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Corte costituzionalesentenza

Corte costituzionale n. 201/1981

ECLI:IT:COST:1981:201
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

: Con ordinanza emessa il 2 maggio 1979 nei procedimenti civili riuniti, vertenti tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e l'INPS, il pretore di Bologna "esaminati gli atti, ritenuta la rilevanza e non manifesta infondatezza, ex art. 3 della Costituzione, della questione di costituzionalità dell'art. 14, comma primo, del d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1432 - oltre che dell'art. 9, comma primo, dello stesso provvedimento - nella parte in cui viene escluso che la riliquidazione della pensione, mediante parificazione dei contributi volontari a quelli obbligatori, venga effettuata per le sole pensioni che siano state liquidate con forma retributiva e per le quali i contributi volontari abbiano dato luogo all'integrazione della pensione di cui all'art. 11 d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488", ha sottoposto la questione medesima al giudizio della Corte.

Notificata, comunicata e pubblicata l'ordinanza di rinvio, nessuna delle parti nel giudizio a quo si è costituita innanzi alla Corte.

È invece intervenuta, per il Presidente del Consiglio dei ministri, l'Avvocatura generale dello Stato.

Nell'atto di intervento, in data 20 dicembre 1979, l'Avvocatura osserva che l'ordinanza di rimessione non contiene alcuna motivazione sulla "rilevanza" e sulla "non manifesta infondatezza" della sollevata questione: il che sicuramente concreta una violazione dell'art. 111 della Costituzione, nonché degli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e comunque rivela l'omesso esercizio, da parte del giudice a quo, di quella funzione di "filtro" che le norme sul promuovimento dei giudizi incidentali di legittimità costituzionale gli assegnano.

Non potrebbe, quindi, non conseguirne, da parte della Corte, una pronuncia di irricevibilità.

Nel merito l'Avvocatura conclude per l'infondatezza. : Il pretore di Bologna con l'ordinanza indicata in epigrafe ha prospettato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, degli artt. 9, comma primo, e 14, comma primo, del d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1432, nella parte in cui viene disposto (e non "escluso", come, a cagione evidentemente di mero errore materiale, si legge nell'ordinanza) che la riliquidazione della pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, mediante parificazione dei contributi volontari a quelli obbligatori, venga effettuata per le sole pensioni che siano state liquidate in forma retributiva e per le quali i contributi volontari abbiano dato luogo all'integrazione della pensione prevista dall'art. 11 del d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488.

L'Avvocatura dello Stato, intervenuta per il Presidente del Consiglio dei ministri, ha preliminarmente eccepito che l'ordinanza di rimessione non contiene alcuna motivazione sulla rilevanza nel giudizio a quo e sulla non manifesta infondatezza della sollevata questione.

L'eccezione va accolta.

Il giudice a quo afferma apoditticamente la non manifesta infondatezza della questione, ma la sua astratta enunciazione non appare suffragata da alcuna, sia pur sommaria, argomentazione a sostegno dei dubbio.

Del pari carente di qualsiasi dimostrazione è l'affermata rilevanza, né a tal fine l'ordinanza contiene il menomo riferimento alla fattispecie.

Deve pertanto, in armonia con la costante giurisprudenza di questa Corte (si vedano, da ultimo, le sentenze nn. 49 e 134 del 1980 sent. 43, 81, 119, 125, 140, 178, 180 del 1981), dichiararsi la inammissibilità della proposta questione.

P.Q.M.

per questi motivi

[OSCURATO:PERSONA]

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con l'ordinanza emessa il 2 maggio 1979 dal pretore di Bologna, degli artt. 9, comma primo, e 14, comma primo, del d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1432 (Riordinamento della prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e per la tubercolosi).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1981.

F.to: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA].

[OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
: Con ordinanza emessa il 2 maggio 1979 nei procedimenti civili riuniti, vertenti tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e l'INPS, il pretore di Bologna "esaminati gli atti, ritenuta la rilevanza e non manifesta infondatezza, ex art. 3 della Costituzione, della questione di costituzionalità dell'art. 14, comma primo, del d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1432 - oltre che dell'art. 9, comma primo, dello stesso provvedimento - nella parte in cui viene escluso che la riliquidazione della pensione, mediante parificazione dei contributi volontari a quelli obbligatori, venga effettuata per le sole pensioni che siano state liquidate con forma retributiva e per le quali i contributi volontari abbiano dato luogo all'integrazione della pensione di cui all'art. 11 d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488", ha sottoposto la questione medesima al giudizio della Corte. Notificata, comunicata e pubblicata l'ordinanza di rinvio, nessuna delle parti nel giudizio a quo si è costituita innanzi alla Corte. È invece intervenuta, per il Presidente del Consiglio dei ministri, l'Avvocatura generale dello Stato. Nell'atto di intervento, in data 20 dicembre 1979, l'Avvocatura osserva che l'ordinanza di rimessione non contiene alcuna motivazione sulla "rilevanza" e sulla "non manifesta infondatezza" della sollevata questione: il che sicuramente concreta una violazione dell'art. 111 della Costituzione, nonché degli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e comunque rivela l'omesso esercizio, da parte del giudice a quo, di quella funzione di "filtro" che le norme sul promuovimento dei giudizi incidentali di legittimità costituzionale gli assegnano. Non potrebbe, quindi, non conseguirne, da parte della Corte, una pronuncia di irricevibilità. Nel merito l'Avvocatura conclude per l'infondatezza. : Il pretore di Bologna con l'ordinanza indicata in epigrafe ha prospettato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, degli artt. 9, comma primo, e 14, comma primo, del d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1432, nella parte in cui viene disposto (e non "escluso", come, a cagione evidentemente di mero errore materiale, si legge nell'ordinanza) che la riliquidazione della pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, mediante parificazione dei contributi volontari a quelli obbligatori, venga effettuata per le sole pensioni che siano state liquidate in forma retributiva e per le quali i contributi volontari abbiano dato luogo all'integrazione della pensione prevista dall'art. 11 del d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488. L'Avvocatura dello Stato, intervenuta per il Presidente del Consiglio dei ministri, ha preliminarmente eccepito che l'ordinanza di rimessione non contiene alcuna motivazione sulla rilevanza nel giudizio a quo e sulla non manifesta infondatezza della sollevata questione. L'eccezione va accolta. Il giudice a quo afferma apoditticamente la non manifesta infondatezza della questione, ma la sua astratta enunciazione non appare suffragata da alcuna, sia pur sommaria, argomentazione a sostegno dei dubbio. Del pari carente di qualsiasi dimostrazione è l'affermata rilevanza, né a tal fine l'ordinanza contiene il menomo riferimento alla fattispecie. Deve pertanto, in armonia con la costante giurisprudenza di questa Corte (si vedano, da ultimo, le sentenze nn. 49 e 134 del 1980 sent. 43, 81, 119, 125, 140, 178, 180 del 1981), dichiararsi la inammissibilità della proposta questione. P.Q.M. per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con l'ordinanza emessa il 2 maggio 1979 dal pretore di Bologna, degli artt. 9, comma primo, e 14, comma primo, del d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1432 (Riordinamento della prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e per la tubercolosi). Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1981. F.to: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere