CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 27 giugno 2022
Cassazione n. 21979/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso n. r.g.54/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale rilasciata in calce al ricorso, con cui elettivamente domicilia presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 45. - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, via Stoppani, n. 1, presso e nello studio dell’[OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’[OSCURATO:PERSONA], in forza di mandato in calce al controricorso -controricorrente - 2Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio R.G. 54/2018 avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo n. 1920/2017, depositata in data 21 ottobre 2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/6/2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio; [OSCURATO:PERSONA]: 1.La Corte d’appello di Palermo ha rigettato il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eLeonardo [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Sciacca che aveva rigettato le loro domande volte ad accertare la risoluzione de i due contratt i preliminaridi compravendita, stipulat i il 7 novembre 2005, avent i ad oggetto rispettivamente il 100% delle quote della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e del Centro di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., per il prezzo complessivo di € 900.000,00, per inadempienza esclusiva di [OSCURATO:PERSONA], promissario acquirente, con diritto degli attori ad essere risarciti di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali; oltre alla dichiarazione di inefficacia del fondo patrimoniale costituito da [OSCURATO:PERSONA] e dalla moglie [OSCURATO:PERSONA] il 3 settembre 2008, sia per simulazione che in ragione dell’azione revocatoria esper i ta . La Corte d’appello ha ritenuto il difetto di legittimazione attiva di [OSCURATO:PERSONA], in quanto, trattandosi di azione contrattuale da inadempimento del contratto preliminare, essi non erano parti del contratto e, quindi, non legittimati alla relativa azione risarcitoria. Con riferimento al merito del gravame, la Corteha ritenuto che i due contratti stipulati in data 1 ° settembre 2006 (per € 450.000 ed € 225.000) altro non eranoche i contratti definitiv i di cui a i preliminar i del quale si è invocata la risoluzione ed il risarcimento del danno per inadempimento; la circostanza che la somma di cui alla caparra già versata per euro 50.000,00 era stata imputata al pagamento del definitivo, oltre al medesimo oggetto del contratto, costituivano il 3Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio R.G. 54/2018 collegamento tra i duenegozi giuridici. I capitoli di prova per testi di cui ai nn.12 13 e 15 erano inammissibili, in quanto volti a far riferire ai testi, non fatti, ma meri giudizi in ordine alla novità o meno della proposta contrattuale ed alla intervenuta risoluzione o meno del contratto preliminare. Il contratto preliminare, dunque, era stato adempiuto pur se tardivamente, solo in data 1 ° settembre 2006, rispetto alle previsioni contenute nel preliminare (21 novembre 2005) e con un diverso prezzo (euro 760.000,00 in luogo di euro 900.000,00 previsti in sede preliminare). L’accettazione senza riserve della prestazione tardiva ha comportato la rinunzia al risarcimento del danno discendente dal mancato rispetto del termine pattuito. Tra l’altro, in sede di contratto preliminare era previsto un pagamento rateale nell’arco di 5 anni dal dicembre 2005 sino al gennaio 2010. Neppure sussisteva il danno da vendita del bene ad un prezzo inferiore rispetto a quello pattuito, in quanto la determinazione del valore del bene era frutto di trattative intercorse tra le parti. 2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Bono . 3. Hanno resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], depositando anche memoria. 4. I ricorrenti hanno depositato una “memoria di replica” in data 19 febbraio 2018ed una nuova memoria il 13 giugno 2022. [OSCURATO:PERSONA]: 1.Con il primo motivo di impugnazione i ricorrenti deducono la «illegittimità della sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto il difetto di legittimazione attiva degli appellanti BonoLeonardo Maria e [OSCURATO:PERSONA] nel presente giudizio. Mancata ponderazione dei fatti relativi al motivo de quo. L’i mpugnazione sul punto viene 4Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio R.G. 54/2018 proposta ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.». In realtà, contrariamente a quanto affermato dalla Corte d’appello, sussisterebbe la legittimazione attiva da parte dei soci della società, [OSCURATO:PERSONA] Bono, in quanto con il contratto preliminare sono state trasferite tutte le quote societarie, sicché, da un lato, l’art. 2475 - bis c.c. sulla rappresentanza nelle società a responsabilità limitata prevede che gli amministratori hanno la rappresentanza generale della società, e, dall’altro, l’art.1478 c.c., prevede la possibilità di vendita di cosa altrui, ad effetti meramente obbligatori. La sentenza impugnata «è altresì illegittima e nulla, per violazione della regola di cui all’art.132, primo comma, n. 4, c.p.c., per vizio di motivazione e conseguente carenza di un requisito, essenziale per legge». È stato formulato anche il quesito di diritto. 1.1. Il motivo è infondato. 1.2. Invero, a prescindere dalla circostanza che l’art. 366 - bis, c.p.c., in ordine ai «quesiti di diritto», è stato abrogato dall’art. 47, primo comma, lettera d),della legge 18 giugno 2009, n. 69, quanto al vizio di motivazione apparente di cui all’art.132, primo comma n.4 c.p.c. va osservato che la motivazione della C orte d’appello è presente, non solo graficamente, ma anche nella enucleazione di tutte le argomentazioni logico-giuridiche che hanno condotto la Corte ad adottare la relativa decisione. 1.3. Inoltre, trattandosi di azione contrattuale, volta alla risoluzione per inadempimento dei contratti preliminar i stipulat i il 7 novembre 2005 (da adempiere entro il 25 novembre 2005) esclusivamente da [OSCURATO:PERSONA] quale promittente venditrice , è evidente che l’unico soggetto legittimato ad agireper la risoluzione del negozio giuridico era proprio [OSCURATO:PERSONA], a prescindere dalla circostanza che il contratto preliminare riguardasse la cessione di 5Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio R.G. 54/2018 tutte le quote societarie della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., di proprietà anche dei figli. 1.4. Peraltro, l’art. 2475- bis c.c. non concerne la posizione dei soci della società a responsabilità limitata, ma prevede che «gli amministratori hanno la rappresentanza generale della società», che evidentemente è soggetto distinto dalle persone dei soci titolari dei diritti oggetto di cessione. 1.5. Né miglior sorte può avere il riferimento all’art. 1478 c.c., che attiene, invece, alla ipotesi della vendita di cosa altrui, che costituisce un contratto ad efficacia obbligatoria o, secondo altra parte della dottrina, ad efficacia reale differita, che non comporta ovviamente il passaggio immediato della proprietà, ma si limita a prevedere l’obbligo, da parte del venditore di cosa altrui-e non del titolare della stessa-, di procurare l’acquisto al compratore. 2. Con il secondo motivo di impugnazione i ricorrenti deducono «illegittimità della sentenza impugnata:nella parte in cui la stessa ha ritenuto che: i contratti stipulati in data 1° settembre 2006 da [OSCURATO:PERSONA], BonoLeonardo Maria e [OSCURATO:PERSONA], altro non sono che i contratti definitivi di cui al contratto preliminare, sottoscritto il 7 novembre 2005 soltanto da [OSCURATO:PERSONA]; il comportamento contrattuale conferma la volontà delle parti di non recedere dal contratto preliminare e di attuare lo stesso con la stipula dei contratti definitivi. Mancata ponderazione dei fatti relativi al motivo de quo. Violazione e falsa applicazione di norme di diritto, idonee a determinare la nullità della sentenza. Impugnazione sul punto viene proposta ai sensi dell’art.360, primo comma, numeri 3 e 4, c.p.c.».I ricorrenti, dunque, censurano la decisione della Corte d’appelloche ha ritenuto il contratto definitivo del 1° settembre 2006 collegato con il contratto preliminare del 7 novembre 2005, avendo riguardo all’identità dell’oggettoed a ll ’utilizzo per l’adempimento del 6Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio R.G. 54/2018 definitivo dellacaparra confirmatoria di euro 50.000,00 versata, al momento del preliminare, da [OSCURATO:PERSONA]. Per i ricorrenti «le motivazioni che precedono, non si ritengono condivisibili e si impugnano». In realtà, per i ricorrenti l’identità dell’oggetto tra il contratto preliminare e quello definitivo postula soltanto un «riferimento», ma non anche un «collegamento»tra i due contratti, anche perché le parti avevano espresso in più occasioni la propria volontà di recesso o di risoluzione (dichiarazione di mancata comparizione del dott. [OSCURATO:PERSONA] in data 16 gennaio 2006; diffida ad adempiere notificata il 18 gennaio 2006 a [OSCURATO:PERSONA]; atto del 3 febbraio 2006 con il quale [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato di recedere dal preliminare del 7 novembre 2005; atto notificato il 18 febbraio 2006 con cui [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato al [OSCURATO:PERSONA] di recedere dal preliminare del 7 novembre 2005). Il collegamento tra i due contratti, dunque, si basa su una mera presunzione che confligge, però, con le formali manifestazioni di volontà di recedere di entrambe le parti. Vi sarebbe stata, dunque, la violazione degli articoli 2729 c.c. e 116 c.p.c., oltre che degli articoli 1350-1351 e 1352 c.c., sullaforma degli atti e del contratto preliminare, oltre che sulle forme convenzionali dei contratti. Sarebbe stato violato anche l’art.2723 c.c., che limita la possibilità di prova testimoniale, quanto ai patti posteriori alla formazione di un documento. 2.1. Il motivo è inammissibile. 2.2. Preliminarmente, nessuna rilevanza può attribuirsi ad alcune argomentazioni, esposte per la prima volta nella memoria scritta di parte ricorrente, dirette, in modo peraltro del tutto generico e scarsamente intelleggibile, ad opporre un «giudicato esterno» tra le parti in ordine a «tre procedimenti speciali ante causam, promossi dagli odierni resistenti per le conseguenze del predetto reciproco recesso dalla scrittura 07/11/2005». 7Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio R.G. 54/2018 2.3.Nel motivo di ricorso in esame, i ricorrenti, benché deducano la violazione di talune norme di legge(artt. 2729 c.c. e 116 c.p.c.; artt. 1350, 1351 e 1352 c.c.), chiedono, nella sostanza, una nuova valutazione degli elementi istruttori, già congruamente compiuta dal giudice di merito, non consentita in sede di legittimità. L'accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto del negozio si traduce in una indagine di fatto, affidata al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità solo nell'ipotesi di violazione dei canoni legali d'interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e seguenti c.c. Violazione per la cui denuncia -mancante nella specie- il ricorrente per cassazione avrebbe peraltro dovuto non solo fare esplicito riferimento alle regole legali d'interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamene violate ed ai principi in esse contenuti, ma altresì precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai richiamati canoni legali (Cass., sez. 1, 15 novembre 2017, n. 27136; Cass., sez. 1, 9 aprile 2021, n. 9461). 2.4. Del resto, la Corte distrettuale non si è discostata dalla giurisprudenza consolidata di questa Corte di legittimità secondo la quale l’elemento distintivo tra contratto definitivo e contratto preliminare di vendita è dato dalla volontà delle parti, che nel contratto definitivo è rivolta direttamente al trasferimento della proprietà o di altro diritto, mentre nel contratto preliminare fa dipendere tale trasferimento da una futura manifestazione di consenso che gli stessi contraenti si obbligano a prestare. Ne consegue che, allorché le parti, dopo aver stipulato un contratto preliminare, siano poi addivenute alla stipulazione di un contratto definitivo, quest'ultimo costituisce l'unica fonte dei diritti e delle obbligazioni inerenti al particolare negozio voluto, in quanto il contratto preliminare, determinando soltanto l'obbligo reciproco 8Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio R.G. 54/2018 della stipulazione del contratto definitivo, resta superato da questo, la cui disciplina, con riguardo alle modalità e condizioni, può anche non conformarsi a quella del preliminare, senza che per ciò sia necessario un distinto accordo novativo. A tale stregua, in sede di interpretazione del contratto definitivo, non vi è alcun obbligo per il giudice del merito di valutare il comportamento delle parti ex art. 1362, secondo comma, cod. civ., e di prendere in considerazione il testo del contratto preliminare (Cass., sez. 2, 18 aprile 2002, n. 5635). 3. Con il terzomotivo di impugnazione i ricorrenti deducono la «illegittimità della sentenza impugnata: nella parte in cui la stessa ha ritenuto che: i danni azionati non sono dovuti; la diminuzione del prezzo nei contratti definitivi, rispetto a quello convenuto nel preliminare, è frutto delle contrattazioni intervenute tra le parti. Mancata ponderazione dei fatti relativi al motivo de quo. Violazione e falsa applicazione di norme di diritto, idonee a determinare la nullità della sentenza. L’impugnazione sul punto viene proposta ai sensi dell’art. 360, primo comma, numeri 3 e 4, c.p.c.». Il giudice d’appello ha ritenuto che il contratto preliminare, pur se tardivamente, è stato comunque adempiuto;la prestazione tardiva è stata accettata senza riserve; in mancanza di un’esplicita manifestazione di volontà sui danni verificatisi, gli stessi non sono più dovuti; il danno conseguente alla mancata disponibilità delle somme ed alla perdita della possibilità di acquisto di una farmacia per [OSCURATO:PERSONA], nonché i danni non patrimoniali richiesti, non possono essere lamentati, in quanto, in sede di preliminare, era stato previsto un pagamento rateale spalmato in 5 anni da dicembre 2005 al gennaio 2010; anche la diminuzione del prezzo è stata il frutto delle trattative intervenutetra le parti. Al contrario, secondo i ricorrenti nessun collegamento tra i contratti, preliminare e 9Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio R.G. 54/2018 definitivo, è stato accertato in giudizio; vi è stato inadempimento del resistente [OSCURATO:PERSONA] al contratto preliminare del 7 novembre 2005, come risulta dalla sua mancata comparizione alla convocazione del 16 gennaio 2006, dalla diffida ad adempiere a lui notificata il 18 gennaio 2006, dall’atto con cui [OSCURATO:PERSONA] il 3 febbraio 2006 ha dichiarato di recedere dal contratto, oltre che dall’atto notificato il 18 febbraio 2006 con cui [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato di recedere dal preliminare. Vi sarebbe stata la violazione anche dell’art. 1218 c.c., sulla responsabilità del debitore, dell’ art.1223 c.c., sul risarcimento del danno da inadempimento ritardo, oltre che degli articoli 115 e 116 c.p.c., sulla disponibilità e sulla valutazione delle prove. 5.1. Il motivo è inammissibile. 5.2. Infatti, lamotivazione della sentenza della Corte d’appello poggiava su tre distinte ed autonome rationesdecidendi; la Corte ha ritenuto che, anche volendo qualificare l’azione quale azione per tardivo adempimento delle obbligazioni di stipulare il contratto definitivo, comunque, vi era stata accettazione senza riserve della prestazione tardiva; inoltre si è aggiunto che non potevano essere richiesti danni per il mancato utilizzo di somme che avrebbe percepito la venditrice dal contratto, in quanto in sede di preliminare era previsto un pagamento rateale spalmato nell’arco di 5 anni dal dicembre 2005 sino al gennaio 2010; si è anche evidenziato che neppure sussisteva il lamentato danno dalla vendita del bene ad un prezzo inferiore rispetto a quello pattuito, in quanto tale determinazione di valore era frutto di trattative intercorse tra le parti. Le singole rationes decidendi , in ordine alla sussist enza del danno, non sono state oggetto di specifica censura da parte dei ricorrenti, essendosi essi limitati a prospettare -non utilmente, in 10Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio R.G. 54/2018 questa sede di legittimità- una diversa valutazione in merito al rapporto tra il contratto preliminare e quello definitivoconclusi dalle parti. E del resto, per questa Corte, ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l'omessa impugnazione anche di una sola di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione non impugnata, in nessun caso potrebbe produrre l'annullamento della sentenza(Cass., sez. 1, 27 luglio 2017, n. 18641; Cass., sez. 6 - 5, 18 aprile 2017, n. 9752; Cass., sez.un., 8 agosto 2005, n. 16602; Cass., sez. 1, 18 settembre 2006, n. 20118). 6. Con il quartomotivo di impugnazione i ricorrenti dedu cono la «illegittimità della sentenza impugnata: nella parte in cui la stessa: non ha ammesso i mezzi istruttori dedotti dagli appellanti; in particolare ha ritenuto inammissibili i capitoli di prova numeri 12,13,15 dedotti dagli appellanti, in quanto volti a fare riferire ai testi, non fatti ma meri giudizi. Mancata ponderazione dei fatti relativi al motivo de quo. Violazione e falsa applicazione di norme di diritto, idonee a determinare la nullità della sentenza. L’impugnazione sul punto viene proposta aisensi dell’art. 360, primo comma, numeri 3 e 4, c.p.c. ». I capitoli di prova numeri 12, 13e 15, che la Corte d’appello ha dichiarato inammissibili, si riferiscono a fatti, e non a giudizi, e segnatamente alle modalità di conduzione ed al contenuto delle trattative. 6.1. Il motivo è infondato. 6.2. Effettivamente, i capi di prova per testi, articolati dai ricorrenti e trascritti nel ricorso per cassazione, e segnatamente dei 11Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio R.G. 54/2018 capi di prova di cui ai numeri 12,13 e 15, sono inammissibili, trattandosi di mere valutazioni e giudizi, non demandabili a testi. 7.Con il quinto motivo di impugnazione i ricorrenti deducono la «illegittimità della sentenza impugnata, nella parte in cui la stessa ha ritenuto assorbit e , sia la domanda di simulazione dell’atto di costituzione del fondo patrimoniale senza trasferimento di proprietà stipulato dai coniugi [OSCURATO:PERSONA]-Ingoglia, sia la relativa az ione revocatoria spiegata. Mancata ponderazione dei fatti relativi al motivo de quo. Violazione e falsa applicazione di norme di diritto, idonee a determinare la nullità della sentenza. L’impugnazione sul punto viene proposta ai sensi dell’art.360, primo comma, numeri 3 e 4, c.p.c.». L’inesistenza del collegamento tra il contratto preliminare ed il contratto definitivo comporta il superamento dell’assorbimento, con la necessità di esaminare la domanda di simulazione, come pure la connessa azione revocatoria. 7.1. Il motivo è infondato. 7.2. Invero, una volta che la Corte d’appello, confermando la sentenza del tribunale, ha ritenuto che il contratto definitivo stipulato il 1 settembre 2006, fosse la naturale prosecuzione dei contratt i preliminari del 7 nove mbre 2005, cui era inequivocabilmente collegato, è evidente la legittimità dell’assorbimento delle ulteriori questioni relative alla simulazione del fondo patrimoniale costituito dal dott. [OSCURATO:PERSONA] ed all’inefficacia dello stesso, a seguito di proposizione dell’azione revocatoria ex art.2901 c.c. Si è, infatti, ritenuto che l a figura dell'assorbimento in senso proprio ricorre quando la decisione sulla domanda assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte, la quale con la pronuncia sulla domanda assorbente ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno, mentre è in senso improprio quando la decisione assorbente esclude la necessità o la possibilità di 12Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio R.G. 54/2018 provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande. Ne consegue che l'assorbimento non comporta un'omissione di pronuncia (se non in senso formale) in quanto, in realtà, la decisione assorbente permette di ravvisare la decisione implicita (di rigetto oppure di accoglimento) anche sulle questioni assorbite, la cui motivazione è proprio quella dell'assorbimento, per cui, ove si escluda, rispetto ad una certa questione proposta, la correttezza della valutazione di assorbimento, avendo questa costituito l'unica motivazione della decisione assunta, ne risulta il vizio di motivazione del tutto omessa(Cass., sez. 1, 12 novembre 2018, n. 28995). 8. Con il sestomotivo di impugnazione i ricorrenti deducono che, venuto meno il supposto collegamento tra il contratto preliminare del 7 novembre 2005 edi contratti definitivi del 1° settembre 2006, le spese del giudizio di primo grado, quelle del giudizio di appello e quelle del giudizio di legittimità, devono seguire la soccombenza. 8.1. Il motivo è inammissibile, non denunciando alcun vizio della pronuncia sulle spese del giudizio di merito. 9. Le spese del giudizio di legittimità vanno poste, per il principio della soccombenza, a carico dei ricorrenti e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. rigetta il ricorso;condanna il ricorrente a rimborsare in favore dei controricorrenti le spese del giudizio di legittimità che si liquidano in complessivi euro 20.000,00 , oltre euro 200,00 per esborsi, oltre Iva e cpa, oltre spese generali nella misura forfettaria del 15%. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quate