CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 16442/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 41359/22 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (declaratoria di intervenuta prescrizione per i reati di cui agli artt. 368 e 640 cod. pen.) ed esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso - inerente alla declaratoria di prescrizione in relazione ai reati di truffa e calunnia - è manifestamente infondato in quanto l'asserito vizio motivazionale non emerge dal provvedimento impugnato, il quale correttamente dà conto dell'impossibilità di pervenire al proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., facendo espresso riferimento ai sottostanti rapporti tra il ricorrente e le persone offese e che denotavano la conoscenza delle condizioni economiche, almeno apparenti, di Montanari e la piena configurabilità del dolo di calunnia in capo a questi; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso