessa dal Giudice monocratico del Tribunale di Trento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con cui l'applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 cod. proc. pen. è stata subordinata al "versamento della somma a risarcimento del danno entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza". Il ricorrente evidenzia che la pena così quantificata è illegale, non potendo nel nostro sistema condizionarsi l'applicazione di una sanzione al risarcimento di un danno, peraltro non definito poiché non liquidato. Ecco perché il ricorso è ammissibile ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. Pur segnalando che la disposizione sembra essere frutto di un refuso, in quanto probabilmente il giudice voleva far riferimento alla sospensione condizionale della pena - che può, effettivamente essere subordinata a condizioni - il ricorrente ritiene che l'errore non possa essere corretto ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen., non essendo chiaro il contenuto stesso della decisione. Infatti, in nessun modo nella sentenza si fa riferimento al beneficio ex art. 163 cod. pen., non menzionata neppure nell'istanza di patteggiamento, pedissequamente ripresa dal dispositivo del provvedimento impugnato. 2. [OSCURATO:PERSONA] Giordano ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata ritenendo che la pena applicata sia illegale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è ammissibile e fondato. 2. Quanto all'ammissibilità, ci si trova dinanzi ad un'ipotesi che rientra nell'alveo della pena illegale e, dunque, dei motivi per i quali è consentito proporre il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. Il giudice ha subordinato la pena applicata al risarcimento di un danno indefinito e non liquidato, con statuizione sconosciuta al sistema legale delle pene, per come risulta dal codice penale. Nel merito, seppur può ipotizzarsi che la sentenza abbia voluto riferirsi alla sospensione condizionale della pena, ciò non può evincersi né dalla sua motivazione né da altri atti del processo.La stessa istanza di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen., infatti, è costruita in termini identici al dispositivo riportato nella sentenza, che, probabilmente, proprio nel ricopiarne il testo ha compiuto l'errore. Tale errore non può correggersi ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen., vista l'assenza di qualsiasi riferimento alla sospensione condizionale della pena subordinata alla prestazione risarcitoria e l'indecifrabilità della stessa decisione. Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, trattandosi di patteggiamento e dovendo riconoscere alle parti la possibilità di ricomporre la volontà concordata sulla pena, una volta compresa l'effettiva portata della statuizione di subordinazione cui faceva riferimento l'istanza di patteggiamento, prima ancora che la sentenza. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Trento per l'ulteriore corso.
Sentenza Cassazione n. 26764/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris