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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 17015/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2023 della CORTE di APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare con rinvio il provvedimento gravato; lette le conclusioni del difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA] del Frate, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di furto pluriaggravato (così riqualificata, sin dal primo grado, l'originaria imputazione di rapina).

2. Avverso l'indicata pronuncia ricorre l'imputato, tramite il difensore, articolando un unico motivo con il quale eccepisce la nullità della sentenza, perché il processo di appello è stato celebrato in assenza del suo unico difensore di fiducia, al quale non sarebbe stato notificato l'avviso di fissazione udienza.

3. Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8 legge n. 176 del 2020 e successive modifiche. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Dall'esame degli atti processuali, cui il collegio ha accesso in ragione della natura del vizio denunciato (Sez.

U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092), risulta quanto segue: - nel corso del giudizio di primo grado e sino alla sua conclusione, l'imputato è stato difeso di fiducia dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]; - nelle more del giudizio di appello l'imputato, nel presentare una istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ha allegato una dichiarazione di nomina a difensore di fiducia dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] del Frate con revoca di ogni altro difensore; - detta nomina è stata trasmessa il 2 febbraio 2023, tramite posta elettronica certificata all'indirizzo pec "depositoattipenali" della Corte di appello di Roma; la e-mail di posta certificata reca sia nell'oggetto sia nel testo l'indicazione della trasmissione della "nomina" e della "istanza di gratuito patrocinio"; -l'avviso di fissazione dell'udienza in appello è stato notificato all'avv. [OSCURATO:PERSONA] (ormai sollevato dall'incarico fiduciario), non all'avv. [OSCURATO:PERSONA] del Frate, unico difensore dell'imputato; - il giudizio di appello si è svolto in assenza dell'unico difensore di fiducia del ricorrente.

Orbene, secondo ius receptum, l'omessa notificazione al difensore di fiducia del decreto di citazione per il giudizio di secondo grado integra una causa di nullità assoluta, ai sensi degli artt. 178, comma primo lett. c) e 179, comma 1, cod. proc. pen., che si proietta sulla sentenza impugnata, per lesione del diritto dell'imputato ad avere un difensore di sua scelta (cfr. per tutte Sez.

U. n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263598).

3. Il rilevato vizio di nullità impone di annullare con rinvio la sentenza impugnata.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per il giudizio ad altra sezione della Corte di appello

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2023 della CORTE di APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare con rinvio il provvedimento gravato; lette le conclusioni del difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA] del Frate, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di furto pluriaggravato (così riqualificata, sin dal primo grado, l'originaria imputazione di rapina). 2. Avverso l'indicata pronuncia ricorre l'imputato, tramite il difensore, articolando un unico motivo con il quale eccepisce la nullità della sentenza, perché il processo di appello è stato celebrato in assenza del suo unico difensore di fiducia, al quale non sarebbe stato notificato l'avviso di fissazione udienza. 3. Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8 legge n. 176 del 2020 e successive modifiche. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Dall'esame degli atti processuali, cui il collegio ha accesso in ragione della natura del vizio denunciato (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092), risulta quanto segue: - nel corso del giudizio di primo grado e sino alla sua conclusione, l'imputato è stato difeso di fiducia dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]; - nelle more del giudizio di appello l'imputato, nel presentare una istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ha allegato una dichiarazione di nomina a difensore di fiducia dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] del Frate con revoca di ogni altro difensore; - detta nomina è stata trasmessa il 2 febbraio 2023, tramite posta elettronica certificata all'indirizzo pec "depositoattipenali" della Corte di appello di Roma; la e-mail di posta certificata reca sia nell'oggetto sia nel testo l'indicazione della trasmissione della "nomina" e della "istanza di gratuito patrocinio"; -l'avviso di fissazione dell'udienza in appello è stato notificato all'avv. [OSCURATO:PERSONA] (ormai sollevato dall'incarico fiduciario), non all'avv. [OSCURATO:PERSONA] del Frate, unico difensore dell'imputato; - il giudizio di appello si è svolto in assenza dell'unico difensore di fiducia del ricorrente. Orbene, secondo ius receptum, l'omessa notificazione al difensore di fiducia del decreto di citazione per il giudizio di secondo grado integra una causa di nullità assoluta, ai sensi degli artt. 178, comma primo lett. c) e 179, comma 1, cod. proc. pen., che si proietta sulla sentenza impugnata, per lesione del diritto dell'imputato ad avere un difensore di sua scelta (cfr. per tutte Sez. U. n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263598). 3. Il rilevato vizio di nullità impone di annullare con rinvio la sentenza impugnata. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per il giudizio ad altra sezione della Corte di appello
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